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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 5283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5283 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35030/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA
BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35030/2023 promossa da:
P. IVA , con sede legale in 36010 Zanè, via Luigi Pettinà in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Gualtiero del foro di Vicenza, C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in in Zanè, via Luigi C.F._1
Pettinà 30, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice opponente
Contro con sede legale in 20097 San Donato Milanese (MI), via dell'Unione Europea Controparte_1
6/A – 6/B, C.F. in persona legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio P.IVA_2
Boccuccia ) del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_2 studio del difensore in Roma, Largo Brindisi 11, in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione
Parte convenuta opposta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
- In via preliminare, revocarsi e dichiararsi inesistente/nullo il decreto ingiuntivo per inesistenza della procura alle liti, e per l'effetto condannare il e/o il difensore avv. Antonio Controparte_1
Boccuccia al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge, in favore di per aver agito Parte_1 in forza di procura inesistente;
pagina 1 di 6 - Nel merito, nella denegata ipotesti di mancato accoglimento dell'eccezione di inesistenza della procura, sia revocato il decreto ingiuntivo opposto non essendo dovuta la somma richiesta per i motivi indicati in narrativa ( contratto prodotto per migrazione punti, mancata produzione di un contratto con indicazione dell'importo, totale carenza prova scritto dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, clausole su rinnovo e durata non applicabili per prevalenza degli accordi scritti manualmente con durata di 8 mesi, presenza di una disdetta via pec) e sia accertato e dichiarato che nessun contratto vincolava e e che nulla deve l'opponente all'opposta per i motivi di cui Pt_1 CP_1 in atti.
5 - In ulteriore subordine alle domande precedenti, qualora sia accertata l'esistenza di un contratto tra le parti, sia accertato il prezzo di tale contratto e sia diminuita la richiesta formalizzata in via monitoria da , se dovuta, per non avere minimamente utilizzato gli Controparte_1 Parte_1 importi richiesti per l'anno 2020 richiesto in pagamento in via anticipata, nella misura che sarà ritenuta di Giustizia.
- ll tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
La convenuta insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e non accolte.
parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adito, contrariis reiectis:
➢ In via principale: respingere la presente opposizione perché completamente infondata in fatto ed in diritto con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
➢ In via subordinata: condannare (C.F./P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 13.224,80 oltre gli interessi moratori ex art. 5, comma I, D.L. vo n.231/2002 dalle singole scadenze sino al saldo ovvero al pagamento della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
Con condanna al pagamento delle spese di lite, oltre compensi e accessori come per legge
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_1
12088/2023, emesso in data 18.7.2023 dal Tribunale di Milano, con cui veniva alla stessa ingiunto il pagamento della somma di euro 13.224,80, oltre interessi commerciali e spese del procedimento, per il pagamento della fattura n. 201002587 del 21.01.2020.
pagina 2 di 6 L'opponente ha eccepito: - l'inesistenza della procura alle liti;
- nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria, per avere dato disdetta al contratto in data 31.12.2019 e successivamente sempre Pt_1 contestato la richiesta di pagamento. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ovvero in subordine la diminuzione dell'importo per non essersi vvalsa del servizio per l'anno 2020. Vinte le spese. Pt_1
Si è costituita in giudizio , che ha contestato tutto quanto ex adverso sostenuto ed ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, da un lato depositando nuova procura alle liti, dall'altro allegando che la disdetta era stata data da ltre il termine di 90 giorni previsto Pt_1 per contratto e quindi il rinnovo del contratto giustificava la richiesta creditoria.
Alla prima udienza del 23.5.2024 le parti si riportavano alle rispettive difese, dichiaravano che non vi era spazio per un accordo, e chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza
14.4.2025 il giudice, dato atto che le parti avevano precisato le conclusioni e depositato gli scritti difensivi finali, tratteneva la causa in decisione.
*****
Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva
Occorre ricordare che, a seguito di proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura tra le parti un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento della entità e sussistenza del credito azionato mediante la procedura monitoria.
L'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità (v. Cass. 15 maggio 2003, n. 7545; Cass. 19 maggio
2000, n. 6528.; Cass. 4 aprile 2001, n. 4985; Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 17 novembre 1997, n.
