Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
05/03/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2673/2018 R.G., promossa da:
nato il [...] a [...], e residente a [...]
Biagio n.33, CF ( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
Antonio Timpanaro, ed elettivamente con Lui domiciliato in Patti Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito-disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/08(2018, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che:
A) L'istante, ha svolto la professione di bracciante agricola da diversi anni ed è regolarmente iscritto nell'apposito elenco dei braccianti agricoli del Comune di appartenenza;
Nel 2014 ha lavorato per gg. 102 dal 05/07/2014 al 31/12/14, alle dipendenze della
[...]
con sede in Piraino (ME) Gliaca Via Nazionale s.n.; Tale Controparte_2 lavoro veniva svolto in regime di subordinazione. Il ricorrente si occupava presso l'azienda agricola di tutte le operazioni branciantili richieste per le culture esistenti.
CP_ B) Con nota che si allega del 30/01/2018, la Sede comunicava al ricorrente che erano state pagate prestazioni di di indennità di disoccupazione agricola cat. DSGR n. 1 nel periodo che va dal
01/01/2014 al 31/12/2014; asserendo che: “Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dall'avvenuta cancellazione dagli stessi”. E chiedeva il pagamento della somma pari ad € 663,18”.
C) Avverso tale provvedimento il ricorrente ha inoltrato ricorso amministrativo, senza ricevere
Pertanto, si ricorre, a codesto On.le Tribunale per i motivi che qui di seguito saranno esposti:
1) Il ricorrente ha effettivamente prestato lavoro agricolo subordinato alle dipendenze dell'
[...]
con sede in Piraino (ME) Gliaca Via Nazionale s.n.;–, per i Controparte_2
suddetti periodi e la stessa azienda agricola ha denunciato a chi di competenza, tale prestazione lavorativa.
Invero, il ricorrente, in forza di ciò è stato iscritto nell'apposito elenco dei braccianti agricoli del comune di residenza, ed ha beneficiato delle relative prestazioni temporane (tra cui la disoccupazione agricola oggi richiesta indietro), nonché, ha ricevuto le buste paga e Cud dal datore di lavoro.
2) I provvedimenti di cancellazione e/o disconoscimento per cui si è in causa sono illegittimi, senza una idonea motivazione e non conformi alla legge, conseguentemente dovranno essere disapplicati ed annullati, cosi come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria. ( Cass. Civ. 15147/07 – Cass.
Civ. 13972/02). CP_ 3) Orbene, al lavoratore non è mai stato specificato il motivo per cui l' ritenesse che lo stesso non avesse svolto effettivamente il lavoro subordinato alle dipendenze della ditta CP_2
[...]
CP_ Inoltre, va evidenziato che l' ha cancellato e/o disconosciuto il rapporto di lavoro, sussistente CP_ tra la parte ricorrente e la suddetta ditta, solo dopo diversi anni, in quanto l' ha semplicemente presunto che tale rapporto non si sia effettivamente mai istaurato;
Errando, nel modo in cui si debbono effettuare gli accertamenti di controllo;
(cioè, si devono fare sul campo) CP_ 4) I provvedimenti cancellazione e/o disconoscimento che l' ha adottato sono atti che vengono emessi a seguito dei controlli che si effettuano ai sensi del D. l.vo n. 375/93 art. 8 comma 5, che recita “ …l'accertamento ….. è notificato al datore di lavoro …., nonché, al lavoratore interessato quando da esso derivi una non iscrizione, totale o parziale, ovvero cancellazione …” Nel caso de quo, tale notifica non è mai avvenuta, e da ciò si possono evincere sia violazioni della legge che del diritto di difesa.
5) Che ricorrente ha diritto alla disoccupazione agricola sopra specificata e già incassata,
CP_ conseguentemente non è dovuta la somma richiesta dall'
Concludeva per l'accoglimento del ricorso rassegnando le seguenti conclusioni:
1) Accertare, ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste con missiva del 30/01/2018 per i motivi cui sopra e/o per qualsiasi altra statuizione.
2) Accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla prestazione di disoccupazione CP_ agricola cat. DSGR n. 1, regolarmente pagata dall'Ente; E per l'effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t., alla liquidazione e al pagamento della menzionata prestazione di indennità di disoccupazione già incassata dal ricorrente, e, ove il caso, condannare l'istituto alla restituzione delle somme, nelle more, indebitamente trattenute;
Si costituiva l' , eccependo preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito CP_1
contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, previa revoca del provvedimento ammissivo della prova, matura per la decisione, all'esito dell'udienza del 05/03/2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall' eccezione peraltro rilevabile d'ufficio.
Tale eccezione è fondata e va accolta.
Risulta dagli atti, vedesi documentazione prodotta con la memoria di costituzione, che l' ha CP_1 disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura del ricorrente per l'anno 2014.
Che avverso tale provvedimento di disconoscimento, la parte ricorrente non ha presentato ricorso amministrativo.
CP_ A seguito di ciò, l' ha evidenziato l'indebita percezione delle somme liquidate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per tale anno, e con nota del 30/01/2018, comunicava al ricorrente che erano state pagate prestazioni di indennità di disoccupazione agricola cat. DSGR n. 1 nel periodo che va dal 01/01/2014 al 31/12/2014, e chiedeva la restituzione della somma di €
663,18”.
Presupposto fondamentale per il riconoscimento delle prestazioni erogate, a tal titolo, è l'avere svolto attività lavorativa per gli anni e per le giornate necessarie (n.102 nel biennio).
CP_ Orbene, passando a scrutinare l'eccezione preliminare sollevata dall' la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 15. CP_1
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura del ricorrente CP_1
l'anno 2014, con la prima variazione trimestrale del 2017, pubblicata dal 15/06/2017 al 30/06/2017, essendo stato cancellato per il suddetto anno, dagli elenchi OTD del Comune di residenza, pubblicato sul sito Internet dell'Istituto, per il periodo sopra indicato.
Ha prodotto, con la memoria di costituzione, il primo elenco di variazione 2017, con allegato elenco di tutte le persone cui è stata disposta la cancellazione e dal quale risulta il nominativo della parte ricorrente rigo 09 di pagina 01.
Avverso il provvedimento di cancellazione il ricorrente non ha proposto ricorso.
Pertanto, dalla data del 30/07/2017, sono incominciati a decorrere i termini di 120 giorni per proporre il ricorso giudiziario, termini che non sono stati rispettati atteso che il ricorso è stato depositato in data 20/08/2018, quando la decadenza era maturata, e, pertanto intempestivo.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Tenuto conto che il ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data
20/08/2018, l'azione risulta intempestiva, essendosi maturata la decadenza eccepita, che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c.. (Cass. Sez. Lav., n. 15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Pertanto, l'eccezione è fondata, e va accolta, conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L.
83/1970.
Va rilevato che il ricorrente ha proposto il ricorso, in data 24/03/2018, avverso il provvedimento di indebito impugnato, ricorso ininfluente ai fini della chiesta iscrizione negli elenchi anagrafici, e comunque sempre intempestivo il presente ricorso.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito, resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
1)Dichiara inammissibile il ricorso, e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 05/03/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia