CA
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/08/2025, n. 4092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4092 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3227/2022 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 14.02.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti c4onclusionali e vertente
TRA
C.F. in persona del l. r., e Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. ), rappresentati e difesi giusta procura in
[...] C.F._1 atti, dall'Avv. Valerio Minucci (C.F. ), presso il cui studio in C.F._2
Napoli, al viale Gramsci 19, sono elettivamente domiciliati
-APPELLANTI
RGn°3227/22 -Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
C.F. in persona del Sindaco p.t., domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 per la carica in Napoli al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti sottoscritta dal Notaio Dott.
a mezzo dell'Avv. Carla D'Alterio Persona_1
(C.F. ) C.F._3
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 C.F._4
procura rilasciata a margine della comparsa di intervento volontario, dall'avvocato
Paolo Minucci (C.F. presso il cui studio in Napoli, al Viale C.F._5
Gramsci n° 19, è elettivamente domiciliata
- APPELLATA/ APPELLANTE INCIDENTALE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in Parte_1
qualità di proprietaria del ciclomotore Keeway targato X7GWL9, e Pt_2
in qualità di genitore dell'allora minore , convenivano in
[...] Controparte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il al fine di ottenere il Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un sinistro verificatosi in data 09.11.2016.
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria, parte attrice lamentava che in data 09.11.2016, intorno alle ore 19 circa, la minore , nel percorrere la via Santo Strato (direzione Posillipo) alla Controparte_2 guida del ciclomotore Keeway targato X7GWL cadeva rovinosamente al suolo a causa di una buca non visibile, in quanto interamente coperta da fogliame e rifiuti vari, riportando gravi lesioni personali nonché ingenti danni al ciclomotore.
RGn°3227/22 -Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.2 Si costituiva in giudizio il convenuto il quale impugnava la Controparte_1
domanda attorea chiedendone il rigetto in quanto improponibile, nonché infondata in fatto ed in diritto.
1.3 In data 19.12.2017, si costituiva con intervento volontario , nel Controparte_2 frattempo divenuta maggiorenne, la quale si associava alle richieste degli attori.
1.4 Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ammesse ed espletate le prove testimoniali, espletata CTU medico-legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.11.2021, tenutasi in forma cartolare, all'esito della quale veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.5 Con sentenza n.644/2022, del 20.01.2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda risarcitoria proposta da condannando il al pagamento della somma di € Controparte_2 Controparte_1
9.941,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalle lesioni subite, oltre interessi e spese di giudizio. Dichiarava inammissibili le domande spiegate da e dalla rigettava le domande Parte_2 Parte_1 proposte dalla e da con riferimento al Parte_1 Parte_2
risarcimento del danno patrimoniale per il danneggiamento del motoveicolo e per le spese mediche. Condannava e la società alla Parte_2 Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore del Poneva a carico di tutte Controparte_1 le parti ed in ugual misura le spese già liquidate per l'espletamento della CTU.
Segnatamente, il Giudice di prime cure preliminarmente rigettava, ritenendola infondata, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, co. 3, nn. 3 e 4 e 164 co. 4 c.p.c., avendo sia gli attori che l'interventrice compiutamente indicato le ragioni poste alla base della domanda. Con riferimento alla legittimazione ad agire, inoltre, evidenziava come alla luce del raggiungimento della maggiore età della danneggiata fosse venuta Controparte_2 meno la legittimazione di Parimenti escludeva qualsiasi Parte_2 legittimazione ad agire in capo alla società in relazione alla Parte_1
suddetta domanda.
RGn°3227/22 -Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Residuava in capo a quest'ultima solo la legittimazione ad agire in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni al ciclomotore, essendo stata documentalmente provata la proprietà del veicolo in capo alla predetta società. Riteneva infine che nessuna legittimazione ad agire residuasse in capo a in relazione ai Parte_2 danni patrimoniali derivanti dal danneggiamento del ciclomotore, non risultando lo stesso né proprietario né rappresentante della società proprietaria del veicolo.
Nel merito, dopo aver ritenuto concordi le deposizioni rese dai testi indicati dalla parte attrice, confortate dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia
Municipale, riteneva assolto l'onere probatorio a carico dell'istante Controparte_2 con riferimento alla sussistenza del nesso di causalità tra il bene oggetto di custodia e l'evento dannoso. Pertanto, in base al disposto di cui all'art.2051, il in CP_1 qualità di custode della cosa, veniva condannato a risarcire i danni alla persona, non avendo fornito la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito. Il Giudice di prime cure, inoltre, riteneva insussistenti i presupposti di cui all'art. 1227 c.c. I comma poiché, da quanto emerso in corso di causa, la non aveva tenuto una Pt_2
condotta di guida imprudente, imprevedibile e/o eccezionale, munita di un'efficienza causale in grado da sola di provocare il sinistro o idonea ad agevolare il verificarsi dell'evento dannoso.
Il Tribunale, pertanto, condividendo pienamente le conclusioni contenute nella CTU medico-legale, riteneva provato il nesso eziologico tra l'evento di danno e le lesioni subite dall'attrice. Alla luce di ciò, procedeva alla liquidazione del danno biologico facendo ricorso ai parametri tabellari del 2021 elaborati dal Tribunale di Milano.
Tenuto conto delle lesioni subite;
dell'età della danneggiata al momento del fatto
(anni 17); della natura delle lesioni patite, considerata, altresì, l'entità del pregiudizio accertato (4%), tenuto conto del periodo invalidità temporanea patito (stimato dal
CTU in 40 giorni al 100%, 10 giorni al 50% e 10 giorni al 25%), in applicazione delle tabelle richiamate, liquidava, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione al diritto alla salute la somma di € 9.941,50 oltre interessi.
Nessuna somma veniva liquidata a titolo di danno patrimoniale con riferimento alle spese mediche (non allegate né provate dagli attori e dall'interventrice) ed ai danni subiti dal veicolo attoreo, assumendo a tale ultimo riguardo il Tribunale che la
RGn°3227/22 -Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda documentazione prodotta a riprova fosse costituita da “atti di parte”, che non consentivano di verificare la riconducibilità al sinistro oggetto di causa dei danni al ciclomotore.
2. Avverso tale pronuncia la società e , con Parte_1 Parte_2 citazione in appello notificata in data 15.07.2022, hanno proposto gravame, deducendo a sostegno a cinque motivi.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, recante appello incidentale, depositata in data 19.05.2021, si è costituita in giudizio , la quale ha aderito Controparte_2
all'appello proposto dagli appellanti ed ha, a sua volta, interposto appello incidentale affidato a due motivi.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello principale, proposto con atto di citazione notificato in data
15.07.2022, risultando rispettato il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrenti dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data
20.01.2022.
5. Del pari tempestivo è l'appello incidentale proposto da , con Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta depositata, in via telematica, in data 19 luglio
2022, nel rispetto del termine di decadenza di venti giorni prima dell'udienza del
12.12.2022, fissata in citazione, di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c. Opera al riguardo, infatti, il principio codificato dall'art. 343 c.p.c., alla cui stregua “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.”, e cioè nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
6. Tanto debitamente premesso, l'appello principale e l'appello incidentale sono solo parzialmente fondati, nei limiti e per gli argomenti esposti nella motivazione che segue.
Ragioni di evidente connessione consigliano la disamina congiunta dei primi quattro motivi dell'appello principale, tesi a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo aver riscontrato l'inammissibilità delle domande proposte dagli appellanti principali, il Giudice di prime cure li ha condannati alla refusione delle spese di lite.
