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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 22/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione
N. R.G. 395/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Paolo Vadalà Presidente
Dott. Alessandra Canullo Giudice
Dott. Anna Wegher Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per regolamentazione dei rapporti di convivenza introdotto da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MASTROCOLA MATTEO
contro
C.F. , con l'Avv. MICHELE CP_1 C.F._2
CICCARE'
con l'intervento del
Pubblico Ministero in Sede
Conclusioni: Per parte ricorrente:
- IN VIA PRINCIPALE 1. stabilire che le minori ed Per_1 Persona_2
siano affidate in maniera condivisa ad entrambe i genitori, con collocazione prevalente presso la madre alla quale verrà assegnato in uso esclusivo l'immobile familiare di NA via Del Colle n. 11 catastalmente contraddistinto al Foglio 23, p.lla 816, sub. 8 del catasto immobili del
Comune di NA, dove il nucleo familiare composto da madre e figlie continuerà a vivere, e il cui contratto di locazione rimarrà intestato al IG. al pari delle utenze che sono a suo nome;
2. fissare i diritti CP_1
di visita e prelievo paterni secondo un calendario che preveda un pomeriggio a settimana individuato nel giorno del martedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00 oltre fine settimana alternati dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica sera. Sarà il padre a prelevare le minori dalla residenza materna e ad ivi ricondurle al termine del periodo di spettanza.
Dal primo al 31 luglio di ogni anno le minori trascorreranno il loro tempo presso la residenza dei nonni materni in Veneto. Durante il mese di agosto trascorreranno un periodo di quindici giorni consecutivi con ciascun genitore da concordare di anno in anno. Durante le festività natalizie le minori trascorreranno ad anni alternati il giorno del 24.12 con un genitore, i giorni dal 25.12 al 31.12 con l'altro e i giorni dal 01.01 al 06.01 con il genitore con il quale hanno trascorso il 24.12. Riguardo le festività Pasquali trascorreranno, ad anni alternati, il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro; - IN VIA SUBORDINATA e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate in via principale stabilire che le minori ed siano affidate in maniera Per_1 Persona_2
condivisa ad entrambe i genitori, con collocazione prevalente presso la
Pag. 2 di 11 madre alla quale verrà assegnato in uso esclusivo l'immobile familiare di
NA via Del Colle n. 11 catastalmente contraddistinto al Foglio 23,
p.lla 816, sub. 8 del catasto immobili del Comune di NA, dove il nucleo familiare composto da madre e figlie continuerà a vivere, e il cui contratto di locazione rimarrà intestato al IG. al pari delle CP_1
utenze che sono a suo nome, stabilendo i tempi di permanenza con ciascun genitore e con i nonni materni secondo quanto ritenuto equo e di giustizia;
-
IN OGNI CASO disporre un contributo al mantenimento a carico del IG. pari ad € 250,00 per ciascuna figlia minore oltre al CP_1
rimborso del 80% delle spese straordinarie affrontate, individuate secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Macerata, la IG.ra Pt_1
quale genitore collocatario, continuerà a percepire per intero l'assegno unico e universale erogato da in favore delle minori;
CP_2
- disporre che il IG. dovrà continuare a corrispondere la somma di € CP_1
450,00 per il canone di locazione della casa familiare direttamente nelle mani della IG.ra , o, in subordine versare i canoni Parte_1
direttamente in favore del locatore;
- disporre che il IG. Persona_3
dovrà continuare a farsi carico delle utenze domestiche della casa CP_1
familiare versando gli importi di cui alle fatture man mano emesse dai gestori delle utenze direttamente in favore della IG.ra , o, in Parte_1
subordine, provvedere personalmente al pagamento delle fatture;
- Con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi a carico dello Stato giusto provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in atti.
