Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 591
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento in data 6.7.2012, a mani dell'interessato, come documentato dall'Agenzia delle Entrate. La decadenza dal potere di riscossione doveva essere eccepita in sede di impugnativa della cartella, non dell'intimazione.

  • Rigettato
    Decadenza dell'amministrazione dalla potestà di riscossione

    La Corte ha ritenuto che tale eccezione, relativa alla notifica della cartella, dovesse essere sollevata in sede di impugnativa della cartella stessa e non dell'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Prescrizione del credito per sanzioni e interessi

    La Corte ha accertato che tra la notifica della cartella (6/7/2012) e la notifica dell'intimazione (12/8/2023) sono trascorsi 11 anni, 1 mese e 6 giorni. Considerando la sospensione dei termini per 542 giorni a causa della pandemia da COVID-19, il credito per sanzioni e interessi (prescrizione quinquennale) è prescritto, mentre il credito tributario (prescrizione decennale) non lo è.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 591
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 591
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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