RGn°3227/22 -Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
6.1 In particolare, con il primo motivo di gravame -intitolato: “Erronea ed illegittima declaratoria di inammissibilità delle domande proposte dal Dott. - Parte_2 gli appellanti hanno denunciato l'errore in cui è incorso il Tribunale con riferimento alle domande avanzate da , il quale aveva agito in giudizio sia in Parte_2 proprio ( per il ristoro del danno patrimoniale emergente derivante dall'infortunio della figlia) sia in qualità di padre della figlia allora minorenne, , al Controparte_2 fine di far ottenere alla stessa il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Orbene, sostengono gli appellanti che il Tribunale, non accogliendo la domanda di risarcimento del danno patito in proprio, avrebbe dovuto rigettarla, e non dichiararla inammissibile. Il Giudice di prime cure, inoltre, avendo accolto le domande, proposte dal dott. di affermazione della responsabilità del Parte_2 CP_1
e di condanna al risarcimento dei danni patiti dalla figlia, avrebbe dovuto
[...]
riconoscere in favore dello stesso le spese per tutte le attività processuali svolte, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia vittoriosa nel giudizio di primo grado.
Da ciò la necessità di riformare la declaratoria di inammissibilità delle domande proposte dall'originario attore, per l'effetto rivalutando il regime delle spese di lite.
6.2. Con il secondo motivo di gravame - intitolato: “Erronea ed illegittima declaratoria di inammissibilità della (presunta) domanda proposta dalla società in relazione al risarcimento del danno da lesione personale” - gli Parte_1 appellanti hanno protestato che la società aveva agito in giudizio Parte_1 al solo fine di ottenere il risarcimento dei danni relativi al ciclomotore di sua proprietà e non per ottenere il risarcimento del danno alla persona. Alla luce di ciò, lamentano l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel decretare l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno alla persona subito dalla minore , poiché tale domanda non era mai stata formulata dalla società Controparte_2
attrice.
6.3 Con il terzo motivo di gravame - intitolato: “Erroneo, Ingiusto ed Illegittimo rigetto della domanda di risarcimento della società in relazione al Parte_1
danno patrimoniale (derivante dai danneggiamenti subiti dal ciclomotore di sua proprietà)” - gli appellanti principali hanno poi censurato il rigetto, da parte del
RGn°3227/22 -Sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tribunale, della domanda di risarcimento per i danni subiti dal ciclomotore proposta dalla società attrice che, in realtà, aveva provato il danneggiamento sulla base di numerosi elementi quali le testimonianze, le fotografie, il rapporto della Polizia
Municipale intervenuta sul luogo del sinistro, l'escussione dei testi ed infine la consulenza tecnica redatta dal perito, all'uopo incaricato. Alla luce di tutti gli elementi emersi e raccolti in corso di causa hanno chiesto, pertanto, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla Controparte_1 società in qualità di proprietaria del motociclo danneggiato. Parte_1
6.4 Con il quarto motivo di gravame - intitolato: “Erronea, Ingiusta ed Illegittima condanna del Dott. e della società al Parte_2 Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore del - gli appellanti Controparte_1 principali hanno conseguentemente invocato una diversa regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento delle suddette spese in favore sia della Controparte_1 [...]
sia di che aveva rappresentato la figlia, all'epoca Parte_1 Parte_2
minorenne, per tutto il processo di primo grado, conclusosi con l'affermazione della responsabilità del e la condanna al risarcimento del danno in favore della CP_1
figlia.
6.5 Gli argomenti che precedono appaiono in parte fondati.
Non errano infatti gli impugnanti principali nell'osservare che il Giudice di prime cure, nel dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte da Parte_2 non abbia tenuto conto del fatto che tale attore, oltre ad aver agito per il risarcimento del danno patrimoniale patito iure proprio, con riferimento alle spese derivanti dal sinistro per cui è causa - la cui prova è stata esclusa con statuizione non costituente oggetto di gravame - doveva ritenersi ab origine munito di capacità processuale anche con riferimento alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, avendo introdotto il giudizio pure nella qualità di genitore esercente la potestà sulla danneggiata , che era minorenne all'epoca dell'introduzione del Controparte_2 giudizio.
Con riferimento a tale ultimo profilo, poi, deve ritenersi, difformemente da quanto eccepito dalla difesa comunale, ricorra un interesse dell'impugnante, ai sensi dell'art.
RGn°3227/22 -Sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
100 c.p.c., a formulare la relativa doglianza;
infatti, fermo il rigetto della domanda di risarcimento del danno per le spese sostenute- domanda come detto disattesa con statuizione irretrattabile- ricorre senz'altro un interesse ad impugnare la statuizione di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, per le inevitabili ricadute che l'accoglimento di una tale doglianza può generare, quanto al regime delle spese di lite.
Non può allora che osservarsi che al giudizio civile di primo grado ha legittimamente partecipato quale genitore e rappresentante legale della minore Parte_3
, che, essendo nata il [...], ed avendo diciassette anni all'epoca Controparte_2 dell'introduzione del giudizio, era debitamente rappresentata dal padre. A tal proposito deve, peraltro, ricordarsi (v., ad es., Cass. n. 1206 del 2002 e Cass. n.
19015 del 2010) che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventa maggiorenne ed acquista, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo, specificandosi, però, che questo principio dell'"ultrattività" della rappresentanza opera soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. Da tanto consegue che finché il minore, divenuto nelle more maggiorenne, non si sia costituito in proprio nel corso della fase processuale in cui ha raggiunto la maggiore età, continua ad essere rappresentato legittimamente dai genitori costituitisi "ab origine".
Consegue da ciò che il Tribunale, lungi dal poter dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dal genitore nella qualità- inammissibilità che, integrando l'originario difetto di un presupposto processuale, era senz'altro da escludersi – avrebbe dovuto limitarsi a dare atto del sopravvenuto venir meno della capacità processuale del genitore, quanto alle domande risarcitorie proposte nell'interesse della figlia, per effetto dell'intervento del soggetto che, divenuto maggiorenne, aveva frattanto acquisito la legittimazione processuale.
Dai rilievi da ultimo svolti, consegue poi l'emenda della statuizione con cui il medesimo è stato condannato alla refusione delle spese di lite in Parte_2 favore del peraltro per il medesimo importo riconosciuto in Controparte_1
RGn°3227/22 -Sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda favore della figlia;
tenuto pertanto conto dell'esito della lite, e cioè dell'originaria ricorrenza della capacità processuale quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e dell'infondatezza della domanda di risarcimento del danno derivante dalle spese sostenute, appare pienamente giustificata- non già la condanna del alla refusione delle spese, come richiesto da tale impugnante Controparte_1
principale, ma- una compensazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio nei rapporti tra e il Parte_2 Controparte_1
Parimenti, coglie nel segno la difesa della nel denunciare, con il Parte_1
secondo ed il terzo motivo del gravame principale, l'erroneità delle statuizioni con cui il Tribunale partenopeo ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, che la stessa non aveva invero proposto, pervenendo poi, erroneamente, al rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, correlato al danneggiamento del motociclo.
Invero, come si desume univocamente dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la aveva agito in giudizio assumendo di essere Parte_1
proprietaria del Ciclomotore Keeway tg. X7GWL9 che, “in conseguenza del descritto evento”, “riportava i danneggiamenti che si evincono nelle fotografie e nella consulenza tecnica quantificatrice redatta dal consulente tecnico, sign.