Per parte resistente:
1. affidare le minori e Persona_4 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso
Pag. 3 di 11 la madre, mantenendo la residenza presso l'abitazione di NA (MC), via del Colle, n. 11, catastalmente contraddistinto al Foglio 23, p.lla 816, sub. 8, del catasto immobili del Comune di NA (MC);
2. disporre che si impegni a pagare l'affitto dell'abitazione sita in NA CP_1
(MC), in via del Colle, n. 11, fino a che la non avrà raggiunto una Pt_1
situazione economica stabile e comunque non oltre il mese di agosto dell'anno 2024 e successivamente disporre che la intesti Pt_1
esclusivamente a suo nome il contratto di affitto dell'abitazione in questione, con diritto di ripetizione di quanto provvisoriamente corrisposto dal mese di agosto 2024 in poi;
3. disporre che le spese delle utenze di luce e gas relative all'abitazione in via del Colle, n. 11 a NA (MC) inerenti al periodo degli eventi sismici del 2016, siano divise a metà tra le parti, mentre per quelle a venire siano totalmente a carico della sig.ra , che Pt_1
dovrà impegnarsi quindi a fare la voltura delle utenze a suo nome;
4. disporre che ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle minori (ad es. scuola, sport, tempo libero, visite mediche e specialistiche, etc.) venga presa di comune accordo da entrambi i genitori;
5. disporre che il possa tenere con sé le figlie nel proprio domicilio CP_1
sito in NN SA VA (MC), alla contrada SA Rocco, n. 259, ovvero al nuovo domicilio di NA nel caso di assegnazione dell'alloggio a suo favore, situato ai piani superiori della nuova Caserma dei Carabinieri, e ciò
a fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
6. disporre che entrambi i genitori possano, previo accordo tra di loro, accompagnare, anche separatamente, le minori a visite o cure di cui le stesse necessitino;
7. disporre che le minori possano trascorrere, durante le vacanze estive
Pag. 4 di 11 (giugno-agosto), un periodo continuativo di 15 giorni con il da CP_1
concordare preventivamente di anno in anno con la;
8. disporre che Pt_1
le minori possano trascorrere un periodo continuativo, non oltre 15 giorni, sempre nel periodo delle vacanze estive (giugno-agosto) e sempre previo accordo tra i genitori, presso l'abitazione dei nonni materni in Gorgo al
Monticano (TV);
9. disporre che le minori possano trascorrere le festività natalizie ad anni alternati il giorno del 24 dicembre con un genitore, i giorni dal 25 dicembre al 31 dicembre con l'altro genitore e i giorni dal primo gennaio al 6 gennaio con il genitore con il quale hanno trascorso il 24 dicembre;
10. disporre che le minori possano trascorrere le festività pasquali ad anni alternati il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
11. disporre che tutte le altre festività (25 aprile, primo maggio, 2 giugno, primo novembre, 8 dicembre) siano regolate in base al principio dell'alternanza; 12. disporre il divieto di espatrio delle minori;
13. disporre che il padre possa contattare telefonicamente le minori tutti i giorni con una videochiamata e/o chiamata pomeridiana o serale in base alle attività delle stesse;
14. disporre che il versi mensilmente a favore delle figlie, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento, la somma complessiva di euro 500,00 a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla;
15. disporre che entrambi i Pt_1
genitori contribuiscano al pagamento delle spese straordinarie relative alle minori nella misura del 50% ciascuno, come individuate nelle Linee Guida del 29.11.2017 del Consiglio Nazionale Forense, e da considerare parte integrante del presente atto e dietro esibizione della relativa documentazione fiscale;
16. disporre che le spese relative al trasporto scolastico delle minori siano suddivise a metà tra i genitori;
17. disporre
Pag. 5 di 11 che l'assegno unico universale, erogato da a favore delle minori sia CP_2
suddiviso nella misura del 50% tra le parti e, altresì, disporre la restituzione degli arretrati delle somme percepite indebitamente ed integralmente dalla dal mese marzo 2023 ad oggi;
18. disporre che l'autovettura Fiat Pt_1
Bravo targata DL425JY, di proprietà del rimanga nella disponibilità CP_1
della , la quale provvederà immediatamente alla sua intestazione;
Pt_1
19. disporre che eventuali beni personali del presenti CP_1
nell'abitazione di via del Colle, n. 11, a NA (MC), possano essere prelevati previo accordo tra le parti. 20. disporre l'acquisizione dell'audio messaggio registrato di cui si allega un CD (doc. n. 87). Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in forma concisa e ai sensi dell'art. 132 comma 1 n. 4 c. p. c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, al fine di individuare sinteticamente i fatti e le ragioni della decisione.
ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_1 CP_1
già suo convivente prima in Veneto, nel suo luogo di origine, poi in
[...]
NA, dove il era di stanza quale carabiniere e dal quale aveva CP_1
avuto due figlie all'attualità minorenni, allo scopo di ottenere l'affido condiviso delle figlie presso l'abitazione già familiare e un assegno di mantenimento, nella misura attualmente corrisposta e pari a € 500,00 mensili, a fronte di somme superiori corrisposte in precedenza, oltre al canone di affitto e alla regolamentazione del diritto di visita, secondo quanto indicato in premessa.
Pag. 6 di 11 Ha rappresentato che la crisi del rapporto era insorta nel 2022, quindici anni dopo l'inizio della convivenza, quando per un'immotivata gelosia il si sarebbe allontanato dall'abitazione coniugale per trasferirsi nel CP_1
non lontano Comune di NN SA VA, per poi aggredire verbalmente sia la compagna, sia le figlie, con comportamenti confermati dalle registrazioni audiovisive prodotte in giudizio e successivamente, dall'ascolto della minore da parte di questo Presidente e alla presenza Per_1
di una psicologa.
I due incontri settimanali, secondo , si erano interrotti – ma mai Per_1
ostacolati dalla madre - sia per il rifiuto della medesima di frequentare l'abitazione paterna, sia per il rifiuto del padre di frequentare l'abitazione familiare.
Il costituitosi in giudizio a ministero di due diversi difensori, nel CP_1
dichiararsi disposto a versare la somma di € 500,00 mensili in favore delle figlie e il canone d'affitto dell'abitazione, pari attualmente a € 450,00 mensili, in favore della moglie (oltre a metà delle utenze) e in ragione dello stato di disoccupazione di quest'ultima, sino a quando esso fosse perdurato, richiedeva una regolamentazione del diritto di visita delle figlie minori secondo un'estensione solo parzialmente differente rispetto alle richieste della (si vedano le conclusioni, come in precedenza rassegnate, Pt_1
laddove il resistente richiede che le figlie pernottino presso di lui due notti a settimana), della quale lamentava comunque le scarse attitudini lavorative, avendo essa rinunciato a positive occasioni di lavoro e deduceva, tra l'altro, l'ISEE elevato a essa attribuito.
Pag. 7 di 11 Richiedeva, nelle ultime conclusioni, l'esperimento di una CTU sulla capacità genitoriale delle parti, unitamente all'avvio immediato di un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità, con l'assistenza dei
Servizi Sociali competenti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione senza risultati, riteneva di provvedere in via provvisoria soltanto per quelle parti che restavano estranee agli accordi intercorsi tra le parti e riportati nel verbale della prima udienza.
Rilevandosi in via prioritaria la sostanziale aderenza delle emergenze istruttorie e tra di esse, delle conclusioni finali delle parti in tema di rapporti patrimoniali, si reputa di assegnare l'abitazione comune alla affinché essa vi viva – senza pregiudizio dei diritti del terzo Pt_1
proprietario – unitamente alle figlie minori, mentre l'assegno di mantenimento per queste ultime sarà fissato nella misura di € 500,00 mensili e il in ragione dell'evidente sperequazione reddituale tra le CP_1
parti, sarà tenuto a coprire le spese della locazione dell'immobile già comune, oltre alla metà delle spese per le utenze come da lui richiesto e delle spese di trasporto delle minori.
