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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1143/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
CA FR, LA
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5106/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza C. Battisti 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3159/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 06/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 332095-22 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3932/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso contro il Comune di Anzio, avverso l'avviso di accertamento IMU n. 332095/22, notificato il 15/07/2022, relativo al mancato pagamento IMU per l'anno 2017, di € 4.005,00 oltre ad interessi e sanzioni, per un totale complessivo di € 5.281,00.
Eccepiva :
1 - l'illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione e per violazione del diritto di difesa;
2 - l'infondatezza dell'avviso di accertamento per aver incluso immobili non posseduti dalla società alla data 01/01/2016.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, con sentenza n. 3159/2024, respingeva il ricorso sulla base della seguente documentazione: “….Per quanto riguarda, poi, la contestazione relativa all'infondatezza dell'avviso per aver incluso immobili non posseduti dalla società alla data 01/01/2016, si evidenzia che il
Comune resistente, oltre a rendere noto i criteri seguiti per la determinazione del valore degli immobili, ha anche dichiarato “ che l'avviso è stato rettificato con gli immobili correttamente posseduti del ricorrente”.
Avverso la predetta sentenza propone appello Ricorrente_1 eccependo, con riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado, che il provvedimento rettificativo evidenziato dai giudici di primo grado, e' stato emesso e portato a conoscenza via mail dell'appellante solo dopo avvio del ricorso tributario. Peraltro detto provvedimento (che rappresenta una semplice comunicazione inviata via PEC) interviene quanto l'appellante aveva gia' provveduto al versamento dell'imposta IMU sugli immobili di proprieta' e che, in ogni caso, la rettifica appariva ingiustificata in quanto priva di motivazione in ordine all'ulteriore richiesta avanzata dal Comune.
Il Comune di Anzio si e' regolarmente costituito in giudizio per chiedere la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese di lite della parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pronuncia di primo grado ha ritenuto corretto l'operato del Comune in quanto l'avviso impugnato sarebbe stato correttamente motivato e rettificato “con gli immobili correttamente posseduti dal ricorrente”. Tale affermazione non risulta condivisibile.
Con il ricorso il sig. Ricorrente_1 faceva rilevare che il Comune aveva proceduto a richiedere l'imposta IMU con riferimento ai terreni di cui al foglio 5 particella 1326 sub 2 e 3, Foglio 5 particella 1233, foglio 5 particella 1237, attribuendo rispettivamente un valore di € 246.738,95 alla particella 1233, e di € 24782,00 alla particella 1237; i terreni contestati risultavano come da visure allegate al ricorso a destinazione
“prato” e “pascolo”, quindi con destinazione agricola.
Neppure nel costituirsi in giudizio, il Comune pur dichiarando di aver rettificato l'avviso di accertamento ed affermando: “Per l'area invece identificata al foglio 5 particella 1237 si è utilizzato il valore dichiarato in perizia dal ricorrente.”, non esibiva alcuna documentazione ed in particolare non depositava l'avviso di accertamento rettificato né lo comunicava al contribuente che quindi non veniva in alcun modo messo il grado di verificare l'eventuale correttezza di tale rettifica .
Pertanto deve ritenersi che l'avviso di accertamento impugnato non puo' certamente essere modificato da una mera comunicazione e, come tale va pertanto annullato per difetto di motivazione ed in quanto si riferisce anche ad immobili non di proprieta' della parte appellante.
Ricorrono giusti motivi, stante la controvertibilità della vertenza, per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Roma in data
16 dicembre 2025
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
CA FR, LA
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5106/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza C. Battisti 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3159/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 06/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 332095-22 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3932/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso contro il Comune di Anzio, avverso l'avviso di accertamento IMU n. 332095/22, notificato il 15/07/2022, relativo al mancato pagamento IMU per l'anno 2017, di € 4.005,00 oltre ad interessi e sanzioni, per un totale complessivo di € 5.281,00.
Eccepiva :
1 - l'illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione e per violazione del diritto di difesa;
2 - l'infondatezza dell'avviso di accertamento per aver incluso immobili non posseduti dalla società alla data 01/01/2016.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, con sentenza n. 3159/2024, respingeva il ricorso sulla base della seguente documentazione: “….Per quanto riguarda, poi, la contestazione relativa all'infondatezza dell'avviso per aver incluso immobili non posseduti dalla società alla data 01/01/2016, si evidenzia che il
Comune resistente, oltre a rendere noto i criteri seguiti per la determinazione del valore degli immobili, ha anche dichiarato “ che l'avviso è stato rettificato con gli immobili correttamente posseduti del ricorrente”.
Avverso la predetta sentenza propone appello Ricorrente_1 eccependo, con riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado, che il provvedimento rettificativo evidenziato dai giudici di primo grado, e' stato emesso e portato a conoscenza via mail dell'appellante solo dopo avvio del ricorso tributario. Peraltro detto provvedimento (che rappresenta una semplice comunicazione inviata via PEC) interviene quanto l'appellante aveva gia' provveduto al versamento dell'imposta IMU sugli immobili di proprieta' e che, in ogni caso, la rettifica appariva ingiustificata in quanto priva di motivazione in ordine all'ulteriore richiesta avanzata dal Comune.
Il Comune di Anzio si e' regolarmente costituito in giudizio per chiedere la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese di lite della parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pronuncia di primo grado ha ritenuto corretto l'operato del Comune in quanto l'avviso impugnato sarebbe stato correttamente motivato e rettificato “con gli immobili correttamente posseduti dal ricorrente”. Tale affermazione non risulta condivisibile.
Con il ricorso il sig. Ricorrente_1 faceva rilevare che il Comune aveva proceduto a richiedere l'imposta IMU con riferimento ai terreni di cui al foglio 5 particella 1326 sub 2 e 3, Foglio 5 particella 1233, foglio 5 particella 1237, attribuendo rispettivamente un valore di € 246.738,95 alla particella 1233, e di € 24782,00 alla particella 1237; i terreni contestati risultavano come da visure allegate al ricorso a destinazione
“prato” e “pascolo”, quindi con destinazione agricola.
Neppure nel costituirsi in giudizio, il Comune pur dichiarando di aver rettificato l'avviso di accertamento ed affermando: “Per l'area invece identificata al foglio 5 particella 1237 si è utilizzato il valore dichiarato in perizia dal ricorrente.”, non esibiva alcuna documentazione ed in particolare non depositava l'avviso di accertamento rettificato né lo comunicava al contribuente che quindi non veniva in alcun modo messo il grado di verificare l'eventuale correttezza di tale rettifica .
Pertanto deve ritenersi che l'avviso di accertamento impugnato non puo' certamente essere modificato da una mera comunicazione e, come tale va pertanto annullato per difetto di motivazione ed in quanto si riferisce anche ad immobili non di proprieta' della parte appellante.
Ricorrono giusti motivi, stante la controvertibilità della vertenza, per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Roma in data
16 dicembre 2025