”. La domanda risarcitoria, poi, era stata proposta “per tutte le Persona_2
poste di danno alle cose e alla persona patite e patende dagli attori, in proprio e nella qualità…”; la domanda risarcitoria proposta dalla società appellante, pertanto, non poteva che riferirsi, alla luce del tenore complessivo dell'atto, al risarcimento dei danni arrecati al ciclomotore e non alla persona di . Controparte_2
Nel merito, poi, merita accoglimento per quanto di ragione la doglianza svolta da tale appellante incidentale nel protestare che il giudice di prime cure, nel delibare tale domanda risarcitoria, non avrebbe adeguatamente considerato il complesso delle risultanze istruttorie, integrate non solo dalle dichiarazioni testimoniali e dai rilievi fotografici versati in atti, ma anche dalle risultanze del rapporto redatto dagli agenti di polizia municipale intervenuti sul luogo del sinistro, che avevano appunto constatato anche i danni al motociclo.
Tale censura appare senz'altro condivisibile.
RGn°3227/22 -Sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Depongono infatti in senso favorevole alla società impugnante non solo i rilievi fotografici in atti e le deposizioni del teste che ha al riguardo Testimone_1 riferito: “posso dire anche che il motorino subì danni ingenti, infatti non era più marciante;
si danneggiarono il paravento, lo specchietto, il cavalletto, la forcella e altre parti meccaniche”; e del teste che ha anch'egli riferito : Testimone_2
“ricordo che il motorino subì danni alla parte anteriore che si piegò, al paravento quindi e anche alle luci e allo specchietto”; ma soprattutto le risultanze del rapporto redatto dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, il 9 novembre 2016, che ebbero appunto a constatare quanto segue: “rottura paravento- rottura specchietto lato sx – cavalletto rotto- forcella rotta – decorticature lato sx- luci non funzionanti- perdita di liquidi- danni meccanici da rilevare”.
Quanto alla determinazione dell'entità del danno risarcibile corre mente osservare che, se i danni subiti da un veicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, spettando la relativa valutazione al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni (Cass. sez. 3, ordinanza n. 17670 del
26/06/2024), poiché il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell'autoveicolo, che abbia subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza (Cass. sez. 6 - 3, Sentenza n. 9942 del 13/05/2016). Peraltro, in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non é idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" ( Cass. sez. 3, Sentenza n. 11765 del
15/05/2013.
Inoltre, la responsabilità civile - contrattuale, così come aquiliana - è improntata a una prospettiva "differenzialista", per la quale il danno coincide col pregiudizio economico dato dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed
RGn°3227/22 -Sentenza
- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda esattamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato perpetrato, dovendosi escludere che, al di fuori di una specifica previsione di legge (nei termini delineati dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 16601 del 2017), il risarcimento possa avere funzione "ultracompensativa", in quanto l'ordinamento non consente che un soggetto si arricchisca ai danni di un altro, in mancanza di una causa giustificatrice del relativo spostamento patrimoniale ( Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33537 del 15/11/2022).
Sulla scorta di tali principi la pretesa risarcitoria, fondata nell'an, va tuttavia ridimensionata nel quantum debeatur: esaminati i danni riportati dal veicolo evincibili dai rilievi fotografici in atti, considerato l'esorbitante importo indicato nel preventivo esibito per alcuni pezzi di ricambio- che non appaiono tutti abbisognevoli di sostituzione- avuto riguardo al tempo necessario per le riparazioni, al costo delle parti da sostituire e della mano d'opera occorrente, e tenuto conto che l'importo indicato nel predetto preventivo -per € 1.088,94, oltre IVA – si avvicina al prezzo di mercato del motociclo, all'epoca del verificarsi del sinistro, tenuto conto che lo stesso era stato immatricolato nell'anno 2014, appare congruo e conforme a giustizia, in virtù di una valutazione equitativa ex art.1226 c.c. desunta dai dati di comune e notoria esperienza, quantificare il pregiudizio nell'importo, all'epoca del verificarsi dell'evento lesivo, di complessivi € 700,00.
Non è provata, inoltre, la debenza dell'Iva su tale importo, alla luce del principio secondo cui, in tema di danno patrimoniale, il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione. (Cass. sez. 2, ordinanza n. 22580 del 19/07/2022)
Infatti, secondo gli artt. 4 e 19 del d.P.R. n. 633/1972, la danneggiata, in quanto società commerciale, avrebbe la possibilità di portare in detrazione l'iva corrisposta sulle prestazioni di servizi inerenti all'attività d'impresa, come quelle necessarie alla riparazione di un bene strumentale;
pertanto, considerato che quanto versato a titolo di imposta sul valore aggiunto sul costo delle riparazioni, sarebbe stato da essa
RGn°3227/22 -Sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda recuperato con il meccanismo della detrazione d'imposta, il danno effettivamente sofferto non potrebbe includere tale voce accessoria.
Posto, infatti, che la è una società a responsabilità limitata, sarebbe Parte_1
spettato alla stessa dimostrare, in relazione alle concrete modalità e al contenuto oggettivo e soggettivo dell'attività svolta, la sussistenza dei presupposti per escludere la detraibilità dell'iva, ai sensi dell'art. 19 del citato d.P.R. (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
75 del 08/01/2010; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2786 del 12/02/2015).
Trattandosi di obbligazione di valore, vanno poi aggiunti, al fine del ristoro del pregiudizio derivante dal ritardo nella corresponsione delle somme dovute, e facendo applicazione degli insegnamenti di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/95, la rivalutazione secondo indici Istat e gli interessi al tasso legale su tale somma, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, a far data dal verificarsi del sinistro (
9.11.2016) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
La riforma in parte qua della sentenza di primo grado, implica poi la condanna del alla refusione delle spese del giudizio di primo grado in favore Controparte_1
della che, in applicazione dei parametri di cui al Dm n.55 del Parte_1
2014, come aggiornati dal Dm n. 147 del 2022 e tenuto conto, ai fini della determinazione dello scaglione di riferimento, dell'entità della somma riconosciuta, si liquidano come dispositivo che segue, con attribuzione all'avv. Valerio Migliucci, dichiaratosi anticipatario.
7. Evidentemente fondati, poi, sono il quinto motivo del gravame principale ed il secondo motivo del gravame incidentale, entrambi involgenti il governo delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, contenuto nella sentenza impugnata.
Segnatamente, con il quinto motivo del gravame principale -intitolato: “Erronea,
Ingiusta ed illegittima condanna al pagamento delle spese di CTU anche a carico degli attuali appellanti” - gli appellanti invocano la riforma della condanna al pagamento, pro quota, delle spese per la C.T.U. medico-legale che, invece, avrebbero dovuto essere poste ad esclusivo carico del soccombente Controparte_1
Parimenti, con il secondo motivo di gravame incidentale - intitolato: “Erronea, ingiusta ed illegittima condanna al pagamento di parte delle spese di CTU a carico della interventrice, totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado” – CP_2
RGn°3227/22 -Sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ha denunciato come ingiusta ed illegittima la condanna al pagamento di parte Pt_2
delle spese di CTU, in violazione del principio della soccombenza.
Unico soccombente in relazione alle lesioni personali patite doveva ritenersi il che, infatti, era stato condannato anche a pagare tutte le Controparte_1 spese di lite in favore della interventrice vittoriosa nel giudizio di primo grado.
Da ciò la necessità di riforma della condanna di al pagamento, pro Controparte_2 quota, delle spese di consulenza tecnica medico-legale che, invece, avrebbero dovuto essere poste integralmente a carico del soccombente Controparte_1
Tali doglianze appaiono integralmente condivisibili.
Infatti, fermo il principio di responsabilità solidale delle parti coinvolte dall'accertamento peritale nei confronti del consulente tecnico d'ufficio, nei rapporti tra le parti in lite il governo delle spese di consulenza d'ufficio segue senz'altro il criterio della soccombenza, rientrando le spese della consulenza tecnica d'ufficio tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. ( Cass. sez. 6 - 2,
Sentenza n. 17739 del 07/09/2016; Cass. sez. 1 - , Sentenza n. 11068 del
10/06/2020).
