Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/05/2025, n. 10469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10469 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10469/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12300/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12300 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Cappato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto del Ministro dell'Interno di Roma n. -OMISSIS- del -OMISSIS- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, collegato, inerente, conseguente a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 9 maggio 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.1 In data -OMISSIS- la sig.ra -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- il -OMISSIS- e residente a -OMISSIS-, presentava domanda intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
1.2 Esperita l’istruttoria di rito, il Ministero dell'Interno si orientava negativamente ed emetteva il preavviso di diniego di cui all’art. 10- bis della L. 241/1990 mediante suo inserimento in data -OMISSIS- nel sistema informatico di gestione delle istanze, quindi con successivo provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- respingeva la domanda.
1.3 Il diniego si fondava sulla mancata percezione di un reddito sufficiente da parte dell’interessata nel triennio precedente la proposizione dell’istanza. Inoltre a carico dell’interessata risultava un elemento pregiudizievole di carattere penale costituito da un procedimento pendente sub n. -OMISSIS- per violazione dell’art. 640 c.p. (truffa), circostanza non dichiarata in sede di domanda, con parere negativo della Questura competente.
1.4 Insorgeva innanzi questo TAR la ricorrente chiedendo annullamento del provvedimento con due motivi:
“ 1) Violazione di legge, per violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, omessa comunicazione del preavviso di diniego. non equiparabilità dell’inserimento del preavviso nel sistema informativo alla comunicazione prevista dall’art. 10bis l.241/1990 ” con il quale lamentava sia la lesione del diritto di difesa per la comunicazione del preavviso di rigetto attraverso immissione nel sistema informativo, sia poi le risultanze dell’accertamento reddituale per non aver tenuto conto del cumulo con quelli di un asserito convivente more uxorio .
2) “ Eccesso di potere per omessa ed errata valutazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza italiana, per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti e per omessa ponderazione comparativa degli interessi ” in cui lamentava il mancato rilievo dato dall’Amministrazione al percorso di integrazione della richiedente.
1.5 Si costituiva l’Amministrazione degli interni, con foglio dell’Avvocatura.
1.6. Di seguito la causa era fissata all’udienza straordinaria del 9 maggio 2025, in vista della quale l’Amministrazione depositava note e documenti in data 8 maggio 2025.
All’udienza suddetta la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.7 Reputa il Collegio che preliminarmente vada espunta la documentazione tardivamente presentata dalla P.A. il giorno prima dell’udienza.
1.8 Anche in disparte le pur plausibili considerazioni di ammissibilità in ordine alla mancata censura del segmento di motivazione inerente le pendenze penali della richiedente, il ricorso è da respingere non essendo fondati nel merito i suoi motivi.
Anzitutto, quanto alla lamentata lesione del diritto di difesa per la comunicazione del preavviso di rigetto attraverso immissione nel sistema informativo va sottolineato che, stante l’informatizzazione delle relative procedure, è da ritenersi del tutto corretto l’invio degli avvisi tramite la piattaforma informatica, utilizzando l’apposita funzionalità di cui è stato dotato il sistema per favorire la celerità delle comunicazioni (v.si ex plurimis TAR Lazio, V bis , n.6760/2025).
Quanto al difetto dei requisiti reddituali va poi sottolineato che la ricorrente - che ha anche due figli nel suo nucleo, il che accresce ovviamente il livello necessario - non nega di trovarsi al di sotto della soglia minima, ma vorrebbe sommare al suo reddito quelli di un suo asserito convivente more uxorio .
Tale pretesa, già priva di fondamenti normativi, non può comunque trovare accoglimento sia per la labilità delle prove sull’asserita convivenza (che non ha alcuna traccia anagrafica) sia per il dubbio rilievo che, ai fini di una valutazione prospettica a lungo termine come quella per la concessione della cittadinanza, possa assumere un legame privo di minimi connotati di stabilità giuridica.
1.9 Invero, l'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione, da parte di chi non lo sia per nascita, è oggetto di un provvedimento di concessione che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione, come desumibile dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “ può ” - e non “ deve ” - essere concessa in presenza dei relativi presupposti.
1.10 La lata discrezionalità che caratterizza il procedimento si estrinseca nell’esercizio di un apprezzamento sul percorso di integrazione nel tessuto sociale compiuto dall’aspirante cittadino e su una prognosi del suo proficuo e definitivo inserimento all'interno della comunità nazionale, con le rilevanti conseguenze che ciò comporta, in termini di diritti e doveri.
1.11 L'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico a che lo stesso sia inserito proficuamente nella comunità nazionale.
1.12 Naturale risvolto dell’ampia discrezionalità è la riduzione dello spazio di sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’Amministrazione, da contenersi nei ristretti margini del controllo estrinseco e formale, teso a filtrare solo eventuali palesi illogicità ed errori.
1.13 Ricostruito tale quadro si devono ritenere non accoglibili le censure formulate, dovendosi considerare non palesemente irragionevole o erronea la scelta dell’Amministrazione di reputare non ancora affidabile il profilo della ricorrente per mancanza dei requisiti reddituali e tenuto anche conto della pendenza giudiziaria penale emersa a suo carico.
1.14. Rimane comunque aperta, per la ricorrente, la facoltà di reiterare l’istanza per la concessione della cittadinanza (già a distanza di un anno dal primo rifiuto) una volta superate le condizioni preclusive sottese all’attuale esito negativo.
1.15 Conclusivamente il ricorso va respinto, con conferma del provvedimento impugnato.
Le spese del giudizio, tenuto conto della peculiarità della vicenda e dell’andamento processuale, possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge con conferma del provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità ed altri elementi idoenei a identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
Luca Pavia, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Luca Pavia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.