Nessuna statuizione, stante l'assenza di un rapporto di connessione c. d. forte con le altre statuizioni e in aderenza al costante orientamento del
Giudice di legittimità ai sensi dell'art. 40 comma 2 c. p. c., sarà adottata con riferimento alle altre domande di parte resistente, che si riferiscano all'assegno unico universale, dovendosi seguire in quella materia le norme generali in merito alla spettanza di quest'ultimo - di regola la madre
Pag. 8 di 11 collocataria, salvo diversi accordi tra le parti, nella specie insussistenti – o altrimenti, all'autovettura comune.
Il diritto di visita sarà regolamentato esattamente secondo le richieste della parte ricorrente, perché ritenute congrue, rispetto all'attuale comportamento delle figlie nei confronti del padre e sostanzialmente corrispondenti a quelle della parte resistente, come dal dispositivo che segue.
In aderenza a quanto richiesto dal resistente e a quanto emerge dagli atti, segnatamente dall'ascolto di una delle figlie minori per l'attuale rifiuto della figura paterna, si invitano le parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso i Servizi Sociali, competenti per territorio, ritenendosi al riguardo superfluo l'esperimento di una consulenza tecnica sull'idoneità genitoriale delle parti alla luce degli elementi istruttori acquisiti.
Le spese, attese le conclusioni finali sostanzialmente conformi delle parti, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
ogni altra domanda, eccezione e deduzione rigettata,
accoglie per quanto di ragione il ricorso e stabilisce che le minori ed siano affidate in maniera Per_1 Persona_2
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale verrà assegnato in uso esclusivo l'immobile familiare di
NA via Del Colle n. 11 catastalmente contraddistinto al Foglio 23,
Pag. 9 di 11 p.lla 816, sub. 8 del catasto immobili del Comune di NA, dove il nucleo familiare composto da madre e figlie continuerà a vivere e il cui contratto di locazione rimarrà intestato a che provvederà CP_1
ad asportarvi i beni personali e al pagamento delle utenze domestiche e delle spese di trasporto delle minori, nella misura del 50% del totale;
fissa i diritti di visita e prelievo paterni secondo un calendario che prevede un pomeriggio a settimana individuato nel giorno del martedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00, oltre fine settimana alternati dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica sera.
Sarà il padre a prelevare le minori dalla residenza materna e ad ivi ricondurle al termine del periodo di spettanza. Dal primo al 31 luglio di ogni anno le minori trascorreranno il loro tempo presso la residenza dei nonni materni in Veneto. Durante il mese di agosto trascorreranno un periodo di quindici giorni consecutivi con ciascun genitore da concordare di anno in anno.
Durante le festività natalizie le minori trascorreranno ad anni alternati il giorno del 24.12 con un genitore, i giorni dal 25.12 al 31.12 con l'altro e i giorni dal 01.01 al 06.01 con il genitore con il quale hanno trascorso il
24.12.
Riguardo le festività Pasquali trascorreranno, ad anni alternati, il giorno di
Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
dispone il divieto di espatrio delle minori senza il consenso di entrambi i genitori e dispone altresì, che il padre possa contattare telefonicamente le figlie tutti i giorni con una videochiamata e/o chiamata pomeridiana o serale in base alle attività delle stesse;
Pag. 10 di 11 dispone che il IG. dovrà continuare a corrispondere la somma di € CP_1
450,00 all'attualità e comunque, il canone di locazione della casa familiare, direttamente nelle mani della IG.ra o in subordine, versi i Parte_1
canoni direttamente in favore del locatore;
Persona_3
dispone un contributo al mantenimento a carico del pari ad € 250,00 CP_1
per ciascuna figlia minore, annualmente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie affrontate dalla e individuate secondo il protocollo in vigore presso la Corte di Pt_1
Appello di Ancona, da intendersi in questa sede interamente richiamato e trascritto;
invita le parti a sottoporsi a un percorso di sostegno psicologico, con l'assistenza dei Servizi Sociali competenti per territorio;
spese interamente compensate tra le parti.
Si comunichi alle parti medesime e ai Servizi Sociali competenti.