Gli accertamenti svolti dal perito d'ufficio, nel caso di specie, risultano funzionali all'accertamento delle lesioni all'integrità psico fisica subite da , e Controparte_2 cioè alla verifica della fondatezza di una domanda che ha visto integralmente soccombente il a cui carico le spese di consulenza tecnica devono Controparte_1 pertanto essere definitivamente poste, con condanna al relativo rimborso di quanto eventualmente anticipato a tale titolo dalle altre parti.
8. E' per converso infondato il primo motivo del gravame incidentale proposto da
- intitolato: “insufficiente liquidazione del risarcimento dei danni Controparte_2
patiti e patendi dalla sig.ra ”- con cui l'appellante incidentale assume Controparte_2 che il Tribunale abbia errato nel riconoscere una invalidità inferiore (4% invece di
4,5%) rispetto a quella a suo dire riscontrata dall'ausiliario giudiziale, errando altresì nel liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione permanente del bene salute, in misura inferiore al valore indicato nelle tabelle richiamate in sentenza, assumendo che avrebbe dovuto riconoscersi anche
“l'incremento previsto dalle tabelle per le sofferenze in quanto, nel caso di lesioni
RGn°3227/22 -Sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
personali, la sofferenza è provata per presunzioni in quanto la lesione fisica alla persona cagiona naturalmente dolore e sofferenza fisica, mentre la minorazione permanente della integrità psico fisica provoca permanenti sofferenze psichiche oltre che fisiche”.
Gli argomenti di cui al motivo in esame non possono essere condivisi.
Reputa infatti questa Corte distrettuale che erri l'impugnante nell'interpretare le conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio, laddove lo stesso ha affermato che,
“tenendo anche presente la giovane età del soggetto, il danno biologico permanente può essere valutato a non meno del 4 – 5%”, con ciò prospettando la necessità di riconoscere il danno in una misura non inferiore al 4%, e non – come preteso dall'appellante incidentale- in una ipotetica intermedia misura del 4,5%.
Pertanto, in difetto di specifiche censure volte a contestare, nel merito, e sulla scorta di criteri di valutazione desumibili dai baremes medico- legali di riferimento, la correttezza della determinazione, nella misura del 4%, del danno biologico - determinazione che deve essere operata con corretto criterio medico-legale e in base ad un "barème" redatto con criteri di scientificità ( cfr., in argomento, Cass. sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022) - la doglianza non può essere accolta.
Integra un principio pacifico, infatti, che la determinazione del grado di invalidità permanente non ha nulla a che vedere con l'equità, poiché essa deve avvenire con criteriologia medico-legale, e sulla base di baréme aggiornati e condivisi dalla comunità scientifica medico-legale (Cass. sez. 3 -, Sentenza n. 11724 del 05/05/2021;
Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022); come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, infatti, "all'accertamento concreto del grado percentuale di invalidità permanente sono (..) estranei i concetti di equità e di iniquità" ( Cass. sez. 3
-, Sentenza n. 28986 del 11/11/2019, in motivazione;
Cass. sez. L, Sentenza n. 5437 del 08/03/2011).
Quanto poi, alla pretesa erroneità della liquidazione del danno non patrimoniale, per non aver il primo Giudice considerato, nell'applicare le tabelle di Milano dell'anno
2021, l'incremento per la sofferenza soggettiva, questa Corte distrettuale reputa corretto l'operato del Giudice di prime cure, non ravvisandosi un sufficiente riscontro probatorio che giustifichi la liquidazione del pregiudizio morale.
RGn°3227/22 -Sentenza
- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Il riconoscimento del danno morale, infatti, non può seguire in via automatica all'accertamento del danno biologico, atteso che, se la lesione dell'integrità psico- fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale, a tale procedimento presuntivo deve riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale;
evenienza senz'altro ravvisabile nella fattispecie in esame, in difetto di diverse risultanze processuali. (Cass. sez. 3, ordinanza n. 6444 del 03/03/2023)
Al riguardo, sembra anche opportuno richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità che predica la necessità che il ricorrente deduca “di avere specificamente lamentato pregiudizi soggettivi - il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione - non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore rispetto a quella risultante dall'applicazione delle c.d. tabelle milanesi” (Cass. civ., sez. III, 29/04/2020, n. 8391).
Le attuali tabelle milanesi, infatti, prevedono una specifica voce risarcitoria dedicata al pregiudizio morale, il cui positivo riconoscimento e concreta liquidazione mantiene, alla stregua dei ripetuti insegnamenti della più recente giurisprudenza di legittimità, una propria integrale autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale cosicché, trattandosi “di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante”, deve ritenersi non conglobabile nel danno biologico (Cass.
Civ., Sez. III, 10/11/2020, n. 25164; Cassazione civile, sez. III, 17/05/2022, n. 15733;
Cass. Civ., Sez. III, 09/11/2022, n. 32935). In buona sostanza, le tabelle milanesi a cui occorre fare attualmente riferimento nell'ambito della liquidazione equitativa del danno propongono la liquidazione disgiunta dei pregiudizi integrati dal cd. danno biologico standard e dal cd. danno morale, tuttavia prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via della cd. personalizzazione, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.
RGn°3227/22 -Sentenza
- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Da ciò l'integrale infondatezza delle doglianze svolte in punto di determinazione del danno non patrimoniale e la conferma in parte qua della sentenza gravata.
9. Volgendo, infine, alla determinazione delle spese di lite, la cui rivalutazione si impone in ragione del parziale accoglimento delle impugnazioni, mentre le spese del giudizio di primo grado, compensate nei rapporti con si reputa Parte_2
vadano tenute ferme nei confronti di , nella misura già determinata dal Controparte_2
Tribunale a carico del le stesse, come già precisato, vanno Controparte_1 liquidate in favore della e a carico del in Parte_1 Controparte_1
applicazione dei parametri di cui al Dm n.55 del 2014, come aggiornati dal Dm n.
147 del 2022, dimidiati i compensi medi in considerazione della natura delle questioni affrontate e tenuto conto, ai fini della determinazione dello scaglione di riferimento, dell'entità della somma riconosciuta, con attribuzione all'avv. Valerio
Migliucci, dichiaratosi anticipatario.
Le spese del presente grado seguono, del pari, nei rapporti tra il e Controparte_1 la la soccombenza dell'appellato mentre, nei Parte_1 Controparte_1
confronti delle altre parti, in considerazione della soccombenza reciproca, possono restare integralmente compensate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.644/2022:
1) In parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da , e Parte_2
ferme le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata, dichiara il sopravvenuto difetto della capacità processuale di quanto alla Parte_2 domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dallo stesso, quale genitore esercente la potestà su e, per l'effetto, compensa le spese Controparte_2 di lite relative al giudizio di primo grado nei rapporti tra e il Parte_2
Controparte_1
2) In parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., condanna il in persona Controparte_1
RGn°3227/22 -Sentenza
- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di tale società, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, dell'importo di € 700,00, oltre rivalutazione secondo indici Istat e gli interessi al tasso legale su tale somma, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, a far data dal verificarsi del sinistro (
9.11.2016) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
3) In parziale accoglimento del gravame principale e del gravame incidentale, pone definitivamente e integralmente a carico del le spese di Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio, con condanna dello stesso al rimborso di quanto eventualmente anticipato a tale titolo dalle altre parti;
4) Rigetta nel resto l'impugnazione incidentale e conferma nel resto la sentenza impugnata;
5) Condanna il alla refusione in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di €331,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, nell'importo di € 336,5 per compenso professionale, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Valerio Minucci, dichiaratosi anticipatario;
6) Compensa le spese del presente grado tra le altre parti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°3227/22 -Sentenza
- 17 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3227/2022 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 14.02.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti c4onclusionali e vertente
TRA
C.F. in persona del l. r., e Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. ), rappresentati e difesi giusta procura in
[...] C.F._1 atti, dall'Avv. Valerio Minucci (C.F. ), presso il cui studio in C.F._2
Napoli, al viale Gramsci 19, sono elettivamente domiciliati
-APPELLANTI
RGn°3227/22 -Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
C.F. in persona del Sindaco p.t., domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 per la carica in Napoli al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti sottoscritta dal Notaio Dott.