11417; Cass., 28 gennaio 1995, n. 1052), ma piuttosto un rimedio volto ad instaurare un ordinario giudizio di cognizione, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.
Detta controversia è quindi diretta ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore - delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto.
Come affermato dalla Suprema Corte <Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di
pagina 3 di 6 condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermare la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato>> (Cass. civ. Sez. III, 24-09-2013, n. 21840).
Parte opponente ha eccepito in via preliminare l'inesistenza della procura alle liti allegata al ricorso per ingiunzione poiché <Come si evince dall'esame della procura, notificata all' opponente congiuntamente al decreto, la stessa è stata rilasciata dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante , nato a [...] il CP_2
22/5/1973 - in virtù dei poteri allo stesso conferiti con delibera del Consiglio del 03/5/2016 e 13/7/2016, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Boccuccia ( ) del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_2
Studio in 00182 Roma (RM), Largo Brindisi 11, in virtù di procura generale alle liti per notar rilasciata Persona_1
in data 26/6/2018 repertorio numero 1443.
Dalla visura societaria di emerge tuttavia che il sig. non abbia alcun ruolo in tale Controparte_1 CP_2
società. (doc. 3)., che non risulta allegata al ricorso per ingiunzione>>.
Con comparsa di costituzione e risposta ha depositato nuova e valida procura alle liti. CP_1
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato, essendo stato emesso sulla base di un ricorso per ingiunzione privo di valida procura alle liti.
Nel merito occorre osservare che con ricorso per ingiunzione ha chiesto il pagamento della CP_1 fattura n. 201002587 del 21.1.2020 - emessa sulla base di un contratto stipulato dalle parti in data
29.4.2019 - a titolo di corrispettivo annuale per i servizi offerti per l'anno 2020 (messa a disposizione di banche dati). Il contratto del 29.4.2019 aveva termine finale al 31.12.2019 ed in assenza di tempestiva disdetta, ovvero di disdetta inviata dalla parte interessata 90 giorni prima della scadenza del contratto
(31.12.2019), quest'ultimo si era rinnovato per un ulteriore anno. Da ciò, l'emissione della fattura azionata monitoriamente.
Parte opponente in atto di citazione si è limitata ad osservare che alla data di emissione della fattura nessun contratto vincolava più le parti perché veva in data 31.12.2019 inviato disdetta a Pt_1 CP_1 in relazione al contratto in oggetto. Così precisamente l'opponente: <Tale importo non è neppure parzialmente dovuto alla richiedente perché alla data del 22.01.2020 nessun contratto vincolava la parti dal momento che
(all'epoca Vitrum Mioni srl) in un momento antecedente alla richiesta di pagamento di aveva Parte_1 Controparte_1
dato formale disdetta da ogni rapporto via pec in data 30.12.2019 (doc. 4 pec con ricevute di spedizione e ricezione) all'indirizzo pec dell'opposta tutt'ora vigente, rinvenibile nella visura depositata, In tale Email_1
comunicazione, ricevuta dalla società opposta, si legge espressamente che Vitrum Mioni “formalizza la disdetta ed il recesso da ogni contratto in essere con la Vostra società e Sue collegate” evidenziando di “non voler rinnovare alcun
pagina 4 di 6 contratto alla scadenza dei punti già pagati.”: nessun contratto, quindi, vincolava le parti al momento dell'invio della fattura azionata monitoriamente>>.
La difesa risulta però infondata alla luce del contenuto del contratto.
Infatti, la clausola 10) delle Condizioni Contrattuali, doppiamente sottoscritte dalla parte, stabilisce che <Il presente Contratto decorre dalla data della commissione e avrà durata di 12/24/36 mesi e si intende automaticamente rinnovato di ulteriori 12/24/36 mesi, qualora non venga disdettato con lettera raccomandata a.r. con preavviso di 90 giorni>>. Nel testo del contratto sono indicati con chiarezza il termine iniziale e il termine finale: 29.4.2019 e 31.12.2019. Quindi, l'esame del testo contrattuale porta a ritenere che le parti avessero fissato termine finale del contratto al 31.12.2019, contratto che si sarebbe rinnovato per 12 mesi se la parte interessata non avesse inviato disdetta 90 giorni prima del 31.12.2019.
