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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/07/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1072/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1072/2024 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MONICA ORSI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca, Corso G. Garibaldi n. 74, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2 CONVENUTO CONTUMACE con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come rassegnate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 28.05.2025, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto ricorso per separazione personale nei confronti del Parte_1 coniuge deducendo che: il 24.08.2013 gli stessi hanno contratto Controparte_1
pagina 1 di 10 matrimonio civile in Romania, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Lucca, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dall'unione sono nate le figlie nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]; dopo il Per_1 Per_2 matrimonio, essi hanno deciso di tornare a vivere in Italia, a Lucca, dove le famiglie di origine di entrambi abitano stabilmente da anni;
l'indirizzo dell'abitazione familiare è stato fissato prima a San Concordio in via Teresa Bandettini n. 181 e, in seguito ossia dal
Novembre 2018, a S. Maria in Colle in via delle Cascine n. 83, in un appartamento condotto in locazione;
durante il matrimonio, entrambi i coniugi avevano una propria attività lavorativa, in quanto il marito lavorava come dipendente svolgendo le mansioni di autista di camion, mentre ella, diplomata con qualifica di OSS, ha sempre svolto attività di assistenza e servizio presso abitazioni private, con impeghi per lo più stabili e regolari;
per diversi anni il matrimonio è trascorso sereno, fino alla fine dell'anno 2019, quando l'unione coniugale è andata progressivamente in crisi fino a venire irrimediabilmente meno, principalmente a causa di una vicenda giudiziaria - estranea all'ambito familiare - che ha visto coinvolto il convenuto, il quale il 21 dicembre 2019 è stato tratto in arresto e in seguito, dopo alcuni mesi trascorsi in carcere, posto agli arresti domiciliari presso l'abitazione coniugale di S. Maria in Colle;
tale situazione, oltre a comportare un forte stress emotivo per tutto il nucleo familiare, è andata anche a minarne la stabilità economica, in quanto pochi giorni dopo l'arresto il marito è stato licenziato;
pertanto, ella si è accollata ogni responsabilità ed incombente, sia in ordine al mantenimento delle figlie che alla loro gestione quotidiana;
il marito, invece, non potendosi allontanare dall'abitazione a causa della misura applicata, ha iniziato a manifestare il proprio disagio alternando intemperanze e comportamenti aggressivi a momenti di prolungato silenzio, finché essi si sono progressivamente allontanati e dal mese di dicembre 2020 hanno iniziato a dormire in letti separati - il marito nella camera matrimoniale ed ella sul divano;
il 20 marzo 2021, nel pieno della notte, a seguito di un violento litigio per futili motivi sfociato in gravi e pesanti minacce proferite dal marito verso la stessa e le figlie, nonché verso la di lei madre che nel frattempo era giunta in soccorso richiedendo anche l'intervento dei Carabinieri, ella si trovava costretta a lasciare la casa coniugale assieme alle figlie minori trasferendosi dai propri genitori a Lucca in frazione S. Donato;
dopo tale episodio, ella non ha più fatto pagina 2 di 10 ritorno nella casa coniugale, acquisendo col passare del tempo consapevolezza circa la fine del proprio matrimonio;
quindi, dopo alcune settimane trascorse presso i genitori, ella si è spostata con le bambine in un'abitazione sita a S. Concordio, messale temporaneamente a disposizione da un'amica, dove è rimasta fino all'inizio del 2022, quando si è spostata presso l'abitazione di una zia a Castelvecchio di Compito nel Comune di Capannori (LU), località dove ha poi reperito un alloggio autonomo, stipulando il 12.09.2022 un regolare contratto di locazione relativo ad un immobile posto in Via di Tiglio n. 807, dove ha stabilito la residenza propria e delle figlie minori;
il coniuge, invece, è rimasto ad abitare per alcuni mesi nella casa coniugale di S. Maria a Colle, per poi trasferirsi dai propri genitori a San Concordio, dove attualmente vive, pur avendo mantenuto la residenza nella casa coniugale;
sin dall'episodio del marzo 2021 ella, di propria volontà ed iniziativa, si è impegnata per consentire le frequentazioni tra le figlie e il padre, accompagnandole per due volte la settimana prima presso la casa coniugale e poi presso l'abitazione dei nonni paterni e lasciandovele per qualche ora;
anche nel pomeriggio del 1 gennaio 2022 ella ha portato le figlie dal padre ma, quando è andata a riprenderle, egli ha manifestato contrarietà nel lasciarle andare ed ha tentato di convincere le bambine a rimanere con lui, tanto che ella è stata costretta a far intervenire i Carabinieri per far uscire le bambine;
