Articolo 60 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 59Articolo 61
Versione
20 febbraio 1963
Art. 60. Ricorso al Consiglio nazionale

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.
Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli e' notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.
I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente