Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA Il giorno 26 marzo 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 2487/2020, alle ore 10,20 è comparso l'Avv. SE IN per delega dell'Avv. Merlo, per parte appellante, nonché il Procuratore dello Stato
i quali discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui Persona_1 insistono e chiedono la decisione;
tanto premesso Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 26 marzo 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta in grado d'appello al R.G. 2487/2020 tra
FI US, nato a [...] il [...] (C.F.
), elettivamente domiciliato a Patti (ME) in Via A. De Gasperi C.F._1
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Merlo Marcella dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
appellante e
(c.f. ), in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di e presso i cui uffici, in via dei Mille is.221, è ope legis domiciliata; CP_1
appellata
Con atto di appello ritualmente notificato, IN SE proponeva davanti a questo Tribunale, appello avverso la sentenza n. 243/2020 emessa dal Giudice di Pace di 09/01/2020 e depositata il 19/02/2020, con cui era stata rigettata CP_1
l'opposizione dallo stesso proposta a due verbali elevati in data 13/04/2019 entrambi per violazione dell'art. 142 comma 7 e 8 del Codice Stradale. In particolare, l'appellante esponeva che il verbale n. ATX0001049248, di Registro Generale n. 581053, era stato elevato in data 13.04.2019 alle ore 9,33 sulla strada A18 (autostrada - Catania dir MECT), in località Santa Teresa di Riva al Km 26,5, CP_1 pari ad € 58,28 “perché circolava alla velocità di 137 Km/H, eccedendo di Km/h 7 i limiti di velocità fissati in Km/h 130” e il verbale n. ATX0001049344, di Registro Generale n. 582395, era stato elevato in data 13.04.2019 alle ore 16,41 sulla strada A18 (autostrada - Catania dir CTME) in località Roccalumera (ME) al KM 19,950, CP_1 pari ad € 189,28 “perché circolava alla velocità di 143 Km/H, eccedendo di Km/h 13 i limiti di velocità fissati in Km/h 130”. L'appello si fonda sui motivi in atti meglio specificati e ripropone le eccezioni formulate nel ricorso iniziale e nello specifico: “1) Illegittimità dei verbali per violazione dell'art. 142 c. 6 CdS – Mancata omologazione dei dispositivi di rilevamento della velocità; 2) Illegittimità dei verbali per violazione dell'art. 142 comma 6 bis C.d.S – Mancata segnalazione dei dispositivi di rilevamento della velocità
- Carenza di motivazione”. L'appellante chiedeva pertanto l'accoglimento dell'appello, con conseguente annullamento dei verbali oggetto di impugnazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Si costituiva la rilevando l'infondatezza dei motivi di impugnazione e CP_1 chiedendone il rigetto, confermando la sentenza impugnata e la legittimità dei verbali di contestazione emessi dalla . Con vittoria di spese, compensi ed Controparte_1 onorari. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE La questione che ci occupa ha ad oggetto le doglianze che l'appellante IN
SE in qualità di proprietario del veicolo tg ER737ED, muove avverso la sentenza del Giudice Pace di con cui è stata rigettata l'opposizione dallo stesso CP_1 proposta contro i verbali n. ATX0001049248 e n. ATX0001049344, elevati entrambi il giorno 13/04/2019 dalla Polizia Stradale di per violazione dell'art. 142 CP_1 comma 7 e 8 C.d.S.. Va preliminarmente ricordato che il verbale redatto da un pubblico ufficiale gode della cosiddetta efficacia fidefaciente ai sensi dell'art. 2700 c.c., secondo cui l'atto pubblico fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Da ciò ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova delle sole circostanze di fatto non attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà; è riservato al giudizio di querela di falso, invece, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà di accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.
(cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 17355/09).
In entrambi i verbali oggetto della presente contestazione, si dà atto del modello di autovelox, della taratura e della segnaletica posizionata in modo conforme alle norme: gli stessi appaiono quindi completi in ogni parte, da contestare quindi mediante querela di falso.
Fatta questa generale premessa, va innanzitutto rigettata la questione circa l'omologazione del dispositivo. Nel primo verbale, ossia il n. ATX0001049248, si legge che per l'accertamento veniva utilizzato l'apparecchio marca
[...]
modello AX 106 matricola 952851 omologata dal Controparte_2 CP_3
e Trasporti con provvedimento n. 136/1-2018 del 28/08/2018 e che l'apparecchio era stato sottoposto a taratura in data 28/08/2018.
Dal secondo verbale, ossia il n. ATX0001049344, emerge che veniva utilizzato l'apparecchio marca modello 104/C2 matricola 49420 Controparte_2 omologata dal e Trasporti con provvedimento n. 1123 del 16/05/2005 e CP_3 che l'apparecchio era stato sottoposto a taratura in data 19/12/2018. In entrambi gli apparecchi quindi anche la Taratura è regolare, essendo stata effettuata meno di 12 mesi prima della data di infrazione, come provato dai certificati presenti in atti. Né ha rilievo la questione specifica riguardo all'omologa, in quanto in atti è presente il certificato di conformità dell'apparecchio. Quanto al secondo motivo di appello, dalla relazione di servizio prodotta dal convenuto nel fascicolo di prime cure e dagli stessi verbali, emerge la regolarità delle postazioni per come prescritto dal Decreto Ministro Infrastrutture del 13-06-17 e dalla Direttiva
Ministro Interno del 21-07-17, citati anche dall'appellante. In entrambi i provvedimenti ministeriali (i quali pur non avendo forza di legge, forniscono indicazioni nell'applicazione della stessa), si fa riferimento all'art. 79 del Regolamento di attuazione al C.d.S., che stabilisce il corretto posizionamento della segnaletica stradale, ossia 250 metri per le autostrade e le strade extraurbane principali, 150 metri per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, 80 metri sulle altre strade e si pone il limite massimo in 4 km. I medesimi atti consentono, tra l'altro, anche l'utilizzo della segnaletica fissa. Nella relazione tecnica allegata dal convenuto si legge che, nel verbale n. ATX0001049248 il segnale era al KM 22,600 e la postazione era al KM
26,550, e che gli agenti accertatori avevano anche l'autovettura con i lampeggianti e pannello luminoso “controllo velocità” accesi;
nel verbale n. ATX0001049344 segnale era al KM 21,650 e la postazione era al KM 19,950: in entrambi i casi, dunque, era rispettato il limite massimo dei 4 km di distanza tra la segnalazione e la postazione.
Dalle considerazioni suesposte, risulta incensurabile l'accertamento del Giudice di prime cure anche con riferimento a questo secondo aspetto. Per tutto quanto sopra, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza appellata n. 243/2020 del Giudice di Pace di emessa il 09/01/2020 e depositata il CP_1
19/02/2020.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e gravano su IN SE in favore della . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da FI US e conferma la sentenza impugnata n. n. 243/2020 del Giudice di Pace di emessa il 09/01/2020 e CP_1 depositata il 19/02/2020;
- Condanna IN SE alla rifusione delle spese processuali in favore della
, che si liquidano in complessivi € 232,00, per onorari, oltre spese Controparte_1 generali, oneri ed accessori come per legge, se dovuti. Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002. Così deciso in Messina, il 26 marzo 2025
IL GIUDICE Dott. Mauro Mirenna
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.