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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7583 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
IA RI RI Presidente
IA AN AR Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. 2292 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa all'esito dell'udienza del 09.07.2025, a seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(CF: ), in proprio e quale erede di Parte_1 CodiceFiscale_1
Persona_1
(C.F. quale erede di
[...] C.F._2 Persona_1
[...]
Entrambi elettivamente domiciliati anche in indirizzo telematico presso l'avvocato
CO ZO (C.F.: ) e l'avvocato SA La Rocca C.F._3
(C.F.: ), che li rappresentano e difendono per procura in atti- C.F._4
APPELLANTI-
E
(CF: ) Controparte_1 CodiceFiscale_5
YO ET (CF: LYL BDT ) C.F._6
YO TE (CF: LYL DTL ) C.F._7
YO CF: ) Per_2 CodiceFiscale_8
(CF: ) Parte_2 CodiceFiscale_9
Tutti elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Diego
BI AS (C.F. ) e l'avvocato TT LA che li CodiceFiscale_10 rappresentano e difendono per delega in atti, l'avvocato TT LA si difende anche in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.- APPELLATI –
r.g. n. 1 OGGETTO: appello di e entrambi quali eredi di Persona_1 Parte_1
e anche in proprio nei confronti di Persona_1 Parte_1 [...]
LA TT;
e Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Pt_2
, avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Cassino n. 1305/2021, in data
[...]
09.10.2021, resa a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 1329/2015, introdotto da e nei confronti di in Persona_1 Parte_1 Controparte_1 proprio e nella qualità di LA TT;
; Persona_3 Parte_3 [...]
e – azione di rivendicazione- Pt_4 Parte_2
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e convengono in giudizio dinanzi al primo Persona_1 Parte_1 giudice LA TT, , e Controparte_1 Parte_3 Parte_4
, rassegnando le seguenti conclusioni. Parte_2
<< (…) accertare e dichiarare: a) di esclusiva proprietà dei sigg.
Persona_1
e del terreno sito in Gaeta loc. San Vito in catasto alla part., 310 f. Parte_1
26, per essere proprietari per legittimi titoli successori e di provenienza, e nel contempo dichiarare inefficaci e/o nulli: 1) l'atto pubblico per notar del Persona_4
10.12.1967 Rep. 13600 fasc. 7415, di vendita nella parte in cui la sig.ra Parte_5
vende ai sigg. e i diritti sul piccolo
[...] Persona_3 Controparte_1 terreno circostante dell'estensione complessiva di are 1 e ca70 (1,70) riportata in catasto alla part, 310 f. 26 intestato a loro dire erroneamente a e Persona_5
fu 2) i diritti intestati a che per avvenuto Persona_1 Per_6 Persona_3 decesso sono stati trasferiti per successione legittima ex lege agli eredi, in particolar modo i diritti sul piccolo terreno circostante dell'estensione complessiva di are 1 e ca70
(1,70) riportata in catasto alla part, 310 f. 26 intestato a e Persona_5
fu b) l'inefficacia e/o nullità del richiamato atto pubblico di Persona_1 Per_6 trasferimento per notar del 10.12.1967 Rep. 13.600 fasc. 7415 Persona_4 nella parte in cui omette l'indicazione della servitù attiva e passiva gravante sulle part.lle 391-393-394 fg. 26, in favore anche dei comparenti, sempre esercitata e mai rinunciata, come di contro è riportato nell'atto di donazione del 1901 del sig.
[...]
; c) ordinare all' Agenzia dell'Entrate (Conservatoria e Catasto) di Latina di Per_5 provvedere alle relative intestazioni e volture e pronunciare ogni altro opportuno
r.g. n. 2 provvedimento; d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA di legge.>>
A sostegno delle riportate conclusioni, e Persona_1 Parte_1 allegano.
- , per atto pubblico a rogito del notaio in Persona_5 Persona_7 data 04.02.1901, dona ai suoi tre figli , SA e , il terreno Per_6 Per_1
(vigneto) con camera rustica e relativo parco, sito in Gaeta contrada S. Vito, di circa quaranta are, indicato in catasto all' articolo 4156 e all'articolo 4815, individuando la quota di proprietà di tra i terreni di Persona_8 [...]
detto atto pubblico Per_9 il passaggio e per accedere alla camera dovrà restare così come si trova, per passaggio comune.”
