TRIB
Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/09/2024, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 19/09/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3110 /2023 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MICALI FRANCESCO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FOTI MICHELA;
- resistente -
OGGETTO: post atp per il riconoscimento dell'handicap grave (art. 3 comma 3 legge n. 104/1992).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/10/2023 , esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 3676 /2022 , per l'accertamento e il riconoscimento dell'handicap grave (art. 3 comma 3 legge n. 104/1992);
- che, effettuata la CTU medico legale non era stato rinvenuto un quadro clinico compatibile con quanto richiesto;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la riduzione dell'autonomia personale con connotazione di gravità e lo status di portatore di handicap grave sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderlo portatore di handicap grave sin dalla data della domanda amministrativa, CP_ e condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la causa, istruita documentatamente, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c. dopo aver disposto il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento (giudizio il cui fascicolo è stato acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la parte ricorrente non si trovava in uno stato di portatrice di handicap in condizione di gravità.
Veniva dunque assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e depositava l'atto in questione. Parte_1
Con il presente giudizio, la parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto al riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave (art. 3 comma 3 legge n. 104/1992) sin dalla domanda amministrativa.
Orbene, il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al giudizio, non avendo più interesse a coltivarlo, come da dichiarazione personalmente sottoscritta e telematicamente depositata in data
15.11.2023.
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che ricorra il caso di cessazione della materia del contendere, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della ricorrente alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita cui, di fatto, ha dimostrato di non aver più interesse, né di contro sussiste un interesse dell' a resistere, venuta CP_1
meno la domanda volta all'ottenimento del bene della vita controverso.
Non può assumere, d'altronde, rilievo preminente il contenuto delle odierne note sostitutive d'udienza nelle quali il procuratore del ricorrente chiede la nomina di un CTU, atteso che la volontà della parte è cristallizzata nella dichiarazione personalmente sottoscritta, di cui sopra, della quale il procuratore non ha fatto alcuna menzione nelle predette note per smentirla.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP, possono essere compensate in considerazione della qualità delle parti e della prestazione oggetto di domanda, nonché avuto riguardo all'esito finale della controversia.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
p.t., con ricorso depositato il 06/10/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Compensa le spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP.
Così deciso in Patti, 19/09/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena