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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2408 del R.G.A.C. 2019, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Emilia Iannuzzi e Alcide Simonetti e nello studio di quest'ultimo in Spezzano Albanese
alla Via Alfonso Cucci, n. 41, elettivamente domicilia;
- opponente –
contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Camilleri e nel cui studio in Catania, Via
Giacomo Leopardi n. 63, elettivamente domicilia;
- opposta -
Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n.400/2019, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data
26.05.2019.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 21.10.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
RG 2408/2019 all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
spiegando opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
400/2019 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 26.05.2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 49.317,74, quale credito fondato sulla fattura n. 078711021102058A del 07.07.2017 per l'erogazione nel periodo
17.02.2012 - 16.02.2017. Eccepiva l'inesigibilità del credito per asserito difetto di legittimazione passiva dell'odierno opponente e l'insussistenza della pretesa creditoria per inesistenza di alcun rapporto contrattuale.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 31.01.2020 si costituiva in giudizio la contestando le avverse Controparte_1
argomentazioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante produzione documentale e all'udienza del 21.10.2024 il giudice tratteneva in decisione la causa con termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposto di note conclusive e memorie di repliche.
Si da atto che l'odierno giudicante è intervenuto nella fase decisoria.
******************************
1. Preliminarmente andrà rigettata l'eccezione relativa al mancato tentativo obbligatorio di conciliazione. In tale sede si conferma, e qui si intende integralmente riportata e trascritta,
RG 2408/2019 l'ordinanza di rigetto della predetta eccezione emessa da questo Tribunale in data
21.02.2020.
2. Sempre in via preliminare, anche in applicazione del principio della ragione più liquida,
va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte opponente che andrà rigettata, in quanto, sulla base dell'attività istruttoria espletata, anche a mezzo delle allegazioni documentali, trattasi di questione dirimente in relazione alla decisione del giudizio. Giova al riguardo puntualizzare, in diritto, che la legittimazione attiva e passiva,
intesa come legittimazione ad agire, consiste nella titolarità del potere e del dovere -
rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso, con la conseguenza che, ove risulti che, secondo detta prospettazione,
l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto rispettivamente avente diritto o tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, la domanda deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva o passiva.
In altri termini, il controllo circa la legitimatio ad causam si risolve nell'accertare se,
secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla, ovvero la stessa va scrutinata in relazione al contenuto della domanda, nel senso che essa è integrata dall'affermazione, fatta da chi la propone, che egli è titolare del diritto dedotto in giudizio e la controparte è titolare del correlativo dovere.
Al contrario, ogni eccezione del convenuto attinente alla titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere non può dare luogo ad una pronuncia di inammissibilità, di natura
RG 2408/2019 processuale, ma ad una decisione sul merito del rapporto controverso (tra le tante Cass. nn.
2951/2016 e 15759/2014).
Così inquadrata la questione, a differenza del difetto di legitimatio ad causam, attinente alla verifica della regolarità processuale del contraddittorio, rilevabile anche d'ufficio,
l'eccezione sul difetto dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, attenendo al merito della controversia, deve essere provato seguendo i criteri di cui all'art. 2697 c.c.
3. Quanto al merito l'opposizione proposta da è infondata e deve essere Parte_1
rigettata.
3.1. Come noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non può limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo dovendo invece sempre e comunque decidere nel merito la controversia, l'efficacia probatoria riconosciuta in sede monitoria deve di conseguenza fare in conti con il riparto dell'onere della prova;
e quella dei fatti costituitivi del credito, per regola generale, rimane di pertinenza del creditore, anche a dispetto della sua posizione formalmente invertita di convenuto opposto. Sull'argomento, si è espressa anche la giurisprudenza di merito: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario
giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col
ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a
carico del creditore ''avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione ''la prova della fonte (negoziale
o legale) del suo diritto di credito ed il relativo termine di scadenza, ed a carico del debitore opponente
''avente la veste di convenuto '' quella degli eventuali fatti estintivi e/o impeditivi dell'obbligazione”
(Tribunale Milano, sez. VII, 17/01/2022, n. 231).
Nel caso di specie, il credito sotteso al decreto ingiuntivo si riferisce al mancato pagamento della somma di € 49.317,74, oggetto della fattura n. 078711021102058A del 07.07.2017
concernente il servizio di somministrazione di energia elettrica relativo all'utenza n. n.
RG 2408/2019 POD IT001E76052506, eseguita presso il punto di prelievo nel Comune di Spezzano
Albanese (CS), Via Nazionale/Scalo sn, rispetto al quale è stato accertato un prelievo irregolare di energia, mediante un bypass sulla rete Enel.
