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Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2026, n. 7617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7617 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21115/2022 R.G. proposto da: NC LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmina Iodice unitamente all’avvocato Piero Riello -ricorrente- contro Comune Di San Nicola La Strada in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Comm.trib. Prov. di Caserta n. 871/2022 depositata il 14/03/2022. Civile Sent. Sez. 5 Num. 7617 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: BALSAMO MILENA Data pubblicazione: 30/03/2026 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2026 dal Consigliere LE AL. Udito il Procuratore che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore di parte ricorrente. FATTI DI CAUSA 1.NC LI ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, di cui all’epigrafe, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente per l'ottemperanza dell’Amministrazione finanziaria agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2693/2020 del medesimo organo giudicante che prevede la distrazione in suo favore delle spese di giudizio. 1.1 Il ricorrente, in assenza di adempimento spontaneo promuoveva ricorso per ottemperanza, ex art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, innanzi alla medesima C.T.P. di Caserta al fine di ottenere l’adempimento dell’ente all’obbligo di conformarsi al decisum della sentenza citata, in quanto, nonostante l’avvenuta notificazione della sentenza, l’ente debitore non aveva ancora provveduto ai conseguenti adempimenti. 1.2. In data 16.2.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta dichiarava inammissibile il ricorso, non risultando documentato il previo esperimento da parte dell’istante delle formalità di cui all’art. 70 d.lgs. 546/92. 1.3. Il decidente affermava che :- che il ricorso per ottemperanza è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento a carico dell’ente impositore o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario;
nelle ipotesi di mancata previsione ex lege di un termine di adempimento degli obblighi scaturenti dalla sentenza, la preventiva messa in mora dell’ente impositore, o del concessionario rappresenta la condizione di proponibilità del giudizio di ottemperanza. 1.4.Il Comune di San Nicola La Strada è rimasto intimato. 3 1.5. Con ordinanza interlocutoria n. 21485 /2025, il Collegio ha rinviato la causa in pubblica udienza in presenza di un contrasto interno in merito alla necessità o meno della previa notificazione della messa in mora per avviare il giudizio di ottemperanza. 1.6. Il contribuente ha depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza. Il P.G. ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. MOTIVI DI DIRITTO Si evidenzia che la causa è stata rimessa alla pubblica udienza con riguardo a questione di diritto di particolare rilevanza, in coerenza con il novellato art. 375 cod. proc. civ. 1.L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente, degli artt. 2, 67 bis, 68, 69 e 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto, dopo la modifica degli artt. 69 e 70 del citato d.lgs., a seguito di riforme decorrenti dal 21 maggio 2016 e dal 31 dicembre 2015, che si applicano in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. cit., a decorrere del 10 giugno 2016, le sentenze che recano la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 69, comma 5, d.lgs. n. 456 del 1992, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo. Pertanto, si afferma che il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede - di regola - l'art. 70, d.lgs. n. 456 del 1992. 2.Sulla questione di diritto prospettata, si contrappongono due diversi indirizzi di legittimità. 4 2.1. Secondo un primo orientamento, il giudizio di ottemperanza, ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia dell'Amministrazione rispetto al giudicato o la difformità specifica dell'atto posto in essere dalla stessa rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo;
- ne deriva che, non essendo previsto alcun termine per l'Amministrazione per adempiere al giudicato e non potendosi applicare il termine previsto dal comma 1 dell'art. 14 del d.P.R. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 evocato in controricorso, in quanto previsto per le sole procedure esecutive, l’unica condizione per la proponibilità del giudizio di ottemperanza è il decorso del termine di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di Ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 70, secondo comma, ultima parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, termine che in questo caso non era decorso, come è incontroverso in causa (Cass., n. 31690/2021; Cass. 26137/23; Cass. n. 2393/2024; Cass. n. 16119/2025). 2.2. Secondo altra impostazione (Cass. n. 11286 del 7 aprile 2022; n. 3097/2024), il giudizio di ottemperanza, nell’attuale formulazione dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992, costituisce l’unico mezzo a disposizione del contribuente in materia di esecuzione coattiva delle sentenze tributarie, qualsiasi sia la natura del credito vantato. Con l’entrata in vigore del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 per l’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro non è più necessaria la costituzione in mora né il passaggio in giudicato della sentenza stessa. Difatti, si assume, che dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015 (recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso 5 tributario in attuazione della legge delega n. 23 del 2014 ), è stata eliminata la possibilità per il contribuente di ricorrere al processo di esecuzione forzata regolato dal codice di procedura civile, originariamente prevista, sicché "il giudizio di ottemperanza costituisce l'unico rimedio per l'attuazione delle sentenze tributarie nel caso di inadempimento dell'Amministrazione" ( Cass. 12/04/2022, n.11908 ). Poiché, ai sensi dell’art. 67-bis del d.lgs. n. 546/1992, introdotto dal d.lgs. n 156/2015, le sentenze delle Commissioni tributarie sono immediatamente esecutive non è necessario dotarle di uno strumento giuridico per rendere effettivo quel comando;
l'immediata esecutività è dunque espressamente riconosciuta dall'art. 69 con riguardo alle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, nonché a quelle relative agli atti concernenti le operazioni catastali (Cass. 12/04/2022, n. 11908). 2.3. Cass. n. 3097/2024 ha confermato detta interpretazione, statuendo che, in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell' art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992 , le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento ( Cass. n. 11286/2022). 3.La soluzione della questione esige una premessa in relazione alla natura del giudizio di ottemperanza. 3.1. Questa Corte ha costantemente evidenziato la peculiare natura “attuativa” del giudizio di ottemperanza, ed in particolare di quello tributario, nel senso che (Cass. 20 giugno 2019, n. 16569, in motivazione) esso presenta connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia, perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione 6 passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo (Cass. n. 11908/2022; Cass. n. 10570 del 04/06/2020 in motivazione;
Cass. n. 16569 del 2019 cit.; n. 646 del 18/1/2012; Cass. n. 4126 del 1/3/2004; n. 20202 del 24/9/2010; Cass. n. 646 del 18/1/2012; Cass. n. 4126 del 1/3/2004; Cass. n. 20202 del 24/9/2010), dovendo il giudice compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della sentenza (Cass. n. 27253/2024). 3.2. Ciò comporta che, se da un lato, il potere del giudice dell’ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd. “carattere chiuso del giudizio di ottemperanza”), dall’altro lato, può – e deve – essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. n. 22188 del 24/11/2004; Cass. n. 28944 del 10/12/2008; Cass. n. 11450 del 25/5/2011; Cass. n. 15827 del 29/7/2016). 3.3. In sostanza, anche quando il comando non risulta ben definito, il giudice dell’ottemperanza può compiere un’attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile (Cass. sez. tributaria, n. 987 del 2024). 3.4. Tanto premesso, già anteriormente alla normativa di cui al d.lgs. n. 157/2015, la giurisprudenza di questa Corte, insieme con la più attenta dottrina, aveva affermato che l’efficacia immediata delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti atti impositivi era già riconosciuta dal sistema. Essa doveva desumersi, oltre che dal generale rinvio operato 7 dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, alle norme del codice di rito ordinario, e quindi anche all’art. 282 cod. proc. civ., anche sulla base dell’art. 68 dello stesso decreto. Questo, infatti, al comma 2 prevede l'obbligo dell'Amministrazione di rimborsare entro breve termine al contribuente quanto versato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso;
inoltre, al comma 1 disciplina la riscossione frazionata e graduale del tributo e dei relativi interessi sempre sulla base delle statuizioni della sentenza. Tali previsioni postulano, evidentemente, che le sentenze tributarie di merito abbiano un effetto immediato. Ulteriore dato a conferma di tale conclusione deve rinvenirsi, secondo questa Corte, nell’art. 18, d.lgs. n. 472 del 1997, il quale prevede, al comma 4, che le sentenze delle commissioni tributarie concernenti provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie sono «immediatamente esecutive» (nei limiti di cui al successivo art. 19, che richiama il menzionato art. 68) (v. Cass. n. 12074/2024). 3.5. Va ancora premesso che questa Corte ha affermato che «In materia di giudizio di ottemperanza nel processo tributario, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove ha previsto la provvisoria esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, ha natura immediatamente precettiva, senza che assuma rilevanza a tal fine la mancata emanazione del d.m. n. 22 del 2017 alla cui adozione l'art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 subordinava l'entrata in vigore della modifica apportata al detto art. 69 con prestazione di idonea garanzia: ne deriva, quindi, che ove intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte l'atto impositivo, l'Amministrazione (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l'obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, adottando i consequenziali 8 provvedimenti di sgravio o di RI dell'eccedenza versata» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11135 del 19/04/2019). 