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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 591/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6007/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9983/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36
e pubblicata il 24/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239029638725 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110116068808 IRPEF-ALTRO 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 404/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22/07/2022 il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720239029638725 innanzi la competente Corte di Giustizia Tributaria di Roma, eccependo l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa, la decadenza dal diritto alla riscossione e la prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma confutando i motivi di gravame avanzati dal ricorrente e, con riguardo al merito della controversia, contestava la censura assumendo e documentando la tempestiva notifica della cartella di pagamento n.
09720110116068808000.
Con sentenza n.9983/2024, oggetto dell'odierno appello, l'adita Corte di Giustizia Tributaria, considerate le posizioni assunte dalle parti al processo e valutata la documentazione prodotta in giudizio, ha respinto il ricorso.
Con atto notificato a mezzo PEC all'Agenzia delle Entrate, il signor Ricorrente_1 ha interposto appello avverso la sentenza in questione, con richiesta di riforma totale della stessa. Con il primo motivo, si duole che la CGT avrebbe valutato erroneamente la documentazione depositata dall'Agenzia delle entrate in quanto non idonea a documentare il perfezionamento della notifica della cartella esattoriale. Con il secondo motivo eccepisce la decadenza dell'amministrazione dalla potestà di riscossione. Infine, eccepisce la prescrizione del credito.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio, ribadendo il perfezionamento della notifica della cartella esattoriale e ha respinto l'eccezione di prescrizione in considerazione della sospensione dei termini operata dalle disposizioni emergenziali del 2020 legate alla pandemia da covid-19.
All'udienza del 27 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello può essere accolto parzialmente secondo quanto di seguito motivato.
In primo luogo, preme evidenziare che al presente giudizio non è applicabile la novella dell'art.58, d.lgs.
n.546/1992, introdotta dall'art.1, comma 1, lett. bb), d.lgs. n.220/2023, perché, come chiarito dalla Corte costituzionale, la nuova disciplina trova applicazione ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (Corte costituzionale, n.36/2025).
Ne consegue che la documentazione relativa alla notifica della cartella esattoriale, depositata dall'Agenzia delle entrate, è ammissibile. Da tale documentazione risulta che la notifica si è perfezionata in data 6.7.2012, a mani dell'interessato; il numero della cartella esattoriale è riportato sull'avviso di ricevimento della relativa raccomandata.
Da ciò discende, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, che non può essere eccepita in questa sede la decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione, atteso che tale eccezione avrebbe dovuto farsi valere in sede di impugnativa della cartella esattoriale, come indicato dall'art.19, comma 3, d.lgs. n.546/1992.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva che tra la data della notifica della cartella esattoriale
(6/7/2012) e la data della notifica dell'intimazione (12/8/2023) sono trascorsi undici anni, un mese e sei giorni;
tuttavia, deve considerarsi che il termine prescrizionale è rimasto sospeso per un periodo di 542 giorni, sulla base delle disposizioni emergenziali legate alla pandemia da covid -19. Ne discende che si è prescritto il credito per sanzioni ed interessi, al quale si applica il termine prescrizionale quinquennale, ma non il credito tributario relativo ad un'imposta erariale soggetta a prescrizione decennale.
L'appello, pertanto, può essere accolto limitatamente all'intervenuta prescrizione del credito per sanzioni ed interessi.
La parziale soccombenza delle parti, nonché la circostanza che la documentazione relativa alla notifica della cartella è stata depositata solo in questo grado, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglie parzialmente l'appello, dichiarando la prescrizione limitatamente al credito per sanzioni e interessi;
lo rigetta nel resto. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6007/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9983/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36
e pubblicata il 24/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239029638725 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110116068808 IRPEF-ALTRO 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 404/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22/07/2022 il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720239029638725 innanzi la competente Corte di Giustizia Tributaria di Roma, eccependo l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa, la decadenza dal diritto alla riscossione e la prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma confutando i motivi di gravame avanzati dal ricorrente e, con riguardo al merito della controversia, contestava la censura assumendo e documentando la tempestiva notifica della cartella di pagamento n.
09720110116068808000.
Con sentenza n.9983/2024, oggetto dell'odierno appello, l'adita Corte di Giustizia Tributaria, considerate le posizioni assunte dalle parti al processo e valutata la documentazione prodotta in giudizio, ha respinto il ricorso.
Con atto notificato a mezzo PEC all'Agenzia delle Entrate, il signor Ricorrente_1 ha interposto appello avverso la sentenza in questione, con richiesta di riforma totale della stessa. Con il primo motivo, si duole che la CGT avrebbe valutato erroneamente la documentazione depositata dall'Agenzia delle entrate in quanto non idonea a documentare il perfezionamento della notifica della cartella esattoriale. Con il secondo motivo eccepisce la decadenza dell'amministrazione dalla potestà di riscossione. Infine, eccepisce la prescrizione del credito.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio, ribadendo il perfezionamento della notifica della cartella esattoriale e ha respinto l'eccezione di prescrizione in considerazione della sospensione dei termini operata dalle disposizioni emergenziali del 2020 legate alla pandemia da covid-19.
All'udienza del 27 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello può essere accolto parzialmente secondo quanto di seguito motivato.
In primo luogo, preme evidenziare che al presente giudizio non è applicabile la novella dell'art.58, d.lgs.
n.546/1992, introdotta dall'art.1, comma 1, lett. bb), d.lgs. n.220/2023, perché, come chiarito dalla Corte costituzionale, la nuova disciplina trova applicazione ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (Corte costituzionale, n.36/2025).
Ne consegue che la documentazione relativa alla notifica della cartella esattoriale, depositata dall'Agenzia delle entrate, è ammissibile. Da tale documentazione risulta che la notifica si è perfezionata in data 6.7.2012, a mani dell'interessato; il numero della cartella esattoriale è riportato sull'avviso di ricevimento della relativa raccomandata.
Da ciò discende, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, che non può essere eccepita in questa sede la decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione, atteso che tale eccezione avrebbe dovuto farsi valere in sede di impugnativa della cartella esattoriale, come indicato dall'art.19, comma 3, d.lgs. n.546/1992.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva che tra la data della notifica della cartella esattoriale
(6/7/2012) e la data della notifica dell'intimazione (12/8/2023) sono trascorsi undici anni, un mese e sei giorni;
tuttavia, deve considerarsi che il termine prescrizionale è rimasto sospeso per un periodo di 542 giorni, sulla base delle disposizioni emergenziali legate alla pandemia da covid -19. Ne discende che si è prescritto il credito per sanzioni ed interessi, al quale si applica il termine prescrizionale quinquennale, ma non il credito tributario relativo ad un'imposta erariale soggetta a prescrizione decennale.
L'appello, pertanto, può essere accolto limitatamente all'intervenuta prescrizione del credito per sanzioni ed interessi.
La parziale soccombenza delle parti, nonché la circostanza che la documentazione relativa alla notifica della cartella è stata depositata solo in questo grado, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglie parzialmente l'appello, dichiarando la prescrizione limitatamente al credito per sanzioni e interessi;
lo rigetta nel resto. Spese compensate.