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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 3674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3674 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1127/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1127/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 463/2022 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 11.2.2022, successivamente corretta in data 15.7.2022, nei procedimenti riuniti nn. 504/2016 R.G.,
6741/2016 R.G. e 9118/2017 R.G. - vertente tra
(P.IV ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Affinito, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Municipale in FR (NA), Piazza Municipio, n. 1 appellante
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Sergio Grandoni, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Corso Novara, n.13 appellati/appellanti incidentali nonché
(P.IV , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IV_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Carmine Di Mauro, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in FR (NA), Via Papa Giovanni
XXIII, n. 39 appellata nonché
(P.IV già , in Controparte_4 P.IV_3 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato pagina 1 di 23 Alfredo Dovetto, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Avellino, Via Giovanni di Guglielmo, n. 13; appellata nonché
(P.IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 P.IV_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Marino, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, in Caserta, Via Turati, n. 55 appellata nonché
(P.IV ), in persona del legale Controparte_7 P.IV_5 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Michele Dulvi Corcione, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in FR, Piazza E.
Gianturco, n. 2; appellata
CONCLUSIONI
Per il MU di FR: come da note di trattazione scritta;
per e : come da note di trattazione scritta;
Controparte_1 Controparte_2
Per come da note di trattazione scritta;
Controparte_3
Per come da note di trattazione scritta;
Controparte_4
Per come da note di trattazione scritta;
Controparte_6
Per come da note di trattazione scritta Controparte_7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e svolgimento del processo
1.1 In via preliminare va rilevato che, nonostante plurime richieste del Collegio e della
Cancelleria, non sono stati acquisiti i fascicoli di primo grado dei giudizi riuniti.
Nondimeno, ciò non preclude la decisione, tenuto conto degli atti a disposizione, anche di quelli offerti dalle parti, essendo noto che la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova",
l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
17/04/2023, n. 10202).
Inoltre, vale richiamare il principio di recente espresso a tenore del quale, in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della pagina 2 di 23 propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 16/02/2023, n.
4835).
Ancora, occorre distinguere i vari giudizi.
Il giudizio 504/2016, che ha visto contraddittori la (parte Controparte_7 attrice), il MU di FR (convenuto), nonché, quali chiamati in causa, la
[...]
e le compagnie di assicurazione UN e . CP_3 CP_5
Il giudizio 6741/2016, che ha visto i coniugi e (parte attrice), la CP_1 CP_2 [...]
(parte convenuta), nonché, quale chiamato in causa, il Controparte_7 Parte_1
che, a sua volta, chiese la chiamata in causa della e
[...] Controparte_3 della . CP_5
Evidentemente, per quanto si desume dai dati a disposizione, il non ha poi Pt_1 provveduto alla chiamata, per cui l'Ente, nel giudizio 9118/2017, ha citato autonomamente la CO (non sembra anche la ma la circostanza è Controparte_3 irrilevante per quanto si dirà in ordine alla posizione di quest'ultima, per cui non occorre approfondimento sul punto).
Successivamente, vi è stata prima la riunione tra i tra i giudizi 9118/2017 e 6741/2016 e poi quella tra questi giudizi e il n. 504/2016.
Infine, va aggiunto che in epigrafe della sentenza la viene riportata con la dicitura CP_5
AS, ed effettivamente la società sembra essere stata posta in un primo momento in amministrazione straordinaria, come si desume dalla comparsa di costituzione datata
25.10.2017 (nel giudizio 9118/2017), in cui si indica proprio il Commissario straordinario, mentre, con la comparsa di costituzione in appello, non ne viene fatta più menzione.
Su queste questioni, in ogni caso, non vi è stata univoca impugnazione.
Infine, va detto che l'allegato stato di dissesto del non inciderebbe sul giudizio in Pt_1 esame.
In caso di dichiarazione di dissesto del non si verifica alcuna perdita della sua Pt_1 capacità processuale, né alcuna sostituzione dei suoi organi istituzionali con l'organo straordinario di liquidazione, atteso che le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro lo stesso, essendo inibito, nel periodo compreso tra la data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto, intraprendere o proseguire le azioni esecutive relative a debiti rientranti nella competenza dell'organo della procedura
(Cass. civ. Sez. V Sent., 10/03/2020, n. 6692: in motivazione si legge: “alla data della dichiarazione di dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto non
pagina 3 di 23 possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente locale né alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (Cass. n. 1191/2001, Cass. n. 15498/2001).
Dunque, l'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale né, si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (Cass. n. 1097/2010), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (Cass. sez. un. 16059/2001; Cass.
16959/2016)”.
1.2 Ciò detto, si procede alla ricostruzione storica del processo in base agli atti a disposizione.
Come si desume anche dalla pronuncia impugnata, con atto di citazione notificato in data
25.10.2016 nel RG. 504/2016, la società conveniva Controparte_7 innanzi al Tribunale di Napoli Nord il al fine di sentirlo condannare al Parte_1 risarcimento dei danni subiti dagli immobili di cui è comproprietaria, ubicati in FR,
Via Aspreno Rocco, nn. 10, 12 e 14.
Con riferimento a tali immobili, unitamente ad altro fabbricato adiacente, in data
13.12.2012 era stata emessa ordinanza sindacale n.124 avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza, stante la sussistenza di dissesto e lesioni riscontrate in danno dei cespiti predetti, le quali venivano attribuite a cedimenti in fondazione.
I lavori di messa in sicurezza avevano preso avvio in data 8.3.2013 e i tecnici incaricati, in data 8.4.2013, avevano rilevato una copiosa perdita di acqua proveniente dalla tubazione dell'acquedotto comunale per la parte riversante sulla pubblica via (segnatamente sul marciapiede adiacente la facciata situata in Via Aspreno Rocco).
La problematica era stata prontamente comunicata all'Ente comunale, che aveva fatto intervenire una ditta che aveva a sua volta eseguito le opere manutentive necessarie, individuando, al contempo, un danno alla condotta idrico/fognaria comunale a circa 60/70 cm dal marciapiede, nei pressi del cancello pedonale di accesso al civico n.12 di Via A.
Rocco.
Veniva in un primo momento diffidata quale proprietaria dell'immobile CP_8 ubicato al civico n.14, al fine di provvedere con urgenza alla messa in sicurezza, pur senza esito.
In ragione della descritta situazione, la con ricorso per Controparte_7 accertamento tecnico preventivo (RGN. 1139/2013), aveva adito il Tribunale di Napoli
Nord al fine di verificare le cause e le responsabilità nella causazione dei danni riscontrati pagina 4 di 23 all'immobile di sua proprietà.
All'esito dell'accertamento tecnico, la citava in Controparte_7 giudizio il chiedendo il ristoro dei danni. Parte_1
Si costituiva in giudizio il eccependo l'inammissibilità e Parte_1
l'infondatezza della domanda, la propria carenza di responsabilità per aver affidato la manutenzione della condotta fognaria alla società Controparte_3
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzato alla chiamata in causa di quest'ultima, nonché, in garanzia, del proprio assicuratore, CP_5
Si costituiva la deducendo la propria estraneità rispetto ai fatti e Controparte_3 alla causazione dei pregiudizi lamentati dai proprietari dei fabbricati, chiedendo l'estromissione dal giudizio, anche in ragione di accordo transattivo sottoscritto con il in data 17.12.2015; proponeva domanda di manleva nei confronti Parte_1 della propria compagnia assicuratrice, Controparte_9
A fronte dell'udienza del 3.4.2017 fissata per la chiamata in garanzia, in data 14.3.2017, si costituiva la eccependo l'inoperatività della Controparte_10 polizza RCT per mancata copertura del rischio, non essendo garantite le attività delegate a terzi e che in ogni caso i danni lamentati non rientravano nel rischio coperto "evento accidentale" bensì connessi a grave colpa e inadempimento contrattuale della ditta appaltatrice CP_3
La CO eccepiva anche la prescrizione del diritto, l'operatività di franchigia frontale pari a € 7.000,00 per ogni sinistro e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda attrice;
rilevava l'inopponibilità delle risultanze dell'ATP.
Con comparsa del 26.9.2017 si costituiva l eccependo l'inopponibilità Controparte_6 dell'ATP, nonché la carenza di responsabilità del proprio assicurato Controparte_3
[...
per i danni lamentati.
1.3 Con atto di citazione datato 10.06.2016 (RG 6741/2016), i sig.ri e Controparte_1 [...]
convenivano in giudizio la esponendo CP_2 Controparte_7 di essere proprietari di un immobile sito in FR, via G. Aspreno Rocco n. 22 (ora civico 14), acquistato nel marzo 2012, e di avere riscontrato, nel dicembre dello stesso anno, lesioni strutturali in prossimità della scala d'accesso, in adiacenza al muro di confine con il civico 12, di proprietà della società convenuta.
Gli istanti riferivano che, a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco, erano state rilevate anomalie strutturali, anche in relazione allo stato di vetustà della pluviale del civico 12, con contestuale emanazione di ordinanze sindacali da parte del con le Parte_1 quali si era disposta l'esecuzione urgente di lavori di messa in sicurezza.
I sigg. deducevano la mancata esecuzione degli interventi da parte della Parte_2
l'aggravarsi delle condizioni dell'immobile e, infine, Controparte_7
pagina 5 di 23 l'emanazione di ordinanza sindacale con la quale era stato disposto lo sgombero dell'unità abitativa di loro proprietà, con conseguente impossibilità di accesso all'abitazione sin dal
04.04.2013.
Rappresentavano, altresì, che dalla consulenza espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, era emerso che il dissesto statico del fabbricato al civico 12 fosse riconducibile a infiltrazioni derivanti da perdite nei sottoservizi pubblici e privati sottostanti, e che i CTU avevano indicato quale misura necessaria il consolidamento in fondazione del fabbricato
CP_7
Gli istanti chiedevano la condanna della convenuta all'esecuzione delle opere strutturali necessarie ovvero all'abbattimento del fabbricato, con applicazione delle misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c., nonché il risarcimento dei danni materiali arrecati all'immobile di loro proprietà quantificati in € 45.252,82, oltre a quelli per il mancato godimento del bene dalla data dello sgombero sino alla revoca dell'ordinanza comunale.
In questo giudizio si costituiva la chiedendo la Controparte_7 chiamata in causa del il quale, a sua volta, chiedeva essere Parte_1 autorizzato alla chiamata in causa della ditta Costrame di Di Maso s.r.l. e del proprio assicuratore CP_5
Va aggiunto che nella pronuncia impugnata (pag. 20) si legge “per incidens, giova rappresentare che la originaria domanda avanzata dagli attori coniugi Parte_2 nell'ambito del giudizio recante n. 6741/2016 è stata estesa al convenuto ente comunale
(cfr. verbale di udienza del 13.7.2017 svoltasi innanzi al G.I. Dott. Sinisi – nella quale il procuratore, preso atto del contenuto della comparsa di costituzione della società convenuta, estendeva la propria domanda di risarcimento nei confronti del terzo chiamato
)”. Parte_1
Come visto, per come desumibile dagli atti, l'Ente non provvedeva alla chiamata in causa.
1.4 Ed infatti, il citava in autonomo giudizio (RG. 9118/2017) la Parte_1
CO di assicurazioni onde ottenere l'accertamento della manleva di CP_5 cui al contratto di polizza stipulato con quest'ultima.
1.5 Riuniti i tre giudizi RG. 504/2016, RG. 6741/2016 e RG. 9118/2017, espletato approfondimento istruttorio, anche tecnico, il Tribunale ha così statuito: “1) Accoglie nei limiti e per le causali di cui in motivazione le domande di Controparte_7
e dei sig.ri e , e per l'effetto: 2) Condanna il Controparte_1 Controparte_2 [...]
in persona del sindaco pt, al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_7
per le causali in motivazione, al pagamento della somma pari ad euro
[...]
26.812,74, oltre rivalutazione all'attualità e interessi computati dalla data dell'evento dannoso sull'importo pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla
pagina 6 di 23 data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice Istat fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
nonché interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al soddisfo;
3) Condanna il , in persona del Parte_1 sindaco pt al pagamento in favore dei coniugi e , in Controparte_1 Controparte_2 atti generalizzati, per le causali di cui in motivazione, al pagamento della somma pari ad euro 72.859,13 oltre rivalutazione monetaria all'attualità e interessi computati dalla data dell'eventi dannoso sull'importo pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice
FOI), alla data del verificarsi momento della pubblicazione della presente decisione;
nonché interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al soddisfo;
4) Condanna il
MU di FR al ripristino dello stato dei luoghi con riferimento all'immobile di proprietà dei coniugi e per come individuato in atti;
5) Condanna ai sensi CP_1 CP_2 dell'art. 614 bis c.p.c. il al pagamento della somma di euro 50,00 per Parte_1 ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del predetto ordine di ripristino dello stato dei luoghi decorrenti da 60 giorni dall'avvenuto perfezionamento della notifica del presente provvedimento;
6) condanna il , in persona del sindaco pt, al Parte_1 pagamento, in favore di , delle spese di giudizio che si Controparte_7 liquidano in € 7.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IV
e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Michele Dulvi Corcione dichiaratosi anticipatario;
7) condanna il , in persona del sindaco pt, al Parte_1 pagamento, in favore di e , delle spese di giudizio che Controparte_1 Controparte_2 si liquidano in €. 13.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
IV e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Sergio Grandoni dichiaratosi anticipatario;
8) condanna il , in persona del sindaco pt, al Parte_1 pagamento, in favore di delle spese di giudizio che si Parte_3 liquidano in euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
IV e CPA, come per legge;
9) condanna il , in persona del sindaco Parte_1 pt, al pagamento, in favore di delle spese di giudizio che si Controparte_3 liquidano in euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
IV e CPA, come per legge;
10) condanna il , in persona del sindaco Parte_1 pt, al pagamento, in favore di delle spese di giudizio che si liquidano Controparte_9 in euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IV e CPA, come per legge;
11) Pone definitivamente a carico del le spese di Parte_1
CTU liquidate come da separato decreto”.
Il Tribunale, tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato ex art. 2051 c.c., la responsabilità del per i danni da infiltrazioni Parte_1 causati dalla rottura della condotta idrica comunale, escludendo la responsabilità della pagina 7 di 23 Controparte_7
Il giudice di primo grado, inoltre, ha escluso la possibilità di addebitare alcunché alla in ragione dell'accordo transattivo intervenuto tra la medesima Controparte_3 società e il e ha disatteso la richiesta di manleva avanzata da quest'ultimo Ente, Pt_1 stante la tardiva denuncia del sinistro rispetto ai termini contrattualmente previsti.
1.6 Con istanza del 25.02.2022, i sig.ri e hanno chiesto la correzione della CP_1 CP_2 sentenza n. 463/2022, deducendo: a) un errore di calcolo del primo giudice, per avere quantificato il risarcimento da mancato godimento dell'immobile rapportandolo a 78 mensilità anziché 90 (aprile 2013 – ottobre 2020), errando conseguentemente nella liquidazione complessiva di € 35.100,00 invece dei dovuti € 40.500,00; b) un ulteriore errore materiale, per avere considerato, quale termine finale per il calcolo, il mese di ottobre 2020 anziché febbraio 2022 (data di pubblicazione della sentenza), con un periodo risarcibile di 106 mensilità.
Con ordinanza del 15.7.2022, il Tribunale ha corretto la sentenza, modificando da 78 a 90 le mensilità per il calcolo del risarcimento da mancato godimento dell'immobile, e determinando l'importo complessivo in € 40.500,00.
Il Giudice di prime cure, invece, ha ritenuto “non accoglibile l'esaminanda istanza nella parte descritta come errore materiale, involgendo, invero, l'invocata correzione elementi della motivazione incidenti sul contenuto sostanziale della decisione e dunque non riconducibile nell'alveo normativo dell'art. 287 c.p.c.”.
Il Tribunale ha così provveduto: “Dispone che laddove nel corpo motivazionale e dispositivo della sentenza recante n.463/2022 emessa nell'ambito del procedimento recante n.rg. 504/2016: - Alla pagina 22 secondo capoverso ove si legge “con riferimento al ristoro per il mancato utilizzo dell'immobile a far data dall'epoca dello sgombero..risulta un periodo di mancata disponibilità quantificabile in esatti 78 mesi” leggasi ed intendasi “in esatti 90 mesi”; - Alla pagina 22 terzo capoverso ove si legge “i
CTU individuavano quale valore locativo medio pari ad euro 450,00 €/mese nel periodo di riferimento, avendosi:V= M x p =78 x 450,00 = € 35.100,00. Orbene, quantificavano in €
35.100,00 l'indennizzo da riconoscere ai SI.ri per la mancata Parte_4 disponibilità del loro appartamento a tutto l'Ottobre 2020”, leggasi ed intendasi
“90x450,00 =40.500,00”; - Al capo 3 del
PQM
ove si legge “Condanna il Parte_1
, in persona del sindaco pt al pagamento in favore dei coniugi
[...] [...]
e , in atti generalizzati, per le causali di cui in CP_1 Controparte_2 motivazione, al pagamento della somma pari ad euro € 72.859,13” leggasi ed intendasi “
Condanna il , in persona del sindaco pt al pagamento in favore dei Parte_1 coniugi e , in atti generalizzati, per le Controparte_1 Controparte_2 causali di cui in motivazione, al pagamento della somma pari ad euro 78.259,13”.
pagina 8 di 23 1.7 Avverso la sentenza, il con atto di citazione notificato in data Parte_1
8.3.2022 ha proposto appello, lamentando: 1) violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., errata declaratoria di responsabilità dell'ente pubblico, errato accoglimento della domanda risarcitoria dei coniugi , carenza del nesso causale tra i danni lamentati e Parte_2
l'inadempimento del 2) errata statuizione circa la carenza di responsabilità della Pt_1 ditta Costrame s.r.l. e omessa valutazione degli obblighi contrattuali della ditta;
3) errato rigetto della domanda di manleva nei confronti della violazione del Parte_3 termine biennale di prescrizione, inapplicabilità del termine per la denuncia di sinistro per assenza di dolo, violazione degli artt. 2936 e 2952 c.c.
L'ente, che si è costituito il 16.3.2022, ha chiesto: “a) In rito dichiararsi l'appello ammissibile;
b) nel merito accogliere l'appello perché fondato ed in riforma della statuizione impugnata rigettare la richiesta di risarcimento dei danni formulata dai sigg.ri
e nei confronti del perché infondata in fatto e in CP_1 CP_2 Parte_1 diritto. c) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuto il diritto di parte attrice, condannare la ditta Costrame di Di Maso s.r.l., chiamata in causa, con esclusione di ogni responsabilità del d) in via ulteriormente subordinata, Pt_1 condannare la compagnia ”. CP_5
1.8 Con comparsa del 28.9.2022 si è costituita la eccependo, in Controparte_3 via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 e il giudicato interno per mancata specifica impugnazione del capo della sentenza di primo grado che ha escluso la responsabilità della società stessa, in forza dell'accordo transattivo tra la medesima e il CP_3 Parte_1
A fronte della prima udienza del 24.10.2022 fissata in citazione, in data 30.9.2022 si sono costituiti e muovendo contestazioni in rito e nel merito Controparte_1 Controparte_2 dell'appello e deducendo l'inammissibilità di documentazione non depositata in primo grado (con richiamo a note prot. n. 7032 del 18/03/13 e n. 7542 del 21/03/13).
Gli appellati hanno anche rilevato l'omessa citazione in appello della società
[...]
e hanno anche chiesto: “modificare la sentenza di primo grado Controparte_7 limitatamente alla parte in cui nello stabilire il mese finale cui fare riferimento per quantificare il risarcimento dei danni per la mancata disponibilità dell'appartamento, viene indicato il mese di Ottobre 2020 in luogo del mese finale coincidente con quello richiesto “all'attualità” o quanto meno con quello della data di deposito della sentenza di primo grado Febbraio 2022 e – di conseguenza – modificare il calcolo sulla base mensile effettuato per giungere all'importo di cui al punto 3 del
PQM
ha riproposto la domanda avanzata in primo grado, con la quale si è chiesta la condanna per il mancato godimento dell'immobile”.
pagina 9 di 23 In data 4 ottobre 2022, si è costituita (già Controparte_11 CP_12
, eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto.
[...]
Si è costituita la in data 30.10.2022, deducendo l'inammissibilità Controparte_9 dell'impugnazione e la sua infondatezza.
Non avendo provveduto a citare la il ha Controparte_7 Pt_1 chiesto termine per provvedere a tanto, e la Corte ha ritenuto possibile “autorizzare attività di notificazione e di citazione, ferma restando ogni valutazione sull'effettiva scindibilità delle domande e dunque ogni valutazione in rito”.
In data 5.4.2023 si è costituita quest'ultima società, eccependo l'inammissibilità dell'appello e deducendo che l'impugnazione ha avuto ad oggetto solo la posizione dei
SInori e . CP_1 CP_2
2. Il Merito
2.1 In via preliminare va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impugnazione, anche riferita al merito delle azioni e alla titolarità, deve ritenersi coperta dal giudicato.
Sempre In via preliminare, in forza di due ragioni autonome, va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nei confronti della Controparte_7
stante, in primo luogo, la ritenuta posizione scindibile di quest'ultima
[...] società, destinataria di autonoma statuizione favorevole.
A tanto segue che, già alla data del 28.10.2022, in cui è stata chiesta la citazione, il termine di sei mesi era già trascorso (pubblicazione della sentenza in data 11.2.2022).
Né può di certo operare l'art. 288, ultimo comma, cpc, essendo riferita, la norma, alle parti corrette della sentenza.
Nella specie, vi è stata correzione unicamente in ordine alle statuizioni emesse in favore di e . Controparte_1 Controparte_2
È noto, peraltro, che l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
12/07/2023, n. 19959).
Inoltre, neppure può essere sottaciuto che l'atto appello sconta estrema genericità, in quanto nel corpo dello stesso si indica la solo nella parte Controparte_7 descrittiva in fatto, ma nelle conclusioni si legge: a) In rito dichiararsi l'appello ammissibile;
b) nel merito accogliere l'appello perché fondato ed in riforma della statuizione impugnata rigettare la richiesta di risarcimento dei danni formulata dai sigg.ri
e nei confronti del perché infondata in fatto e in CP_1 CP_2 Parte_1
pagina 10 di 23 diritto. c) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuto il diritto di parte attrice, condannare la ditta Costrame di Di Maso s.r.l., chiamata in causa, con esclusione di ogni responsabilità del d) in via ulteriormente subordinata, Pt_1 condannare la compagnia chiamata in causa, a manlevare il Controparte_5
da ogni responsabilità” e) condannare parte appellata al pagamento Parte_1 delle spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio”.
Per completezza va detto che non è stato prodotto l'appello notificato alla società, ma l'unico atto da valutare è necessariamente quello introduttivo (peraltro, le conclusioni sono state riportate dalla società nella costituzione in giudizio).
L'appello promosso verso la è quindi inammissibile. Controparte_7
2.2 Nel merito, con il primo motivo di appello, il ha dedotto la Parte_1 violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., lamentando l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto accertata la responsabilità dell'ente per i danni lamentati da parte attrice.
In particolare, l'appellante ha censurato la decisione per avere ritenuto sussistente il nesso causale tra la perdita della condotta idrica comunale e i danni strutturali rilevati sugli immobili, nonostante l'asserita mancanza di prova certa, deducendo che, dalle note di intervento della società appaltatrice ( del marzo 2013, non si era riscontrata Controparte_3 alcuna anomalia o perdita del sistema idrico.
Solo nel luglio del medesimo anno era stata accertata la presenza di una voragine adiacente la caditoia di raccolta di acque piovane ubicata in prossimità dei fabbricati, nonché la lesione del pozzetto di caditoia.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
In primo luogo, si rileva l'obiettiva genericità dello stesso, mediante richiamo ad ordinanza di sgombero, note ed accertamenti eseguiti dalla per le quali neppure si CP_3 comprende se riferiti alla posizione della o a quella dei Controparte_7
SInori PI e del Prete o a entrambe.
Quanto poi all'affermazione “alla luce della documentazione depositata, che la voragine si
è verificata in data successiva all'inizio dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato ed in conseguenza dell'esecuzione di tali lavori, e non viceversa”, ferme le gravi lacune in termini di specificità, va detto come gli ausiliari nominati nel corso del giudizio di primo grado abbiano accertato che già nel marzo del 2013 “intervennero sui luoghi le maestranze della che, messa in luce la diramazione di adduzione idrica in acciaio Controparte_3 da 1”1/2, riscontrarono una dispersione che stilava dalla filettatura del manicotto di giunzione inserito tra due tubazioni in corrispondenza del civico 18 della via Aspreno
Rocco, ed effettuarono la riparazione del caso mediante apposizione di idoneo manicotto di tenuta e pedissequo rinterro” (pag.
9-10 della CTU).
pagina 11 di 23 I consulenti hanno poi evidenziato la relazione prot. 103 del 9.4.2013 redatta dal responsabile tecnico della ed inviata al MU di FR. Controparte_3
In detta relazione veniva cristallizzato lo stato dei luoghi a quella data: “Il tecnico comunale presente in loco faceva notare che erano stati eseguiti due carotaggi sul marciapiede in corrispondenza dei civici 14 e 18, ma erano stati interrotti a causa della presenza di acqua evidenziatasi a circa 20 cm dal piano di calpestio non presente in data
04/04/2013 […] La si attivava prontamente per effettuare un saggio in CP_3 corrispondenza della dispersione idrica […] Messa in luce la diramazione idrica a servizio del fabbricato in acciaio da 1”1/2 si riscontrava una dispersione che stilava dalla filettatura del manicotto di giunzione inserito tra due tubazioni, in corrispondenza del civico 18. Veniva prontamente effettuata la riparazione con apposizione di idoneo manicotto di tenuta e rinterrato lo scavo con misto stabilizzato. Alla fine dei lavori veniva di nuovo recintata l'area e ripristinato lo stato de quo. Successivamente si verificava che dal foro al civico 14 non era più presente acqua, l'altro, invece, adiacente il civico 18 era stato rimosso per l'esecuzione dei lavori di scavo. Alla luce di quanto appurato, si può dedurre che la perdita idrica rilevata è stata generata dal cedimento del piano di posa della tubazione che ha innescato, attraverso la deformazione della stessa, uno stato tensionale non retto dalla giunzione filettata. Infatti, il cedimento massimo si evidenzia in corrispondenza del civico 18, punto iniziale del cedimento, dove è avvenuta la rotazione verticale della tubazione idrica che ha causato un principio di sfilamento della filettatura”.
Nella relazione si legge: “Dall'esame del quadro fessurativo ovvero della tipologia, della morfologia e della dislocazione delle lesioni, si è potuto dedurre che, all'origine dei cedimenti di fondazione di cui si è già riferito nei precedenti paragrafi, va posta una intervenuta riduzione della originaria capacità portante posseduta dal terreno su cui sono impostate le fondazioni delle pareti murarie dei fabbricati. E, anche alla luce della documentazione versata in Giudizio, si ricava che tale riduzione di portanza è stata senz'altro determinata dalla comparsa di acqua in fondazione, o meglio, all'interno del cosiddetto “volume geotecnico significativo di terreno” corrispondente a quella porzione di terreno che interagisce in modo apprezzabile con le sovrastanti strutture, ovvero anche,
a quella porzione di sottosuolo influenzata dalla costruzione dell'opera e, che, in ossequio alle leggi della dinamica, essa stessa, a sua volta, influenza il comportamento dell'opera stessa […] E' parso opportuno agli scriventi verificare, preliminarmente, se la comparsa di acqua in fondazione (di cui si è detto sopra) si possa ritenere eventualmente collegata anche ad una perdita dalla detta pluviale (n.d.r. del fabbricato), e, pertanto, nel corso delle operazioni peritali, è stato organizzato ed effettuato un saggio proprio in prossimità della zona in cui la pluviale entra nel sottosuolo del marciapiede, al fine di riscontrare lo stato di conservazione del tratto di tubazione interrata. Ebbene, come chiaramente documentato
pagina 12 di 23 anche dai rilievi fotografici nn. 49, 50, …. e 54 in Allegato B (per mera completezza, dalla foto 51 si desume l'esistenza di fori ma che sembrano posizionati oltre la superficie), mediante il detto saggio è stata messa a giorno la tubazione interrata ed è stata verificata la assenza di fratture o lesioni della stessa nonché della curva di base e del tratto suborizzontale iniziale diretto verso la pubblica fogna. La constatata integrità della porzione interrata al piede della pluviale lascia senz'altro escludere che la comparsa di acqua in fondazione possa ascriversi ad una perdita sotterranea dalla stessa. Di converso, come si documenterà anche nel seguito di questa Relazione, risulta che, dalla condotta di adduzione idrica comunale, ebbe a verificarsi una perdita di acqua, in prossimità del civico 18 della via Aspreno Rocco, che è stata oggetto di riparazione agli inizi di Aprile del 2013. Pertanto, risulta senz'altro decisamente verosimile ascrivere la comparsa di acqua in fondazione proprio a tale perdita di acqua dalla condotta comunale. Ed allora, allo stato, può ritenersi accertato che la più probabile causa all'origine dei cedimenti sia correlabile ad una perdita verificatasi dalla condotta idrica comunale e può escludersi che nella produzione degli eventi dannosi possa essere intervenuta qualche perdita di acqua dal tratto interrato della pluviale a servizio del fabbricato della
[...]
(da pag. 14 a pag. 16 della CTU;
cfr. anche pagine 14 e 15 della risposta Controparte_7 alle osservazioni).
I Consulenti nominati, poi, a pag. 19 e ss. della relazione, hanno scritto: “Dalla lettura della relazione sopra integralmente riportata si rileva che, prima della esecuzione della riparazione dalla perdita, vennero effettuati dei fori spia attraverso i quali fu possibile constatare che l'acqua era comparsa anche in prossimità del civico 14 (fabbricato nel quale è ricompreso l'appartamento degli attori SI.ri ) e che la stessa era, Parte_5 poi, scomparsa a seguito della esecuzione dei lavori. Tale circostanza lascia dedurre che
l'acqua proveniente dalla tubazione comunale aveva evidentemente la possibilità di diffondersi all'interno dell'intero tratto in cui si è verificato il cedimento di fondazione dei due fabbricati;
circostanza questa che conferma una correlazione diretta tra il cedimento
e la perdita dalla condotta comunale che, in occasione dell'intervento di cui alla relazione sopra riportata, venne riparata, come si ripete, con la apposizione di un manicotto in corrispondenza del giunto tra le tubazioni.
Inoltre, dal tenore della relazione si può legittimamente intuire che è la stessa
a sollevare la esistenza di un problema (ovvero, più gradatamente, la CP_3 sussistenza di un timore) avente ad oggetto proprio la tenuta della tubazione di adduzione idrica che si trova nel sottosuolo della via Aspreno Rocco in prossimità dei fabbricati oggetto di causa, evidenziando che già dalla metà dell'anno 2012 (quindi qualche mese prima della manifestazione delle criticità nelle strutture) era stata rappresentata al
MU di FR la opportunità di posizionare la condotta idrica ad una distanza di
pagina 13 di 23 sicurezza dai fabbricati”.
I consulenti hanno poi stilato computo metrico estimativo dei danni.
Deve pertanto confermarsi la correttezza della motivazione del Tribunale, che ha ritenuto raggiunta la prova del danno e del relativo nesso causale, essendo, quello individuato assolutamente verosimile, anche in ragione degli ulteriori accertamenti eseguiti.
Il motivo, quindi, va complessivamente disatteso.
2.3 Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la responsabilità della società Controparte_3
Il motivo è inammissibile.
Vale riportare passo motivazionale del Tribunale: “Di tali danni in quanto ricollegabili al cattivo stato di manutenzione della condotta idrica comunale deve ritenersi responsabile il
. Parte_1
Ed invero, dalla documentazione in atti emerge che nel 2011 la Controparte_3
("in gestione" ininterrotta sin dal 2001) partecipava e veniva ammessa alla procedura
[...] di gara indetta dal per l'affidamento dell'appalto misto inerente il Pt_1 Parte_1 servizio di gestione dell'acquedotto e della fognatura comunale ed i lavori di straordinaria manutenzione”.
Dopo avere analizzato le vicende inerenti alla stipulazione contrattuale, il Giudice di prime cure ha scritto: “con riferimento al suddetto contratto di appalto, con atto di citazione notificato il 16/02/2015, la adiva il Tribunale di Napoli, in Controparte_13 funzione di cd, Tribunale delle Imprese (giudizio R.G. N. 4317/2015), invocando, accertamento negativo di taluni obblighi che sarebbero scaturiti dal regolamento contrattuale. Nel corso del giudizio le parti concludevano un atto transattivo, da valersi come strumento ricognitivo e/o interpretativo del contratto di appalto, teso a superare le criticità sollevate nell'atto di citazione.. Si legge testualmente in tale atto, sottoscritto in data 17/12/2015 e richiamato nel verbale di estinzione del processo in data 22/12/2015 che In virtù delle specifiche previsioni contrattuali, le parti si danno reciprocamente atto che si sia in presenza "di un contratto d'appalto e non già di un regime concessorio, dal momento che l'impresa si limita ad eseguire, a fronte di un corrispettivo predeterminato, una prestazione di servizio e non si sostituisce all' Amministrazione nella gestione delle reti attraverso un trasferimento di funzioni e poteri di ordine pubblicistico. Il MU riconosce espressamente che il servizio affidato alla va Controparte_3 qualificato come appalto e non già come concessione. In merito ai doveri di sorveglianza e controllo delle reti, l'Amministrazione riconosce espressamente che la CP_3 [...]
, è tenuta contrattualmente al rispetto delle attività contemplate nel Capitolato, CP_3 nel Disciplinare d'Oneri e nell' analisi dei costi, dovendosi tuttavia considerare un netto distinguo tra quelle ricomprese nel "canone a corpo", che identificano la cd. manutenzione
pagina 14 di 23 ordinaria, e le attività residuali, afferenti la manutenzione straordinaria. L'appaltatrice è tenuta al controllo delle reti, da intendersi — per espressa ricognizione — come esercizio quotidiano, e "in superficie", delle attività di monitoraggio visivo degli assetti di viabilità cittadina, documentata con cadenza fissata dal capitolato, mediante la trasmissione di report. Il dovere di sorveglianza non comporta l'automatica responsabilità in garanzia dell'appaltatore per i danni che dovessero essere invocati da terzi afferenti e/o connessi alle adduzioni idriche e fognarie.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6,4 del C.S.A. nonché dell'art. 25, comma 7, del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le parti chiariscono che non sussiste alcun obbligo a carico della di rispondere dei danni provocati da Controparte_3 perdite idriche lungo i tratti posti a "valle" (cd. ramificazioni private) della rete idrico- fognaria Ai sensi degli artt. 6.1, 6.2 e 6.4 del C.S.A., nonché dei combinato disposto della lettera A del Disciplinare d' Oneri e dell' art. 12 del contratto di appalto e, ancora, in forza degli artt. 2043, 2051 e 1176 Cod. Civ., le parti chiariscono che non esiste un dovere di manleva, a carico della , per i danni arrecati da perdite Controparte_3 provenienti dalle adduzioni principali, laddove, come precisato, l'appaltatrice abbia esercitato e documentato le proprie attività di sorveglianza e monitoraggio delle reti".
Pertanto, le parti così statuivano "ai sensi dell'art. 12 del Contratto di Appalto in corso, ed in continuità con I' art. 10 del contratto previgente, la , potrà Parte_6 essere evocata in giudizio esclusivamente a garanzia dei danni che, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, lasciando in tal caso libera ed indenne Amministrazione appaltante ed il suo personale.
L' accordo veniva depositato in giudizio il successivo 22/12/2016, consentendo la conciliazione della causa R.G. N. 4317/2015 e la conseguente estinzione.
Successivamente alla stipula tuttavia atto transattivo non veniva ratificato nelle forme previste dall' Ordinamento comunale. -Ulteriori criticità nei rapporti tra le parti discendevano dall' esecuzione del contratto previgente.
Con atto di citazione notificato il 03/08/2016, la adiva Controparte_13 nuovamente il Tribunale di Napoli, in funzione di cd. Tribunale delle Imprese (giudizio
R.G, N. 24141/2016), per sentire ivi condannare il al pagamento in Parte_1 suo favore dei corrispettivo per le attività contrattuali regolarmente eseguite di controllo e sorveglianza delle reti nel periodo ricompreso tra il 16/07/2001 ed il 09104/2012, quantificabile in complessivi 8.097.774,91 euro.
Nel corso della prima udienza le parti manifestavano l'intenzione di definire transattivamente la controversia.
Nello specifico, a fronte della rinunzia integrale al predetto importo da parte
pagina 15 di 23 dell'appaltatrice, Ente garantiva la ratifica dell' atto transattivo stipulato il 17/12/2015 e oggetto di conciliazione in giudizio il successivo 22/12/2015 obbligandosi a riconoscere, con ulteriore atto transattivo, la manleva dell' impresa da qualsivoglia responsabilità per tutti i giudizi di natura risarcitoria futuri e/o in corso di proposizione e/o proposti nei propri confronti relativi a sinistri maturati in vigenza della precedente convenzione, in tale ultima evenienza dichiarando impegno a non opporsi all' estromissione dai giudizi con compensazione delle spese, sempre che questi non fossero definiti almeno con sentenza di primo grado. Infatti con determina N. 471 del 27/04/2017 (allegato in atti) a firma dell'
Ing. , dirigente del Settore Edilizia Pubblica del MU di FR si CP_14 determinava quanto segue:- Di prendere atto dell' atto transattivo redatto e sottoscritto in data 17/12/2015 dal Dirigente AT/OOPP, Ing. e dall'Amm. Unico della CP_14 ditta - Di prendere atto del verbale del 22/12/2015 di conciliazione ed CP_3 estinzione del Giudizio incardinato al Tribunale idi Napoli, sez. spec. in materia di
Impresa R.G. N. 4317/2015; - Per I: effetto, in esecuzione dell' atto transattivo, di stabilire formalmente obbligo di astenersi a chiamare in giudizio la Controparte_3 ogni qualvolta veniva convenuta da terzi per danni, anche solo accidentalmente, connessi alle reti idricofognarie, a prescindere dalla sussistenza di un nesso eziologico diretto rispetto all' esecuzione o alla omessa o tardiva esecuzione degli interventi da parte dell' impresa, e di non opporsi alla richiesta di estromissione dell' impresa appaltatrice;
- Di approvare allegato e ulteriore schema transattivo, da sottoscrivere nelle forme previste dai vigente Ordinamento, che consenta il bonario componimento e estinzione dei giudizio
R.G. N. 24141/2016 tuttora pendente innanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli;
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- Di trasmettere il presente atto all'ufficio gare e contratti perché il presente atto, unitamente alla redigenda ulteriore transazione, siano considerati come parte integrante anche dei contratto rep. 2736 del 16/07/2001, con ogni conseguenza, specie in ordine al contegno che Amministrazione dovrà assumere nei giudizi pendenti e futuri, dovendo per tale ragione essere formalmente trasmesso anche A' Avvocatura Municipale.
Pertanto, in virtù della richiamata determina N. 471/2017 il ha Parte_1 ratificato l'atto transattivo stipulato in data 17/12/2015 e per l' effetto si obbliga di astenersi a chiamare in giudizio la ogni qualvolta viene Controparte_3 convenuta da terzi per danni, anche solo accidentalmente, connessi alle reti idrico- fognarie, a prescindere dalla sussistenza di un nesso eziologico diretto rispetto alla esecuzione o alla omessa o tardiva esecuzione degli interventi da parte del!' impresa. Si impegna a non opporsi alla richiesta di estromissione dai giudizi formulate dall' impresa appaltatrice.