a mezzo dell'Avv. Carla D'Alterio Persona_1
(C.F. ) C.F._3
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 C.F._4
procura rilasciata a margine della comparsa di intervento volontario, dall'avvocato
Paolo Minucci (C.F. presso il cui studio in Napoli, al Viale C.F._5
Gramsci n° 19, è elettivamente domiciliata
- APPELLATA/ APPELLANTE INCIDENTALE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in Parte_1
qualità di proprietaria del ciclomotore Keeway targato X7GWL9, e Pt_2
in qualità di genitore dell'allora minore , convenivano in
[...] Controparte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il al fine di ottenere il Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un sinistro verificatosi in data 09.11.2016.
1.1 Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria, parte attrice lamentava che in data 09.11.2016, intorno alle ore 19 circa, la minore , nel percorrere la via Santo Strato (direzione Posillipo) alla Controparte_2 guida del ciclomotore Keeway targato X7GWL cadeva rovinosamente al suolo a causa di una buca non visibile, in quanto interamente coperta da fogliame e rifiuti vari, riportando gravi lesioni personali nonché ingenti danni al ciclomotore.
RGn°3227/22 -Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.2 Si costituiva in giudizio il convenuto il quale impugnava la Controparte_1
domanda attorea chiedendone il rigetto in quanto improponibile, nonché infondata in fatto ed in diritto.
1.3 In data 19.12.2017, si costituiva con intervento volontario , nel Controparte_2 frattempo divenuta maggiorenne, la quale si associava alle richieste degli attori.
1.4 Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ammesse ed espletate le prove testimoniali, espletata CTU medico-legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.11.2021, tenutasi in forma cartolare, all'esito della quale veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.5 Con sentenza n.644/2022, del 20.01.2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda risarcitoria proposta da condannando il al pagamento della somma di € Controparte_2 Controparte_1
9.941,50, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalle lesioni subite, oltre interessi e spese di giudizio. Dichiarava inammissibili le domande spiegate da e dalla rigettava le domande Parte_2 Parte_1 proposte dalla e da con riferimento al Parte_1 Parte_2
risarcimento del danno patrimoniale per il danneggiamento del motoveicolo e per le spese mediche. Condannava e la società alla Parte_2 Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore del Poneva a carico di tutte Controparte_1 le parti ed in ugual misura le spese già liquidate per l'espletamento della CTU.
Segnatamente, il Giudice di prime cure preliminarmente rigettava, ritenendola infondata, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, co. 3, nn. 3 e 4 e 164 co. 4 c.p.c., avendo sia gli attori che l'interventrice compiutamente indicato le ragioni poste alla base della domanda. Con riferimento alla legittimazione ad agire, inoltre, evidenziava come alla luce del raggiungimento della maggiore età della danneggiata fosse venuta Controparte_2 meno la legittimazione di Parimenti escludeva qualsiasi Parte_2 legittimazione ad agire in capo alla società in relazione alla Parte_1
suddetta domanda.
RGn°3227/22 -Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Residuava in capo a quest'ultima solo la legittimazione ad agire in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni al ciclomotore, essendo stata documentalmente provata la proprietà del veicolo in capo alla predetta società. Riteneva infine che nessuna legittimazione ad agire residuasse in capo a in relazione ai Parte_2 danni patrimoniali derivanti dal danneggiamento del ciclomotore, non risultando lo stesso né proprietario né rappresentante della società proprietaria del veicolo.
Nel merito, dopo aver ritenuto concordi le deposizioni rese dai testi indicati dalla parte attrice, confortate dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia
Municipale, riteneva assolto l'onere probatorio a carico dell'istante Controparte_2 con riferimento alla sussistenza del nesso di causalità tra il bene oggetto di custodia e l'evento dannoso. Pertanto, in base al disposto di cui all'art.2051, il in CP_1 qualità di custode della cosa, veniva condannato a risarcire i danni alla persona, non avendo fornito la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito. Il Giudice di prime cure, inoltre, riteneva insussistenti i presupposti di cui all'art. 1227 c.c. I comma poiché, da quanto emerso in corso di causa, la non aveva tenuto una Pt_2
condotta di guida imprudente, imprevedibile e/o eccezionale, munita di un'efficienza causale in grado da sola di provocare il sinistro o idonea ad agevolare il verificarsi dell'evento dannoso.
Il Tribunale, pertanto, condividendo pienamente le conclusioni contenute nella CTU medico-legale, riteneva provato il nesso eziologico tra l'evento di danno e le lesioni subite dall'attrice. Alla luce di ciò, procedeva alla liquidazione del danno biologico facendo ricorso ai parametri tabellari del 2021 elaborati dal Tribunale di Milano.
Tenuto conto delle lesioni subite;
dell'età della danneggiata al momento del fatto
(anni 17); della natura delle lesioni patite, considerata, altresì, l'entità del pregiudizio accertato (4%), tenuto conto del periodo invalidità temporanea patito (stimato dal
CTU in 40 giorni al 100%, 10 giorni al 50% e 10 giorni al 25%), in applicazione delle tabelle richiamate, liquidava, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione al diritto alla salute la somma di € 9.941,50 oltre interessi.
Nessuna somma veniva liquidata a titolo di danno patrimoniale con riferimento alle spese mediche (non allegate né provate dagli attori e dall'interventrice) ed ai danni subiti dal veicolo attoreo, assumendo a tale ultimo riguardo il Tribunale che la
RGn°3227/22 -Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda documentazione prodotta a riprova fosse costituita da “atti di parte”, che non consentivano di verificare la riconducibilità al sinistro oggetto di causa dei danni al ciclomotore.
2. Avverso tale pronuncia la società e , con Parte_1 Parte_2 citazione in appello notificata in data 15.07.2022, hanno proposto gravame, deducendo a sostegno a cinque motivi.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, recante appello incidentale, depositata in data 19.05.2021, si è costituita in giudizio , la quale ha aderito Controparte_2
all'appello proposto dagli appellanti ed ha, a sua volta, interposto appello incidentale affidato a due motivi.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello principale, proposto con atto di citazione notificato in data
15.07.2022, risultando rispettato il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrenti dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data
20.01.2022.
5. Del pari tempestivo è l'appello incidentale proposto da , con Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta depositata, in via telematica, in data 19 luglio
2022, nel rispetto del termine di decadenza di venti giorni prima dell'udienza del
12.12.2022, fissata in citazione, di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c. Opera al riguardo, infatti, il principio codificato dall'art. 343 c.p.c., alla cui stregua “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.”, e cioè nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
6. Tanto debitamente premesso, l'appello principale e l'appello incidentale sono solo parzialmente fondati, nei limiti e per gli argomenti esposti nella motivazione che segue.
Ragioni di evidente connessione consigliano la disamina congiunta dei primi quattro motivi dell'appello principale, tesi a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo aver riscontrato l'inammissibilità delle domande proposte dagli appellanti principali, il Giudice di prime cure li ha condannati alla refusione delle spese di lite.