Ciò posto, parte opponente ha censurato la pretesa creditoria della società opposta in maniera del tutto generica, deducendo di non aver mai sottoscritto alcun tipo di contratto di fornitura con il : eccependo l'inidoneità probatoria della fattura Controparte_1
commerciale nel presente giudizio di opposizione nonché l'esosità del credito.
Orbene, parte opposta ha prodotto, già in sede di ricorso monitorio, le fatture azionate,
nonché l'estratto autenticato da notaio delle scritture contabili in cui le fatture azionate sono state registrate.
A tal riguardo si osserva che, a mente dell'art. 634, comma 2 c.p.c. e poi anche secondo unanime giurisprudenza, di merito e di legittimità, il solo estratto autentico rimane sufficiente ad ottenere l'emissione del provvedimento monitorio così come, per inciso ed in nome dell'efficacia probatoria limitata ed eccezionale configurata dal codice per l'emissione del decreto ingiuntivo, è riconosciuta idoneità anche alla sola fattura.
Tanto chiarito, deve premettersi che la pretesa creditoria di parte opposta trova il proprio fondamento giustificativo nella condotta illecita rappresentata da un prelievo irregolare di energia elettrica effettuato attraverso ByPass sulla rete, come accertato nel corso del sopralluogo effettuato in data 17.02.2017 dai tecnici di Enel-Distribuzione S.p.A., quali incaricati di pubblico servizio (cfr fasc. parte opposta).
Al riguardo si osserva che secondo i principi giurisprudenziali espressi in materia, in tema di contratti di somministrazione, la fattura è assistita da presunzione – sia pur semplice - di correttezza dei consumi contabilizzati, rimanendo di spettanza dell'utente, “in forza del
principio di vicinanza della prova, la contestazione del malfunzionamento del contatore – mediante richiesta
RG 2408/2019 di verifica – ed altresì la dimostrazione dell'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato
statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di
energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente
funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi
e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di
controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (Cass. nn. 297/2020, 15771/2022).
In sostanza, si presume il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi, in difetto di contestazione da parte dell'utente. Se il buon funzionamento è contestato, costituisce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
Per quanto concerne, più specificamente il caso, come quello in esame, di prelievo irregolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “con riferimento a pretese di
pagamento che traggono fondamento dall'accertamento di prelievi abusivi, … quando “l'apparecchio-
contatore risulta effettivamente manomesso”, l'utente è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del
consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto”, dovendo altresì “provare l'attività illecita del
terzo” (così Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata), non configurandosi alcuna
violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione alla “inesistenza del credito vantato”, che è configurabile soltanto
nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era
onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed
eccezioni” (così Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395; in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord.
31 agosto 2020, n. 18092).
Si tratta di un inasprimento del principio sopra richiamato, poiché, in altri termini, secondo i giudici di legittimità, nell'ipotesi in cui vi sia prova certa della manomissione del contatore, il giudice non può statuire l'inesistenza del credito invertendo l'onere della prova, ed addossandolo alla società somministrante, mentre invece quell'onere è specifico,
RG 2408/2019 e di spettanza del solo utente, di sproporzione manifesta del consumo rilevato - o, più
correttamente, ricostruito - ed altresì di attività illecita di terzi.
Orbene, nella fattispecie all'attenzione di questo giudice, parte opposta ha allegato e provato l'accertamento di un prelievo abusivo di energia elettrica. In particolare, a seguito della verifica effettuata, in data 17.02.2017, dai tecnici di Enel-Distribuzione S.p.A., è stata
“accertato un By Pass del contatore realizzato sulla linea di distribuzione alimentava magazzino di vendita
ricambi agricoli più uffici…” contraddistinto con il n. POD IT001E76052506.
Ciò posto, applicando i principi sopra espressi al caso in esame, non coglie nel segno l'eccezione di parte opponente relativa all'assenza di un contratto di fornitura stipulato tra le parti. Come già detto, poiché nel caso in esame parte opposta ha fornito prova della manomissione del contatore, siccome accertata ictu oculi dai tecnici con il riscontro di un
bypass apposto al contatore, e con la dichiarazione dell'opponente di utilizzo di quella fornitura, il giudice non può statuire l'inesistenza del credito invertendo l'onere della prova, ed addossandolo alla società somministrante, mentre invece quell'onere è specifico,
e di spettanza del solo utente, di sproporzione manifesta del consumo rilevato – o, più
correttamente, ricostruito – ed altresì di attività illecita di terzi (cfr Trib. Cosenza n. 975/2023).