- Il terreno viene diviso come di seguito.
a) A viene attribuito il terreno contraddistinto con foglio 26, Persona_8 particelle 310 e 438 + 1/3 della camera rurale particella 311 e relativo parco.
b) A viene attribuito il terreno contraddistinto con foglio 26, Persona_1 particelle 391, 393, 394 + 1/3 della camera rurale particella 311 e relativo parco.
c) A viene attribuito il terreno contraddistinto con foglio 26, Parte_6 particelle 390, 392, 395 + 1/3 della camera rurale particella 311 e relativo parco, con i relativi e reciproci diritti di servitù di passaggio.
- A seguito del decesso di , i terreni a lui intestati vengono Persona_8 attribuiti, per successione legittima, ai due figli, ed , Per_5 Persona_1 nella seguente misura:
a1) A viene attribuito il terreno corrispondente a ½ di foglio Persona_5
26 particelle 310 e 438 e a 1/6 della camera rurale particella 311, con relativo parco.
a2) A viene attribuito il terreno corrispondente a ½ di Persona_1 foglio 26 particelle 310 e 438 e a 1/6 della camera rurale particella 311, con relativo parco.
- A seguito del decesso di , i terreni a lui intestati vengono Persona_1
Per_ attribuiti per successione legittima alle tre figlie e IA, nella Per_10 seguente misura:
r.g. n. 3 b1) A viene attribuito il terreno corrispondente a 1/3 di Parte_7 foglio 26, particelle 391, 393, 394 e a 1/9 della camera rurale particella 311, con relativo parco.
b2) A viene attribuito il terreno corrispondente a 1/3 di foglio 26, Parte_8 particelle 391, 393, 394 e a 1/9 della camera rurale particella 311, con relativo parco.
b3) A viene attribuito il terreno corrispondente a 1/3 di foglio Parte_9
26, particelle 391, 393, 394 e a 1/9 della camera rurale particella 311 con relativo parco, < particella 402>>.
- A seguito del decesso di , i terreni a lui intestati vengono Parte_6 attribuiti, per successione legittima, ai due figli, IA e nella CP_2 seguente misura:
c1) A viene attribuito il terreno corrispondente a ½ di foglio 26 Parte_9 particelle 390, 392, 395 e a 1/6 della camera rurale particella 311, con relativo parco.
c2) A viene attribuito ex il terreno corrispondente a ½ di Parte_10 foglio 26 particelle 390, 392, 395 e a 1/6 della camera rurale particella 311, con relativo parco.
- Per atto a rogito del notaio in data 04.10.1974, Persona_12 [...]
(figlio di ), vende a il terreno Per_5 Persona_8 Parte_1 ereditato per successione legittima (corrispondente a ½ di foglio 26 particelle
310 e 438, con tutti i diritti di servitù attivi e passivi).
- Per atto pubblico in data 26.12.1946, , e Parte_7 Parte_8
(figlie di ) vendono a i Parte_9 Persona_1 Controparte_3 terreni ereditati per successione legittima, corrispondenti a foglio 26, particelle
391, 393, 394 ed 1/3 della camera rurale particella 311, nonché foglio 26 particella 402.
- Per atto pubblico del 25.05.1957, vende a Controparte_3 Parte_5
l'intera proprietà precedentemente acquistata dalle tre figlie di Persona_1
(foglio 26, particelle 391, 393, 394 + 1/3 della camera rurale particella 311, con adiacente terreno di 10 mq e relative servitù, nonché foglio 26 particella 402).
r.g. n.
4 - Per atto pubblico del 10.12.1967, vende ai coniugi Parte_5 [...]
e l'intera proprietà precedentemente acquistata Per_3 Controparte_1 da (foglio 26, particelle 391, 393, 394 + 1/3 della camera Controparte_3 rurale particella 311) e la proprietà di 1/3 del foglio 26 particella 310 (cioè il piccolo terreno circostante la camera rurale dell'estensione complessiva di are 1
e ca 70), che in atto dichiara essere stata erroneamente Parte_5 intestata a e , figli di Persona_5 Persona_1 Per_8
.