Macerata, 22/04/2025
Il Presidente estensore
(Dott. Paolo Vadalà)
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione
N. R.G. 395/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Paolo Vadalà Presidente
Dott. Alessandra Canullo Giudice
Dott. Anna Wegher Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per regolamentazione dei rapporti di convivenza introdotto da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MASTROCOLA MATTEO
contro
C.F. , con l'Avv. MICHELE CP_1 C.F._2
CICCARE'
con l'intervento del
Pubblico Ministero in Sede
Conclusioni: Per parte ricorrente:
- IN VIA PRINCIPALE 1. stabilire che le minori ed Per_1 Persona_2
siano affidate in maniera condivisa ad entrambe i genitori, con collocazione prevalente presso la madre alla quale verrà assegnato in uso esclusivo l'immobile familiare di NA via Del Colle n. 11 catastalmente contraddistinto al Foglio 23, p.lla 816, sub. 8 del catasto immobili del
Comune di NA, dove il nucleo familiare composto da madre e figlie continuerà a vivere, e il cui contratto di locazione rimarrà intestato al IG. al pari delle utenze che sono a suo nome;
2. fissare i diritti CP_1
di visita e prelievo paterni secondo un calendario che preveda un pomeriggio a settimana individuato nel giorno del martedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00 oltre fine settimana alternati dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica sera. Sarà il padre a prelevare le minori dalla residenza materna e ad ivi ricondurle al termine del periodo di spettanza.
Dal primo al 31 luglio di ogni anno le minori trascorreranno il loro tempo presso la residenza dei nonni materni in Veneto. Durante il mese di agosto trascorreranno un periodo di quindici giorni consecutivi con ciascun genitore da concordare di anno in anno. Durante le festività natalizie le minori trascorreranno ad anni alternati il giorno del 24.12 con un genitore, i giorni dal 25.12 al 31.12 con l'altro e i giorni dal 01.01 al 06.01 con il genitore con il quale hanno trascorso il 24.12. Riguardo le festività Pasquali trascorreranno, ad anni alternati, il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro; - IN VIA SUBORDINATA e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate in via principale stabilire che le minori ed siano affidate in maniera Per_1 Persona_2
condivisa ad entrambe i genitori, con collocazione prevalente presso la
Pag. 2 di 11 madre alla quale verrà assegnato in uso esclusivo l'immobile familiare di
NA via Del Colle n. 11 catastalmente contraddistinto al Foglio 23,
p.lla 816, sub. 8 del catasto immobili del Comune di NA, dove il nucleo familiare composto da madre e figlie continuerà a vivere, e il cui contratto di locazione rimarrà intestato al IG. al pari delle CP_1
utenze che sono a suo nome, stabilendo i tempi di permanenza con ciascun genitore e con i nonni materni secondo quanto ritenuto equo e di giustizia;
-
IN OGNI CASO disporre un contributo al mantenimento a carico del IG. pari ad € 250,00 per ciascuna figlia minore oltre al CP_1
rimborso del 80% delle spese straordinarie affrontate, individuate secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Macerata, la IG.ra Pt_1
quale genitore collocatario, continuerà a percepire per intero l'assegno unico e universale erogato da in favore delle minori;
CP_2
- disporre che il IG. dovrà continuare a corrispondere la somma di € CP_1
450,00 per il canone di locazione della casa familiare direttamente nelle mani della IG.ra , o, in subordine versare i canoni Parte_1
direttamente in favore del locatore;
- disporre che il IG. Persona_3
dovrà continuare a farsi carico delle utenze domestiche della casa CP_1
familiare versando gli importi di cui alle fatture man mano emesse dai gestori delle utenze direttamente in favore della IG.ra , o, in Parte_1
subordine, provvedere personalmente al pagamento delle fatture;
- Con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi a carico dello Stato giusto provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in atti.