In proposito può convenirsi con parte opposta circa la qualifica degli accertatori Enel e sulla conseguente fede privilegiata dei loro accertamenti, anche perché, come evidenziato dalla Suprema Corte proprio in relazione a dipendenti dell'Enel, “ai fini della nozione di
pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente
pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata
l'attività consistente nella acquisizione della prova di un fatto, imposta dall'ordinamento, come condizione
necessaria per l'erogazione di un pubblico servizio” (Cassazione penale sez. V, 16 gennaio 1997, n. 2036).
RG 2408/2019 In definitiva, nel caso in esame risulta provato un allaccio abusivo alla linea Enel ad opera dell'opponente che risulta documentato dal verbale n. D91BN78/16 del 17/02/2017,
riferito al POD n. IT001E76052506.
La società opposta ha, quindi, proceduto all'emissione della fattura di ricalcolo dei consumi, utilizzando il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”, in relazione al periodo compreso tra febbraio 2012 e febbraio 2017, come previsto dalla normativa di settore. Orbene, a fronte dei suddetti accertamenti, parte opponente invece, nulla ha allegato e provato per andare esente da responsabilità e quindi per smentire le avverse allegazioni circa l'allaccio abusivo limitandosi a negare l'esistenza del contratto e così
risultando inadempiente all'onere della prova su di essa gravante che, per giurisprudenza condivisa da questo giudice, consiste nella dimostrazione, a carico dell'utente, che l'abusivo allaccio/manomissione sia avvenuta ad opera di terzi e senza sua colpa (Cass. Civ.,
sez. III, 21/05/2019, n. 13605).
Deve, dunque, ritenersi fornita dalla società opposta la prova del fatto storico – relativa all'accesso abusivo di cui al rapporto di verifica in atti – nonché del quantum debeatur.
Alla luce di tutto quanto esposto l'opposizione va integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo n. 40/2019 del 26.05.2019 deve essere integralmente confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 400/2019 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 26.05.2019,
così provvede:
RG 2408/2019 1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 400/2019 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 26.05.2019 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore della Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali,
oltre accessori come per legge e se dovuti.
Così deciso in Castrovillari, il 12.03.2025
Il GOP
dott.ssa Vanessa Avolio
RG 2408/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2408 del R.G.A.C. 2019, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Emilia Iannuzzi e Alcide Simonetti e nello studio di quest'ultimo in Spezzano Albanese
alla Via Alfonso Cucci, n. 41, elettivamente domicilia;
- opponente –
contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Camilleri e nel cui studio in Catania, Via
Giacomo Leopardi n. 63, elettivamente domicilia;
- opposta -
Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n.400/2019, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data
26.05.2019.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 21.10.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
RG 2408/2019 all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
spiegando opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
400/2019 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 26.05.2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 49.317,74, quale credito fondato sulla fattura n. 078711021102058A del 07.07.2017 per l'erogazione nel periodo
17.02.2012 - 16.02.2017. Eccepiva l'inesigibilità del credito per asserito difetto di legittimazione passiva dell'odierno opponente e l'insussistenza della pretesa creditoria per inesistenza di alcun rapporto contrattuale.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 31.01.2020 si costituiva in giudizio la contestando le avverse Controparte_1
argomentazioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante produzione documentale e all'udienza del 21.10.2024 il giudice tratteneva in decisione la causa con termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposto di note conclusive e memorie di repliche.
Si da atto che l'odierno giudicante è intervenuto nella fase decisoria.
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1. Preliminarmente andrà rigettata l'eccezione relativa al mancato tentativo obbligatorio di conciliazione. In tale sede si conferma, e qui si intende integralmente riportata e trascritta,
RG 2408/2019 l'ordinanza di rigetto della predetta eccezione emessa da questo Tribunale in data
21.02.2020.
2. Sempre in via preliminare, anche in applicazione del principio della ragione più liquida,
va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte opponente che andrà rigettata, in quanto, sulla base dell'attività istruttoria espletata, anche a mezzo delle allegazioni documentali, trattasi di questione dirimente in relazione alla decisione del giudizio. Giova al riguardo puntualizzare, in diritto, che la legittimazione attiva e passiva,
intesa come legittimazione ad agire, consiste nella titolarità del potere e del dovere -
rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso, con la conseguenza che, ove risulti che, secondo detta prospettazione,
l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto rispettivamente avente diritto o tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, la domanda deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva o passiva.