3.6. Il quadro normativo di riferimento è quindi costituito dalle disposizioni degli artt. 49, 68, 69 e 70 d.lgs. n. 546 del 1992 nella formulazione applicabile ratione temporis, precisandosi che la sentenza oggetto del ricorso in ottemperanza, è stata depositata successivamente alla data dell’1.06.2016, data di entrata in vigore del novellato art. 69 cit. Detta ultima disposizione prevede, al comma 4, che <il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero presentazione garanzia di cui al comma 2, se dovuta>; mentre al comma 5, si legge < In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado>. 3.7. A sua volta, l’art. 70 cit. - abrogato dall'art. 130, comma 1, lettera d) del d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175 a decorrere dal 1° gennaio 2026 - dispone al comma 1 < la parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale>, al comma 2 che <il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero presentazione garanzia di cui al comma 2, se dovuta>. 3.8.Per effetto del combinato disposto delle norme in esame risulta che il ricorso al giudizio di ottemperanza può avvenire in due casi: il primo quando l’Amministrazione non adempia al pagamento derivante da una sentenza immediatamente esecutiva ex art 69 cit. nel termine indicato nel comma 4 della medesima disposizione;
il secondo quando si è in presenza di una sentenza coperta da giudicato che disponga degli obblighi a carico della parte soccombente rimasti inadempiuti. 3.9.Per tale via emerge che, ai sensi del menzionato art. 69, il termine per il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza immediatamente esecutiva è espressamente previsto ed individuato in novanta giorni dalla notificazione della decisione, il che esclude che, oltre alla notifica della sentenza – ovvero alla prestazione della garanzia laddove dovuta –, il contribuente sia tenuto altresì alla costituzione in mora del debitore e allo spirare del termine dei trenta giorni, imposto dal legislatore nelle sole ipotesi in cui la legge non prescriva un termine per l’adempimento a carico dell’ente impositore (Cass. n. 11286/2022; Cass. Cass. sez. V, 21.3.2024, n. 7664; Cass. n. 7572/2024, in motiv.; Cass. 02/08/2025, n. 22303, in motiv.). 3.10. In ambito tributario, per le sentenze esecutive cui consegue l’obbligo di RI da parte dell’Amministrazione Pubblica a fronte di accertamenti avvenuti nel corso del giudizio principale, è l’art. 69 del d.lgs. n. 546/92 che detta il termine oltre il quale si può parlare di inadempimento, in quanto, si ribadisce, la norma, al comma 5, precisa che il pagamento deve essere fatto entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza che attesta tale diritto (o dalla presentazione della garanzia eventualmente prevista). 3.11. Del resto è importante evidenziare come l’art. 67-bis (abrogato dal d.lgs. n. 175/2024 a decorrere dal primo gennaio 2026) dianzi evocato 10 preveda che “Le sentenze delle commissioni tributarie sono esecutive”, precisando, subito dopo, “secondo quanto previsto dal presente capo“; tuttavia, tale riferimento deve intendersi effettuato al d.lgs. n. 546 del 1992, capo IV, concernente “L’esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie”, e non già al capo III, relativo a “Le impugnazioni” ove l’art. 67-bis è collocato (come evidenziato in modo pressoché unanime dai commentatori della novella), cui discende che è alle disposizioni di tale capo che occorre fare riferimento, laddove l’immediata esecutività è espressamente riconosciuta dall’art. 69 cit. con riguardo alle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, nonché a quelle relative agli atti concernenti le operazioni catastali. 3.12. In conclusione, per effetto delle modifiche introdotte dalla novella di cui al d.lgs. n. 156/2015 - che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. cit., a decorrere dal 10 giugno 2016 - entrambe le disposizioni di cui agli artt. art. 68, comma 2 e art. 69, comma 5 riconoscono al contribuente, nel caso di mancata esecuzione della sentenza, la possibilità di chiedere l’ottemperanza ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 70, decorso il termine di novanta giorni, entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, senza necessità di costituzione in mora del debitore (Cass. 12/04/2022, n.11908; e Cass., n. 11286/2022; Cass. n. 309/2024; Cass. n. 7689/2024; Cass. n. 7664/2024; Cass. n. 3097/2024), estendendosi al processo tributario il principio di cui all'art. 282 cod. proc. civ.. 3.13. Siffatta disciplina diverge da quella riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'Amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del comma 2 sexies dell'art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992, può procedere alla riscossione "mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza". 11 4. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, in differente composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, in differente composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione del 13 gennaio 2026 Il Cons. rel. LE AL Il Presidente AC AR ST
Udito il difensore di parte ricorrente. FATTI DI CAUSA 1.NC LI ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, di cui all’epigrafe, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente per l'ottemperanza dell’Amministrazione finanziaria agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2693/2020 del medesimo organo giudicante che prevede la distrazione in suo favore delle spese di giudizio. 1.1 Il ricorrente, in assenza di adempimento spontaneo promuoveva ricorso per ottemperanza, ex art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, innanzi alla medesima C.T.P. di Caserta al fine di ottenere l’adempimento dell’ente all’obbligo di conformarsi al decisum della sentenza citata, in quanto, nonostante l’avvenuta notificazione della sentenza, l’ente debitore non aveva ancora provveduto ai conseguenti adempimenti. 1.2. In data 16.2.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta dichiarava inammissibile il ricorso, non risultando documentato il previo esperimento da parte dell’istante delle formalità di cui all’art. 70 d.lgs. 546/92. 1.3. Il decidente affermava che :- che il ricorso per ottemperanza è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento a carico dell’ente impositore o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario;
nelle ipotesi di mancata previsione ex lege di un termine di adempimento degli obblighi scaturenti dalla sentenza, la preventiva messa in mora dell’ente impositore, o del concessionario rappresenta la condizione di proponibilità del giudizio di ottemperanza. 1.4.Il Comune di San Nicola La Strada è rimasto intimato. 3 1.5. Con ordinanza interlocutoria n. 21485 /2025, il Collegio ha rinviato la causa in pubblica udienza in presenza di un contrasto interno in merito alla necessità o meno della previa notificazione della messa in mora per avviare il giudizio di ottemperanza. 1.6. Il contribuente ha depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza. Il P.G. ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. MOTIVI DI DIRITTO Si evidenzia che la causa è stata rimessa alla pubblica udienza con riguardo a questione di diritto di particolare rilevanza, in coerenza con il novellato art. 375 cod. proc. civ. 1.L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente, degli artt. 2, 67 bis, 68, 69 e 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto, dopo la modifica degli artt. 69 e 70 del citato d.lgs., a seguito di riforme decorrenti dal 21 maggio 2016 e dal 31 dicembre 2015, che si applicano in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. cit., a decorrere del 10 giugno 2016, le sentenze che recano la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 69, comma 5, d.lgs. n. 456 del 1992, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo. Pertanto, si afferma che il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede - di regola - l'art. 70, d.lgs. n. 456 del 1992. 2.Sulla questione di diritto prospettata, si contrappongono due diversi indirizzi di legittimità. 4 2.1. Secondo un primo orientamento, il giudizio di ottemperanza, ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia dell'Amministrazione rispetto al giudicato o la difformità specifica dell'atto posto in essere dalla stessa rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo;
- ne deriva che, non essendo previsto alcun termine per l'Amministrazione per adempiere al giudicato e non potendosi applicare il termine previsto dal comma 1 dell'art. 14 del d.P.R. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 evocato in controricorso, in quanto previsto per le sole procedure esecutive, l’unica condizione per la proponibilità del giudizio di ottemperanza è il decorso del termine di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di Ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 70, secondo comma, ultima parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, termine che in questo caso non era decorso, come è incontroverso in causa (Cass., n. 31690/2021; Cass. 26137/23; Cass. n. 2393/2024; Cass. n. 16119/2025). 2.2. Secondo altra impostazione (Cass. n. 11286 del 7 aprile 2022; n. 3097/2024), il giudizio di ottemperanza, nell’attuale formulazione dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992, costituisce l’unico mezzo a disposizione del contribuente in materia di esecuzione coattiva delle sentenze tributarie, qualsiasi sia la natura del credito vantato. Con l’entrata in vigore del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 per l’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro non è più necessaria la costituzione in mora né il passaggio in giudicato della sentenza stessa. Difatti, si assume, che dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015 (recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso 5 tributario in attuazione della legge delega n. 23 del 2014 ), è stata eliminata la possibilità per il contribuente di ricorrere al processo di esecuzione forzata regolato dal codice di procedura civile, originariamente prevista, sicché "il giudizio di ottemperanza costituisce l'unico rimedio per l'attuazione delle sentenze tributarie nel caso di inadempimento dell'Amministrazione" ( Cass. 12/04/2022, n.11908 ). Poiché, ai sensi dell’art. 67-bis del d.lgs. n. 546/1992, introdotto dal d.lgs. n 156/2015, le sentenze delle Commissioni tributarie sono immediatamente esecutive non è necessario dotarle di uno strumento giuridico per rendere effettivo quel comando;
