Ordinanza cautelare 20 gennaio 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/06/2025, n. 11153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11153 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11153/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13859/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13859 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari
- del provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - 1° Reparto - del 16.10.2024, a firma del Capo Reparto f.f. Col.a.(ter.) t.ISSMI -OMISSIS-’ (all.to 1), a mezzo della quale è stata rigettata l’istanza di autotutela/riammissione in servizio, avanzata ai sensi dell’articolo 2198 ter, comma 12, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla legge 5 agosto 2022, n. 119, poiché ritenuta presentata oltre i termini “perentori” previsti;
- di ogni altro atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. -OMISSIS-, già immesso nel ruolo dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) aveva fatto domanda di transito nei volontari in servizio permanente dell’Esercito.
Con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0346974 del 29 luglio 2021, veniva approvata la graduatoria di merito, dove egli si collocava al-OMISSIS- posto e, di conseguenza, veniva immesso nel ruolo dei VSP dell’Esercito in qualità di atleta con decorrenza giuridica 24 maggio 2020 e decorrenza amministrativa 29 luglio 2021.
Di seguito l’Amministrazione acquisiva notizia della pendenza di un processo penale che lo vedeva imputato per delitti non colposi davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) e lo escludeva, pertanto, dalla procedura concorsuale di immissione nel ruolo dei VSP dell’Esercito con conseguente decadenza dal reclutamento avvenuto.
Tuttavia con sentenza n. -OMISSIS- del citato Tribunale, divenuta irrevocabile il 2 dicembre 2023, il ricorrente veniva assolto con formula piena rispetto ai due capi per cui era imputato (perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto).
Presentava quindi il 26 settembre 2024 domanda di riammissione in servizio ex art. 2198 ter Codice Ordinamento Militare – COM che veniva però respinta dall’Amministrazione in quanto presentata tardivamente oltre il termine di centottanta giorni previsto dalla norma.
Insorgeva il sig. -OMISSIS- con ricorso e istanza cautelare, affidati ad unico composito motivo rubricato “Eccesso di potere - violazione dell’articolo 2198 ter, comma 12, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla legge 5 agosto 2022, n. 119 - violazione e falsa applicazione 4 dell’art. 152, c. 2, c.p.c. - violazione del diritto di difesa e del principio di non colpevolezza di cui agli artt. 24 e 27 della costituzione - difetto di istruttoria - illogicità ed ingiustizia manifeste” nel quale si contestava la natura perentoria del termine di centottanta giorni previsto dall’art. 2198 ter COM, in mancanza di espressa qualificazione normativa in tal senso, oltre a sottolineare la mancanza dei presupposti della misura assunta alla luce dell’intervenuta assoluzione.
Questo TAR, in sede cautelare con ordinanza n. -OMISSIS-, apprezzando prima facie la consistenza di fumus e periculum dedotti , sospendeva l’efficacia del provvedimento di decadenza impugnato, disponendo un riesame della posizione del ricorrente da parte dell’Amministrazione alla luce dell’intervenuta sua assoluzione definitiva, con formula piena, dalle accuse contestategli.
In prosieguo veniva documentato che il ricorrente, in esecuzione del summenzionato provvedimento cautelare e superate le prescritte visite idoneative, era stato riammesso in servizio con decorrenza giuridica 24 maggio 2020 e amministrativa 19 febbraio 2025 sotto “riserva” dell’esito del contenzioso.
All’udienza del 23 aprile 2025 la causa era introitata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso va accolto.
Il termine imposto dall’articolo 2198 ter, comma 12, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non può essere considerato “perentorio” anzitutto perché non è dichiarato espressamente tale nel disposto normativo, come richiesto dalla regola generale in materia di termini.
A ciò si aggiunge poi una doverosa lettura costituzionalmente orientata delle norme in questione.
Dalla copiosa giurisprudenza stratificatasi sul tema, emerge che la scelta operata dall’attuale assetto legislativo di reputare la condizione di imputato per delitti non colposi ostativa alla selezione del militare (ovvero alla conservazione del relativo status se già selezionato) costituisce opzione non irragionevole, né contraria ai principi costituzionali o sovranazionali, atteso il preminente interesse generale al buon andamento dell’Amministrazione (che postula la scelta di profili moralmente affidabili) e a non addestrare ed inserire nel servizio in armi soggetti potenzialmente responsabili di atti delittuosi volontari.
Tale opzione, tuttavia, indubbiamente comprime le prerogative individuali di presunzione d’innocenza nel periodo in cui dura il processo penale, da qui l’esigenza più volte sottolineata in giurisprudenza di interpretare la relativa disciplina in una chiave costituzionalmente orientata, che riduca al massimo il sacrificio di dette prerogative (v.si, per le fasi concorsuali, i noti principi di cui a Cons. Stato, II, 8 maggio 2023, sent. n. 4573 e Cons. Stato, II, sentt. 30 luglio 2024, n. 6839 e 21 marzo 2024, n. 2772).
Conseguenza di questo sforzo interpretativo è senz’altro la necessità di assicurare che, in caso di successivo accertamento della piena innocenza del soggetto accusato, si proceda, per quanto possibile, a ripristinare nel modo più ampio le sue possibilità di carriera fin lì ingiustamente precluse, ciò tanto più alla luce di quell’approdo giurisprudenziale (ex plurimis Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 2606/2022 e TAR del Lazio, sent. n. 17138/2024) che, a partire dal riconoscimento al requisito dell’assenza di imputazioni di una funzione di protezione dell’interesse pubblico dal rischio di selezionare personale delle Forze Armate inadeguato sul piano morale, ritiene che, allorchè detto rischio cessi a seguito della definitiva assoluzione con “formula piena” del candidato imputato, l’originario provvedimento espulsivo esaurisca ipso facto la sua funzione “ essendo il requisito escludente, sia sul piano strutturale che sul piano funzionale, sottoposto a condizione risolutiva, l’intervenuta definitiva assoluzione … alla stregua delle consuete regole sull’efficacia retroattiva dell’avveramento o del mancato avveramento di quest’ultima, elide in radice la funzione protettiva della clausola in esame (in termini v.si Cds sent. 2772/2024).
Secondo questa ricostruzione, pertanto, il provvedimento espulsivo sorge già strutturalmente sottoposto all’implicita condizione risolutiva dell’accertamento giudiziario dell’innocenza dell’imputato, verificatasi la quale esaurisce il suo percorso di validità ed efficacia con un effetto retroattivo il cui significato non può che essere di garantire a chi, senza colpe ha subito gli effetti del provvedimento, di essere ripristinato nella stessa situazione iniziale con correlativo dovere di rimozione da parte della PA delle conseguenze pregiudizievoli.
Quest’ultimo dovere risulta perciò necessario all’equilibrio costituzionale del sistema: il sacrificio delle sue ragioni che il soggetto meramente rinviato a giudizio subisce in nome di poziori esigenze collettive, in caso di successivo accertamento della sua innocenza, deve trovare adeguata soddisfazione nella doverosa eliminazione da parte dell’Amministrazione militare dei pregiudizi da lui subiti.
Sarebbe allora distonico, rispetto a tale dovere della PA, porre a carico del militare, ingiustamente penalizzato da infondate accuse, l’onere di doversi attivare sotto pena di un breve termine perentorio di decadenza, ai fini del reintegro nei corpi militari da cui è stato ingiustamente espulso.
Conclusivamente va accolto il ricorso, con annullamento degli atti impugnati nei limiti d’interesse del ricorrente e, per l’effetto di ciò e del positivo espletamento delle visite mediche, va dichiarato che il sig. -OMISSIS- ha acquisito -salvo diversi ed ulteriori impedimenti di legge- la titolarità pleno jure, senza più riserve, del posto per cui aveva concorso e che ricopre attualmente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti d’interesse del ricorrente, consegue a ciò, e al favorevole esito degli ulteriori riscontri idoneativi, che il sig. -OMISSIS- ha acquisito -salvo diversi ed ulteriori impedimenti di legge- la titolarità pleno jure , senza più riserve, del posto al quale aveva concorso.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA (se dovuta) sul coacervo, da versarsi al difensore di parte ricorrente, avv. Claudia Caradonna, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.