dopo tale episodio ella non ha più accompagnato le figlie dal padre, anche perché nei giorni successivi il legale che assiste il marito nel procedimento penale, contattando il suo procuratore, l'ha invitata a non avvicinarsi al predetto anche solo per portare le figlie, in assenza dell'autorizzazione da parte della Corte d'Assise; successivamente a tale episodio, il marito ha incontrato le figlie solo una volta, per qualche ora, il giorno 29.01.2022, dopodiché non le ha più riviste;
ella, da parte sua, non ha potuto fare altro che prendere atto di quanto comunicatole, in attesa che il marito si rivolgesse all'autorità giudiziaria per ottenere l'autorizzazione a vedere le figlie;
nel mese di febbraio 2022 ella ha appreso dagli ordinari mezzi di informazione pubblica la notizia relativa al procedimento penale in cui era coinvolto il marito, leggendo di una pesante condanna inflittagli per il reato di traffico di clandestini originari dei paesi asiatici;
a marzo 2022 il suo legale è stato contattato dal legale incaricato dal marito, il quale ha comunicato che il predetto si trovava ancora agli arresti domiciliari e che era intenzionato ad occuparsi delle figlie personalmente e a volerle frequentare, ma tale pagina 3 di 10 comunicazione rimaneva priva di seguito;
in tale occasione, inoltre, ella ha appreso che fino al dicembre 2021 il marito ha percepito l'indennità di disoccupazione, senza tuttavia aver mai contribuito a versarle alcunché per il mantenimento delle minori;
infatti, sin dalla separazione di fatto e in piena pandemia, ella ha dovuto far fronte al mantenimento delle figlie solamente con risorse proprie e con l'aiuto dei propri familiari ed oggi lavora come assistente domiciliare privata in forza di due contratti di lavoro part-time, per 28 ore settimanali totali;
nel mese di giugno 2022 ella è stata informata da un familiare che il marito era stato visto circolare alla guida di un'autovettura in prossimità del centro città di
Lucca, deducendo perciò che lo stesso non si trovasse più agli arresti domiciliari;
quindi, nel tentativo di riprendere gli incontri tra il padre e le figlie, interrotti ormai da 6 mesi, nel luglio 2022 ella ha contattato a mezzo del proprio legale il difensore del marito, ma tale iniziativa è rimasta priva di qualsiasi riscontro;
il 15 settembre 2022, data di avvio delle lezioni scolastiche delle figlie, il marito, senza dare alcun preavviso o comunicazione, si è presentato all'uscita della scuola affermando di voler portare con sé le figlie, con atteggiamento autoritario ed arrogante;
in quell'occasione ella ha tentato di farlo ragionare, rappresentandole il primario interesse delle bambine, che gli manifestavano direttamente il desiderio di volere anche la presenza della madre, ma il giorno successivo egli si è nuovamente presentato, pretendendo con atteggiamento ancora più deciso ed impositivo di andare via con le minori ed arrivando ad impedire fisicamente alla ricorrente di salire nella propria auto con loro e solo l'intervento delle forze dell'ordine ha ristabilito la calma, consentendole di fare ritorno a casa con le figlie;
da allora, il marito non ha più cercato le bambine, non ha più chiesto notizie di loro, né provveduto in alcun modo al mantenimento;
il 24.10.2022 ella ha depositato innanzi a questo Tribunale ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo la legge rumena (RG n. 4093/2022), che tuttavia è stato dichiarato estinto il 05.07.2023; in seguito vi sono state alcune sessioni di confronti tra i legali, le quali tuttavia non hanno portato ad alcun positivo esito.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, da assumersi eventualmente anche in via indifferibile ed urgente ex art. 473-bis. 15 c.p.c.: pronunciare con sentenza parziale la separazione personale delle parti con addebito al marito per avere questi tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio;
affidare le figlie pagina 4 di 10 minori e in via super-esclusiva a sé, con residenza, collocamento prevalente Per_1 Per_2
e domicilio presso la sua abitazione a Castelvecchio di Compito (LU), in Via di Tiglio 807; nulla disporre in merito alla casa coniugale, rilasciata nella disponibilità del proprietario locatore;
avviare un graduale riavvicinamento delle figlie al padre anche attraverso un eventuale percorso di supporto psicologico per le minori, stabilendo tempi di frequentazione come indicati nel ricorso e comunque tenendo conto della situazione psico- emotiva delle figlie nonché dei loro impegni (scolastici, sportivi e altro) e delle richieste delle stesse;
porre a carico del padre l'obbligo di corrisponderle entro il giorno 5 di ogni mese € 600,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori (€
300,00 per ciascuna figlia), con rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale;
stabilire la percezione in via esclusiva dell'assegno unico da parte della madre.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio.