Da ciò discende che la disdetta data da in data 31.12.2019 non risulta tempestiva ed ha Pt_1 comportato il rinnovo annuale del contratto.
Conseguentemente ha emesso la fattura di cui si tratta relativa ai servizi messi a disposizione CP_1 del cliente per l'anno 2020.
Che poi parte opponente abbia deciso di non usufruire di detti servizi nell'anno 2020, evidentemente non rileva ai fini della decisione della fondatezza della pretesa creditoria fatta valere da . CP_1
Solo con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. parte opponente dichiarava che il contratto <viene disconosciuto in questa sede perché in precedenza non era conoscibile dall'opponente. Tale contratto non presenta né
l'indicazione di un importo, né la sottoscrizione in ogni pagina da parte del legale rappresentante di né Parte_1
caratteristiche o clausole tali da poter legittimare una richiesta di pagamento da parte di CP_1
Si tratta di eccezioni tardive che l'opponente aveva l'onere di dedurre nel primo atto difensivo, ovvero nell'atto di citazione in opposizione, nel quale, invece, aveva espressamente riconosciuto la Pt_1 validità del contratto tra le parti, da cui aveva dichiarato di essere receduto in data 31.12.2019. Detta difesa risulta del tutto contrastante ed incompatibile con le successive eccezioni contenute nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., al di là del fatto che il contratto è stato sottoscritto con firma e timbro del legale rappresentante dell'opponente, con specifica approvazione delle clausole vessatorie, e che l'importo del contratto non è mai stato contestato non solo nell'atto di citazione in opposizione ma neppure nelle precedenti contestazioni stragiudiziali versate in atti, ove l'opponente faceva unicamente riferimento all'avvenuta comunicazione di disdetta.
Per quanto detto, l'opponente deve essere condannata al pagamento della somma di euro Pt_1
13.224,80 oltre interessi moratori ex art. 5, comma I, D.L. vo n.231/2002 dalla scadenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro
13.224,80 oltre interessi moratori ex art. 5, comma I, D.L. vo n.231/2002 dalla scadenza al saldo;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese del giudizio che ex DM 55/2014 liquida in euro 2.937,90, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 21.6.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA
BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35030/2023 promossa da:
P. IVA , con sede legale in 36010 Zanè, via Luigi Pettinà in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Gualtiero del foro di Vicenza, C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in in Zanè, via Luigi C.F._1
Pettinà 30, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice opponente
Contro con sede legale in 20097 San Donato Milanese (MI), via dell'Unione Europea Controparte_1
6/A – 6/B, C.F. in persona legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio P.IVA_2
Boccuccia ) del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_2 studio del difensore in Roma, Largo Brindisi 11, in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione
Parte convenuta opposta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
- In via preliminare, revocarsi e dichiararsi inesistente/nullo il decreto ingiuntivo per inesistenza della procura alle liti, e per l'effetto condannare il e/o il difensore avv. Antonio Controparte_1
Boccuccia al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge, in favore di per aver agito Parte_1 in forza di procura inesistente;
pagina 1 di 6 - Nel merito, nella denegata ipotesti di mancato accoglimento dell'eccezione di inesistenza della procura, sia revocato il decreto ingiuntivo opposto non essendo dovuta la somma richiesta per i motivi indicati in narrativa ( contratto prodotto per migrazione punti, mancata produzione di un contratto con indicazione dell'importo, totale carenza prova scritto dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, clausole su rinnovo e durata non applicabili per prevalenza degli accordi scritti manualmente con durata di 8 mesi, presenza di una disdetta via pec) e sia accertato e dichiarato che nessun contratto vincolava e e che nulla deve l'opponente all'opposta per i motivi di cui Pt_1 CP_1 in atti.
5 - In ulteriore subordine alle domande precedenti, qualora sia accertata l'esistenza di un contratto tra le parti, sia accertato il prezzo di tale contratto e sia diminuita la richiesta formalizzata in via monitoria da , se dovuta, per non avere minimamente utilizzato gli Controparte_1 Parte_1 importi richiesti per l'anno 2020 richiesto in pagamento in via anticipata, nella misura che sarà ritenuta di Giustizia.
- ll tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
La convenuta insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e non accolte.
parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adito, contrariis reiectis:
➢ In via principale: respingere la presente opposizione perché completamente infondata in fatto ed in diritto con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
➢ In via subordinata: condannare (C.F./P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 13.224,80 oltre gli interessi moratori ex art. 5, comma I, D.L. vo n.231/2002 dalle singole scadenze sino al saldo ovvero al pagamento della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
Con condanna al pagamento delle spese di lite, oltre compensi e accessori come per legge
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_1
12088/2023, emesso in data 18.7.2023 dal Tribunale di Milano, con cui veniva alla stessa ingiunto il pagamento della somma di euro 13.224,80, oltre interessi commerciali e spese del procedimento, per il pagamento della fattura n. 201002587 del 21.01.2020.
pagina 2 di 6 L'opponente ha eccepito: - l'inesistenza della procura alle liti;
- nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria, per avere dato disdetta al contratto in data 31.12.2019 e successivamente sempre Pt_1 contestato la richiesta di pagamento. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ovvero in subordine la diminuzione dell'importo per non essersi vvalsa del servizio per l'anno 2020. Vinte le spese. Pt_1
Si è costituita in giudizio , che ha contestato tutto quanto ex adverso sostenuto ed ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, da un lato depositando nuova procura alle liti, dall'altro allegando che la disdetta era stata data da ltre il termine di 90 giorni previsto Pt_1 per contratto e quindi il rinnovo del contratto giustificava la richiesta creditoria.
Alla prima udienza del 23.5.2024 le parti si riportavano alle rispettive difese, dichiaravano che non vi era spazio per un accordo, e chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza
14.4.2025 il giudice, dato atto che le parti avevano precisato le conclusioni e depositato gli scritti difensivi finali, tratteneva la causa in decisione.
*****
Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva
Occorre ricordare che, a seguito di proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura tra le parti un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento della entità e sussistenza del credito azionato mediante la procedura monitoria.
L'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità (v. Cass. 15 maggio 2003, n. 7545; Cass. 19 maggio
2000, n. 6528.; Cass. 4 aprile 2001, n. 4985; Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 17 novembre 1997, n.
11417; Cass., 28 gennaio 1995, n. 1052), ma piuttosto un rimedio volto ad instaurare un ordinario giudizio di cognizione, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.
Detta controversia è quindi diretta ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore - delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto.
Come affermato dalla Suprema Corte <Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di
pagina 3 di 6 condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermare la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato>> (Cass. civ. Sez. III, 24-09-2013, n. 21840).
Parte opponente ha eccepito in via preliminare l'inesistenza della procura alle liti allegata al ricorso per ingiunzione poiché <Come si evince dall'esame della procura, notificata all' opponente congiuntamente al decreto, la stessa è stata rilasciata dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante , nato a [...] il CP_2
22/5/1973 - in virtù dei poteri allo stesso conferiti con delibera del Consiglio del 03/5/2016 e 13/7/2016, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Boccuccia ( ) del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_2
Studio in 00182 Roma (RM), Largo Brindisi 11, in virtù di procura generale alle liti per notar rilasciata Persona_1
in data 26/6/2018 repertorio numero 1443.
Dalla visura societaria di emerge tuttavia che il sig. non abbia alcun ruolo in tale Controparte_1 CP_2
società. (doc. 3)., che non risulta allegata al ricorso per ingiunzione>>.
Con comparsa di costituzione e risposta ha depositato nuova e valida procura alle liti. CP_1
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato, essendo stato emesso sulla base di un ricorso per ingiunzione privo di valida procura alle liti.
Nel merito occorre osservare che con ricorso per ingiunzione ha chiesto il pagamento della CP_1 fattura n. 201002587 del 21.1.2020 - emessa sulla base di un contratto stipulato dalle parti in data
29.4.2019 - a titolo di corrispettivo annuale per i servizi offerti per l'anno 2020 (messa a disposizione di banche dati). Il contratto del 29.4.2019 aveva termine finale al 31.12.2019 ed in assenza di tempestiva disdetta, ovvero di disdetta inviata dalla parte interessata 90 giorni prima della scadenza del contratto
(31.12.2019), quest'ultimo si era rinnovato per un ulteriore anno. Da ciò, l'emissione della fattura azionata monitoriamente.