[...]
- Per atto pubblico del 22.03.1968, vende alla moglie, Persona_3 [...]
, diritti pari a ½ della proprietà precedentemente acquistati da Controparte_1
, sul foglio 26 particella 394. Parte_5
- A seguito del decesso di la restante parte della sua proprietà, Persona_3 precedentemente acquistata da , viene attribuita per Parte_5 successione legittima n.10785.1/2007 del 14 agosto 2006, alla moglie,
[...]
, e ai quattro figli LA TT, , Controparte_1 Parte_3
e . Parte_4 Parte_2
- L'atto pubblico del 10.12.1967, limitatamente alla cessione del terreno circostante la camera rurale dell'estensione di are 1 e ca 70, riportata in catasto alla particella 310 foglio 26, è nullo e inefficace in quanto avente ad oggetto la proprietà intestata a e (figli di Persona_5 Persona_1
). Persona_8
- La successione legittima del 14.08.2006, limitatamente all'attribuzione, in favore degli eredi di del terreno indicato in catasto alla Persona_3 particella 310 foglio 26, è nulla i inefficace, trattandosi di terreno di proprietà di e , ereditato per successione legittima Persona_5 Persona_1 al comune genitore, . Persona_8
- L'atto pubblico del 10.12.1967 è nullo e inefficace nella parte in cui non indica la servitù attiva e passiva, in favore dei comparenti, gravante sulle particelle 391,
393, 394 foglio 26, risultante, invece, nell'atto di donazione del 1901.
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale, si costituiscono in giudizio LA TT, , Controparte_1 Parte_3 Parte_4
e , rassegnando le seguenti conclusioni. Parte_2
r.g. n. 5 << (…), in via principale e nel merito:
- rigettare le domande di parte attrice perché palesemente infondate in fatto e in diritto
e non provate, per tutti i motivi innanzi esposti;
in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare in capo ai signori TT LA, Controparte_1 Parte_3
, e , la contitolarità dei diritti in ragione di 1/3
[...] Parte_4 Parte_2 sulla porzione di terreno particella 310 circostante il vano rurale particella 311 del
Foglio 26 in Comune di Gaeta, estesa are una e centiare settanta (are 1,70) o quella diversa misura ritenuta di giustizia, e contestualmente procedere al regolamento dei confini tra la porzione di terreno particella 310 del Foglio 26 di proprietà degli attori,
e la porzione di terreno, sempre della particella 310, circostante il vano rurale particella 311, nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre IVA e CA.>>
A sostegno delle riportate conclusioni LA TT, Controparte_1 [...]
, e allegano: Parte_3 Parte_4 Parte_2
- La donazione del 1901 ha ad oggetto, in comunione e pro-indiviso, la nuda proprietà dell'intero fondo, indicato al catasto all' articolo 4156 e all'articolo
4813, che si estendeva dalla via comunale (attualmente, via Flacca), al lido del mare.
- I diritti sulle singole particelle (310, 438, 394, 393, 391, 390, 392, 395) non sono oggetto di immediata attribuzione ai tre figli, da parte di , ma Per_5 verosimilmente derivano dalla successiva divisione effettuata dai tre fratelli, non documentata.
- Con l'atto pubblico del 10.12.1967, correttamente individua Parte_5 la porzione di terreno, indicata al catasto con la particella 310 foglio 26, circostante la camera rurale, su cui insisteva il proprio diritto di proprietà nella misura di 1/3 (are 1 e centiare 70), precisando che erroneamente, in catasto, detta particella 310 è titolata, per intero, a e Persona_5 Persona_1
, figli di .
[...] Persona_8
- illegittimamente, nell' atto pubblico del 04.10.1974, tratta Persona_5 la particella 310 come di sua proprietà esclusiva, tacendo i diritti indivisi che gravano su di essa e di cui sono contitolari anche e Parte_9 Pt_10
(quali eredi di ) e i coniugi e
[...] Parte_6 Per_3 CP_1
Per_ (quali aventi causa di e IA, eredi di ), in Per_10 Persona_1
r.g. n. 6 ciò facoltizzato dalla clausola contenuta a pag. 3 dell'atto pubblico del 1974, che dispensa il notaio rogante da ogni indagine sulla proprietà del terreno che veniva ceduto, con la conseguenza che tale atto di disposizione è illegittimo.