In altri termini, il controllo circa la legitimatio ad causam si risolve nell'accertare se,
secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla, ovvero la stessa va scrutinata in relazione al contenuto della domanda, nel senso che essa è integrata dall'affermazione, fatta da chi la propone, che egli è titolare del diritto dedotto in giudizio e la controparte è titolare del correlativo dovere.
Al contrario, ogni eccezione del convenuto attinente alla titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere non può dare luogo ad una pronuncia di inammissibilità, di natura
RG 2408/2019 processuale, ma ad una decisione sul merito del rapporto controverso (tra le tante Cass. nn.
2951/2016 e 15759/2014).
Così inquadrata la questione, a differenza del difetto di legitimatio ad causam, attinente alla verifica della regolarità processuale del contraddittorio, rilevabile anche d'ufficio,
l'eccezione sul difetto dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, attenendo al merito della controversia, deve essere provato seguendo i criteri di cui all'art. 2697 c.c.
3. Quanto al merito l'opposizione proposta da è infondata e deve essere Parte_1
rigettata.
3.1. Come noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non può limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo dovendo invece sempre e comunque decidere nel merito la controversia, l'efficacia probatoria riconosciuta in sede monitoria deve di conseguenza fare in conti con il riparto dell'onere della prova;
e quella dei fatti costituitivi del credito, per regola generale, rimane di pertinenza del creditore, anche a dispetto della sua posizione formalmente invertita di convenuto opposto. Sull'argomento, si è espressa anche la giurisprudenza di merito: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario
giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col
ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a
carico del creditore ''avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione ''la prova della fonte (negoziale
o legale) del suo diritto di credito ed il relativo termine di scadenza, ed a carico del debitore opponente
''avente la veste di convenuto '' quella degli eventuali fatti estintivi e/o impeditivi dell'obbligazione”
(Tribunale Milano, sez. VII, 17/01/2022, n. 231).
Nel caso di specie, il credito sotteso al decreto ingiuntivo si riferisce al mancato pagamento della somma di € 49.317,74, oggetto della fattura n. 078711021102058A del 07.07.2017
concernente il servizio di somministrazione di energia elettrica relativo all'utenza n. n.
RG 2408/2019 POD IT001E76052506, eseguita presso il punto di prelievo nel Comune di Spezzano
Albanese (CS), Via Nazionale/Scalo sn, rispetto al quale è stato accertato un prelievo irregolare di energia, mediante un bypass sulla rete Enel.
Ciò posto, parte opponente ha censurato la pretesa creditoria della società opposta in maniera del tutto generica, deducendo di non aver mai sottoscritto alcun tipo di contratto di fornitura con il : eccependo l'inidoneità probatoria della fattura Controparte_1
commerciale nel presente giudizio di opposizione nonché l'esosità del credito.
Orbene, parte opposta ha prodotto, già in sede di ricorso monitorio, le fatture azionate,
nonché l'estratto autenticato da notaio delle scritture contabili in cui le fatture azionate sono state registrate.
A tal riguardo si osserva che, a mente dell'art. 634, comma 2 c.p.c. e poi anche secondo unanime giurisprudenza, di merito e di legittimità, il solo estratto autentico rimane sufficiente ad ottenere l'emissione del provvedimento monitorio così come, per inciso ed in nome dell'efficacia probatoria limitata ed eccezionale configurata dal codice per l'emissione del decreto ingiuntivo, è riconosciuta idoneità anche alla sola fattura.
Tanto chiarito, deve premettersi che la pretesa creditoria di parte opposta trova il proprio fondamento giustificativo nella condotta illecita rappresentata da un prelievo irregolare di energia elettrica effettuato attraverso ByPass sulla rete, come accertato nel corso del sopralluogo effettuato in data 17.02.2017 dai tecnici di Enel-Distribuzione S.p.A., quali incaricati di pubblico servizio (cfr fasc. parte opposta).
Al riguardo si osserva che secondo i principi giurisprudenziali espressi in materia, in tema di contratti di somministrazione, la fattura è assistita da presunzione – sia pur semplice - di correttezza dei consumi contabilizzati, rimanendo di spettanza dell'utente, “in forza del
principio di vicinanza della prova, la contestazione del malfunzionamento del contatore – mediante richiesta
RG 2408/2019 di verifica – ed altresì la dimostrazione dell'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato
statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di
energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente
funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi
e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di
controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (Cass. nn. 297/2020, 15771/2022).
