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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3446/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3446/2023 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE RUSSOTTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e CP_2 C.F._2 difeso dall'Avv. GAETANO AURELIO BARBAGALLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti nei seguenti termini:
DI : “Rigettata ogni contraria, difesa ed eccezione, pronunciare la Controparte_1 separazione dei coniugi, coniugati il 28 giugno 1995, il cui matrimonio risulta iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Acireale al n. 168, parte 2, serie A, senza addebito;
confermare l'ordinanza del 17 maggio 2024 in tema di mantenimento in via esclusiva dell'ex casa coniugale alla ricorrente, unica proprietaria;
condannare, infine, il resistente al pagamento delle spese di giudizio alla luce della sue infondate e financo temerarie richieste”;
: “In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da e per i CP_2 CP_2 motivi diffusamente esposti in corso di causa, venga dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla dott.ssa ; con l'assegnazione in ogni caso in favore del resistente Controparte_1 di un assegno, a carico della ricorrente, nella misura di €. 1.000,00; ovvero, in subordine, nella misura che sarà determinata dal Tribunale secondo equità e giustizia, per consentire la continuità del tenore di vita del coniuge resistente;
e ciò, a maggior ragione, considerato che la casa coniugale non è stata assegnata nemmeno in parte al resistente medesimo e lo stesso è ora costretto a cercare una diversa sistemazione abitativa in locazione, sempre a Vittoria, dove il dott. è ormai da moltissimi anni CP_2
pagina 1 di 5 definitivamente radicato ed ambientato. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge”.
Con l'intervento del P.M., che ha apposto il visto in data 20/12/2024
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24/11/2023 – premettendo di aver contratto in data Controparte_1
28/06/1995 con matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato civile del CP_2
Comune di Acireale al n. 168, parte II, Serie A, anno 1995, che dal matrimonio nascevano i figli ed rispettivamente in data 07/10/1996 e 05/10/2002, che la convivenza era divenuta Per_1 Per_2 intollerabile a seguito del disinteresse mostrato dal resistente nei confronti della famiglia – chiedeva al
Tribunale di Ragusa di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con assegnazione esclusiva della casa coniugale alla ricorrente, e di porre in capo al l'obbligo di versare alla CP_2 CP_1 la complessiva somma di € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entrambi maggiorenni e studenti universitari, nella misura di € 500,00 ciascuno. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il quale, in via CP_2 riconvenzionale, chiedeva l'addebito della separazione alla ricorrente, con l'assegnazione in ogni caso in favore del resistente di un assegno a carico della nella misura di €. 1.000,00, ovvero, in CP_1 subordine, nella misura determinata secondo equità e giustizia, oltre all'assegnazione della casa coniugale al resistente stesso, ovvero, in subordine, di assegnare allo stesso una porzione della casa coniugale, eventualmente anche quella del secondo piano, nonché, in caso di rilascio della casa coniugale, di essere autorizzato a portare con sé taluni beni mobili meglio specificati in comparsa. All'esito dell'udienza di comparizione del 16/05/2024, in cui il tentativo di conciliazione è fallito, con ordinanza del 17/05/2024, il Giudice, dopo avere rilevato la questione sull'inammissibilità della domanda di divisione dei beni mobili proposta dal convenuto, ha rigettato la richiesta avanzata dal resistente circa il contributo di mantenimento in suo favore.
Nelle more del giudizio, con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., parte ricorrente ha rinunciato espressamente alla domanda di mantenimento in favore dei figli. La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 17/12/2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'473-bis.28 c.p.c. La domanda di separazione deve essere accolta. La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Deve essere rigettata la domanda di addebito avanzata dal resistente, in quanto generica e priva di qualsivoglia fondamento probatorio. Il si è limitato a lamentare un atteggiamento di disinteresse ed insofferenza da parte della CP_2 [...] nei suoi confronti, mentre avrebbe avuto bisogno di assistenza morale e materiale a seguito CP_1 di problemi di salute legati alla deambulazione (cfr. doc. 7 e 8 della comparsa di costituzione e risposta). Inoltre, a dire del resistente, la ricorrente avrebbe lasciato la casa coniugale per trasferirsi presso altro immobile sito in Scoglitti. Le superiori circostanze, però, oltre ad essere dedotte in modo generico, non risultano provate. In tema di onere della prova, la Suprema Corte ha chiarito che “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. sez. I n. 16691/2020); ancora: “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2).” (Cass. Sez. VI n. 14591/19).