RGn°3227/22 -Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
6.1 In particolare, con il primo motivo di gravame -intitolato: “Erronea ed illegittima declaratoria di inammissibilità delle domande proposte dal Dott. - Parte_2 gli appellanti hanno denunciato l'errore in cui è incorso il Tribunale con riferimento alle domande avanzate da , il quale aveva agito in giudizio sia in Parte_2 proprio ( per il ristoro del danno patrimoniale emergente derivante dall'infortunio della figlia) sia in qualità di padre della figlia allora minorenne, , al Controparte_2 fine di far ottenere alla stessa il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Orbene, sostengono gli appellanti che il Tribunale, non accogliendo la domanda di risarcimento del danno patito in proprio, avrebbe dovuto rigettarla, e non dichiararla inammissibile. Il Giudice di prime cure, inoltre, avendo accolto le domande, proposte dal dott. di affermazione della responsabilità del Parte_2 CP_1
e di condanna al risarcimento dei danni patiti dalla figlia, avrebbe dovuto
[...]
riconoscere in favore dello stesso le spese per tutte le attività processuali svolte, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia vittoriosa nel giudizio di primo grado.
Da ciò la necessità di riformare la declaratoria di inammissibilità delle domande proposte dall'originario attore, per l'effetto rivalutando il regime delle spese di lite.
6.2. Con il secondo motivo di gravame - intitolato: “Erronea ed illegittima declaratoria di inammissibilità della (presunta) domanda proposta dalla società in relazione al risarcimento del danno da lesione personale” - gli Parte_1 appellanti hanno protestato che la società aveva agito in giudizio Parte_1 al solo fine di ottenere il risarcimento dei danni relativi al ciclomotore di sua proprietà e non per ottenere il risarcimento del danno alla persona. Alla luce di ciò, lamentano l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel decretare l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno alla persona subito dalla minore , poiché tale domanda non era mai stata formulata dalla società Controparte_2
attrice.
6.3 Con il terzo motivo di gravame - intitolato: “Erroneo, Ingiusto ed Illegittimo rigetto della domanda di risarcimento della società in relazione al Parte_1
danno patrimoniale (derivante dai danneggiamenti subiti dal ciclomotore di sua proprietà)” - gli appellanti principali hanno poi censurato il rigetto, da parte del
RGn°3227/22 -Sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tribunale, della domanda di risarcimento per i danni subiti dal ciclomotore proposta dalla società attrice che, in realtà, aveva provato il danneggiamento sulla base di numerosi elementi quali le testimonianze, le fotografie, il rapporto della Polizia
Municipale intervenuta sul luogo del sinistro, l'escussione dei testi ed infine la consulenza tecnica redatta dal perito, all'uopo incaricato. Alla luce di tutti gli elementi emersi e raccolti in corso di causa hanno chiesto, pertanto, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla Controparte_1 società in qualità di proprietaria del motociclo danneggiato. Parte_1
6.4 Con il quarto motivo di gravame - intitolato: “Erronea, Ingiusta ed Illegittima condanna del Dott. e della società al Parte_2 Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore del - gli appellanti Controparte_1 principali hanno conseguentemente invocato una diversa regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento delle suddette spese in favore sia della Controparte_1 [...]
sia di che aveva rappresentato la figlia, all'epoca Parte_1 Parte_2
minorenne, per tutto il processo di primo grado, conclusosi con l'affermazione della responsabilità del e la condanna al risarcimento del danno in favore della CP_1
figlia.
6.5 Gli argomenti che precedono appaiono in parte fondati.
Non errano infatti gli impugnanti principali nell'osservare che il Giudice di prime cure, nel dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte da Parte_2 non abbia tenuto conto del fatto che tale attore, oltre ad aver agito per il risarcimento del danno patrimoniale patito iure proprio, con riferimento alle spese derivanti dal sinistro per cui è causa - la cui prova è stata esclusa con statuizione non costituente oggetto di gravame - doveva ritenersi ab origine munito di capacità processuale anche con riferimento alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, avendo introdotto il giudizio pure nella qualità di genitore esercente la potestà sulla danneggiata , che era minorenne all'epoca dell'introduzione del Controparte_2 giudizio.
Con riferimento a tale ultimo profilo, poi, deve ritenersi, difformemente da quanto eccepito dalla difesa comunale, ricorra un interesse dell'impugnante, ai sensi dell'art.
RGn°3227/22 -Sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
100 c.p.c., a formulare la relativa doglianza;
infatti, fermo il rigetto della domanda di risarcimento del danno per le spese sostenute- domanda come detto disattesa con statuizione irretrattabile- ricorre senz'altro un interesse ad impugnare la statuizione di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, per le inevitabili ricadute che l'accoglimento di una tale doglianza può generare, quanto al regime delle spese di lite.
Non può allora che osservarsi che al giudizio civile di primo grado ha legittimamente partecipato quale genitore e rappresentante legale della minore Parte_3
, che, essendo nata il [...], ed avendo diciassette anni all'epoca Controparte_2 dell'introduzione del giudizio, era debitamente rappresentata dal padre. A tal proposito deve, peraltro, ricordarsi (v., ad es., Cass. n. 1206 del 2002 e Cass. n.
19015 del 2010) che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventa maggiorenne ed acquista, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo, specificandosi, però, che questo principio dell'"ultrattività" della rappresentanza opera soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. Da tanto consegue che finché il minore, divenuto nelle more maggiorenne, non si sia costituito in proprio nel corso della fase processuale in cui ha raggiunto la maggiore età, continua ad essere rappresentato legittimamente dai genitori costituitisi "ab origine".
Consegue da ciò che il Tribunale, lungi dal poter dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dal genitore nella qualità- inammissibilità che, integrando l'originario difetto di un presupposto processuale, era senz'altro da escludersi – avrebbe dovuto limitarsi a dare atto del sopravvenuto venir meno della capacità processuale del genitore, quanto alle domande risarcitorie proposte nell'interesse della figlia, per effetto dell'intervento del soggetto che, divenuto maggiorenne, aveva frattanto acquisito la legittimazione processuale.
Dai rilievi da ultimo svolti, consegue poi l'emenda della statuizione con cui il medesimo è stato condannato alla refusione delle spese di lite in Parte_2 favore del peraltro per il medesimo importo riconosciuto in Controparte_1
RGn°3227/22 -Sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda favore della figlia;
tenuto pertanto conto dell'esito della lite, e cioè dell'originaria ricorrenza della capacità processuale quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e dell'infondatezza della domanda di risarcimento del danno derivante dalle spese sostenute, appare pienamente giustificata- non già la condanna del alla refusione delle spese, come richiesto da tale impugnante Controparte_1
principale, ma- una compensazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio nei rapporti tra e il Parte_2 Controparte_1
Parimenti, coglie nel segno la difesa della nel denunciare, con il Parte_1
secondo ed il terzo motivo del gravame principale, l'erroneità delle statuizioni con cui il Tribunale partenopeo ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, che la stessa non aveva invero proposto, pervenendo poi, erroneamente, al rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, correlato al danneggiamento del motociclo.
Invero, come si desume univocamente dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la aveva agito in giudizio assumendo di essere Parte_1
proprietaria del Ciclomotore Keeway tg. X7GWL9 che, “in conseguenza del descritto evento”, “riportava i danneggiamenti che si evincono nelle fotografie e nella consulenza tecnica quantificatrice redatta dal consulente tecnico, sign.