Tale determina è stata depositata telematicamente in data 27/07/2017. Pertanto, deve
pagina 16 di 23 ritenersi sussista la responsabilità esclusiva del ”. Parte_1
Ebbene, questa motivazione non è stata analiticamente ed integralmente contestata dall'appellante, che neppure ha univocamente richiamato, con idonea confutazione della sua rilevanza, l'atto transattivo.
Pertanto, va citato l'insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale, in materia d'impugnazioni civili, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. È pertanto necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo al riguardo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale
(Cass. civ. Sez. II, 27/01/2011, n. 1924).
Ancora, come statuito dalla Suprema Corte, la formulazione ratione temporis dell'art. 342
c.p.c. richiede che l'appello venga formulato dall'appellante indicando "specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata" (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043 e nello stesso senso Cassazione civile, sez. III, 05/04/2017, n. 8845 e Cass. S.U. Sentenza n.
27199 del 16/11/2017, nonché più di recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del
30/05/2018 e Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Cass. civ., sez. VI,
22/02/2017, n. 4541).
L'appello, quindi, in questa parte va dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle pagina 17 di 23 soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342
c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
2.4 Con il terzo motivo, il ha censurato la statuizione con cui il Tribunale ha Pt_1 rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicurativa
(ora , deducendo che l'ente avrebbe adempiuto Parte_3 Controparte_15 all'onere di comunicazione del sinistro e che la valutazione della tardività della denuncia sarebbe viziata da errori e da una scorretta interpretazione delle clausole di polizza.
E' questo il motivo con maggiori elementi di disturbo.
Va qui rammentato, infatti, che, a fronte di due separate richieste risarcitorie (della e dei signori e ), vi sono state due distinte Controparte_7 CP_1 CP_2 richieste di manleva [giudizio 504/2016 riconducibile alla domanda della società
[...]
nonché giudizio 9118/2017 riconducibile all'originaria istanza dei Controparte_7
SInori e;
questo secondo giudizio è sorto a seguito di chiamata in causa CP_1 CP_2 del ad opera della a sua volta citata dai SInori Pt_1 Controparte_7
nel giudizio 6741/2016 e nel quale il MU, a quanto pare, non ha Parte_2 eseguito la chiamata (evidentemente) autorizzata, provvedendo ad instaurare, appunto,
l'autonomo giudizio n. 9118/2017].
E infatti, si apprezzano due comparse di costituzione della CO con due distinti difensori, come anche stabilito in epigrafe della sentenza impugnata.
Ciò posto, e ferma ogni statuizione non oggetto di univoca impugnazione, per ciò che concerne il giudizio 504/2016, conformemente a quanto sostenuto dall'appellante, affinché
l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto
(Cass. civ. Sez. III Ord., 30/09/2019, n. 24210).
Nella specie nulla di tanto appare concretamente dimostrato.
La CO, nondimeno, ha riproposto l'eccezione di prescrizione.
Ebbene, per ciò che concerne la domanda di manleva in ordine alla pretesa della
[...]
la CO, con comparsa del 14.3.2017 (a fronte della Controparte_7
pagina 18 di 23 successiva udienza del 3.4.2017, ha scritto: “Difatti il , ricevuta avviso Parte_1 di sinistro e contestuale istanza di risarcimento in data 8.4.2013, per la cui soddisfazione ha richiesto la evocazione in giudizio della comparente compagnia, ha reso edotto l'ente assicurativo dei fatti di causa solamente mediante la notifica dell'atto di chiamata in garanzia del presente giudizio, avvenuta nel qual caso in data 17/11/2013, ovvero oltre i due anni richiesti dall'art. 2952 c.c..”.
In realtà, tenuto conto dell'interpretazione degli atti a disposizione, si reputa via sia errore materiale poiché la notifica della chiamata in garanzia è del 17.11.2016 e non potrebbe essere diversamente, vista la data del giudizio di primo grado (2016).
Sennonché, il Tribunale, seppure, per altri fini e pur riproponendo (almeno si ritiene) il medesimo errore materiale, in ogni caso, per quel che qui interessa, ha comunque scritto:
“Nel caso di specie emerge documentalmente che il , ricevuta avviso Parte_1 di sinistro e contestuale istanza di risarcimento in data 8.4.2013, per la cui soddisfazione ha richiesto la evocazione in giudizio della compagnia, ha reso edotto l'ente assicurativo dei fatti di causa solamente mediante la notifica dell'atto di chiamata in garanzia del presente giudizio, avvenuta nel qual caso in data 17/11/2013, e dunque ben oltre il termine di giorni trenta previsto per la operatività della garanzia”.
Dunque, questa circostanza, non univocamente impugnata ex art. 342 cpc, non può più essere messa in discussione, per cui il termine biennale, a fronte della chiamata in garanzia, recante data di spedizione del 17.11.2016 deve necessariamente reputarsi decorso, e ciò si dice a prescindere da ogni considerazione sulla dedotta mancanza di univoca e tempestiva contestazione delle allegazioni della compagnia.
Per ciò che concerne, invece, la richiesta di manleva in ordine alla pretesa originaria dei
SInori e (giudizio 9118/2017), la CO, con comparsa del CP_1 CP_2
26.10.2017 (a fronte dell'udienza del 15.11.2017), oltre a dedurre sulla decadenza ex art. 1915 cc, ha articolato eccezione eccessivamente generica: “Analogamente si eccepisce la prescrizione del diritto di manleva ex art.2952 c.c., nell'ipotesi in cui non si provasse la tempestiva denuncia dell'evento all'ente assicuratore”, così come eccessivamente generiche si reputano le ulteriori difese.
Sulla violazione dell'art. 1915 cc vale richiamare integralmente quanto prima detto in ordine alla prima richiesta di manleva, per cui stante la stipula di rapporto assicurativo (cfr. polizza in atti: art. 7, rubricato “rischi compresi”, punti 16 e 17), la domanda di garanzia nei riguardi della (già va accolta e Controparte_4 Controparte_5
– per l'effetto – la stessa va dichiarata tenuta e conseguentemente condannata a tenere indenne ed a rivalere il della somma complessiva che quest'ultimo è Parte_1 tenuto a corrispondere in ragione del presente giudizio, comprese le spese di lite (non quelle di CTU, posto che la stessa è stata redatta anche nell'interesse di altre parti), ma pagina 19 di 23 limitatamente alla pretesa fatta valere da e ed escluso Controparte_1 Controparte_2 il capo 5), essendo questo naturalmente imputabile al ritardo dell' CP_16
In ogni caso va detratto uno scoperto del 10% (evidentemente superiore alla franchigia di euro 7.000,00), così come previsto in polizza (cfr. pag. 15).
2.5 Assolutamente generica, e dunque in palese violazione dell'art. 342 cpc, è la richiesta in via subordinata, di ridurre il quantum debeatur, a fronte dell'articolata ricostruzione operata dai Tecnici nominati nel corso del giudizio di primo grado.
2.6 e con la comparsa di costituzione, hanno anche Controparte_1 Controparte_2 chiesto: “modificare la sentenza di primo grado limitatamente alla parte in cui nello stabilire il mese finale cui fare riferimento per quantificare il risarcimento dei danni per la mancata disponibilità dell'appartamento, viene indicato il mese di Ottobre 2020 in luogo del mese finale coincidente con quello richiesto “all'attualità” o quanto meno con quello della data di deposito della sentenza di primo grado Febbraio 2022 e – di conseguenza – modificare il calcolo sulla base mensile effettuato per giungere all'importo di cui al punto
3 del
PQM
ha riproposto la domanda avanzata in primo grado, con la quale si è chiesta la condanna per il mancato godimento dell'immobile”.
Gli istanti, nel giudizio di primo grado, avevano chiesto somme “per tutto il periodo che decorre dal 04.04.2013 all'attualità ed anche a venire, ovvero fino a quando non verrà revocata l'ordinanza di sgombero e, cioè, fino a quando gli istanti potranno far ritorno nella propria abitazione”, e hanno lamentato la circostanza che “il Giudice invece nella sentenza ha indicato come termine ultimo per il conteggio del risarcimento del danno il mese di Ottobre 2020.
Questa indicazione non è corretta in quanto essendo il presupposto alla base “…la mancata disponibilità del loro appartamento… questa è continuata anche per il periodo che va dall'Ottobre 2020 (come indicato dai CC.TT.UU.) fino al deposito della sentenza
… ed oltre, in quanto sta continuando tutt'ora atteso che il nulla ha fatto”. Pt_1
Per completezza, come accennato, il Tribunale ha accolto in parte l'istanza di correzione, evidenziando che i mesi dal 12.4.2013 all'ottobre 2020 non erano 78 ma 90, ma ha rigettato l'ulteriore richiesta di correzione poi riversata nella comparsa di costituzione in questo grado di giudizio.
Ebbene, contrariamente a quanto affermato dagli stessi PI e del Prete, in quanto parzialmente soccombenti, i predetti, in sostanza, hanno promosso vero e proprio appello incidentale perché tali vanno qualificate le doglianze mosse.
Si è ad esempio sostenuto che in tema di impugnazione, per la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la pagina 20 di 23 volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (Cass. civ., Sez. II,
15/11/2004, n. 21615).
Occorre quindi che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent.,
09/04/2025, n. 9364)
Nella specie, l'istante ha compiutamente censurato la decisione del Giudice di primo grado, per cui l'appello è ammissibile ed anche tempestivo, posto che i SInori e CP_1 [...]
si sono costituiti in data 30.9.2022 a fronte della prima udienza del 24.10.2022 fissata CP_2 in citazione, e dunque nel rispetto dei termini previsti dall'art. 343 cpc.
A tanto segue, di necessità, che l'importo non può essere parametrato all'ottobre 2020, ma alla pubblicazione della sentenza di primo grado e cioè l'11.2.2022.
Dunque, la somma che va riconosciuta per il mancato godimento è di euro 47.700,00 (euro
450,00 x 106, tenendo conto di tutto febbraio 2022), per cui l'importo complessivo è di euro 85.459,13 (euro 34.259,13 + euro 3.500,00 già riconosciuti dal Tribunale + euro
47.700,00).
In tal senso va incisa la sentenza.
4. Considerazioni conclusive e spese
Dunque, sulla scorta di quanto precede, l'appello va accolto solo in parte, mentre va accolto quello (ritenuto incidentale dal Collegio) di e . Controparte_1 Controparte_2
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cassazione civile, Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Per ciò che concerne i rapporti tra il e ( ), l'accoglimento solo Pt_1 CP_4 CP_5 parziale, e dunque la soccombenza reciproca, giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In tutti gli altri rapporti le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante di questo grado e si liquidano, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche.
Va anche richiamato il principio a tenore del quale, allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la pagina 21 di 23 partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 14/01/2022,
n. 1123).
Le spese vanno distratte in favore dei difensori degli appellati, quando richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 463/2022 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 11.2.2022 nei procedimenti riuniti nn. 504/2016 R.G., 6741/2016 R.G. e 9118/2017 R.G., successivamente corretta in data
15.7.2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello promosso dal nei confronti di Parte_1
Controparte_7
• rigetta il primo motivo di appello del Parte_1
• dichiara inammissibile il secondo motivo di appello del Parte_1
• accoglie il terzo motivo di appello del per quanto di ragione e nei Parte_1 limiti indicati in parte motiva e – per l'effetto – in parziale riforma dell'impugnata sentenza per ciò che concerne l'originaria pretesa avanzata da e Controparte_1 [...]
dichiara tenuta e conseguentemente condanna la CP_2 Controparte_4
(già a tenere indenne ed a rivalere il
[...] Controparte_5 Parte_1
della somma complessiva che quest'ultimo è tenuto a corrispondere – sempre
[...] per le richieste di e – in ragione della sentenza Controparte_1 Controparte_2 impugnata, nei limiti dei capi 3), 4) e 7) del dispositivo della sentenza e con uno scoperto del 10%;
• rigetta per il resto l'appello del Parte_1
• accoglie l'appello incidentale promosso da e e – Controparte_1 Controparte_2 per l'effetto – in parziale riforma dell'impugnata sentenza, “Condanna il Parte_1
, in persona del sindaco pt al pagamento in favore dei coniugi
[...] [...]
e , in atti generalizzati, per le causali di cui in CP_1 Controparte_2 motivazione, al pagamento della somma pari ad euro 85.459,13 oltre rivalutazione monetaria all'attualità e interessi computati dalla data dell'evento dannoso sull'importo pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice Istat fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
nonché interessi al tasso
pagina 22 di 23 legale dalla presente pronuncia al soddisfo”;
• condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate costituite, che si liquidano: a) in favore di e , in Controparte_1 Controparte_2 euro 14.317,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del
15 % sui compensi, IV e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore;
b) in favore della in euro 9.568,00 per CP_7 Controparte_7 compensi, oltre spese generali al 15%, IV e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore;
c) in favore della in euro 14.317,00 Controparte_3 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IV e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore;
d) in favore della in euro 14.317,00 per compensi Controparte_17 professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IV e cpa come per legge;
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi gradi di giudizio nei rapporti tra il e la . Parte_1 Controparte_4
Così deciso, in Napoli, in data 3.7.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1127/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 463/2022 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 11.2.2022, successivamente corretta in data 15.7.2022, nei procedimenti riuniti nn. 504/2016 R.G.,
6741/2016 R.G. e 9118/2017 R.G. - vertente tra
(P.IV ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Affinito, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Municipale in FR (NA), Piazza Municipio, n. 1 appellante
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Sergio Grandoni, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Corso Novara, n.13 appellati/appellanti incidentali nonché
(P.IV , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IV_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Carmine Di Mauro, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in FR (NA), Via Papa Giovanni
XXIII, n. 39 appellata nonché
(P.IV già , in Controparte_4 P.IV_3 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato pagina 1 di 23 Alfredo Dovetto, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Avellino, Via Giovanni di Guglielmo, n. 13; appellata nonché
(P.IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 P.IV_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Marino, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, in Caserta, Via Turati, n. 55 appellata nonché
(P.IV ), in persona del legale Controparte_7 P.IV_5 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Michele Dulvi Corcione, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in FR, Piazza E.
Gianturco, n. 2; appellata
CONCLUSIONI
Per il MU di FR: come da note di trattazione scritta;
per e : come da note di trattazione scritta;
Controparte_1 Controparte_2
Per come da note di trattazione scritta;
Controparte_3
Per come da note di trattazione scritta;
Controparte_4
Per come da note di trattazione scritta;
Controparte_6
Per come da note di trattazione scritta Controparte_7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e svolgimento del processo
1.1 In via preliminare va rilevato che, nonostante plurime richieste del Collegio e della
Cancelleria, non sono stati acquisiti i fascicoli di primo grado dei giudizi riuniti.
Nondimeno, ciò non preclude la decisione, tenuto conto degli atti a disposizione, anche di quelli offerti dalle parti, essendo noto che la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova",
l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
17/04/2023, n. 10202).
Inoltre, vale richiamare il principio di recente espresso a tenore del quale, in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della pagina 2 di 23 propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 16/02/2023, n.
4835).
Ancora, occorre distinguere i vari giudizi.
Il giudizio 504/2016, che ha visto contraddittori la (parte Controparte_7 attrice), il MU di FR (convenuto), nonché, quali chiamati in causa, la
[...]
e le compagnie di assicurazione UN e . CP_3 CP_5
Il giudizio 6741/2016, che ha visto i coniugi e (parte attrice), la CP_1 CP_2 [...]
(parte convenuta), nonché, quale chiamato in causa, il Controparte_7 Parte_1
che, a sua volta, chiese la chiamata in causa della e
[...] Controparte_3 della . CP_5
Evidentemente, per quanto si desume dai dati a disposizione, il non ha poi Pt_1 provveduto alla chiamata, per cui l'Ente, nel giudizio 9118/2017, ha citato autonomamente la CO (non sembra anche la ma la circostanza è Controparte_3 irrilevante per quanto si dirà in ordine alla posizione di quest'ultima, per cui non occorre approfondimento sul punto).
Successivamente, vi è stata prima la riunione tra i tra i giudizi 9118/2017 e 6741/2016 e poi quella tra questi giudizi e il n. 504/2016.
Infine, va aggiunto che in epigrafe della sentenza la viene riportata con la dicitura CP_5
AS, ed effettivamente la società sembra essere stata posta in un primo momento in amministrazione straordinaria, come si desume dalla comparsa di costituzione datata
25.10.2017 (nel giudizio 9118/2017), in cui si indica proprio il Commissario straordinario, mentre, con la comparsa di costituzione in appello, non ne viene fatta più menzione.
Su queste questioni, in ogni caso, non vi è stata univoca impugnazione.
Infine, va detto che l'allegato stato di dissesto del non inciderebbe sul giudizio in Pt_1 esame.
In caso di dichiarazione di dissesto del non si verifica alcuna perdita della sua Pt_1 capacità processuale, né alcuna sostituzione dei suoi organi istituzionali con l'organo straordinario di liquidazione, atteso che le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro lo stesso, essendo inibito, nel periodo compreso tra la data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto, intraprendere o proseguire le azioni esecutive relative a debiti rientranti nella competenza dell'organo della procedura
(Cass. civ. Sez. V Sent., 10/03/2020, n. 6692: in motivazione si legge: “alla data della dichiarazione di dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto non
pagina 3 di 23 possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente locale né alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (Cass. n. 1191/2001, Cass. n. 15498/2001).
Dunque, l'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale né, si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (Cass. n. 1097/2010), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (Cass. sez. un. 16059/2001; Cass.
16959/2016)”.
1.2 Ciò detto, si procede alla ricostruzione storica del processo in base agli atti a disposizione.
Come si desume anche dalla pronuncia impugnata, con atto di citazione notificato in data
25.10.2016 nel RG. 504/2016, la società conveniva Controparte_7 innanzi al Tribunale di Napoli Nord il al fine di sentirlo condannare al Parte_1 risarcimento dei danni subiti dagli immobili di cui è comproprietaria, ubicati in FR,
Via Aspreno Rocco, nn. 10, 12 e 14.
Con riferimento a tali immobili, unitamente ad altro fabbricato adiacente, in data
13.12.2012 era stata emessa ordinanza sindacale n.124 avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza, stante la sussistenza di dissesto e lesioni riscontrate in danno dei cespiti predetti, le quali venivano attribuite a cedimenti in fondazione.
I lavori di messa in sicurezza avevano preso avvio in data 8.3.2013 e i tecnici incaricati, in data 8.4.2013, avevano rilevato una copiosa perdita di acqua proveniente dalla tubazione dell'acquedotto comunale per la parte riversante sulla pubblica via (segnatamente sul marciapiede adiacente la facciata situata in Via Aspreno Rocco).
La problematica era stata prontamente comunicata all'Ente comunale, che aveva fatto intervenire una ditta che aveva a sua volta eseguito le opere manutentive necessarie, individuando, al contempo, un danno alla condotta idrico/fognaria comunale a circa 60/70 cm dal marciapiede, nei pressi del cancello pedonale di accesso al civico n.12 di Via A.
Rocco.
Veniva in un primo momento diffidata quale proprietaria dell'immobile CP_8 ubicato al civico n.14, al fine di provvedere con urgenza alla messa in sicurezza, pur senza esito.
In ragione della descritta situazione, la con ricorso per Controparte_7 accertamento tecnico preventivo (RGN. 1139/2013), aveva adito il Tribunale di Napoli
Nord al fine di verificare le cause e le responsabilità nella causazione dei danni riscontrati pagina 4 di 23 all'immobile di sua proprietà.
All'esito dell'accertamento tecnico, la citava in Controparte_7 giudizio il chiedendo il ristoro dei danni. Parte_1
Si costituiva in giudizio il eccependo l'inammissibilità e Parte_1
l'infondatezza della domanda, la propria carenza di responsabilità per aver affidato la manutenzione della condotta fognaria alla società Controparte_3
Chiedeva, pertanto, di essere autorizzato alla chiamata in causa di quest'ultima, nonché, in garanzia, del proprio assicuratore, CP_5
Si costituiva la deducendo la propria estraneità rispetto ai fatti e Controparte_3 alla causazione dei pregiudizi lamentati dai proprietari dei fabbricati, chiedendo l'estromissione dal giudizio, anche in ragione di accordo transattivo sottoscritto con il in data 17.12.2015; proponeva domanda di manleva nei confronti Parte_1 della propria compagnia assicuratrice, Controparte_9
A fronte dell'udienza del 3.4.2017 fissata per la chiamata in garanzia, in data 14.3.2017, si costituiva la eccependo l'inoperatività della Controparte_10 polizza RCT per mancata copertura del rischio, non essendo garantite le attività delegate a terzi e che in ogni caso i danni lamentati non rientravano nel rischio coperto "evento accidentale" bensì connessi a grave colpa e inadempimento contrattuale della ditta appaltatrice CP_3
La CO eccepiva anche la prescrizione del diritto, l'operatività di franchigia frontale pari a € 7.000,00 per ogni sinistro e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda attrice;
rilevava l'inopponibilità delle risultanze dell'ATP.
Con comparsa del 26.9.2017 si costituiva l eccependo l'inopponibilità Controparte_6 dell'ATP, nonché la carenza di responsabilità del proprio assicurato Controparte_3
[...
per i danni lamentati.
1.3 Con atto di citazione datato 10.06.2016 (RG 6741/2016), i sig.ri e Controparte_1 [...]
convenivano in giudizio la esponendo CP_2 Controparte_7 di essere proprietari di un immobile sito in FR, via G. Aspreno Rocco n. 22 (ora civico 14), acquistato nel marzo 2012, e di avere riscontrato, nel dicembre dello stesso anno, lesioni strutturali in prossimità della scala d'accesso, in adiacenza al muro di confine con il civico 12, di proprietà della società convenuta.
Gli istanti riferivano che, a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco, erano state rilevate anomalie strutturali, anche in relazione allo stato di vetustà della pluviale del civico 12, con contestuale emanazione di ordinanze sindacali da parte del con le Parte_1 quali si era disposta l'esecuzione urgente di lavori di messa in sicurezza.
I sigg. deducevano la mancata esecuzione degli interventi da parte della Parte_2
l'aggravarsi delle condizioni dell'immobile e, infine, Controparte_7
pagina 5 di 23 l'emanazione di ordinanza sindacale con la quale era stato disposto lo sgombero dell'unità abitativa di loro proprietà, con conseguente impossibilità di accesso all'abitazione sin dal
04.04.2013.
Rappresentavano, altresì, che dalla consulenza espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, era emerso che il dissesto statico del fabbricato al civico 12 fosse riconducibile a infiltrazioni derivanti da perdite nei sottoservizi pubblici e privati sottostanti, e che i CTU avevano indicato quale misura necessaria il consolidamento in fondazione del fabbricato
CP_7
Gli istanti chiedevano la condanna della convenuta all'esecuzione delle opere strutturali necessarie ovvero all'abbattimento del fabbricato, con applicazione delle misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c., nonché il risarcimento dei danni materiali arrecati all'immobile di loro proprietà quantificati in € 45.252,82, oltre a quelli per il mancato godimento del bene dalla data dello sgombero sino alla revoca dell'ordinanza comunale.
In questo giudizio si costituiva la chiedendo la Controparte_7 chiamata in causa del il quale, a sua volta, chiedeva essere Parte_1 autorizzato alla chiamata in causa della ditta Costrame di Di Maso s.r.l. e del proprio assicuratore CP_5
Va aggiunto che nella pronuncia impugnata (pag. 20) si legge “per incidens, giova rappresentare che la originaria domanda avanzata dagli attori coniugi Parte_2 nell'ambito del giudizio recante n. 6741/2016 è stata estesa al convenuto ente comunale
(cfr. verbale di udienza del 13.7.2017 svoltasi innanzi al G.I. Dott. Sinisi – nella quale il procuratore, preso atto del contenuto della comparsa di costituzione della società convenuta, estendeva la propria domanda di risarcimento nei confronti del terzo chiamato
)”. Parte_1
Come visto, per come desumibile dagli atti, l'Ente non provvedeva alla chiamata in causa.
1.4 Ed infatti, il citava in autonomo giudizio (RG. 9118/2017) la Parte_1
CO di assicurazioni onde ottenere l'accertamento della manleva di CP_5 cui al contratto di polizza stipulato con quest'ultima.
1.5 Riuniti i tre giudizi RG. 504/2016, RG. 6741/2016 e RG. 9118/2017, espletato approfondimento istruttorio, anche tecnico, il Tribunale ha così statuito: “1) Accoglie nei limiti e per le causali di cui in motivazione le domande di Controparte_7
e dei sig.ri e , e per l'effetto: 2) Condanna il Controparte_1 Controparte_2 [...]
in persona del sindaco pt, al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_7
per le causali in motivazione, al pagamento della somma pari ad euro
[...]
26.812,74, oltre rivalutazione all'attualità e interessi computati dalla data dell'evento dannoso sull'importo pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla
pagina 6 di 23 data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice Istat fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
nonché interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al soddisfo;
3) Condanna il , in persona del Parte_1 sindaco pt al pagamento in favore dei coniugi e , in Controparte_1 Controparte_2 atti generalizzati, per le causali di cui in motivazione, al pagamento della somma pari ad euro 72.859,13 oltre rivalutazione monetaria all'attualità e interessi computati dalla data dell'eventi dannoso sull'importo pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice
FOI), alla data del verificarsi momento della pubblicazione della presente decisione;
nonché interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al soddisfo;
4) Condanna il
MU di FR al ripristino dello stato dei luoghi con riferimento all'immobile di proprietà dei coniugi e per come individuato in atti;
5) Condanna ai sensi CP_1 CP_2 dell'art. 614 bis c.p.c. il al pagamento della somma di euro 50,00 per Parte_1 ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del predetto ordine di ripristino dello stato dei luoghi decorrenti da 60 giorni dall'avvenuto perfezionamento della notifica del presente provvedimento;
6) condanna il , in persona del sindaco pt, al Parte_1 pagamento, in favore di , delle spese di giudizio che si Controparte_7 liquidano in € 7.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IV
e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Michele Dulvi Corcione dichiaratosi anticipatario;
7) condanna il , in persona del sindaco pt, al Parte_1 pagamento, in favore di e , delle spese di giudizio che Controparte_1 Controparte_2 si liquidano in €. 13.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
IV e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Sergio Grandoni dichiaratosi anticipatario;
8) condanna il , in persona del sindaco pt, al Parte_1 pagamento, in favore di delle spese di giudizio che si Parte_3 liquidano in euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
IV e CPA, come per legge;
9) condanna il , in persona del sindaco Parte_1 pt, al pagamento, in favore di delle spese di giudizio che si Controparte_3 liquidano in euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
IV e CPA, come per legge;
10) condanna il , in persona del sindaco Parte_1 pt, al pagamento, in favore di delle spese di giudizio che si liquidano Controparte_9 in euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IV e CPA, come per legge;
11) Pone definitivamente a carico del le spese di Parte_1
CTU liquidate come da separato decreto”.
Il Tribunale, tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato ex art. 2051 c.c., la responsabilità del per i danni da infiltrazioni Parte_1 causati dalla rottura della condotta idrica comunale, escludendo la responsabilità della pagina 7 di 23 Controparte_7
Il giudice di primo grado, inoltre, ha escluso la possibilità di addebitare alcunché alla in ragione dell'accordo transattivo intervenuto tra la medesima Controparte_3 società e il e ha disatteso la richiesta di manleva avanzata da quest'ultimo Ente, Pt_1 stante la tardiva denuncia del sinistro rispetto ai termini contrattualmente previsti.
1.6 Con istanza del 25.02.2022, i sig.ri e hanno chiesto la correzione della CP_1 CP_2 sentenza n. 463/2022, deducendo: a) un errore di calcolo del primo giudice, per avere quantificato il risarcimento da mancato godimento dell'immobile rapportandolo a 78 mensilità anziché 90 (aprile 2013 – ottobre 2020), errando conseguentemente nella liquidazione complessiva di € 35.100,00 invece dei dovuti € 40.500,00; b) un ulteriore errore materiale, per avere considerato, quale termine finale per il calcolo, il mese di ottobre 2020 anziché febbraio 2022 (data di pubblicazione della sentenza), con un periodo risarcibile di 106 mensilità.
Con ordinanza del 15.7.2022, il Tribunale ha corretto la sentenza, modificando da 78 a 90 le mensilità per il calcolo del risarcimento da mancato godimento dell'immobile, e determinando l'importo complessivo in € 40.500,00.
Il Giudice di prime cure, invece, ha ritenuto “non accoglibile l'esaminanda istanza nella parte descritta come errore materiale, involgendo, invero, l'invocata correzione elementi della motivazione incidenti sul contenuto sostanziale della decisione e dunque non riconducibile nell'alveo normativo dell'art. 287 c.p.c.”.
Il Tribunale ha così provveduto: “Dispone che laddove nel corpo motivazionale e dispositivo della sentenza recante n.463/2022 emessa nell'ambito del procedimento recante n.rg. 504/2016: - Alla pagina 22 secondo capoverso ove si legge “con riferimento al ristoro per il mancato utilizzo dell'immobile a far data dall'epoca dello sgombero..risulta un periodo di mancata disponibilità quantificabile in esatti 78 mesi” leggasi ed intendasi “in esatti 90 mesi”; - Alla pagina 22 terzo capoverso ove si legge “i
CTU individuavano quale valore locativo medio pari ad euro 450,00 €/mese nel periodo di riferimento, avendosi:V= M x p =78 x 450,00 = € 35.100,00. Orbene, quantificavano in €
35.100,00 l'indennizzo da riconoscere ai SI.ri per la mancata Parte_4 disponibilità del loro appartamento a tutto l'Ottobre 2020”, leggasi ed intendasi
“90x450,00 =40.500,00”; - Al capo 3 del
PQM
ove si legge “Condanna il Parte_1
, in persona del sindaco pt al pagamento in favore dei coniugi
[...] [...]
e , in atti generalizzati, per le causali di cui in CP_1 Controparte_2 motivazione, al pagamento della somma pari ad euro € 72.859,13” leggasi ed intendasi “
Condanna il , in persona del sindaco pt al pagamento in favore dei Parte_1 coniugi e , in atti generalizzati, per le Controparte_1 Controparte_2 causali di cui in motivazione, al pagamento della somma pari ad euro 78.259,13”.
pagina 8 di 23 1.7 Avverso la sentenza, il con atto di citazione notificato in data Parte_1
8.3.2022 ha proposto appello, lamentando: 1) violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., errata declaratoria di responsabilità dell'ente pubblico, errato accoglimento della domanda risarcitoria dei coniugi , carenza del nesso causale tra i danni lamentati e Parte_2
l'inadempimento del 2) errata statuizione circa la carenza di responsabilità della Pt_1 ditta Costrame s.r.l. e omessa valutazione degli obblighi contrattuali della ditta;
3) errato rigetto della domanda di manleva nei confronti della violazione del Parte_3 termine biennale di prescrizione, inapplicabilità del termine per la denuncia di sinistro per assenza di dolo, violazione degli artt. 2936 e 2952 c.c.
L'ente, che si è costituito il 16.3.2022, ha chiesto: “a) In rito dichiararsi l'appello ammissibile;
b) nel merito accogliere l'appello perché fondato ed in riforma della statuizione impugnata rigettare la richiesta di risarcimento dei danni formulata dai sigg.ri
e nei confronti del perché infondata in fatto e in CP_1 CP_2 Parte_1 diritto. c) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuto il diritto di parte attrice, condannare la ditta Costrame di Di Maso s.r.l., chiamata in causa, con esclusione di ogni responsabilità del d) in via ulteriormente subordinata, Pt_1 condannare la compagnia ”. CP_5
1.8 Con comparsa del 28.9.2022 si è costituita la eccependo, in Controparte_3 via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 e il giudicato interno per mancata specifica impugnazione del capo della sentenza di primo grado che ha escluso la responsabilità della società stessa, in forza dell'accordo transattivo tra la medesima e il CP_3 Parte_1
A fronte della prima udienza del 24.10.2022 fissata in citazione, in data 30.9.2022 si sono costituiti e muovendo contestazioni in rito e nel merito Controparte_1 Controparte_2 dell'appello e deducendo l'inammissibilità di documentazione non depositata in primo grado (con richiamo a note prot. n. 7032 del 18/03/13 e n. 7542 del 21/03/13).
Gli appellati hanno anche rilevato l'omessa citazione in appello della società
[...]
e hanno anche chiesto: “modificare la sentenza di primo grado Controparte_7 limitatamente alla parte in cui nello stabilire il mese finale cui fare riferimento per quantificare il risarcimento dei danni per la mancata disponibilità dell'appartamento, viene indicato il mese di Ottobre 2020 in luogo del mese finale coincidente con quello richiesto “all'attualità” o quanto meno con quello della data di deposito della sentenza di primo grado Febbraio 2022 e – di conseguenza – modificare il calcolo sulla base mensile effettuato per giungere all'importo di cui al punto 3 del
PQM
ha riproposto la domanda avanzata in primo grado, con la quale si è chiesta la condanna per il mancato godimento dell'immobile”.
pagina 9 di 23 In data 4 ottobre 2022, si è costituita (già Controparte_11 CP_12
, eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto.
[...]
Si è costituita la in data 30.10.2022, deducendo l'inammissibilità Controparte_9 dell'impugnazione e la sua infondatezza.
Non avendo provveduto a citare la il ha Controparte_7 Pt_1 chiesto termine per provvedere a tanto, e la Corte ha ritenuto possibile “autorizzare attività di notificazione e di citazione, ferma restando ogni valutazione sull'effettiva scindibilità delle domande e dunque ogni valutazione in rito”.
In data 5.4.2023 si è costituita quest'ultima società, eccependo l'inammissibilità dell'appello e deducendo che l'impugnazione ha avuto ad oggetto solo la posizione dei
SInori e . CP_1 CP_2
2. Il Merito
2.1 In via preliminare va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impugnazione, anche riferita al merito delle azioni e alla titolarità, deve ritenersi coperta dal giudicato.
Sempre In via preliminare, in forza di due ragioni autonome, va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nei confronti della Controparte_7
stante, in primo luogo, la ritenuta posizione scindibile di quest'ultima
[...] società, destinataria di autonoma statuizione favorevole.
A tanto segue che, già alla data del 28.10.2022, in cui è stata chiesta la citazione, il termine di sei mesi era già trascorso (pubblicazione della sentenza in data 11.2.2022).
Né può di certo operare l'art. 288, ultimo comma, cpc, essendo riferita, la norma, alle parti corrette della sentenza.
Nella specie, vi è stata correzione unicamente in ordine alle statuizioni emesse in favore di e . Controparte_1 Controparte_2
È noto, peraltro, che l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
12/07/2023, n. 19959).
Inoltre, neppure può essere sottaciuto che l'atto appello sconta estrema genericità, in quanto nel corpo dello stesso si indica la solo nella parte Controparte_7 descrittiva in fatto, ma nelle conclusioni si legge: a) In rito dichiararsi l'appello ammissibile;
b) nel merito accogliere l'appello perché fondato ed in riforma della statuizione impugnata rigettare la richiesta di risarcimento dei danni formulata dai sigg.ri
e nei confronti del perché infondata in fatto e in CP_1 CP_2 Parte_1
pagina 10 di 23 diritto. c) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuto il diritto di parte attrice, condannare la ditta Costrame di Di Maso s.r.l., chiamata in causa, con esclusione di ogni responsabilità del d) in via ulteriormente subordinata, Pt_1 condannare la compagnia chiamata in causa, a manlevare il Controparte_5
da ogni responsabilità” e) condannare parte appellata al pagamento Parte_1 delle spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio”.
Per completezza va detto che non è stato prodotto l'appello notificato alla società, ma l'unico atto da valutare è necessariamente quello introduttivo (peraltro, le conclusioni sono state riportate dalla società nella costituzione in giudizio).
L'appello promosso verso la è quindi inammissibile. Controparte_7
2.2 Nel merito, con il primo motivo di appello, il ha dedotto la Parte_1 violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., lamentando l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto accertata la responsabilità dell'ente per i danni lamentati da parte attrice.
In particolare, l'appellante ha censurato la decisione per avere ritenuto sussistente il nesso causale tra la perdita della condotta idrica comunale e i danni strutturali rilevati sugli immobili, nonostante l'asserita mancanza di prova certa, deducendo che, dalle note di intervento della società appaltatrice ( del marzo 2013, non si era riscontrata Controparte_3 alcuna anomalia o perdita del sistema idrico.
Solo nel luglio del medesimo anno era stata accertata la presenza di una voragine adiacente la caditoia di raccolta di acque piovane ubicata in prossimità dei fabbricati, nonché la lesione del pozzetto di caditoia.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
In primo luogo, si rileva l'obiettiva genericità dello stesso, mediante richiamo ad ordinanza di sgombero, note ed accertamenti eseguiti dalla per le quali neppure si CP_3 comprende se riferiti alla posizione della o a quella dei Controparte_7
SInori PI e del Prete o a entrambe.
Quanto poi all'affermazione “alla luce della documentazione depositata, che la voragine si
è verificata in data successiva all'inizio dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato ed in conseguenza dell'esecuzione di tali lavori, e non viceversa”, ferme le gravi lacune in termini di specificità, va detto come gli ausiliari nominati nel corso del giudizio di primo grado abbiano accertato che già nel marzo del 2013 “intervennero sui luoghi le maestranze della che, messa in luce la diramazione di adduzione idrica in acciaio Controparte_3 da 1”1/2, riscontrarono una dispersione che stilava dalla filettatura del manicotto di giunzione inserito tra due tubazioni in corrispondenza del civico 18 della via Aspreno
Rocco, ed effettuarono la riparazione del caso mediante apposizione di idoneo manicotto di tenuta e pedissequo rinterro” (pag.
9-10 della CTU).
pagina 11 di 23 I consulenti hanno poi evidenziato la relazione prot. 103 del 9.4.2013 redatta dal responsabile tecnico della ed inviata al MU di FR. Controparte_3
In detta relazione veniva cristallizzato lo stato dei luoghi a quella data: “Il tecnico comunale presente in loco faceva notare che erano stati eseguiti due carotaggi sul marciapiede in corrispondenza dei civici 14 e 18, ma erano stati interrotti a causa della presenza di acqua evidenziatasi a circa 20 cm dal piano di calpestio non presente in data
04/04/2013 […] La si attivava prontamente per effettuare un saggio in CP_3 corrispondenza della dispersione idrica […] Messa in luce la diramazione idrica a servizio del fabbricato in acciaio da 1”1/2 si riscontrava una dispersione che stilava dalla filettatura del manicotto di giunzione inserito tra due tubazioni, in corrispondenza del civico 18. Veniva prontamente effettuata la riparazione con apposizione di idoneo manicotto di tenuta e rinterrato lo scavo con misto stabilizzato. Alla fine dei lavori veniva di nuovo recintata l'area e ripristinato lo stato de quo. Successivamente si verificava che dal foro al civico 14 non era più presente acqua, l'altro, invece, adiacente il civico 18 era stato rimosso per l'esecuzione dei lavori di scavo. Alla luce di quanto appurato, si può dedurre che la perdita idrica rilevata è stata generata dal cedimento del piano di posa della tubazione che ha innescato, attraverso la deformazione della stessa, uno stato tensionale non retto dalla giunzione filettata. Infatti, il cedimento massimo si evidenzia in corrispondenza del civico 18, punto iniziale del cedimento, dove è avvenuta la rotazione verticale della tubazione idrica che ha causato un principio di sfilamento della filettatura”.