l'immediata esecutività è dunque espressamente riconosciuta dall'art. 69 con riguardo alle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, nonché a quelle relative agli atti concernenti le operazioni catastali (Cass. 12/04/2022, n. 11908). 2.3. Cass. n. 3097/2024 ha confermato detta interpretazione, statuendo che, in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell' art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992 , le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento ( Cass. n. 11286/2022). 3.La soluzione della questione esige una premessa in relazione alla natura del giudizio di ottemperanza. 3.1. Questa Corte ha costantemente evidenziato la peculiare natura “attuativa” del giudizio di ottemperanza, ed in particolare di quello tributario, nel senso che (Cass. 20 giugno 2019, n. 16569, in motivazione) esso presenta connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia, perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione 6 passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo (Cass. n. 11908/2022; Cass. n. 10570 del 04/06/2020 in motivazione;
Cass. n. 16569 del 2019 cit.; n. 646 del 18/1/2012; Cass. n. 4126 del 1/3/2004; n. 20202 del 24/9/2010; Cass. n. 646 del 18/1/2012; Cass. n. 4126 del 1/3/2004; Cass. n. 20202 del 24/9/2010), dovendo il giudice compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della sentenza (Cass. n. 27253/2024). 3.2. Ciò comporta che, se da un lato, il potere del giudice dell’ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd. “carattere chiuso del giudizio di ottemperanza”), dall’altro lato, può – e deve – essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. n. 22188 del 24/11/2004; Cass. n. 28944 del 10/12/2008; Cass. n. 11450 del 25/5/2011; Cass. n. 15827 del 29/7/2016). 3.3. In sostanza, anche quando il comando non risulta ben definito, il giudice dell’ottemperanza può compiere un’attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile (Cass. sez. tributaria, n. 987 del 2024). 3.4. Tanto premesso, già anteriormente alla normativa di cui al d.lgs. n. 157/2015, la giurisprudenza di questa Corte, insieme con la più attenta dottrina, aveva affermato che l’efficacia immediata delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti atti impositivi era già riconosciuta dal sistema. Essa doveva desumersi, oltre che dal generale rinvio operato 7 dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, alle norme del codice di rito ordinario, e quindi anche all’art. 282 cod. proc. civ., anche sulla base dell’art. 68 dello stesso decreto. Questo, infatti, al comma 2 prevede l'obbligo dell'Amministrazione di rimborsare entro breve termine al contribuente quanto versato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso;
inoltre, al comma 1 disciplina la riscossione frazionata e graduale del tributo e dei relativi interessi sempre sulla base delle statuizioni della sentenza. Tali previsioni postulano, evidentemente, che le sentenze tributarie di merito abbiano un effetto immediato. Ulteriore dato a conferma di tale conclusione deve rinvenirsi, secondo questa Corte, nell’art. 18, d.lgs. n. 472 del 1997, il quale prevede, al comma 4, che le sentenze delle commissioni tributarie concernenti provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie sono «immediatamente esecutive» (nei limiti di cui al successivo art. 19, che richiama il menzionato art. 68) (v. Cass. n. 12074/2024). 3.5. Va ancora premesso che questa Corte ha affermato che «In materia di giudizio di ottemperanza nel processo tributario, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove ha previsto la provvisoria esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, ha natura immediatamente precettiva, senza che assuma rilevanza a tal fine la mancata emanazione del d.m. n. 22 del 2017 alla cui adozione l'art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 subordinava l'entrata in vigore della modifica apportata al detto art. 69 con prestazione di idonea garanzia: ne deriva, quindi, che ove intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte l'atto impositivo, l'Amministrazione (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l'obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, adottando i consequenziali 8 provvedimenti di sgravio o di RI dell'eccedenza versata» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11135 del 19/04/2019). 