”. La domanda risarcitoria, poi, era stata proposta “per tutte le Persona_2
poste di danno alle cose e alla persona patite e patende dagli attori, in proprio e nella qualità…”; la domanda risarcitoria proposta dalla società appellante, pertanto, non poteva che riferirsi, alla luce del tenore complessivo dell'atto, al risarcimento dei danni arrecati al ciclomotore e non alla persona di . Controparte_2
Nel merito, poi, merita accoglimento per quanto di ragione la doglianza svolta da tale appellante incidentale nel protestare che il giudice di prime cure, nel delibare tale domanda risarcitoria, non avrebbe adeguatamente considerato il complesso delle risultanze istruttorie, integrate non solo dalle dichiarazioni testimoniali e dai rilievi fotografici versati in atti, ma anche dalle risultanze del rapporto redatto dagli agenti di polizia municipale intervenuti sul luogo del sinistro, che avevano appunto constatato anche i danni al motociclo.
Tale censura appare senz'altro condivisibile.
RGn°3227/22 -Sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Depongono infatti in senso favorevole alla società impugnante non solo i rilievi fotografici in atti e le deposizioni del teste che ha al riguardo Testimone_1 riferito: “posso dire anche che il motorino subì danni ingenti, infatti non era più marciante;
si danneggiarono il paravento, lo specchietto, il cavalletto, la forcella e altre parti meccaniche”; e del teste che ha anch'egli riferito : Testimone_2
“ricordo che il motorino subì danni alla parte anteriore che si piegò, al paravento quindi e anche alle luci e allo specchietto”; ma soprattutto le risultanze del rapporto redatto dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, il 9 novembre 2016, che ebbero appunto a constatare quanto segue: “rottura paravento- rottura specchietto lato sx – cavalletto rotto- forcella rotta – decorticature lato sx- luci non funzionanti- perdita di liquidi- danni meccanici da rilevare”.
Quanto alla determinazione dell'entità del danno risarcibile corre mente osservare che, se i danni subiti da un veicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, spettando la relativa valutazione al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni (Cass. sez. 3, ordinanza n. 17670 del
26/06/2024), poiché il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell'autoveicolo, che abbia subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza (Cass. sez. 6 - 3, Sentenza n. 9942 del 13/05/2016). Peraltro, in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non é idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" ( Cass. sez. 3, Sentenza n. 11765 del
15/05/2013.
Inoltre, la responsabilità civile - contrattuale, così come aquiliana - è improntata a una prospettiva "differenzialista", per la quale il danno coincide col pregiudizio economico dato dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed
RGn°3227/22 -Sentenza
- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda esattamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato perpetrato, dovendosi escludere che, al di fuori di una specifica previsione di legge (nei termini delineati dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 16601 del 2017), il risarcimento possa avere funzione "ultracompensativa", in quanto l'ordinamento non consente che un soggetto si arricchisca ai danni di un altro, in mancanza di una causa giustificatrice del relativo spostamento patrimoniale ( Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33537 del 15/11/2022).
Sulla scorta di tali principi la pretesa risarcitoria, fondata nell'an, va tuttavia ridimensionata nel quantum debeatur: esaminati i danni riportati dal veicolo evincibili dai rilievi fotografici in atti, considerato l'esorbitante importo indicato nel preventivo esibito per alcuni pezzi di ricambio- che non appaiono tutti abbisognevoli di sostituzione- avuto riguardo al tempo necessario per le riparazioni, al costo delle parti da sostituire e della mano d'opera occorrente, e tenuto conto che l'importo indicato nel predetto preventivo -per € 1.088,94, oltre IVA – si avvicina al prezzo di mercato del motociclo, all'epoca del verificarsi del sinistro, tenuto conto che lo stesso era stato immatricolato nell'anno 2014, appare congruo e conforme a giustizia, in virtù di una valutazione equitativa ex art.1226 c.c. desunta dai dati di comune e notoria esperienza, quantificare il pregiudizio nell'importo, all'epoca del verificarsi dell'evento lesivo, di complessivi € 700,00.
Non è provata, inoltre, la debenza dell'Iva su tale importo, alla luce del principio secondo cui, in tema di danno patrimoniale, il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione. (Cass. sez. 2, ordinanza n. 22580 del 19/07/2022)
Infatti, secondo gli artt. 4 e 19 del d.P.R. n. 633/1972, la danneggiata, in quanto società commerciale, avrebbe la possibilità di portare in detrazione l'iva corrisposta sulle prestazioni di servizi inerenti all'attività d'impresa, come quelle necessarie alla riparazione di un bene strumentale;
pertanto, considerato che quanto versato a titolo di imposta sul valore aggiunto sul costo delle riparazioni, sarebbe stato da essa
RGn°3227/22 -Sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda recuperato con il meccanismo della detrazione d'imposta, il danno effettivamente sofferto non potrebbe includere tale voce accessoria.
Posto, infatti, che la è una società a responsabilità limitata, sarebbe Parte_1
spettato alla stessa dimostrare, in relazione alle concrete modalità e al contenuto oggettivo e soggettivo dell'attività svolta, la sussistenza dei presupposti per escludere la detraibilità dell'iva, ai sensi dell'art. 19 del citato d.P.R. (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
75 del 08/01/2010; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2786 del 12/02/2015).
Trattandosi di obbligazione di valore, vanno poi aggiunti, al fine del ristoro del pregiudizio derivante dal ritardo nella corresponsione delle somme dovute, e facendo applicazione degli insegnamenti di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/95, la rivalutazione secondo indici Istat e gli interessi al tasso legale su tale somma, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, a far data dal verificarsi del sinistro (
9.11.2016) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
La riforma in parte qua della sentenza di primo grado, implica poi la condanna del alla refusione delle spese del giudizio di primo grado in favore Controparte_1
della che, in applicazione dei parametri di cui al Dm n.55 del Parte_1
2014, come aggiornati dal Dm n. 147 del 2022 e tenuto conto, ai fini della determinazione dello scaglione di riferimento, dell'entità della somma riconosciuta, si liquidano come dispositivo che segue, con attribuzione all'avv. Valerio Migliucci, dichiaratosi anticipatario.
7. Evidentemente fondati, poi, sono il quinto motivo del gravame principale ed il secondo motivo del gravame incidentale, entrambi involgenti il governo delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, contenuto nella sentenza impugnata.
Segnatamente, con il quinto motivo del gravame principale -intitolato: “Erronea,
Ingiusta ed illegittima condanna al pagamento delle spese di CTU anche a carico degli attuali appellanti” - gli appellanti invocano la riforma della condanna al pagamento, pro quota, delle spese per la C.T.U. medico-legale che, invece, avrebbero dovuto essere poste ad esclusivo carico del soccombente Controparte_1
Parimenti, con il secondo motivo di gravame incidentale - intitolato: “Erronea, ingiusta ed illegittima condanna al pagamento di parte delle spese di CTU a carico della interventrice, totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado” – CP_2
RGn°3227/22 -Sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ha denunciato come ingiusta ed illegittima la condanna al pagamento di parte Pt_2
delle spese di CTU, in violazione del principio della soccombenza.
Unico soccombente in relazione alle lesioni personali patite doveva ritenersi il che, infatti, era stato condannato anche a pagare tutte le Controparte_1 spese di lite in favore della interventrice vittoriosa nel giudizio di primo grado.
Da ciò la necessità di riforma della condanna di al pagamento, pro Controparte_2 quota, delle spese di consulenza tecnica medico-legale che, invece, avrebbero dovuto essere poste integralmente a carico del soccombente Controparte_1
Tali doglianze appaiono integralmente condivisibili.
Infatti, fermo il principio di responsabilità solidale delle parti coinvolte dall'accertamento peritale nei confronti del consulente tecnico d'ufficio, nei rapporti tra le parti in lite il governo delle spese di consulenza d'ufficio segue senz'altro il criterio della soccombenza, rientrando le spese della consulenza tecnica d'ufficio tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. ( Cass. sez. 6 - 2,
Sentenza n. 17739 del 07/09/2016; Cass. sez. 1 - , Sentenza n. 11068 del
10/06/2020).