Nella relazione si legge: “Dall'esame del quadro fessurativo ovvero della tipologia, della morfologia e della dislocazione delle lesioni, si è potuto dedurre che, all'origine dei cedimenti di fondazione di cui si è già riferito nei precedenti paragrafi, va posta una intervenuta riduzione della originaria capacità portante posseduta dal terreno su cui sono impostate le fondazioni delle pareti murarie dei fabbricati. E, anche alla luce della documentazione versata in Giudizio, si ricava che tale riduzione di portanza è stata senz'altro determinata dalla comparsa di acqua in fondazione, o meglio, all'interno del cosiddetto “volume geotecnico significativo di terreno” corrispondente a quella porzione di terreno che interagisce in modo apprezzabile con le sovrastanti strutture, ovvero anche,
a quella porzione di sottosuolo influenzata dalla costruzione dell'opera e, che, in ossequio alle leggi della dinamica, essa stessa, a sua volta, influenza il comportamento dell'opera stessa […] E' parso opportuno agli scriventi verificare, preliminarmente, se la comparsa di acqua in fondazione (di cui si è detto sopra) si possa ritenere eventualmente collegata anche ad una perdita dalla detta pluviale (n.d.r. del fabbricato), e, pertanto, nel corso delle operazioni peritali, è stato organizzato ed effettuato un saggio proprio in prossimità della zona in cui la pluviale entra nel sottosuolo del marciapiede, al fine di riscontrare lo stato di conservazione del tratto di tubazione interrata. Ebbene, come chiaramente documentato
pagina 12 di 23 anche dai rilievi fotografici nn. 49, 50, …. e 54 in Allegato B (per mera completezza, dalla foto 51 si desume l'esistenza di fori ma che sembrano posizionati oltre la superficie), mediante il detto saggio è stata messa a giorno la tubazione interrata ed è stata verificata la assenza di fratture o lesioni della stessa nonché della curva di base e del tratto suborizzontale iniziale diretto verso la pubblica fogna. La constatata integrità della porzione interrata al piede della pluviale lascia senz'altro escludere che la comparsa di acqua in fondazione possa ascriversi ad una perdita sotterranea dalla stessa. Di converso, come si documenterà anche nel seguito di questa Relazione, risulta che, dalla condotta di adduzione idrica comunale, ebbe a verificarsi una perdita di acqua, in prossimità del civico 18 della via Aspreno Rocco, che è stata oggetto di riparazione agli inizi di Aprile del 2013. Pertanto, risulta senz'altro decisamente verosimile ascrivere la comparsa di acqua in fondazione proprio a tale perdita di acqua dalla condotta comunale. Ed allora, allo stato, può ritenersi accertato che la più probabile causa all'origine dei cedimenti sia correlabile ad una perdita verificatasi dalla condotta idrica comunale e può escludersi che nella produzione degli eventi dannosi possa essere intervenuta qualche perdita di acqua dal tratto interrato della pluviale a servizio del fabbricato della
[...]
(da pag. 14 a pag. 16 della CTU;
cfr. anche pagine 14 e 15 della risposta Controparte_7 alle osservazioni).
I Consulenti nominati, poi, a pag. 19 e ss. della relazione, hanno scritto: “Dalla lettura della relazione sopra integralmente riportata si rileva che, prima della esecuzione della riparazione dalla perdita, vennero effettuati dei fori spia attraverso i quali fu possibile constatare che l'acqua era comparsa anche in prossimità del civico 14 (fabbricato nel quale è ricompreso l'appartamento degli attori SI.ri ) e che la stessa era, Parte_5 poi, scomparsa a seguito della esecuzione dei lavori. Tale circostanza lascia dedurre che
l'acqua proveniente dalla tubazione comunale aveva evidentemente la possibilità di diffondersi all'interno dell'intero tratto in cui si è verificato il cedimento di fondazione dei due fabbricati;
circostanza questa che conferma una correlazione diretta tra il cedimento
e la perdita dalla condotta comunale che, in occasione dell'intervento di cui alla relazione sopra riportata, venne riparata, come si ripete, con la apposizione di un manicotto in corrispondenza del giunto tra le tubazioni.
Inoltre, dal tenore della relazione si può legittimamente intuire che è la stessa
a sollevare la esistenza di un problema (ovvero, più gradatamente, la CP_3 sussistenza di un timore) avente ad oggetto proprio la tenuta della tubazione di adduzione idrica che si trova nel sottosuolo della via Aspreno Rocco in prossimità dei fabbricati oggetto di causa, evidenziando che già dalla metà dell'anno 2012 (quindi qualche mese prima della manifestazione delle criticità nelle strutture) era stata rappresentata al
MU di FR la opportunità di posizionare la condotta idrica ad una distanza di
pagina 13 di 23 sicurezza dai fabbricati”.
I consulenti hanno poi stilato computo metrico estimativo dei danni.
Deve pertanto confermarsi la correttezza della motivazione del Tribunale, che ha ritenuto raggiunta la prova del danno e del relativo nesso causale, essendo, quello individuato assolutamente verosimile, anche in ragione degli ulteriori accertamenti eseguiti.
Il motivo, quindi, va complessivamente disatteso.
2.3 Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la responsabilità della società Controparte_3
Il motivo è inammissibile.
Vale riportare passo motivazionale del Tribunale: “Di tali danni in quanto ricollegabili al cattivo stato di manutenzione della condotta idrica comunale deve ritenersi responsabile il
. Parte_1
Ed invero, dalla documentazione in atti emerge che nel 2011 la Controparte_3
("in gestione" ininterrotta sin dal 2001) partecipava e veniva ammessa alla procedura
[...] di gara indetta dal per l'affidamento dell'appalto misto inerente il Pt_1 Parte_1 servizio di gestione dell'acquedotto e della fognatura comunale ed i lavori di straordinaria manutenzione”.
Dopo avere analizzato le vicende inerenti alla stipulazione contrattuale, il Giudice di prime cure ha scritto: “con riferimento al suddetto contratto di appalto, con atto di citazione notificato il 16/02/2015, la adiva il Tribunale di Napoli, in Controparte_13 funzione di cd, Tribunale delle Imprese (giudizio R.G. N. 4317/2015), invocando, accertamento negativo di taluni obblighi che sarebbero scaturiti dal regolamento contrattuale. Nel corso del giudizio le parti concludevano un atto transattivo, da valersi come strumento ricognitivo e/o interpretativo del contratto di appalto, teso a superare le criticità sollevate nell'atto di citazione.. Si legge testualmente in tale atto, sottoscritto in data 17/12/2015 e richiamato nel verbale di estinzione del processo in data 22/12/2015 che In virtù delle specifiche previsioni contrattuali, le parti si danno reciprocamente atto che si sia in presenza "di un contratto d'appalto e non già di un regime concessorio, dal momento che l'impresa si limita ad eseguire, a fronte di un corrispettivo predeterminato, una prestazione di servizio e non si sostituisce all' Amministrazione nella gestione delle reti attraverso un trasferimento di funzioni e poteri di ordine pubblicistico. Il MU riconosce espressamente che il servizio affidato alla va Controparte_3 qualificato come appalto e non già come concessione. In merito ai doveri di sorveglianza e controllo delle reti, l'Amministrazione riconosce espressamente che la CP_3 [...]
, è tenuta contrattualmente al rispetto delle attività contemplate nel Capitolato, CP_3 nel Disciplinare d'Oneri e nell' analisi dei costi, dovendosi tuttavia considerare un netto distinguo tra quelle ricomprese nel "canone a corpo", che identificano la cd. manutenzione
pagina 14 di 23 ordinaria, e le attività residuali, afferenti la manutenzione straordinaria. L'appaltatrice è tenuta al controllo delle reti, da intendersi — per espressa ricognizione — come esercizio quotidiano, e "in superficie", delle attività di monitoraggio visivo degli assetti di viabilità cittadina, documentata con cadenza fissata dal capitolato, mediante la trasmissione di report. Il dovere di sorveglianza non comporta l'automatica responsabilità in garanzia dell'appaltatore per i danni che dovessero essere invocati da terzi afferenti e/o connessi alle adduzioni idriche e fognarie.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6,4 del C.S.A. nonché dell'art. 25, comma 7, del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le parti chiariscono che non sussiste alcun obbligo a carico della di rispondere dei danni provocati da Controparte_3 perdite idriche lungo i tratti posti a "valle" (cd. ramificazioni private) della rete idrico- fognaria Ai sensi degli artt. 6.1, 6.2 e 6.4 del C.S.A., nonché dei combinato disposto della lettera A del Disciplinare d' Oneri e dell' art. 12 del contratto di appalto e, ancora, in forza degli artt. 2043, 2051 e 1176 Cod. Civ., le parti chiariscono che non esiste un dovere di manleva, a carico della , per i danni arrecati da perdite Controparte_3 provenienti dalle adduzioni principali, laddove, come precisato, l'appaltatrice abbia esercitato e documentato le proprie attività di sorveglianza e monitoraggio delle reti".
Pertanto, le parti così statuivano "ai sensi dell'art. 12 del Contratto di Appalto in corso, ed in continuità con I' art. 10 del contratto previgente, la , potrà Parte_6 essere evocata in giudizio esclusivamente a garanzia dei danni che, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, lasciando in tal caso libera ed indenne Amministrazione appaltante ed il suo personale.
L' accordo veniva depositato in giudizio il successivo 22/12/2016, consentendo la conciliazione della causa R.G. N. 4317/2015 e la conseguente estinzione.
Successivamente alla stipula tuttavia atto transattivo non veniva ratificato nelle forme previste dall' Ordinamento comunale. -Ulteriori criticità nei rapporti tra le parti discendevano dall' esecuzione del contratto previgente.
Con atto di citazione notificato il 03/08/2016, la adiva Controparte_13 nuovamente il Tribunale di Napoli, in funzione di cd. Tribunale delle Imprese (giudizio
R.G, N. 24141/2016), per sentire ivi condannare il al pagamento in Parte_1 suo favore dei corrispettivo per le attività contrattuali regolarmente eseguite di controllo e sorveglianza delle reti nel periodo ricompreso tra il 16/07/2001 ed il 09104/2012, quantificabile in complessivi 8.097.774,91 euro.
Nel corso della prima udienza le parti manifestavano l'intenzione di definire transattivamente la controversia.
Nello specifico, a fronte della rinunzia integrale al predetto importo da parte
pagina 15 di 23 dell'appaltatrice, Ente garantiva la ratifica dell' atto transattivo stipulato il 17/12/2015 e oggetto di conciliazione in giudizio il successivo 22/12/2015 obbligandosi a riconoscere, con ulteriore atto transattivo, la manleva dell' impresa da qualsivoglia responsabilità per tutti i giudizi di natura risarcitoria futuri e/o in corso di proposizione e/o proposti nei propri confronti relativi a sinistri maturati in vigenza della precedente convenzione, in tale ultima evenienza dichiarando impegno a non opporsi all' estromissione dai giudizi con compensazione delle spese, sempre che questi non fossero definiti almeno con sentenza di primo grado. Infatti con determina N. 471 del 27/04/2017 (allegato in atti) a firma dell'
Ing. , dirigente del Settore Edilizia Pubblica del MU di FR si CP_14 determinava quanto segue:- Di prendere atto dell' atto transattivo redatto e sottoscritto in data 17/12/2015 dal Dirigente AT/OOPP, Ing. e dall'Amm. Unico della CP_14 ditta - Di prendere atto del verbale del 22/12/2015 di conciliazione ed CP_3 estinzione del Giudizio incardinato al Tribunale idi Napoli, sez. spec. in materia di
Impresa R.G. N. 4317/2015; - Per I: effetto, in esecuzione dell' atto transattivo, di stabilire formalmente obbligo di astenersi a chiamare in giudizio la Controparte_3 ogni qualvolta veniva convenuta da terzi per danni, anche solo accidentalmente, connessi alle reti idricofognarie, a prescindere dalla sussistenza di un nesso eziologico diretto rispetto all' esecuzione o alla omessa o tardiva esecuzione degli interventi da parte dell' impresa, e di non opporsi alla richiesta di estromissione dell' impresa appaltatrice;
- Di approvare allegato e ulteriore schema transattivo, da sottoscrivere nelle forme previste dai vigente Ordinamento, che consenta il bonario componimento e estinzione dei giudizio
R.G. N. 24141/2016 tuttora pendente innanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli;
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- Di trasmettere il presente atto all'ufficio gare e contratti perché il presente atto, unitamente alla redigenda ulteriore transazione, siano considerati come parte integrante anche dei contratto rep. 2736 del 16/07/2001, con ogni conseguenza, specie in ordine al contegno che Amministrazione dovrà assumere nei giudizi pendenti e futuri, dovendo per tale ragione essere formalmente trasmesso anche A' Avvocatura Municipale.
Pertanto, in virtù della richiamata determina N. 471/2017 il ha Parte_1 ratificato l'atto transattivo stipulato in data 17/12/2015 e per l' effetto si obbliga di astenersi a chiamare in giudizio la ogni qualvolta viene Controparte_3 convenuta da terzi per danni, anche solo accidentalmente, connessi alle reti idrico- fognarie, a prescindere dalla sussistenza di un nesso eziologico diretto rispetto alla esecuzione o alla omessa o tardiva esecuzione degli interventi da parte del!' impresa. Si impegna a non opporsi alla richiesta di estromissione dai giudizi formulate dall' impresa appaltatrice.
