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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/06/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1749/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 19.6.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. GIANNANDREA Davide, Via Venezia 7 - Pescara
CONTRO
Controparte_1
Dott. TRIPPITELLI Pierangelo, c/o Territoriale di Pescara, Via Passolanciano 75 - Pescara CP_2
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 22.10.2024 Parte_1 docente di scuola secondaria di primo grado (dal 1.9.2017, confermata in data 1.9.2018), conveniva in giudizio il
[...]
, lamentando l'illegittimità della mancata Controparte_1 valutazione integrale dei servizi di ruolo in precedenza svolti presso la scuola primaria (a far data dal 1.9.2009, ordine in cui era stata confermata in data 1.9.2010), nonché dei servizi prestati, ancora precedentemente all'assunzione in ruolo nella scuola primaria, in forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009.
L'Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio resistendo alla domanda ed in via preliminare eccepiva la prescrizione quinquennale.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Non è contestato che la parte ricorrente abbia in passato prestato servizio di ruolo nella scuola primaria, e ancora prima in forza di contratti a tempo determinato, nei periodi indicatu in ricorso.
***
È necessario richiamare le norme applicabili.
L'art.487 (Passaggio ad altro ruolo) D.Lgs.297/1994 (recante t.u. istruzione) stabilisce:
• “1. In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo”.
Conforme era il disposto del D.P.R. 417/1974 (recante Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) che prevedeva:
• all'art.83 (Passaggio ad altro ruolo) che “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole d'istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”;
all'art.77 (Passaggi di ruolo) che “1. Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dall'allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di un'anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni.
2. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di
2 famiglia.
3. I passaggi medesimi sono disposti ogni biennio dopo i trasferimenti e dopo i passaggi di cattedra per non oltre il 10% delle cattedre che risultino disponibili dopo i trasferimenti.
4. L'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati”.
Successivamente, la L.312/1980 (recante Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) ha generalizzato la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo per il personale docente della scuola, compiendo un rinvio espresso all'art.77 D.P.R. 417/1974 (sicchè non può non ritenersi richiamato anche il criterio di cui al cit. D.P.R. 417/1974):
• all'art.57 (Passaggi di ruolo) disponendo che “1. I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
2. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. 3. La tabella H allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, s'intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto”.
Considerata la portata di quest'ultima disposizione, l'art.83 D.P.R. 417/1974 previgente (recepito nel t.u. istruzione-cit. art.487 D.Lgs.297/1994) deve essere letto, pena l'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l'Ordinamento consente il passaggio di ruolo (e non solo nel caso di passaggio dal ruolo dell'istruzione secondaria di primo grado -scuola media- a quella di secondo grado -scuola superiore-), il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici e ed economici.
***
Risulta dunque non corretto il criterio adottato dall'Amministrazione scolastica, che applica il trattamento economico più favorevole tra la temporizzazione (di cui all'art.4 commi 8 e 9 D.P.R.399/1988, già art.6 D.P.R.345/1983) e la ricostruzione di carriera (di cui all'art.485 commi 2 e 3 D.Lgs.297/1994, già artt.1 e 2 D.L.370/1970 conv.in L.576/1970).
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Deve infatti ritenersi in parte qua superato il dettato dell'art.485 comma 2 del D.Lgs.297/1994 (che peraltro costituisce, come dichiarato nell'art.1, il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, ossia raccolta di disposizioni già precedentemente in vigore) che riconosce il servizio precedentemente prestato in un ruolo inferiore a determinati limiti e condizioni:
• in particolare, l'art.485 (Personale docente) del D.Lgs.297/1994 dispone che “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1,
3 è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”;
• similmente il precedente D.L.370/1970 conv.in L.576/1970 (recante Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica) dettava le seguenti disposizioni:
all'art. 1: “1. Al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate comprese quelle all'estero in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a «buono» o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono.
2. Parimenti è riconosciuto il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali 3. Agli stessi fini e nella stessa misura è riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, comprese quelle all'estero, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica”;
all'art.2: “1. Al personale docente delle scuole elementari statali il servizio prestato in qualità di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a «buono» o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che seguono.
2. Sono altresì riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, con qualifica non inferiore a "buono" o corrispondente”;
all'art.3: “Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purchè prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
2. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi.
3. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.
4. Ai docenti di cui al primo comma dell'articolo 1, che siano privi della vista, e al personale direttivo e docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici”.
