Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/2022, n. 6357
CASS
Sentenza 25 febbraio 2022

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Massime1

L'interventore adesivo dipendente è portatore di un proprio interesse che, pur non legittimandolo a proporre in via autonoma una sua pretesa, lo abilita a porsi accanto alla parte adiuvata, intervenendo nel giudizio che, nonostante l'ampliamento dei partecipanti, rimane unico in quanto invariato resta l'oggetto della controversia; l'intervento "ad adiuvandum" determina, pertanto, un'ipotesi di causa inscindibile, con conseguente applicazione dell'art. 331 c.p.c., atteso che se è consentito ad un soggetto di intervenire per sostenere le ragioni di una delle parti in causa, restando unico ed indivisibile il giudizio, si deve necessariamente configurare un litisconsorzio processuale nei successivi giudizi di impugnazione, poiché le ragioni che consentono e giustificano la presenza di parti accessorie non si esauriscono in un grado di giudizio, persistendo l'interesse dell'interventore adesivo ad influire con una propria difesa sull'esito della lite.

Commentari2

  • 1Vetrate panoramiche in condominio: installazione libera?
    Angelo Forte · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 ottobre 2023

    Il decreto aiuti ha inserito le cosiddette VEPA (vetrate panoramiche) tra le opere di cosiddetta edilizia libera. Posso quindi installarle sul mio attico che si trova in un condominio anche se il regolamento condominiale lo proibisce (considerato che la legge prevale sul regolamento condominiale in base al criterio della gerarchia delle fonti) ? La norma da lei citata (cioè l'articolo 33 quater del decreto legge n. 115 del 9 agosto 2022 convertito in legge n. 145 del 21 settembre 2022) ha introdotto la lettera b – bis) nel testo dell'articolo 6, comma 1, del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001. E' importante ricordare il decreto nel cui …

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  • 2Condominio: destinazione d’uso e vincoli
    Giovanni E. Brugnera · https://www.filodiritto.com/ · 1 marzo 2022

    Il tema dei vincoli che un regolamento condominiale può opporre alla libertà di destinazione d'uso da parte del proprietario di una singola unità immobiliare è stato oggetto della recente pronuncia della Suprema Corte (Sezione Seconda Civile, Sentenza 25 febbraio 2022 n. 6357), degna di nota non soltanto per gli aspetti meramente giuridici ma pure per i suoi risvolti di carattere etico e politico. La vicenda si svolge a Milano e vede su fronti contrapposti da una parte una fondazione ONLUS la quale, avendo acquistato nel 2003 un appartamento in condominio per svolgervi le proprie attività statutarie, lo aveva ceduto in comodato ad un'associazione dedita all'assistenza sociosanitaria a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/2022, n. 6357
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6357
Data del deposito : 25 febbraio 2022

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