Tale determina è stata depositata telematicamente in data 27/07/2017. Pertanto, deve
pagina 16 di 23 ritenersi sussista la responsabilità esclusiva del ”. Parte_1
Ebbene, questa motivazione non è stata analiticamente ed integralmente contestata dall'appellante, che neppure ha univocamente richiamato, con idonea confutazione della sua rilevanza, l'atto transattivo.
Pertanto, va citato l'insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale, in materia d'impugnazioni civili, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. È pertanto necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo al riguardo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale
(Cass. civ. Sez. II, 27/01/2011, n. 1924).
Ancora, come statuito dalla Suprema Corte, la formulazione ratione temporis dell'art. 342
c.p.c. richiede che l'appello venga formulato dall'appellante indicando "specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata" (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043 e nello stesso senso Cassazione civile, sez. III, 05/04/2017, n. 8845 e Cass. S.U. Sentenza n.
27199 del 16/11/2017, nonché più di recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del
30/05/2018 e Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Cass. civ., sez. VI,
22/02/2017, n. 4541).
L'appello, quindi, in questa parte va dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle pagina 17 di 23 soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342
c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
2.4 Con il terzo motivo, il ha censurato la statuizione con cui il Tribunale ha Pt_1 rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicurativa
(ora , deducendo che l'ente avrebbe adempiuto Parte_3 Controparte_15 all'onere di comunicazione del sinistro e che la valutazione della tardività della denuncia sarebbe viziata da errori e da una scorretta interpretazione delle clausole di polizza.
E' questo il motivo con maggiori elementi di disturbo.
Va qui rammentato, infatti, che, a fronte di due separate richieste risarcitorie (della e dei signori e ), vi sono state due distinte Controparte_7 CP_1 CP_2 richieste di manleva [giudizio 504/2016 riconducibile alla domanda della società
[...]
nonché giudizio 9118/2017 riconducibile all'originaria istanza dei Controparte_7
SInori e;
questo secondo giudizio è sorto a seguito di chiamata in causa CP_1 CP_2 del ad opera della a sua volta citata dai SInori Pt_1 Controparte_7
nel giudizio 6741/2016 e nel quale il MU, a quanto pare, non ha Parte_2 eseguito la chiamata (evidentemente) autorizzata, provvedendo ad instaurare, appunto,
l'autonomo giudizio n. 9118/2017].
E infatti, si apprezzano due comparse di costituzione della CO con due distinti difensori, come anche stabilito in epigrafe della sentenza impugnata.
Ciò posto, e ferma ogni statuizione non oggetto di univoca impugnazione, per ciò che concerne il giudizio 504/2016, conformemente a quanto sostenuto dall'appellante, affinché
l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto
(Cass. civ. Sez. III Ord., 30/09/2019, n. 24210).
Nella specie nulla di tanto appare concretamente dimostrato.
La CO, nondimeno, ha riproposto l'eccezione di prescrizione.
Ebbene, per ciò che concerne la domanda di manleva in ordine alla pretesa della
[...]
la CO, con comparsa del 14.3.2017 (a fronte della Controparte_7
pagina 18 di 23 successiva udienza del 3.4.2017, ha scritto: “Difatti il , ricevuta avviso Parte_1 di sinistro e contestuale istanza di risarcimento in data 8.4.2013, per la cui soddisfazione ha richiesto la evocazione in giudizio della comparente compagnia, ha reso edotto l'ente assicurativo dei fatti di causa solamente mediante la notifica dell'atto di chiamata in garanzia del presente giudizio, avvenuta nel qual caso in data 17/11/2013, ovvero oltre i due anni richiesti dall'art. 2952 c.c..”.
In realtà, tenuto conto dell'interpretazione degli atti a disposizione, si reputa via sia errore materiale poiché la notifica della chiamata in garanzia è del 17.11.2016 e non potrebbe essere diversamente, vista la data del giudizio di primo grado (2016).
Sennonché, il Tribunale, seppure, per altri fini e pur riproponendo (almeno si ritiene) il medesimo errore materiale, in ogni caso, per quel che qui interessa, ha comunque scritto:
“Nel caso di specie emerge documentalmente che il , ricevuta avviso Parte_1 di sinistro e contestuale istanza di risarcimento in data 8.4.2013, per la cui soddisfazione ha richiesto la evocazione in giudizio della compagnia, ha reso edotto l'ente assicurativo dei fatti di causa solamente mediante la notifica dell'atto di chiamata in garanzia del presente giudizio, avvenuta nel qual caso in data 17/11/2013, e dunque ben oltre il termine di giorni trenta previsto per la operatività della garanzia”.
Dunque, questa circostanza, non univocamente impugnata ex art. 342 cpc, non può più essere messa in discussione, per cui il termine biennale, a fronte della chiamata in garanzia, recante data di spedizione del 17.11.2016 deve necessariamente reputarsi decorso, e ciò si dice a prescindere da ogni considerazione sulla dedotta mancanza di univoca e tempestiva contestazione delle allegazioni della compagnia.
Per ciò che concerne, invece, la richiesta di manleva in ordine alla pretesa originaria dei
SInori e (giudizio 9118/2017), la CO, con comparsa del CP_1 CP_2
26.10.2017 (a fronte dell'udienza del 15.11.2017), oltre a dedurre sulla decadenza ex art. 1915 cc, ha articolato eccezione eccessivamente generica: “Analogamente si eccepisce la prescrizione del diritto di manleva ex art.2952 c.c., nell'ipotesi in cui non si provasse la tempestiva denuncia dell'evento all'ente assicuratore”, così come eccessivamente generiche si reputano le ulteriori difese.
Sulla violazione dell'art. 1915 cc vale richiamare integralmente quanto prima detto in ordine alla prima richiesta di manleva, per cui stante la stipula di rapporto assicurativo (cfr. polizza in atti: art. 7, rubricato “rischi compresi”, punti 16 e 17), la domanda di garanzia nei riguardi della (già va accolta e Controparte_4 Controparte_5
– per l'effetto – la stessa va dichiarata tenuta e conseguentemente condannata a tenere indenne ed a rivalere il della somma complessiva che quest'ultimo è Parte_1 tenuto a corrispondere in ragione del presente giudizio, comprese le spese di lite (non quelle di CTU, posto che la stessa è stata redatta anche nell'interesse di altre parti), ma pagina 19 di 23 limitatamente alla pretesa fatta valere da e ed escluso Controparte_1 Controparte_2 il capo 5), essendo questo naturalmente imputabile al ritardo dell' CP_16
In ogni caso va detratto uno scoperto del 10% (evidentemente superiore alla franchigia di euro 7.000,00), così come previsto in polizza (cfr. pag. 15).
2.5 Assolutamente generica, e dunque in palese violazione dell'art. 342 cpc, è la richiesta in via subordinata, di ridurre il quantum debeatur, a fronte dell'articolata ricostruzione operata dai Tecnici nominati nel corso del giudizio di primo grado.
2.6 e con la comparsa di costituzione, hanno anche Controparte_1 Controparte_2 chiesto: “modificare la sentenza di primo grado limitatamente alla parte in cui nello stabilire il mese finale cui fare riferimento per quantificare il risarcimento dei danni per la mancata disponibilità dell'appartamento, viene indicato il mese di Ottobre 2020 in luogo del mese finale coincidente con quello richiesto “all'attualità” o quanto meno con quello della data di deposito della sentenza di primo grado Febbraio 2022 e – di conseguenza – modificare il calcolo sulla base mensile effettuato per giungere all'importo di cui al punto
3 del
PQM
ha riproposto la domanda avanzata in primo grado, con la quale si è chiesta la condanna per il mancato godimento dell'immobile”.
Gli istanti, nel giudizio di primo grado, avevano chiesto somme “per tutto il periodo che decorre dal 04.04.2013 all'attualità ed anche a venire, ovvero fino a quando non verrà revocata l'ordinanza di sgombero e, cioè, fino a quando gli istanti potranno far ritorno nella propria abitazione”, e hanno lamentato la circostanza che “il Giudice invece nella sentenza ha indicato come termine ultimo per il conteggio del risarcimento del danno il mese di Ottobre 2020.
Questa indicazione non è corretta in quanto essendo il presupposto alla base “…la mancata disponibilità del loro appartamento… questa è continuata anche per il periodo che va dall'Ottobre 2020 (come indicato dai CC.TT.UU.) fino al deposito della sentenza
… ed oltre, in quanto sta continuando tutt'ora atteso che il nulla ha fatto”. Pt_1
Per completezza, come accennato, il Tribunale ha accolto in parte l'istanza di correzione, evidenziando che i mesi dal 12.4.2013 all'ottobre 2020 non erano 78 ma 90, ma ha rigettato l'ulteriore richiesta di correzione poi riversata nella comparsa di costituzione in questo grado di giudizio.
Ebbene, contrariamente a quanto affermato dagli stessi PI e del Prete, in quanto parzialmente soccombenti, i predetti, in sostanza, hanno promosso vero e proprio appello incidentale perché tali vanno qualificate le doglianze mosse.
Si è ad esempio sostenuto che in tema di impugnazione, per la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la pagina 20 di 23 volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (Cass. civ., Sez. II,
15/11/2004, n. 21615).
Occorre quindi che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent.,
09/04/2025, n. 9364)
Nella specie, l'istante ha compiutamente censurato la decisione del Giudice di primo grado, per cui l'appello è ammissibile ed anche tempestivo, posto che i SInori e CP_1 [...]
si sono costituiti in data 30.9.2022 a fronte della prima udienza del 24.10.2022 fissata CP_2 in citazione, e dunque nel rispetto dei termini previsti dall'art. 343 cpc.
A tanto segue, di necessità, che l'importo non può essere parametrato all'ottobre 2020, ma alla pubblicazione della sentenza di primo grado e cioè l'11.2.2022.
Dunque, la somma che va riconosciuta per il mancato godimento è di euro 47.700,00 (euro
450,00 x 106, tenendo conto di tutto febbraio 2022), per cui l'importo complessivo è di euro 85.459,13 (euro 34.259,13 + euro 3.500,00 già riconosciuti dal Tribunale + euro
47.700,00).
In tal senso va incisa la sentenza.
4. Considerazioni conclusive e spese
Dunque, sulla scorta di quanto precede, l'appello va accolto solo in parte, mentre va accolto quello (ritenuto incidentale dal Collegio) di e . Controparte_1 Controparte_2
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cassazione civile, Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Per ciò che concerne i rapporti tra il e ( ), l'accoglimento solo Pt_1 CP_4 CP_5 parziale, e dunque la soccombenza reciproca, giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In tutti gli altri rapporti le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante di questo grado e si liquidano, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche.
Va anche richiamato il principio a tenore del quale, allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la pagina 21 di 23 partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 14/01/2022,
n. 1123).
Le spese vanno distratte in favore dei difensori degli appellati, quando richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 463/2022 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 11.2.2022 nei procedimenti riuniti nn. 504/2016 R.G., 6741/2016 R.G. e 9118/2017 R.G., successivamente corretta in data
15.7.2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello promosso dal nei confronti di Parte_1
Controparte_7
• rigetta il primo motivo di appello del Parte_1
• dichiara inammissibile il secondo motivo di appello del Parte_1
• accoglie il terzo motivo di appello del per quanto di ragione e nei Parte_1 limiti indicati in parte motiva e – per l'effetto – in parziale riforma dell'impugnata sentenza per ciò che concerne l'originaria pretesa avanzata da e Controparte_1 [...]
dichiara tenuta e conseguentemente condanna la CP_2 Controparte_4
(già a tenere indenne ed a rivalere il
[...] Controparte_5 Parte_1
della somma complessiva che quest'ultimo è tenuto a corrispondere – sempre
[...] per le richieste di e – in ragione della sentenza Controparte_1 Controparte_2 impugnata, nei limiti dei capi 3), 4) e 7) del dispositivo della sentenza e con uno scoperto del 10%;
• rigetta per il resto l'appello del Parte_1
• accoglie l'appello incidentale promosso da e e – Controparte_1 Controparte_2 per l'effetto – in parziale riforma dell'impugnata sentenza, “Condanna il Parte_1
, in persona del sindaco pt al pagamento in favore dei coniugi
[...] [...]
e , in atti generalizzati, per le causali di cui in CP_1 Controparte_2 motivazione, al pagamento della somma pari ad euro 85.459,13 oltre rivalutazione monetaria all'attualità e interessi computati dalla data dell'evento dannoso sull'importo pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice Istat fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
nonché interessi al tasso
pagina 22 di 23 legale dalla presente pronuncia al soddisfo”;
• condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate costituite, che si liquidano: a) in favore di e , in Controparte_1 Controparte_2 euro 14.317,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del
15 % sui compensi, IV e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore;
b) in favore della in euro 9.568,00 per CP_7 Controparte_7 compensi, oltre spese generali al 15%, IV e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore;
c) in favore della in euro 14.317,00 Controparte_3 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IV e cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore;
d) in favore della in euro 14.317,00 per compensi Controparte_17 professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IV e cpa come per legge;
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi gradi di giudizio nei rapporti tra il e la . Parte_1 Controparte_4
Così deciso, in Napoli, in data 3.7.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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