Parte opponente in atto di citazione si è limitata ad osservare che alla data di emissione della fattura nessun contratto vincolava più le parti perché veva in data 31.12.2019 inviato disdetta a Pt_1 CP_1 in relazione al contratto in oggetto. Così precisamente l'opponente: <Tale importo non è neppure parzialmente dovuto alla richiedente perché alla data del 22.01.2020 nessun contratto vincolava la parti dal momento che
(all'epoca Vitrum Mioni srl) in un momento antecedente alla richiesta di pagamento di aveva Parte_1 Controparte_1
dato formale disdetta da ogni rapporto via pec in data 30.12.2019 (doc. 4 pec con ricevute di spedizione e ricezione) all'indirizzo pec dell'opposta tutt'ora vigente, rinvenibile nella visura depositata, In tale Email_1
comunicazione, ricevuta dalla società opposta, si legge espressamente che Vitrum Mioni “formalizza la disdetta ed il recesso da ogni contratto in essere con la Vostra società e Sue collegate” evidenziando di “non voler rinnovare alcun
pagina 4 di 6 contratto alla scadenza dei punti già pagati.”: nessun contratto, quindi, vincolava le parti al momento dell'invio della fattura azionata monitoriamente>>.
La difesa risulta però infondata alla luce del contenuto del contratto.
Infatti, la clausola 10) delle Condizioni Contrattuali, doppiamente sottoscritte dalla parte, stabilisce che <Il presente Contratto decorre dalla data della commissione e avrà durata di 12/24/36 mesi e si intende automaticamente rinnovato di ulteriori 12/24/36 mesi, qualora non venga disdettato con lettera raccomandata a.r. con preavviso di 90 giorni>>. Nel testo del contratto sono indicati con chiarezza il termine iniziale e il termine finale: 29.4.2019 e 31.12.2019. Quindi, l'esame del testo contrattuale porta a ritenere che le parti avessero fissato termine finale del contratto al 31.12.2019, contratto che si sarebbe rinnovato per 12 mesi se la parte interessata non avesse inviato disdetta 90 giorni prima del 31.12.2019.
Da ciò discende che la disdetta data da in data 31.12.2019 non risulta tempestiva ed ha Pt_1 comportato il rinnovo annuale del contratto.
Conseguentemente ha emesso la fattura di cui si tratta relativa ai servizi messi a disposizione CP_1 del cliente per l'anno 2020.
Che poi parte opponente abbia deciso di non usufruire di detti servizi nell'anno 2020, evidentemente non rileva ai fini della decisione della fondatezza della pretesa creditoria fatta valere da . CP_1
Solo con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. parte opponente dichiarava che il contratto <viene disconosciuto in questa sede perché in precedenza non era conoscibile dall'opponente. Tale contratto non presenta né
l'indicazione di un importo, né la sottoscrizione in ogni pagina da parte del legale rappresentante di né Parte_1
caratteristiche o clausole tali da poter legittimare una richiesta di pagamento da parte di CP_1
Si tratta di eccezioni tardive che l'opponente aveva l'onere di dedurre nel primo atto difensivo, ovvero nell'atto di citazione in opposizione, nel quale, invece, aveva espressamente riconosciuto la Pt_1 validità del contratto tra le parti, da cui aveva dichiarato di essere receduto in data 31.12.2019. Detta difesa risulta del tutto contrastante ed incompatibile con le successive eccezioni contenute nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., al di là del fatto che il contratto è stato sottoscritto con firma e timbro del legale rappresentante dell'opponente, con specifica approvazione delle clausole vessatorie, e che l'importo del contratto non è mai stato contestato non solo nell'atto di citazione in opposizione ma neppure nelle precedenti contestazioni stragiudiziali versate in atti, ove l'opponente faceva unicamente riferimento all'avvenuta comunicazione di disdetta.
Per quanto detto, l'opponente deve essere condannata al pagamento della somma di euro Pt_1
13.224,80 oltre interessi moratori ex art. 5, comma I, D.L. vo n.231/2002 dalla scadenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro
13.224,80 oltre interessi moratori ex art. 5, comma I, D.L. vo n.231/2002 dalla scadenza al saldo;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese del giudizio che ex DM 55/2014 liquida in euro 2.937,90, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 21.6.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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