Gli accertamenti svolti dal perito d'ufficio, nel caso di specie, risultano funzionali all'accertamento delle lesioni all'integrità psico fisica subite da , e Controparte_2 cioè alla verifica della fondatezza di una domanda che ha visto integralmente soccombente il a cui carico le spese di consulenza tecnica devono Controparte_1 pertanto essere definitivamente poste, con condanna al relativo rimborso di quanto eventualmente anticipato a tale titolo dalle altre parti.
8. E' per converso infondato il primo motivo del gravame incidentale proposto da
- intitolato: “insufficiente liquidazione del risarcimento dei danni Controparte_2
patiti e patendi dalla sig.ra ”- con cui l'appellante incidentale assume Controparte_2 che il Tribunale abbia errato nel riconoscere una invalidità inferiore (4% invece di
4,5%) rispetto a quella a suo dire riscontrata dall'ausiliario giudiziale, errando altresì nel liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione permanente del bene salute, in misura inferiore al valore indicato nelle tabelle richiamate in sentenza, assumendo che avrebbe dovuto riconoscersi anche
“l'incremento previsto dalle tabelle per le sofferenze in quanto, nel caso di lesioni
RGn°3227/22 -Sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
personali, la sofferenza è provata per presunzioni in quanto la lesione fisica alla persona cagiona naturalmente dolore e sofferenza fisica, mentre la minorazione permanente della integrità psico fisica provoca permanenti sofferenze psichiche oltre che fisiche”.
Gli argomenti di cui al motivo in esame non possono essere condivisi.
Reputa infatti questa Corte distrettuale che erri l'impugnante nell'interpretare le conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio, laddove lo stesso ha affermato che,
“tenendo anche presente la giovane età del soggetto, il danno biologico permanente può essere valutato a non meno del 4 – 5%”, con ciò prospettando la necessità di riconoscere il danno in una misura non inferiore al 4%, e non – come preteso dall'appellante incidentale- in una ipotetica intermedia misura del 4,5%.
Pertanto, in difetto di specifiche censure volte a contestare, nel merito, e sulla scorta di criteri di valutazione desumibili dai baremes medico- legali di riferimento, la correttezza della determinazione, nella misura del 4%, del danno biologico - determinazione che deve essere operata con corretto criterio medico-legale e in base ad un "barème" redatto con criteri di scientificità ( cfr., in argomento, Cass. sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022) - la doglianza non può essere accolta.
Integra un principio pacifico, infatti, che la determinazione del grado di invalidità permanente non ha nulla a che vedere con l'equità, poiché essa deve avvenire con criteriologia medico-legale, e sulla base di baréme aggiornati e condivisi dalla comunità scientifica medico-legale (Cass. sez. 3 -, Sentenza n. 11724 del 05/05/2021;
Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022); come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, infatti, "all'accertamento concreto del grado percentuale di invalidità permanente sono (..) estranei i concetti di equità e di iniquità" ( Cass. sez. 3
-, Sentenza n. 28986 del 11/11/2019, in motivazione;
Cass. sez. L, Sentenza n. 5437 del 08/03/2011).
Quanto poi, alla pretesa erroneità della liquidazione del danno non patrimoniale, per non aver il primo Giudice considerato, nell'applicare le tabelle di Milano dell'anno
2021, l'incremento per la sofferenza soggettiva, questa Corte distrettuale reputa corretto l'operato del Giudice di prime cure, non ravvisandosi un sufficiente riscontro probatorio che giustifichi la liquidazione del pregiudizio morale.
RGn°3227/22 -Sentenza
- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Il riconoscimento del danno morale, infatti, non può seguire in via automatica all'accertamento del danno biologico, atteso che, se la lesione dell'integrità psico- fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale, a tale procedimento presuntivo deve riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale;
evenienza senz'altro ravvisabile nella fattispecie in esame, in difetto di diverse risultanze processuali. (Cass. sez. 3, ordinanza n. 6444 del 03/03/2023)
Al riguardo, sembra anche opportuno richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità che predica la necessità che il ricorrente deduca “di avere specificamente lamentato pregiudizi soggettivi - il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione - non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore rispetto a quella risultante dall'applicazione delle c.d. tabelle milanesi” (Cass. civ., sez. III, 29/04/2020, n. 8391).
Le attuali tabelle milanesi, infatti, prevedono una specifica voce risarcitoria dedicata al pregiudizio morale, il cui positivo riconoscimento e concreta liquidazione mantiene, alla stregua dei ripetuti insegnamenti della più recente giurisprudenza di legittimità, una propria integrale autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale cosicché, trattandosi “di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante”, deve ritenersi non conglobabile nel danno biologico (Cass.
Civ., Sez. III, 10/11/2020, n. 25164; Cassazione civile, sez. III, 17/05/2022, n. 15733;
Cass. Civ., Sez. III, 09/11/2022, n. 32935). In buona sostanza, le tabelle milanesi a cui occorre fare attualmente riferimento nell'ambito della liquidazione equitativa del danno propongono la liquidazione disgiunta dei pregiudizi integrati dal cd. danno biologico standard e dal cd. danno morale, tuttavia prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via della cd. personalizzazione, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.
RGn°3227/22 -Sentenza
- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Da ciò l'integrale infondatezza delle doglianze svolte in punto di determinazione del danno non patrimoniale e la conferma in parte qua della sentenza gravata.
9. Volgendo, infine, alla determinazione delle spese di lite, la cui rivalutazione si impone in ragione del parziale accoglimento delle impugnazioni, mentre le spese del giudizio di primo grado, compensate nei rapporti con si reputa Parte_2
vadano tenute ferme nei confronti di , nella misura già determinata dal Controparte_2
Tribunale a carico del le stesse, come già precisato, vanno Controparte_1 liquidate in favore della e a carico del in Parte_1 Controparte_1
applicazione dei parametri di cui al Dm n.55 del 2014, come aggiornati dal Dm n.
147 del 2022, dimidiati i compensi medi in considerazione della natura delle questioni affrontate e tenuto conto, ai fini della determinazione dello scaglione di riferimento, dell'entità della somma riconosciuta, con attribuzione all'avv. Valerio
Migliucci, dichiaratosi anticipatario.
Le spese del presente grado seguono, del pari, nei rapporti tra il e Controparte_1 la la soccombenza dell'appellato mentre, nei Parte_1 Controparte_1
confronti delle altre parti, in considerazione della soccombenza reciproca, possono restare integralmente compensate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.644/2022:
1) In parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da , e Parte_2
ferme le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata, dichiara il sopravvenuto difetto della capacità processuale di quanto alla Parte_2 domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dallo stesso, quale genitore esercente la potestà su e, per l'effetto, compensa le spese Controparte_2 di lite relative al giudizio di primo grado nei rapporti tra e il Parte_2
Controparte_1
2) In parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., condanna il in persona Controparte_1
RGn°3227/22 -Sentenza
- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di tale società, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, dell'importo di € 700,00, oltre rivalutazione secondo indici Istat e gli interessi al tasso legale su tale somma, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, a far data dal verificarsi del sinistro (
9.11.2016) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
3) In parziale accoglimento del gravame principale e del gravame incidentale, pone definitivamente e integralmente a carico del le spese di Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio, con condanna dello stesso al rimborso di quanto eventualmente anticipato a tale titolo dalle altre parti;
4) Rigetta nel resto l'impugnazione incidentale e conferma nel resto la sentenza impugnata;
5) Condanna il alla refusione in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di €331,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, nell'importo di € 336,5 per compenso professionale, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Valerio Minucci, dichiaratosi anticipatario;
6) Compensa le spese del presente grado tra le altre parti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°3227/22 -Sentenza
- 17 -