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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Graziella Costantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3858 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nato in [...]/MG, Brasile, il 05/04/1959, codice Parte_1 fiscale C.F._1
nata in [...]/MG, Brasile, il 07/04/1998, codice fiscale Parte_2
; C.F._2
nato in [...]/MG, Brasile, il 15/03/1996, codice fiscale Parte_3
; C.F._3
, nata in [...]/MG, Brasile, il 19/11/1955, codice fiscale Parte_4
; C.F._4
, nata in [...]/MG, Brasile, il 08/11/1982, codice Parte_5 fiscale;
C.F._5
, nato in [...]/MG, Brasile, il 13/05/1988, codice fiscale Parte_6
; C.F._6
nata in [...]/MG, Brasile, il 06/07/1975, codice fiscale Parte_7
per sé e insieme a , in qualità di titolari della C.F._7 Controparte_1 responsabilità genitoriale di , nata il [...], in [...]/MG, Persona_1
Brasile, codice fiscale;
C.F._8
, nata in [...]/MG, Brasile, il 08/07/2005, codice fiscale Parte_8
; C.F._9
1 , nato in [...]/MG, Brasile, il 30/11/1978, codice fiscale Parte_9
; C.F._10
, nata in [...]/MG, Brasile, il 30/10/1950, codice fiscale Parte_10
C.F._11
nata in [...]/MG, Brasile, il 03/03/1972, codice fiscale Parte_11
; C.F._12
, nata in [...]/MG, Brasile, il 09/06/1984, codice fiscale Parte_12
C.F._13
nato in [...]/MG, Brasile, il 25/09/1996, codice fiscale Parte_13
; C.F._14
nata in [...]/MG, Brasile, il 26/04/1999, codice fiscale Parte_14
; C.F._15
nato in [...]/MG, Brasile, il 20/02/1994, codice fiscale Parte_15
; C.F._16
nato in [...]/MG, Brasile, il 07/12/1996, codice fiscale Parte_16
; C.F._17
, nato in [...]/MG, Brasile, il 22/12/1987, codice fiscale Parte_17
; C.F._18
, nato in [...]/MG, Brasile, il 31/12/1986, codice fiscale Parte_18
;tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bonato, presso il cui studio C.F._19 domiciliano, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTI -
E
(C.F. ), in persona del in carica, legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. Email_1
C.F. C.F._20
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_2 loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Persona_2
2 nato a [...] in data [...] ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che ha contratto matrimonio con Persona_2
, in data 26/07/1900, nella città di Rio de Janeiro (Brasile). Dalla loro unione è Controparte_4 nato (o , in data 26/04/1901, nella città di Rio de Janeiro, (Brasile). Persona_3 Persona_4
(o ha contratto matrimonio con da LU EI, in data Persona_3 Persona_4 Per_1
25/09/1926, nella città di , (Brasile). Dalla loro unione sono nate Pt_4 Persona_5 in data 28/08/1928, nella città di Oliveira, (Brasile) e in data 24/04/1934, nella città Persona_6 di Belo Horizonte, (Brasile). ha contratto matrimonio con (o ), Persona_5 Persona_7 Parte_1 in data 20/01/1950, nella città di Belo Horizonte (Brasile). Successivamente al matrimonio,
[...] assumerà il nome (o Persona_5 Controparte_5 Controparte_6
). Da tale unione sono nati quattro figli: 1) in data
[...] Persona_8
30/10/1950, nella città di Belo Horizonte (Brasile); 2) , in data Controparte_7
13/10/1952, nella città di Belo Horizonte (Brasile); 3) , in data Parte_4 Parte_1
19/11/1955, nella città di Belo Horizonte (Brasile); 4) , in data Parte_1
05/04/1959, nella città di Belo Horizonte (Brasile). ha contratto matrimonio con , in data Persona_8 Persona_9
25/02/1970, nella città di Belo Horizonte (Brasile). Successivamente al matrimonio,
[...]
assumerà il nome . Dalla loro unione sono Persona_8 Parte_10 nati tre figli:1) , in data 03/03/1972, nella città di Belo Horizonte Persona_10
(Brasile); 2) , in data 30/11/1978, nella città di Belo Horizonte (Brasile); Parte_9
3) , in data 09/06/1984, nella città di Belo Horizonte (Brasile). Parte_12
ha contratto matrimonio con , in data Persona_10 Persona_11
15/07/1994, nella città di Belo Horizonte (Brasile). Successivamente al matrimonio, Persona_10
assumerà il nome Dalla loro unione sono nati due figli:
[...] Parte_11
in data 25/09/1996, nella città di Araxá, (Brasile) e Parte_13 Parte_14 in data 26/04/1999, nella città di Araxá, (Brasile).