pagina 3 di 5 Si rileva, innanzitutto, che il resistente, attraverso la documentazione prodotta, non ha documentato né un proprio stato di salute per cui fosse necessaria una particolare assistenza, né tantomeno che la
[...] non gli abbia fornito la giusta cura e assistenza in costanza di matrimonio. CP_1 In merito all'abbandono della casa coniugale, occorre considerare, innanzitutto, che il non CP_2 circoscrive temporalmente l'asserito allontanamento dalla casa coniugale da parte della;
CP_1 inoltre è lo stesso resistente a lamentare un disinteresse mostrato dalla ricorrente nei suoi confronti in costanza di matrimonio, rilevando, così, implicitamente, l'esistenza di una crisi coniugale pregressa tra i coniugi.
Il dunque, non ha fornito alcun valido elemento che possa condurre all'addebitabilità della CP_2 separazione alla , per cui la sua domanda va rigettata. CP_1
Per quanto riguarda il contributo di mantenimento richiesto dal in proprio favore, si evidenzia CP_2 come l'assegno per il coniuge vada commisurato, ex art. 156 c.c., commi primo e secondo, a “quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, (…) in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”, dovendosi all'uopo tenere conto del tenore di vita goduto o normalmente godibile dalla coppia durante il matrimonio (cfr. Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 6864/2015) e dell'attitudine al lavoro proficuo di ciascuno dei coniugi, che va inteso quale potenziale capacità di guadagno;
“tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. per tutte Cass. 18547-06; n. 3502-13)” (Cass. civile n. 5817/2018; cfr. Cass. civile n. 15166/2018).
Nel caso di specie, la ricorrente, che svolge la professione di medico, ha dichiarato di percepire mensilmente circa € 7.000,00, con un reddito complessivo di € 145.128,00 nel periodo d'imposta 2020,
€ 123.999,00 per l'anno 2021 ed € 125.716,00 per l'anno 2022, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi in atti (cfr. doc. 8 del ricorso introduttivo); inoltre risulta essere proprietaria della casa coniugale sita in Vittoria, Via Montebello n. 72, oltre che di altri due immobili (cfr. doc. 3 della comparsa di costituzione e risposta). Di contro, il resistente, il quale risulta percepire una pensione di circa € 3.000,00 al mese, ha dichiarato un reddito complessivo di € 79.625,00 per l'anno 2020, € 76.980,00 per il 2021 ed € 79.863,00 relativamente all'anno 2022 (cfr. doc. 9,10 e 11 della comparsa di costituzione e risposta). Lo stesso è inoltre proprietario di un immobile ad Acicatena (CT), nonché comproprietario di altri due immobili siti nel medesimo comune (cfr. doc. 2 della comparsa di costituzione e risposta). Tanto premesso, alla luce delle condizioni economiche delle parti e della capacità reddituale ed economica del resistente, non deve essere disposto alcun assegno di mantenimento in favore del che dispone di un adeguato reddito di € 3.000,00 al mese, oltre a essere proprietario di CP_2 immobili.