Ulteriore profilo di illegittimità dell'atto del 1974 è dato dalla mancata allegazione del frazionamento della particella 310, pur essendo richiamati, nell'atto, i subalterni 310/B e 310/C.
- Nei fatti, i comproprietari, hanno sempre mantenuto il compossesso della particella in oggetto.
- La domanda di nullità e inefficacia dell'atto pubblico del 1967 è nulla, non essendo stato chiarito per quale motivo l'atto debba essere ritenuto inefficace.
- La domanda di rivendica è indimostrata (non rilevano la denuncia di successione e l'atto di cessione della particella in oggetto)
- La domanda diretta ad accertare la esistenza di una servitù di passaggio sulle particelle 391, 393, 394 è infondata: sulla particella 394 insiste, dal 10.12.1967, un fabbricato e la proprietà è chiusa mediante cancelli;
quindi, ove pure fosse esistita una servitù di passaggio a favore delle particelle di proprietà degli attori, sarebbe ormai prescritta per non uso da oltre vent'anni e la previsione contenuta della donazione del 1901 riguarda solo lo stradello ( rasola) di accesso alla proprietà che sarebbe dovuta rimanere comune ai tre donatari ( camera rurale e relativo parco).
- In via riconvenzionale, è opportuno accertare in misura di 1/3 i diritti dei convenuti sul terreno particella 310 circostante il vano rurale particella 311 foglio 26 e procedere al regolamento dei confini fra la porzione della particella
310 di proprietà degli attori e la porzione della particella 310 di proprietà dei convenuti e su cui questi ultimi hanno sempre esercitato il compossesso.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia.
<< (…): rigetta le domande degli attori;
accerta e dichiara che
Controparte_1
TT LA, , e sono contitolari Parte_3 Parte_4 Parte_2 dei diritti in ragione di l/3 sulla porzione di terreno particella 310 circostante il vano rurale particella 311 del foglio 26; dichiara inammissibile l'azione di regolamento dei confini proposta dai convenuti in via riconvenzionale;
pone le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico degli attori;
condanna gli attori a
r.g. n. 7 rimborsare ai convenuti le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.835,00, oltre
i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.>>
Queste, le ragioni a sostegno della decisione.
- La domanda introdotta dagli attori è di rivendicazione della proprietà e gli attori sono gravati dall'onere di provare la sussistenza del diritto di proprietà sul bene a partire dai propri danti causa e fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione.
- Gli attori fondano la domanda di rivendicazione della proprietà esclusiva della particella n. 310 sull'atto pubblico di donazione del 1901, dalla lettura del quale emerge unicamente che (dante causa di Persona_8 Persona_1
e ) riceve, per donazione, dal proprio padre il terreno Persona_5 distinto in catasto con le particelle 4156 e 4815 e che la terza parte di detto terreno, quella spettante a , avrebbe dovuto essere quella al Persona_8 confine con i beni di e via comunale. L'atto di donazione nulla Persona_9 dice sulla particella n. 310 oggetto di rivendicazione.
- Per il frazionamento del terreno è richiesta forma scritta a pena di nullità, mentre nel concreto si rileva solo dalla visura catastale che, al pari della denuncia di successione (atto non negoziale, ma preordinato a fini fiscali) a Per_8
(morto il 5 gennaio 1938), non prova l'acquisto a titolo originario.
[...]
- La planimetria depositata in atti dagli attori nulla prova: non è allegata all'atto di donazione del 1901, ma riferita all'atto pubblico del 26 dicembre 1946, a rogito Per_ del notaio , con cui e cedono a Per_13 Per_10 Parte_9
i propri diritti sulle particelle 39l, 393 e 394 e sulla terza Controparte_3 parte della camera rurale di cui alla particella 311 e non risulta sottoscritta dai contraenti dell'atto di donazione del 1901.
- I convenuti sono divenuti proprietari dei diritti sulla particella 394, 391 e 393, oltre ai diritti sulla camera rurale particella 311 e sul piccolo terreno circostante, distinto nel catasto con la particella 310, a seguito due atti di compravendita
(l'atto pubblico del 10 dicembre 1967, per rogito del notaio e l'atto Per_4 pubblico del 3 marzo 1968, per rogito del notaio , entrambi trascritti e Per_4 dunque opponibili a terzi.
r.g. n.
8 - ha ceduto a i propri diritti di proprietà Persona_5 Parte_1 indivisa sulle particelle 310 e 438 con tutti i diritti di servitù, per atto del
04.10.1974, successivo ai due atti sopra richiamati, di talché i convenuti fanno salvo il loro acquisto anche alla luce degli effetti propri della trascrizione (arg. ex art. 2644 c.c.).
- Alla mancata prova della esclusiva proprietà sulla particella 310, segue il rigetto della domanda di nullità e/o inefficacia dell'atto pubblico a rogito del notaio in data 10.12.1967 ( nella parte in cui vende a Per_4 Parte_5
e i diritti sul piccolo terreno circostante Persona_3 Controparte_1 dell'estensione complessiva di are 1 e ca70, riportata in catasto alla part, 310 f.
26 precisando che per errore è intestato in via esclusiva a e Persona_5
fu e della domanda di nullità e/o inefficacia del Persona_1 Per_6 trasferimento per successione legittima agli eredi dei medesimi diritti (sul piccolo terreno circostante dell'estensione complessiva di are 1 e ca70 riportata in catasto alla part, 310 f. 26 intestato a e fu Persona_5 Persona_1
). Per_6
- La domanda attorea per l'accertamento della nullità dell'atto pubblico del 10 dicembre 1967 in quanto “è stata omessa l'indicazione dell'esistenza di servitù attiva e passiva gravante sulle particelle 391, 393 e 394 in favore degli attori che
è stata sempre esercitata e mai rinunciata” (v. conclusioni rassegnate nell'atto di citazione) è infondata: la allegata omissione non è causa di nullità dell'atto notarile del 1967 né ai sensi dell'art. 58 della legge n. 89 del 16 febbraio 1913
(Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili), in cui sono espressamente elencate le cause di nullità dell'atto notarile né ai sensi dell'art. 1418 c.c. a tenore del quale il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Non ricorre la ipotesi di nullità del contratto per la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e per la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.
- La domanda riconvenzionale per accertare la contitolarità dei diritti in ragione di l/3 sulla porzione di terreno particella 310 circostante il vano rurale particella
311 del Foglio 26 in Comune di Gaeta è fondata data la previsione dell'atto r.g. n. 9 pubblico del 10 dicembre 1967, a rogito del notaio con cui Per_4 Parte_5
cede a e ad i propri diritti sulle
[...] Persona_3 Controparte_1 particelle 391, 393 e 394, oltre ai diritti, in ragione di 1/3 indiviso, sulla camera rurale di cui alla particella n. 311 e sul terreno circostante esteso 1,70 mq., distinto in catasto con la particella n. 310.
- La domanda riconvenzionale di regolamento dei confini è inammissibile.
- Spese di lite regolate secondo il principio della prevalente soccombenza e liquidate ai sensi del d.m. 55/2014.
- Spese di c.t.u. regolate secondo la soccombenza e liquidate in atti.
Con l'atto di appello, e rassegnano le seguenti Persona_1 Parte_1 conclusioni.
<< (…) a) in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare in toto, per i
motivi preliminari sopra esposti, la sentenza (…), b) accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza , accogliere integralmente la domanda avanzata dagli appellanti e nei confronti dei Persona_1 Parte_1 sigg. ; LA TT;
e Controparte_1 Parte_4 Parte_3
perché fondata in fatto ed in diritto e, comunque, fornita di idoneo Parte_2 supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.>>
LA TT, , e Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Pt_2
resistono alle censure e rassegnano le seguenti conclusioni.
[...]