ha contratto matrimonio con , in data 26/08/2009, Parte_9 Persona_12 nella città di Belo Horizonte (Brasile).
ha contratto matrimonio con in data Controparte_7 Persona_13
02/02/1974, nella città di Belo Horizonte (Brasile). Successivamente al matrimonio, Controparte_7
assumerà il nome
[...] Parte_19
3 Dall'unione coniugale tra e è nata Parte_19 Persona_13 [...]
in data 06/07/1975, nella città di Belo Horizonte (Brasile). Parte_7 ha contratto matrimonio con in data Parte_7 Persona_14
20/09/1996, nella città di Belo Horizonte (Brasile). Successivamente al matrimonio, Parte_7 assumerà il nome Tuttavia, i coniugi si sono separati nella
[...] Parte_20 città di Belo Horizonte (Brasile), in data 06/03/2002, tornerà a chiamarsi Pt_7 Parte_20
Parte_7
Dall'unione tra e sono nate due figlie: Parte_7 Controparte_1 [...]
, in data 08/07/2005, nella città di Belo Horizonte (Brasile) e Parte_8 Per_15
, in data 18/11/2011, nella città di Nova Lima (Brasile). Parte_8
ha contratto matrimonio con , in data 02/02/1981, Parte_21 Persona_16 Pt_4 nella città di Belo Horizonte (Brasile). Successivamente al matrimonio, Parte_21 assumerà il nome e . Da tale unione sono nati due figli: Parte_4 Pt_7 Parte_5
e , in data 08/11/1982, nella città di Belo Horizonte (Brasile) e
[...] Pt_7 Parte_6
e , in data 13/05/1988, nella città di Belo Horizonte (Brasile).
[...] Pt_7 ha contratto matrimonio con in data Parte_5 Persona_17
06/10/2016, nella città di Sabará, (Brasile). Successivamente al matrimonio, Parte_5
e assumerà il nome e . Pt_7 Parte_5 Parte_5
ha contratto matrimonio con in data Parte_6 Pt_4 Persona_18
20/11/2018, nella città di Belo Horizonte (Brasile).
ha contratto matrimonio con in data Parte_1 Persona_19
26/06/1991, nella città di Belo Horizonte, (Brasile). Successivamente al matrimonio,
[...]
assumerà il nome e Parte_1 Parte_1 Persona_19 assumerà il nome Da tale unione sono nati due figli: Persona_20 Parte_3
in data 15/03/1996, nella città di Belo Horizonte (Brasile) e in data
[...] Parte_2
07/04/1998, nella città di Belo Horizonte (Brasile). ha contratto matrimonio con in data 28/04/1954, nella città Persona_6 Persona_21 di Belo Horizonte (Brasile). Successivamente al matrimonio, assumerà il nome Persona_6
Dalla loro unione sono nati due figli: in data Controparte_8 Persona_22
27/01/1956, nella città di Belo Horizonte (Brasile) e in data 09/12/1959, Persona_23 nella città di Belo Horizonte (Brasile). ha contratto matrimonio con , in data 26/01/1978, nella città di Persona_22 Per_24
Belo Horizonte (Brasile). Successivamente al matrimonio, assumerà il Persona_22 nome . Dalla loro unione sono nati due figli: Parte_22 Parte_18
4 , in data 31/12/1986, nella città di Belo Horizonte (Brasile) e , in data Pt_17 Parte_17
22/12/1987, nella città di Belo Horizonte (Brasile).
ha contratto matrimonio con , in data 06/03/2013, Parte_18 Persona_25 nella città di Ribeirão das Neves, (Brasile). Tuttavia, i coniugi si sono separati nella città di Ribeirão das Neves, (Brasile), in data 22/04/2020. ha contratto matrimonio con in data Persona_23 Persona_26
09/12/1989, nella città di Belo Horizonte (Brasile). Successivamente al matrimonio,
[...]
assumerà il nome Dalla loro unione sono nati Persona_26 Persona_27 due figli: in data 20/02/1994, nella città di Belo Horizonte (Brasile) e Parte_15
in data 07/12/1996, nella città di Belo Horizonte (Brasile). Parte_16
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Pt_23
d'Italia di SA AO (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Pt_23 al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il P.M. apponeva il visto.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 03 novembre parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. All'esito, la giudice ha riservato la decisione.
****
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di SA RC NT (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
5 L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex an. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli Persona_2 odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
6 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Pt_23
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni Pt_24 il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parte ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di SA
AO (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_2 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 03.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Graziella Costantino
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