Come già evidenziato nell'ordinanza del 17/05/2024, non va adottata alcuna pronuncia sull'assegnazione della casa familiare, di esclusiva proprietà della ricorrente. In considerazione della soccombenza di parte resistente sulla domanda di addebito, nonché su quella relativa all'assegno di mantenimento in proprio favore, le spese di lite vanno poste a carico del CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3446/2023 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Acireale in data 28/06/1995, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Acireale al n. 168, parte II, Serie A, anno 1995; rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
rigetta la domanda di mantenimento in proprio favore avanzata dal resistente;
pagina 4 di 5 condanna alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidandole in € CP_2
6.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3446/2023 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE RUSSOTTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e CP_2 C.F._2 difeso dall'Avv. GAETANO AURELIO BARBAGALLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti nei seguenti termini:
DI : “Rigettata ogni contraria, difesa ed eccezione, pronunciare la Controparte_1 separazione dei coniugi, coniugati il 28 giugno 1995, il cui matrimonio risulta iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Acireale al n. 168, parte 2, serie A, senza addebito;
confermare l'ordinanza del 17 maggio 2024 in tema di mantenimento in via esclusiva dell'ex casa coniugale alla ricorrente, unica proprietaria;
condannare, infine, il resistente al pagamento delle spese di giudizio alla luce della sue infondate e financo temerarie richieste”;
: “In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da e per i CP_2 CP_2 motivi diffusamente esposti in corso di causa, venga dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla dott.ssa ; con l'assegnazione in ogni caso in favore del resistente Controparte_1 di un assegno, a carico della ricorrente, nella misura di €. 1.000,00; ovvero, in subordine, nella misura che sarà determinata dal Tribunale secondo equità e giustizia, per consentire la continuità del tenore di vita del coniuge resistente;
e ciò, a maggior ragione, considerato che la casa coniugale non è stata assegnata nemmeno in parte al resistente medesimo e lo stesso è ora costretto a cercare una diversa sistemazione abitativa in locazione, sempre a Vittoria, dove il dott. è ormai da moltissimi anni CP_2
pagina 1 di 5 definitivamente radicato ed ambientato. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge”.
Con l'intervento del P.M., che ha apposto il visto in data 20/12/2024
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24/11/2023 – premettendo di aver contratto in data Controparte_1
28/06/1995 con matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato civile del CP_2
Comune di Acireale al n. 168, parte II, Serie A, anno 1995, che dal matrimonio nascevano i figli ed rispettivamente in data 07/10/1996 e 05/10/2002, che la convivenza era divenuta Per_1 Per_2 intollerabile a seguito del disinteresse mostrato dal resistente nei confronti della famiglia – chiedeva al
Tribunale di Ragusa di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con assegnazione esclusiva della casa coniugale alla ricorrente, e di porre in capo al l'obbligo di versare alla CP_2 CP_1 la complessiva somma di € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entrambi maggiorenni e studenti universitari, nella misura di € 500,00 ciascuno. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il quale, in via CP_2 riconvenzionale, chiedeva l'addebito della separazione alla ricorrente, con l'assegnazione in ogni caso in favore del resistente di un assegno a carico della nella misura di €. 1.000,00, ovvero, in CP_1 subordine, nella misura determinata secondo equità e giustizia, oltre all'assegnazione della casa coniugale al resistente stesso, ovvero, in subordine, di assegnare allo stesso una porzione della casa coniugale, eventualmente anche quella del secondo piano, nonché, in caso di rilascio della casa coniugale, di essere autorizzato a portare con sé taluni beni mobili meglio specificati in comparsa. All'esito dell'udienza di comparizione del 16/05/2024, in cui il tentativo di conciliazione è fallito, con ordinanza del 17/05/2024, il Giudice, dopo avere rilevato la questione sull'inammissibilità della domanda di divisione dei beni mobili proposta dal convenuto, ha rigettato la richiesta avanzata dal resistente circa il contributo di mantenimento in suo favore.
Nelle more del giudizio, con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., parte ricorrente ha rinunciato espressamente alla domanda di mantenimento in favore dei figli. La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 17/12/2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'473-bis.28 c.p.c. La domanda di separazione deve essere accolta. La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Deve essere rigettata la domanda di addebito avanzata dal resistente, in quanto generica e priva di qualsivoglia fondamento probatorio. Il si è limitato a lamentare un atteggiamento di disinteresse ed insofferenza da parte della CP_2 [...] nei suoi confronti, mentre avrebbe avuto bisogno di assistenza morale e materiale a seguito CP_1 di problemi di salute legati alla deambulazione (cfr. doc. 7 e 8 della comparsa di costituzione e risposta). Inoltre, a dire del resistente, la ricorrente avrebbe lasciato la casa coniugale per trasferirsi presso altro immobile sito in Scoglitti. Le superiori circostanze, però, oltre ad essere dedotte in modo generico, non risultano provate. In tema di onere della prova, la Suprema Corte ha chiarito che “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. sez. I n. 16691/2020); ancora: “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2).” (Cass. Sez. VI n. 14591/19).