3.6. Il quadro normativo di riferimento è quindi costituito dalle disposizioni degli artt. 49, 68, 69 e 70 d.lgs. n. 546 del 1992 nella formulazione applicabile ratione temporis, precisandosi che la sentenza oggetto del ricorso in ottemperanza, è stata depositata successivamente alla data dell’1.06.2016, data di entrata in vigore del novellato art. 69 cit. Detta ultima disposizione prevede, al comma 4, che <il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero presentazione garanzia di cui al comma 2, se dovuta>; mentre al comma 5, si legge < In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado>. 3.7. A sua volta, l’art. 70 cit. - abrogato dall'art. 130, comma 1, lettera d) del d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175 a decorrere dal 1° gennaio 2026 - dispone al comma 1 < la parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale>, al comma 2 che <il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero presentazione garanzia di cui al comma 2, se dovuta>. 3.8.Per effetto del combinato disposto delle norme in esame risulta che il ricorso al giudizio di ottemperanza può avvenire in due casi: il primo quando l’Amministrazione non adempia al pagamento derivante da una sentenza immediatamente esecutiva ex art 69 cit. nel termine indicato nel comma 4 della medesima disposizione;
il secondo quando si è in presenza di una sentenza coperta da giudicato che disponga degli obblighi a carico della parte soccombente rimasti inadempiuti. 3.9.Per tale via emerge che, ai sensi del menzionato art. 69, il termine per il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza immediatamente esecutiva è espressamente previsto ed individuato in novanta giorni dalla notificazione della decisione, il che esclude che, oltre alla notifica della sentenza – ovvero alla prestazione della garanzia laddove dovuta –, il contribuente sia tenuto altresì alla costituzione in mora del debitore e allo spirare del termine dei trenta giorni, imposto dal legislatore nelle sole ipotesi in cui la legge non prescriva un termine per l’adempimento a carico dell’ente impositore (Cass. n. 11286/2022; Cass. Cass. sez. V, 21.3.2024, n. 7664; Cass. n. 7572/2024, in motiv.; Cass. 02/08/2025, n. 22303, in motiv.). 3.10. In ambito tributario, per le sentenze esecutive cui consegue l’obbligo di RI da parte dell’Amministrazione Pubblica a fronte di accertamenti avvenuti nel corso del giudizio principale, è l’art. 69 del d.lgs. n. 546/92 che detta il termine oltre il quale si può parlare di inadempimento, in quanto, si ribadisce, la norma, al comma 5, precisa che il pagamento deve essere fatto entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza che attesta tale diritto (o dalla presentazione della garanzia eventualmente prevista). 3.11. Del resto è importante evidenziare come l’art. 67-bis (abrogato dal d.lgs. n. 175/2024 a decorrere dal primo gennaio 2026) dianzi evocato 10 preveda che “Le sentenze delle commissioni tributarie sono esecutive”, precisando, subito dopo, “secondo quanto previsto dal presente capo“; tuttavia, tale riferimento deve intendersi effettuato al d.lgs. n. 546 del 1992, capo IV, concernente “L’esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie”, e non già al capo III, relativo a “Le impugnazioni” ove l’art. 67-bis è collocato (come evidenziato in modo pressoché unanime dai commentatori della novella), cui discende che è alle disposizioni di tale capo che occorre fare riferimento, laddove l’immediata esecutività è espressamente riconosciuta dall’art. 69 cit. con riguardo alle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, nonché a quelle relative agli atti concernenti le operazioni catastali. 3.12. In conclusione, per effetto delle modifiche introdotte dalla novella di cui al d.lgs. n. 156/2015 - che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. cit., a decorrere dal 10 giugno 2016 - entrambe le disposizioni di cui agli artt. art. 68, comma 2 e art. 69, comma 5 riconoscono al contribuente, nel caso di mancata esecuzione della sentenza, la possibilità di chiedere l’ottemperanza ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 70, decorso il termine di novanta giorni, entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, senza necessità di costituzione in mora del debitore (Cass. 12/04/2022, n.11908; e Cass., n. 11286/2022; Cass. n. 309/2024; Cass. n. 7689/2024; Cass. n. 7664/2024; Cass. n. 3097/2024), estendendosi al processo tributario il principio di cui all'art. 282 cod. proc. civ.. 3.13. Siffatta disciplina diverge da quella riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'Amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del comma 2 sexies dell'art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992, può procedere alla riscossione "mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza". 11 4. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, in differente composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, in differente composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione del 13 gennaio 2026 Il Cons. rel. LE AL Il Presidente AC AR ST