<< (…): In via pregiudiziale di rito: 1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per
tutti i motivi innanzi esposti, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; In via principale, nel merito:
2) rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto per tutti i motivi sopra esposti e per quelli esposti nel giudizio di primo grado, che qui devono intendersi tutti ribaditi, confermando integralmente la sentenza di primo grado. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese, oltre IVA, CA e spese generali.>>
A seguito delle riportate conclusioni, l'appellante articola due motivi di appello.
I) Rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697
c.c. arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie”.' Vi si censura la decisione nella parte in cui accerta che l'atto di donazione del
1901 nulla prevede in ordine alla particella 310, oggetto di rivendicazione, ed esclude la rilevanza probatoria delle risultanze catastali in punto di r.g. n. 10 successivo frazionamento del terreno donato. A tal fine, allega la errata valutazione della documentazione in atti per mancata considerazione del fatto che la numerazione riportata nell'atto di donazione appartiene al vecchio catasto, mentre la denominazione “particelle” è stata introdotta nel
1939 e richiama il principio per il quale <la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto>>.
II) Rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cpc. Travisamento delle prove acquisite”. Vi si sostiene la errata valutazione delle risultanze istruttorie in punto di proprietà della particella controversa, per la decisione in punto di assenza di valenza probatoria della planimetria e della denuncia della successione legittima a e di accertamento di Persona_8 proprietà oggetto di domanda riconvenzionale per effetto di due atti pubblici trascritti anteriormente. A tal fine, allega che:<il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nella ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto o in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un certo momento ed a un determinato acquisto>> e che: occorrente per l'usucapione, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica>>, principi disattesi dal primo giudice, il quale non tiene conto del fatto che i beni degli odierni appellati derivano dal comune dante causa degli appellanti (il donante ). Persona_5
Motivo di appello sub I) e motivo di appello sub II).
Con entrambi i motivi gli appellanti censurano la valutazione delle risultanze istruttorie in punto di accertamento (negativo in sentenza) della proprietà esclusiva degli appellanti con riguardo alla particella 310; i motivi vengono valutati congiuntamente e non hanno pregio.
Deve darsi atto del fatto che nell'azione di rivendicazione, il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosce che il bene rivendicato apparteneva, un tempo, ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino r.g. n. 11 a lui. Tuttavia, al fine di tale dimostrazione non è necessaria, né sufficiente, la prova della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale (Cass. n. 4547 del 20/02/2025)
Detta attenuazione, dunque, è limitata al fatto che il rivendicante non deve provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto e di quello dei suoi danti causa, sino al proprietario comune autore tra i contendenti (Sez. 2, n. 518, Rv. 418223; ma già nello stesso senso, Cass. nn.
5807/1978, 991/1977).
In tema di azione di rivendicazione, qualora il convenuto, come nel concreto, non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, l'attore rimane tenuto a provare l'esistenza di un valido titolo di acquisto da parte sua (Cass.n. 694 del 18/01/2016).
Ciò detto, l'invocata attenuazione dell'onere probatorio opera per epoca antecedente alla donazione del 1901, mentre il difetto di prova accertato in sentenza si pone a valle di tale donazione.
La sentenza impugnata, infatti, accerta che l'atto di donazione del 1901 ha ad oggetto quote indivise della nuda proprietà dell'intero immobile (terreno con relativa camera rurale) e che parte attrice, odierna appellante, non dimostra che per effetto di un (necessario) atto di scioglimento della comunione tra i tre donatari, gli attori sono divenuti proprietari esclusivi della particella che a seguito del frazionamento sarebbe nominata 310.
Né le censure della parte appellante inficiano la decisione in punto di
(ir)rilevanza probatoria delle risultanze catastali: in realtà, la dichiarazione contenuta nella domanda di accatastamento che è a monte della variazione catastale non è idonea a provare il diritto di proprietà, perché trattasi di dichiarazione di mera scienza, diretta alla pubblica amministrazione e finalizzata ad ottenere la regolarizzazione dell'immobile sotto il profilo catastale;
non contiene alcuna manifestazione di volontà circa la proprietà del bene, non è idonea ad incidere, positivamente o negativamente, sulla relazione con la res, in considerazione del fatto che essa, in quanto avente ad oggetto il mero dato catastale, non è di per sé idonea ai fini della prova della proprietà del cespite al quale si riferisce.
r.g. n. 12 Dunque sono necessari gli atti di acquisto che documentino il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino alla parte rivendicante e al fine di tale dimostrazione non è necessaria, né sufficiente, la prova della continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale”
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25793 del 14/12/2016; conf. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 4774 del 13/07/1983).