pagina 3 di 5 Si rileva, innanzitutto, che il resistente, attraverso la documentazione prodotta, non ha documentato né un proprio stato di salute per cui fosse necessaria una particolare assistenza, né tantomeno che la
[...] non gli abbia fornito la giusta cura e assistenza in costanza di matrimonio. CP_1 In merito all'abbandono della casa coniugale, occorre considerare, innanzitutto, che il non CP_2 circoscrive temporalmente l'asserito allontanamento dalla casa coniugale da parte della;
CP_1 inoltre è lo stesso resistente a lamentare un disinteresse mostrato dalla ricorrente nei suoi confronti in costanza di matrimonio, rilevando, così, implicitamente, l'esistenza di una crisi coniugale pregressa tra i coniugi.
Il dunque, non ha fornito alcun valido elemento che possa condurre all'addebitabilità della CP_2 separazione alla , per cui la sua domanda va rigettata. CP_1
Per quanto riguarda il contributo di mantenimento richiesto dal in proprio favore, si evidenzia CP_2 come l'assegno per il coniuge vada commisurato, ex art. 156 c.c., commi primo e secondo, a “quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, (…) in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”, dovendosi all'uopo tenere conto del tenore di vita goduto o normalmente godibile dalla coppia durante il matrimonio (cfr. Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 6864/2015) e dell'attitudine al lavoro proficuo di ciascuno dei coniugi, che va inteso quale potenziale capacità di guadagno;
“tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. per tutte Cass. 18547-06; n. 3502-13)” (Cass. civile n. 5817/2018; cfr. Cass. civile n. 15166/2018).
Nel caso di specie, la ricorrente, che svolge la professione di medico, ha dichiarato di percepire mensilmente circa € 7.000,00, con un reddito complessivo di € 145.128,00 nel periodo d'imposta 2020,
€ 123.999,00 per l'anno 2021 ed € 125.716,00 per l'anno 2022, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi in atti (cfr. doc. 8 del ricorso introduttivo); inoltre risulta essere proprietaria della casa coniugale sita in Vittoria, Via Montebello n. 72, oltre che di altri due immobili (cfr. doc. 3 della comparsa di costituzione e risposta). Di contro, il resistente, il quale risulta percepire una pensione di circa € 3.000,00 al mese, ha dichiarato un reddito complessivo di € 79.625,00 per l'anno 2020, € 76.980,00 per il 2021 ed € 79.863,00 relativamente all'anno 2022 (cfr. doc. 9,10 e 11 della comparsa di costituzione e risposta). Lo stesso è inoltre proprietario di un immobile ad Acicatena (CT), nonché comproprietario di altri due immobili siti nel medesimo comune (cfr. doc. 2 della comparsa di costituzione e risposta). Tanto premesso, alla luce delle condizioni economiche delle parti e della capacità reddituale ed economica del resistente, non deve essere disposto alcun assegno di mantenimento in favore del che dispone di un adeguato reddito di € 3.000,00 al mese, oltre a essere proprietario di CP_2 immobili.
Come già evidenziato nell'ordinanza del 17/05/2024, non va adottata alcuna pronuncia sull'assegnazione della casa familiare, di esclusiva proprietà della ricorrente. In considerazione della soccombenza di parte resistente sulla domanda di addebito, nonché su quella relativa all'assegno di mantenimento in proprio favore, le spese di lite vanno poste a carico del CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3446/2023 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Acireale in data 28/06/1995, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Acireale al n. 168, parte II, Serie A, anno 1995; rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
rigetta la domanda di mantenimento in proprio favore avanzata dal resistente;
pagina 4 di 5 condanna alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidandole in € CP_2
6.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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