Per parte resistente:
1. affidare le minori e Persona_4 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso
Pag. 3 di 11 la madre, mantenendo la residenza presso l'abitazione di NA (MC), via del Colle, n. 11, catastalmente contraddistinto al Foglio 23, p.lla 816, sub. 8, del catasto immobili del Comune di NA (MC);
2. disporre che si impegni a pagare l'affitto dell'abitazione sita in NA CP_1
(MC), in via del Colle, n. 11, fino a che la non avrà raggiunto una Pt_1
situazione economica stabile e comunque non oltre il mese di agosto dell'anno 2024 e successivamente disporre che la intesti Pt_1
esclusivamente a suo nome il contratto di affitto dell'abitazione in questione, con diritto di ripetizione di quanto provvisoriamente corrisposto dal mese di agosto 2024 in poi;
3. disporre che le spese delle utenze di luce e gas relative all'abitazione in via del Colle, n. 11 a NA (MC) inerenti al periodo degli eventi sismici del 2016, siano divise a metà tra le parti, mentre per quelle a venire siano totalmente a carico della sig.ra , che Pt_1
dovrà impegnarsi quindi a fare la voltura delle utenze a suo nome;
4. disporre che ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle minori (ad es. scuola, sport, tempo libero, visite mediche e specialistiche, etc.) venga presa di comune accordo da entrambi i genitori;
5. disporre che il possa tenere con sé le figlie nel proprio domicilio CP_1
sito in NN SA VA (MC), alla contrada SA Rocco, n. 259, ovvero al nuovo domicilio di NA nel caso di assegnazione dell'alloggio a suo favore, situato ai piani superiori della nuova Caserma dei Carabinieri, e ciò
a fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
6. disporre che entrambi i genitori possano, previo accordo tra di loro, accompagnare, anche separatamente, le minori a visite o cure di cui le stesse necessitino;
7. disporre che le minori possano trascorrere, durante le vacanze estive
Pag. 4 di 11 (giugno-agosto), un periodo continuativo di 15 giorni con il da CP_1
concordare preventivamente di anno in anno con la;
8. disporre che Pt_1
le minori possano trascorrere un periodo continuativo, non oltre 15 giorni, sempre nel periodo delle vacanze estive (giugno-agosto) e sempre previo accordo tra i genitori, presso l'abitazione dei nonni materni in Gorgo al
Monticano (TV);
9. disporre che le minori possano trascorrere le festività natalizie ad anni alternati il giorno del 24 dicembre con un genitore, i giorni dal 25 dicembre al 31 dicembre con l'altro genitore e i giorni dal primo gennaio al 6 gennaio con il genitore con il quale hanno trascorso il 24 dicembre;
10. disporre che le minori possano trascorrere le festività pasquali ad anni alternati il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
11. disporre che tutte le altre festività (25 aprile, primo maggio, 2 giugno, primo novembre, 8 dicembre) siano regolate in base al principio dell'alternanza; 12. disporre il divieto di espatrio delle minori;
13. disporre che il padre possa contattare telefonicamente le minori tutti i giorni con una videochiamata e/o chiamata pomeridiana o serale in base alle attività delle stesse;
14. disporre che il versi mensilmente a favore delle figlie, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento, la somma complessiva di euro 500,00 a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla;
15. disporre che entrambi i Pt_1
genitori contribuiscano al pagamento delle spese straordinarie relative alle minori nella misura del 50% ciascuno, come individuate nelle Linee Guida del 29.11.2017 del Consiglio Nazionale Forense, e da considerare parte integrante del presente atto e dietro esibizione della relativa documentazione fiscale;
16. disporre che le spese relative al trasporto scolastico delle minori siano suddivise a metà tra i genitori;
17. disporre
Pag. 5 di 11 che l'assegno unico universale, erogato da a favore delle minori sia CP_2
suddiviso nella misura del 50% tra le parti e, altresì, disporre la restituzione degli arretrati delle somme percepite indebitamente ed integralmente dalla dal mese marzo 2023 ad oggi;
18. disporre che l'autovettura Fiat Pt_1
Bravo targata DL425JY, di proprietà del rimanga nella disponibilità CP_1
della , la quale provvederà immediatamente alla sua intestazione;
Pt_1
19. disporre che eventuali beni personali del presenti CP_1
nell'abitazione di via del Colle, n. 11, a NA (MC), possano essere prelevati previo accordo tra le parti. 20. disporre l'acquisizione dell'audio messaggio registrato di cui si allega un CD (doc. n. 87). Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in forma concisa e ai sensi dell'art. 132 comma 1 n. 4 c. p. c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, al fine di individuare sinteticamente i fatti e le ragioni della decisione.
ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_1 CP_1
già suo convivente prima in Veneto, nel suo luogo di origine, poi in
[...]
NA, dove il era di stanza quale carabiniere e dal quale aveva CP_1
avuto due figlie all'attualità minorenni, allo scopo di ottenere l'affido condiviso delle figlie presso l'abitazione già familiare e un assegno di mantenimento, nella misura attualmente corrisposta e pari a € 500,00 mensili, a fronte di somme superiori corrisposte in precedenza, oltre al canone di affitto e alla regolamentazione del diritto di visita, secondo quanto indicato in premessa.
Pag. 6 di 11 Ha rappresentato che la crisi del rapporto era insorta nel 2022, quindici anni dopo l'inizio della convivenza, quando per un'immotivata gelosia il si sarebbe allontanato dall'abitazione coniugale per trasferirsi nel CP_1
non lontano Comune di NN SA VA, per poi aggredire verbalmente sia la compagna, sia le figlie, con comportamenti confermati dalle registrazioni audiovisive prodotte in giudizio e successivamente, dall'ascolto della minore da parte di questo Presidente e alla presenza Per_1
di una psicologa.
I due incontri settimanali, secondo , si erano interrotti – ma mai Per_1
ostacolati dalla madre - sia per il rifiuto della medesima di frequentare l'abitazione paterna, sia per il rifiuto del padre di frequentare l'abitazione familiare.
Il costituitosi in giudizio a ministero di due diversi difensori, nel CP_1
dichiararsi disposto a versare la somma di € 500,00 mensili in favore delle figlie e il canone d'affitto dell'abitazione, pari attualmente a € 450,00 mensili, in favore della moglie (oltre a metà delle utenze) e in ragione dello stato di disoccupazione di quest'ultima, sino a quando esso fosse perdurato, richiedeva una regolamentazione del diritto di visita delle figlie minori secondo un'estensione solo parzialmente differente rispetto alle richieste della (si vedano le conclusioni, come in precedenza rassegnate, Pt_1
laddove il resistente richiede che le figlie pernottino presso di lui due notti a settimana), della quale lamentava comunque le scarse attitudini lavorative, avendo essa rinunciato a positive occasioni di lavoro e deduceva, tra l'altro, l'ISEE elevato a essa attribuito.
Pag. 7 di 11 Richiedeva, nelle ultime conclusioni, l'esperimento di una CTU sulla capacità genitoriale delle parti, unitamente all'avvio immediato di un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità, con l'assistenza dei
Servizi Sociali competenti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione senza risultati, riteneva di provvedere in via provvisoria soltanto per quelle parti che restavano estranee agli accordi intercorsi tra le parti e riportati nel verbale della prima udienza.
Rilevandosi in via prioritaria la sostanziale aderenza delle emergenze istruttorie e tra di esse, delle conclusioni finali delle parti in tema di rapporti patrimoniali, si reputa di assegnare l'abitazione comune alla affinché essa vi viva – senza pregiudizio dei diritti del terzo Pt_1
proprietario – unitamente alle figlie minori, mentre l'assegno di mantenimento per queste ultime sarà fissato nella misura di € 500,00 mensili e il in ragione dell'evidente sperequazione reddituale tra le CP_1
parti, sarà tenuto a coprire le spese della locazione dell'immobile già comune, oltre alla metà delle spese per le utenze come da lui richiesto e delle spese di trasporto delle minori.