***
4 Del pari non applicabile, al caso di specie, risulta il meccanismo denominato della
“temporizzazione” del valore economico maturato nel ruolo di provenienza applicato dal ST (in alternativa -qualora comporti un risultato più favorevole- al richiamato art.485 comma 2 del D.Lgs.297/1994) e previsto dall'art.4 (Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale) commi 8 e 9 D.P.R. 399/1988 (recante Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola), i cui commi 8 e 9 recano la seguente formulazione (prevedendo in sostanza, qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, l'inquadramento nella classe immediatamente inferiore ma con corresponsione ad personam di detto stipendio, sicchè la differenza di stipendio viene
“temporizzata”, cioè trasformata in anzianità di servizio utile ai fini della progressione di carriera):
• “8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica”;
• similmente la precedente disposizione di cui all'art.6 del D.P.R.345/1983 (prevedendo peraltro al comma 4 che I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme) recava la seguente formulazione:
“1. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente al 1° febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
2. Per il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di convitto, con anzianità di effettivo servizio di ruolo non inferiore ad un anno, si fa riferimento allo stipendio iniziale conseguibile nel corrispondente livello al maturare di detta anzianità.
3. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica.
4. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme”.
***
Il ricorso va dunque accolto, in applicazione del principio (applicabile anche alla fattispecie all'esame) dettato dal cit. art.83 D.P.R.417/1974 (e richiamato nell'art.487 D.Lgs.297/1994), nella parte in cui dispone che il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
5 ***
Con riferimento a detta preferibile interpretazione del complessivo quadro normativo sopra richiamato, la giurisprudenza di legittimità si è da tempo espressa affermando i seguenti condivisibili principi:
• “(…) In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicchè la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna” (Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9144 del 06/05/2016-Rv. 639532 – 01 in motivazione);
• “(…) Vero è che la L. n. 312 del 1980, art. 57, non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente, ma l'art.57, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al D.P.R. n. 417 del 1974, contribuisce a ritenere che opera un rinvio anche al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, che prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad altro. Mutato il quadro normativo, in virtù del sopravvenire della L. n. 312 del 1980, art. 57, l'art. 83 previgente va letto, pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo, e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici e ed economici (…)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2037 del 29/01/2013-Rv. 624830 – 01, in motivazione).
Conseguenti sono i principi individuati dalla S.C. (anche nella autorevole composizione a Sezioni Unite):
• “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione.” (cit. Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9144 del 06/05/2016-Rv. 639532 – 01);
• “In tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2037 del 29/01/2013-Rv. 624830 - 01);
la cit. Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2037 del 29/01/2013-Rv. 624830 – 01 ha in motivazione altresì precisato che “(…) Il supremo organo di giustizia amministrativa ha, comunque, spiegato che il pregresso servizio che può essere riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera è solo quello maturato "nel ruolo" inferiore, ai sensi del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, e non anche quello prestato quale docente non di ruolo, servizio, quest'ultimo, non previsto dal citato art. 83. Infatti, quest'ultima norma, nel generalizzare la conservazione della pregressa anzianità nel passaggio dei docenti da un ruolo
6 ad altro, si riferisce solo alla pregressa anzianità "di ruolo" e non anche a quella "non di ruolo" (C. Stato, sez. 6, 27 agosto 2001, n. 4512; C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992, n. 536) (…)”.
Di analogo avviso è la giurisprudenza del Consiglio di Stato:
• “L'art. 57, l. 11 luglio 1980 n. 312, che ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggi fra ruoli in senso sia orizzontale che verticale (in quest'ultimo caso, sia dal basso verso l'alto, che viceversa), con instaurazione di una vera e propria osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola, non esclusa quella materna, non può non implicare
- per qualsiasi passaggio di ruolo dal medesimo consentito - l'applicazione dell'art. 83, d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, secondo cui « in caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera ». Una lettura restrittiva di quest'ultima disposizione (testualmente riferita al personale delle scuole di istruzione secondaria), in modo tale da ammettere alla predetta ricostruzione di carriera solo i passaggi nella stessa previsti - e non anche tutti quelli, ammessi dalla sopravvenuta l. n. 312 del 1980 - implicherebbe incostituzionalità della norma stessa, per irrazionale disparità di trattamento. Una lettura costituzionalmente orientata, invece, non può che implicare un generalizzato riconoscimento dei servizi pregressi, purché si tratti di servizi « di ruolo », come il dettato della disposizione in esame suggerisce, con esclusione di quelli « non di ruolo ».” (Consiglio di Stato sez. VI, 24/04/2009, n.2553; conforme, Consiglio di Stato sez. VI, 31/03/2009, n.1878);
• “Mutato il quadro normativo, se in passato gli artt. 1 e 2, d.l. n. 370 del 1970 non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio di ruolo dalla scuola materna alla scuola secondaria (ma solo a quella elementare), ora l'art. 57, l. n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974 generalizzano la mobilità verso l'alto e consentono di conservare l'anzianità maturata nel pregresso ruolo. Nella ricostruzione della carriera, però, va riconosciuto solo il servizio di ruolo e non anche quello maturato come insegnante non di ruolo, servizio quest'ultimo che non è previsto dall'art. 83.” (Consiglio di Stato sez. VI, 29/12/2008, n.6587).