In sostanza, si presume il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi, in difetto di contestazione da parte dell'utente. Se il buon funzionamento è contestato, costituisce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
Per quanto concerne, più specificamente il caso, come quello in esame, di prelievo irregolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “con riferimento a pretese di
pagamento che traggono fondamento dall'accertamento di prelievi abusivi, … quando “l'apparecchio-
contatore risulta effettivamente manomesso”, l'utente è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del
consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto”, dovendo altresì “provare l'attività illecita del
terzo” (così Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata), non configurandosi alcuna
violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione alla “inesistenza del credito vantato”, che è configurabile soltanto
nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era
onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed
eccezioni” (così Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395; in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord.
31 agosto 2020, n. 18092).
Si tratta di un inasprimento del principio sopra richiamato, poiché, in altri termini, secondo i giudici di legittimità, nell'ipotesi in cui vi sia prova certa della manomissione del contatore, il giudice non può statuire l'inesistenza del credito invertendo l'onere della prova, ed addossandolo alla società somministrante, mentre invece quell'onere è specifico,
RG 2408/2019 e di spettanza del solo utente, di sproporzione manifesta del consumo rilevato - o, più
correttamente, ricostruito - ed altresì di attività illecita di terzi.
Orbene, nella fattispecie all'attenzione di questo giudice, parte opposta ha allegato e provato l'accertamento di un prelievo abusivo di energia elettrica. In particolare, a seguito della verifica effettuata, in data 17.02.2017, dai tecnici di Enel-Distribuzione S.p.A., è stata
“accertato un By Pass del contatore realizzato sulla linea di distribuzione alimentava magazzino di vendita
ricambi agricoli più uffici…” contraddistinto con il n. POD IT001E76052506.
Ciò posto, applicando i principi sopra espressi al caso in esame, non coglie nel segno l'eccezione di parte opponente relativa all'assenza di un contratto di fornitura stipulato tra le parti. Come già detto, poiché nel caso in esame parte opposta ha fornito prova della manomissione del contatore, siccome accertata ictu oculi dai tecnici con il riscontro di un
bypass apposto al contatore, e con la dichiarazione dell'opponente di utilizzo di quella fornitura, il giudice non può statuire l'inesistenza del credito invertendo l'onere della prova, ed addossandolo alla società somministrante, mentre invece quell'onere è specifico,
e di spettanza del solo utente, di sproporzione manifesta del consumo rilevato – o, più
correttamente, ricostruito – ed altresì di attività illecita di terzi (cfr Trib. Cosenza n. 975/2023).
In proposito può convenirsi con parte opposta circa la qualifica degli accertatori Enel e sulla conseguente fede privilegiata dei loro accertamenti, anche perché, come evidenziato dalla Suprema Corte proprio in relazione a dipendenti dell'Enel, “ai fini della nozione di
pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente
pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata
l'attività consistente nella acquisizione della prova di un fatto, imposta dall'ordinamento, come condizione
necessaria per l'erogazione di un pubblico servizio” (Cassazione penale sez. V, 16 gennaio 1997, n. 2036).
RG 2408/2019 In definitiva, nel caso in esame risulta provato un allaccio abusivo alla linea Enel ad opera dell'opponente che risulta documentato dal verbale n. D91BN78/16 del 17/02/2017,
riferito al POD n. IT001E76052506.
La società opposta ha, quindi, proceduto all'emissione della fattura di ricalcolo dei consumi, utilizzando il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”, in relazione al periodo compreso tra febbraio 2012 e febbraio 2017, come previsto dalla normativa di settore. Orbene, a fronte dei suddetti accertamenti, parte opponente invece, nulla ha allegato e provato per andare esente da responsabilità e quindi per smentire le avverse allegazioni circa l'allaccio abusivo limitandosi a negare l'esistenza del contratto e così
risultando inadempiente all'onere della prova su di essa gravante che, per giurisprudenza condivisa da questo giudice, consiste nella dimostrazione, a carico dell'utente, che l'abusivo allaccio/manomissione sia avvenuta ad opera di terzi e senza sua colpa (Cass. Civ.,
sez. III, 21/05/2019, n. 13605).
Deve, dunque, ritenersi fornita dalla società opposta la prova del fatto storico – relativa all'accesso abusivo di cui al rapporto di verifica in atti – nonché del quantum debeatur.
Alla luce di tutto quanto esposto l'opposizione va integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo n. 40/2019 del 26.05.2019 deve essere integralmente confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 400/2019 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 26.05.2019,
così provvede:
RG 2408/2019 1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 400/2019 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 26.05.2019 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore della Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali,
oltre accessori come per legge e se dovuti.
Così deciso in Castrovillari, il 12.03.2025
Il GOP
dott.ssa Vanessa Avolio
RG 2408/2019