Nessuna statuizione, stante l'assenza di un rapporto di connessione c. d. forte con le altre statuizioni e in aderenza al costante orientamento del
Giudice di legittimità ai sensi dell'art. 40 comma 2 c. p. c., sarà adottata con riferimento alle altre domande di parte resistente, che si riferiscano all'assegno unico universale, dovendosi seguire in quella materia le norme generali in merito alla spettanza di quest'ultimo - di regola la madre
Pag. 8 di 11 collocataria, salvo diversi accordi tra le parti, nella specie insussistenti – o altrimenti, all'autovettura comune.
Il diritto di visita sarà regolamentato esattamente secondo le richieste della parte ricorrente, perché ritenute congrue, rispetto all'attuale comportamento delle figlie nei confronti del padre e sostanzialmente corrispondenti a quelle della parte resistente, come dal dispositivo che segue.
In aderenza a quanto richiesto dal resistente e a quanto emerge dagli atti, segnatamente dall'ascolto di una delle figlie minori per l'attuale rifiuto della figura paterna, si invitano le parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso i Servizi Sociali, competenti per territorio, ritenendosi al riguardo superfluo l'esperimento di una consulenza tecnica sull'idoneità genitoriale delle parti alla luce degli elementi istruttori acquisiti.
Le spese, attese le conclusioni finali sostanzialmente conformi delle parti, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
ogni altra domanda, eccezione e deduzione rigettata,
accoglie per quanto di ragione il ricorso e stabilisce che le minori ed siano affidate in maniera Per_1 Persona_2
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale verrà assegnato in uso esclusivo l'immobile familiare di
NA via Del Colle n. 11 catastalmente contraddistinto al Foglio 23,
Pag. 9 di 11 p.lla 816, sub. 8 del catasto immobili del Comune di NA, dove il nucleo familiare composto da madre e figlie continuerà a vivere e il cui contratto di locazione rimarrà intestato a che provvederà CP_1
ad asportarvi i beni personali e al pagamento delle utenze domestiche e delle spese di trasporto delle minori, nella misura del 50% del totale;
fissa i diritti di visita e prelievo paterni secondo un calendario che prevede un pomeriggio a settimana individuato nel giorno del martedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00, oltre fine settimana alternati dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica sera.
Sarà il padre a prelevare le minori dalla residenza materna e ad ivi ricondurle al termine del periodo di spettanza. Dal primo al 31 luglio di ogni anno le minori trascorreranno il loro tempo presso la residenza dei nonni materni in Veneto. Durante il mese di agosto trascorreranno un periodo di quindici giorni consecutivi con ciascun genitore da concordare di anno in anno.
Durante le festività natalizie le minori trascorreranno ad anni alternati il giorno del 24.12 con un genitore, i giorni dal 25.12 al 31.12 con l'altro e i giorni dal 01.01 al 06.01 con il genitore con il quale hanno trascorso il
24.12.
Riguardo le festività Pasquali trascorreranno, ad anni alternati, il giorno di
Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
dispone il divieto di espatrio delle minori senza il consenso di entrambi i genitori e dispone altresì, che il padre possa contattare telefonicamente le figlie tutti i giorni con una videochiamata e/o chiamata pomeridiana o serale in base alle attività delle stesse;
Pag. 10 di 11 dispone che il IG. dovrà continuare a corrispondere la somma di € CP_1
450,00 all'attualità e comunque, il canone di locazione della casa familiare, direttamente nelle mani della IG.ra o in subordine, versi i Parte_1
canoni direttamente in favore del locatore;
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dispone un contributo al mantenimento a carico del pari ad € 250,00 CP_1
per ciascuna figlia minore, annualmente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie affrontate dalla e individuate secondo il protocollo in vigore presso la Corte di Pt_1
Appello di Ancona, da intendersi in questa sede interamente richiamato e trascritto;
invita le parti a sottoporsi a un percorso di sostegno psicologico, con l'assistenza dei Servizi Sociali competenti per territorio;
spese interamente compensate tra le parti.
Si comunichi alle parti medesime e ai Servizi Sociali competenti.
Macerata, 22/04/2025
Il Presidente estensore
(Dott. Paolo Vadalà)
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