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La parte ricorrente deduce inoltre il proprio diritto al riconoscimento integrale anche dei servizi prestati, precedentemente all'assunzione in ruolo nella scuola primaria, in forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009.
Tale diritto non risulta in realtà disconosciuto nel caso di specie dall'Amministrazione, sicchè per mera completezza si compiono le osservazioni che seguono.
Detto servizio non di ruolo è riconoscibile per intero, ai sensi del disposto della norma generale di cui all'art.485 (Personale docente) del D.Lgs.297/1994 (recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), che dispone al comma 1, nel testo ratione temporis applicabile, quanto segue:
• “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento
7 del riconoscimento medesimo”.
Inoltre, con riferimento al riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della determinazione dell'anzianità al momento dell'immissione in ruolo del personale docente, devono richiamarsi le disposizioni, applicabili ratione temporis, per le quali il servizio di insegnamento pur se a tempo determinato è da considerarsi come anno scolastico intero alle condizioni previste dalle seguenti disposizioni:
• l'art.489 (Periodi di servizio utili al riconoscimento) del D.Lgs.297/1994 (recante t.u. istruzione) dispone che “1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”;
• l'art.11 comma 14 L.124/1999, recando l'interpretazione autentica della predetta disposizione, stabilisce che “14. Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Con riferimento dunque al testo precedentemente vigente ed applicabile ratione temporis dell'art.485 (Personale docente) del D.Lgs.297/1994, è bensì vero che la giurisprudenza consolidatasi in seno alla S.C. ha affermato che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato (vista la limitazione posta dalla suddetta norma, per la quale il servizio non di ruolo è riconosciuto come servizio di ruolo ma solo “ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”), dev'essere ritenuto discriminatorio rispetto ai principi dettati dal diritto dell'Unione Europea, ma solo a determinate condizioni:
• “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla l. n. 576 del 1970, confluito nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, va disapplicato - in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nei citati artt. 3 e 485, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
ai fini di tale accertamento, il giudice del merito deve raffrontare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e in caso di disapplicazione, è tenuto a computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32576 del 23/11/2023, Rv. 669554 - 01; conformi, Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 31149 del 28/11/2019, Rv. 655985 – 01; conforme, Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3474 del 12/02/2020, Rv. 656777 – 01).
Tuttavia, nella fattispecie all'esame, la richiamata limitazione posta dall'art.485 D.Lgs.297/1994 (“è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo
8 eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”) non risulta applicabile, venendo in rilievo due soli anni scolastici di servizio pre- ruolo (a.s. 2007/2008 e 2008/2009).
Ne consegue il diritto della parte ricorrente al riconoscimento anche degli a.s. 2007/2008 e 2008/2009 come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero.
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Infine, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente va disattesa, vista la formulazione delle conclusioni del ricorso (“(…) a) in via principale nei 5 anni antecedenti al 28.8.2024, data di ricezione dell'istanza della docente che si deposita in atti”), e dovendosi richiamare i condivisibili principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2232 del 30/01/2020, Rv. 656767 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4076 del 27/02/2004, Rv. 570675 - 01; Corte di Appello di L'Aquila, Sentenza n. 179/2023 pubbl. il 18/04/2023 R.G. n. 200/2022).
***
Il ricorso va pertanto accolto, nei termini di cui al dispositivo (e, quanto alle differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale).
Le spese del giudizio vengono liquidate come in dispositivo (in considerazione del carattere seriale della questione controversa e dell'assenza di attività istruttoria).
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara il diritto di al riconoscimento, ai fini giuridici ed Parte_1 economici, dell'integrale servizio prestato quale docente di ruolo nella scuola primaria, nonché del servizio prestato negli a.s. 2007/2008 e 2008/2009 in forza di contratti a tempo determinato;
- condanna l'Amministrazione scolastica alla conseguente rettifica della ricostruzione della carriera e, nei limiti del quinquennio anteriore al 28.8.2024, al pagamento delle conseguenti differenze retributive;
- condanna a rifondere a Controparte_1
le spese del giudizio che liquida in complessivi €2.000,00, Parte_1 oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. GIANNANDREA Davide.
Così deciso in Pescara in data 19.6.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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