Il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi
Il mutamento della denominazione (mai allegato) in ogni caso non supera l'accertamento in punto di mancata prova dello scioglimento della comunione derivata dalla donazione del 1901 e della assegnazione della particella in contestazione, in via esclusiva, agli appellanti.
Di tale prova sono onerati gli attori e all'onere probatorio delle parti non può
e non deve supplire il giudice (Corte di Cassazione ordinanza n.
22339/2019).
Quanto alla irrilevanza della planimetria, il primo giudice la motiva con la mancata sottoscrizione di tale planimetria da parte dei soggetti in causa e con il mancato richiamo della planimetria nell'atto di donazione del 1901, al quale neppure risulta allegata;
tali punti di accertamento, non sono oggetto di specifiche censure e depongono per la mancanza di rilievo probatorio di tale planimetria, in quanto non concretizza una convezione scritta tra le parti in causa e non concretizza un elemento di specificazione dell'oggetto della donazione.
Del pari non hanno pregio le generiche censure della parte appellante sulla valenza probatoria della denuncia di successione che, come già accertato in sentenza, ha di per sé, efficacia a soli fini fiscali ed è priva di rilevanza civilistica se non di tipo indiziario, dunque è inidonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene (così come, per converso, la mancata indicazione in essa di un bene non consente di desumere automaticamente il difetto del relativo diritto di proprietà) ( cfr. Cass. n.
14395 del 29/07/2004).
r.g. n. 13 Quanto alle difese della parte appellante contenute nelle memorie conclusionali e con le quali si lamenta una diversa considerazione delle risultanze istruttorie nella valutazione della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti per l'accertamento dei propri diritti di proprietari.
La sentenza accerta che i convenuti sono con titolari dei diritti in ragione di un terzo sulla porzione di terreno particella 310 circostante il vano rurale particella 311 del foglio 26.
A sostegno dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, il primo giudice osserva che la domanda è diretta ad accertare la titolarità dei diritti in ragione di un terzo e l'accoglie per le stesse ragioni già espresse al paragrafo due della sentenza nella valutazione della domanda degli attori e dunque richiama i principi generali in punto di distribuzione dell'onere della prova e le risultanze dell'atto di donazione del 1901 in punto di comproprietà, riconoscendo la comproprietà della porzione di terreno circostante il vano rurale pacificamente esistente sul più ampio terreno oggetto della donazione, in ciò sostanzialmente riconoscendo, come già riconosciuto in occasione della valutazione della domanda principale, la validità dell'atto di donazione del 1901 e non certo l'intervenuto frazionamento, ragione della valutazione negativa della domanda principale.
In ogni caso, come già accertato con la sentenza impugnata, gli atti pubblici che hanno interessato i diritti di proprietà indivisa degli appellati, provano i passaggi la titolarità in capo agli odierni appellati, a far data dall'originario atto di donazione del 1901, di un terzo delle proprietà sul vano rurale semidistrutto e sul piccolo terreno circostante dell'estensione complessiva di circa un'ara e 70 centiare.
Tale titolarità di quota è coerente con l'atto di donazione del 1901 e risulta dall'atto del 10 dicembre 1967 laddove la domanda riconvenzionale è stata introdotta nel 2015, nell'incontestato comune possesso del bene a far data dall'atto di donazione.
Spese di lite
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo
(valore della causa: tra euro 5.201,00 e euro 26.000,00; tenuto conto della pluralità di parti assistite ed esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata).
Sanzione processuale.
r.g. n. 14 Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17,
L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, come in atti proposto avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Cassino n. 1305, resa fra le parti in data 09.10.2021,
a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 1329/2015, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Respinge l'appello
- Condanna parte appellante a rifondere, a parte appellata, le spese di lite che liquida, in euro 6.000,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e
CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 10.12.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
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r.g. n. 15