Versione
12 giugno 1974
12 giugno 1974
Art. 1. Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99 , recante provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, con la seguente modificazione:
All'articolo 12, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa piu' di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, puo' disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163".
E' convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99 , recante provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, con la seguente modificazione:
All'articolo 12, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa piu' di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, puo' disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163".
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 marzo 2026 · 1
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 21 febbraio 2025, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 2025, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 164, secondo comma, numero 1), e 178, ultimo inciso, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui precludono la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva, superiore ai limiti di cui all'art. 163 cod. pen., anche nell'ipotesi in cui sia intervenuta riabilitazione. 1.1.- Il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 19/03/2026, n. 32Provvedimento: SENTENZA N. 32 ANNO 2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: AN AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, LO BUSCEMA, AN ET, RI AR SA RG, IP ON IF, MA D'AL, AN PI, TO NE LI, SI AN, RI RA SADULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 164, secondo comma, numero 1), e 178, ultimo inciso, del codice penale, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania, nel procedimento penale a carico di S. G., con ordinanza del 21 febbraio 2025, iscritta al n. …Leggi di più...
- art. 25 Cost.·
- art. 164 cod. pen.·
- recidiva·
- giurisdizione·
- patteggiamento·
- proporzionalità della pena·
- revoca della riabilitazione·
- limiti di pena·
- funzione rieducativa della pena·
- Corte costituzionale·
- riabilitazione·
- sospensione condizionale della pena·
- art. 27 Cost.·
- art. 3 Cost.·
- art. 178 cod. pen.