All'udienza dell'11.10.2024 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di addebito, insistendo per il resto nelle conclusioni di cui al ricorso e il Giudice, omessi i provvedimenti provvisori, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 12.10.2024 il Tribunale, ritenuto necessario istruire il procedimento, ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo la presa in carico del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali di Lucca al fine di fornire supporto e gestione per eventuali contatti e frequentazioni padre-figlie, con valutazione circa la possibilità di svolgimento di eventuali incontri, anche in forma protetta.
All'udienza del 25.10.2024 il procuratore di parte ricorrente, stante la rimessione sul ruolo della causa, ha dichiarato di revocare la rinuncia alla domanda di addebito, che doveva intendersi subordinata alla immediata definizione della causa, insistendo per l'adozione dei provvedimenti provvisori e per l'emissione della sentenza parziale sullo status.
Il Giudice ha disposto in via provvisoria ex art. 473-bis. 22 c.p.c.: l'affidamento super- esclusivo delle figlie minori alla madre;
l'obbligo a carico del convenuto di corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di € 500,00 mensili a titolo di contributo per il pagina 5 di 10 mantenimento delle figlie, da versarsi entro il 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo la tipologia e le modalità di cui al Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
l'attribuzione dell'assegno unico in via esclusiva alla ricorrente.
Pronunciata la separazione personale delle parti, la causa è stata rimessa sul ruolo ed istruita mediante le relazioni depositate dai Servizi Sociali del Comune di Lucca e del
Comune di Capannori (questi ultimi incaricati all'udienza del 25.10.2024 in ragione del luogo di residenza della ricorrente e delle figlie).
All'udienza del 12.03.2025 il Giudice, vista la relazione pervenuta dai Servizi sociali di
Lucca in data 10.02.2025 dalla quale era emersa la non attuabilità, allo stato, degli incontri tra padre e figlie, in ragione dello stato detentivo del primo (detenuto presso la Casa di
Reclusione di Massa), ha invitato il convenuto ad intraprendere il percorso di sostegno psicologico indicato dai Servizi sociali, laddove compatibile con lo stato detentivo, quale strumento di supporto nella rielaborazione della vicenda familiare.
All'udienza del 28.05.2025 il procuratore di parte ricorrente ha evidenziato la superfluità di procedere all'ascolto delle minori, richiamando la relazione dei Servizi sociali di Capannori del 27.05.2025, dove si dà atto dell'indisponibilità manifestata dalle figlie sia verso un percorso psicologico teso alla rielaborazione dei vissuti, sia verso un percorso di accompagnamento alla ripresa in concreto dei rapporti con il padre, e ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con il ricorso introduttivo, con rinuncia alla domanda di addebito della separazione e chiedendo di non prevedere alcunché quanto alle modalità di frequentazione padre-figlie, non potendosi allo stato predisporre alcun calendario, anche in considerazione dello stato detentivo del convenuto contumace.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
Passando al merito della causa e dando atto della già intervenuta pronuncia in punto di status, le risultanze emerse nel corso del procedimento conducono il Tribunale a ritenere pagina 6 di 10 che il regime di affidamento maggiormente idoneo a tutelare il superiore interesse delle figlie minori sia quello esclusivo c.d. rafforzato alla madre.
In linea generale, l'art. 337-quater c.c. prevede: “Il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Il genitore a cui sono affidati
i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del Giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi […]. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”. Pertanto il Tribunale, laddove ritenga che l'affido condiviso – che rappresenta la misura preferibile in linea astratta - sia pregiudizievole per il minore, può affidare il figlio ad uno solo dei genitori, con relativo esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva da parte del genitore affidatario;
in tal caso, restano condivise le scelte di maggior interesse per il figlio e il genitore non affidatario, pur avendone limitato l'esercizio, conserva la titolarità della responsabilità genitoriale e, di conseguenza, il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Il medesimo riguardo al best interest of the child può condurre a limitare ulteriormente l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore non affidatario, concentrando ogni scelta relativa al minore, anche quelle di maggior interesse, sul genitore affidatario in via esclusiva, che diventa così unico centro decisionale della vita del bambino: è il caso dell'affidamento c.d. esclusivo rafforzato, assetto necessario per fare fronte a quei casi in cui risulti pregiudizievole, per l'equilibrio e il corretto sviluppo psicofisico del minore, la condivisione delle suddette decisioni da parte di entrambi i genitori.
Nel caso di specie, sin dall'inizio del procedimento sono emerse le importanti criticità presenti in capo al padre, il quale, dopo la separazione di fatto nel marzo 2021 ed il periodo di frequentazione con cadenza bisettimanale fino al gennaio 2022, non ha più visto né sentito le figlie, salvo che in occasione degli episodi del 15 e 16 settembre 2022, sopra pagina 7 di 10 descritti (in cui egli, dopo mesi di silenzio, si è improvvisamente presentato all'uscita di scuola pretendendo di portare con sé le figlie), né ha provveduto in alcun modo al loro mantenimento.
Tale completa assenza nella vita delle minori, sia sotto il profilo morale che materiale, non
è giustificabile alla luce della situazione di restrizione della libertà personale che ha visto coinvolto il convenuto, sia perché la misura degli arresti domiciliari, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, è cessata nel mese di giugno 2022 e, comunque, quantomeno nel settembre del 2022 (cfr. doc. 10 allegato al ricorso) ed egli ha fatto ingresso in carcere il
03.10.2024, sia in quanto non risulta che, anche nella vigenza della misura restrittiva degli arresti domiciliari, questi si sia concretamente attivato per ottenere dalla competente autorità giudiziaria l'autorizzazione a vedere o sentire le figlie.
Rappresenta indubbiamente un sintomo del predetto disinteresse anche la scelta di non costituirsi nel presente giudizio.
Pertanto, il disinteresse inequivocabilmente mostrato verso le figlie durante i quattro anni seguiti alla separazione di fatto, concretatosi in una dismissione di fatto dell'esercizio della responsabilità genitoriale, concentratasi esclusivamente sulla madre, esclude, ad oggi, la possibilità di reputare sussistenti in capo al convenuto sufficienti competenze di cura ed educazione nei confronti delle figlie minori tali da consentire un esercizio condiviso della genitorialità, come sopra precisato.
Peraltro, per inciso, si osserva che non sono pervenute notizie circa l'intrapresa, da parte dello stesso, del percorso psicologico individuale al quale questo Tribunale lo ha invitato con provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 12.03.2025 recependo l'indicazione avanzata dai Servizi Sociali di Lucca, che hanno evidenziato come il convenuto appaia
“ancora poco consapevole circa le conseguenze derivanti dai comportamenti posti in essere non solo nei riguardi della sig.ra ma anche delle figlie” (cfr. relazione del Pt_1
10.02.2025); dunque, è opportuno in questa sede reiterare ulteriormente tale invito, apparendo il suddetto percorso uno strumento essenziale per consentire al convenuto di superare le criticità sopra evidenziate in punto di capacità genitoriale e acquisire maggiore consapevolezza circa le responsabilità sottese al proprio ruolo di genitore.
pagina 8 di 10 Ciò detto, come anticipato, a fronte delle suddette evidenti criticità osservate nella figura paterna, al fine di salvaguardare il delicato equilibrio psicofisico delle minori, si impone la necessità di affidare le figlie in via esclusiva alla ricorrente – la quale si è dimostrata una figura adeguata e centrale nella vita delle bambine in grado di soddisfarne le esigenze sotto ogni aspetto - attribuendo altresì alla stessa in via esclusiva il potere decisionale relativo alle decisioni di maggior interesse per le predette, secondo il paradigma c.d. rafforzato, con collocamento presso la medesima nell'immobile sito a Castelvecchio di Compito in via di
Tiglio n. 807, dove sia la madre che le figlie hanno stabilito la residenza (cfr. docc 4 e 5 allegati al ricorso).
Nulla può in questa sede prevedersi in punto di frequentazioni tra padre e figlie, non solo in ragione dell'attuale stato detentivo del primo, bensì tenuto conto della volontà espressa sul punto dalle minori, le quali “durante gli incontri … hanno espresso la volontà di non voler avere contatti con la figura paterna: esprime paura ricordando eventi passati Per_2 nella sua relazione con il padre;
mentre riporta un vissuto di rabbia e la necessità di Per_1 mantenere le distanze al fine di proteggere la serenità raggiunta oggi”, dichiarando “di non essere disponibili ad intraprendere un supporto psicologico né per la rielaborazione dei loro vissuti né per un accompagnamento verso la ripresa di eventuali contatti con il padre”
(cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Capannori del 26.05.2025); dichiarazioni considerate le quali il Tribunale ha ritenuto di non procedere all'ascolto delle minori, al fine di non esporle inutilmente ad ulteriori sollecitazioni emotive, risultando peraltro superfluo alla luce della volontà dalle stesse manifestata in modo inequivocabile.
Per quanto concerne i profili economici, tenuto conto delle condizioni economiche della ricorrente come risultanti dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dalla stessa rese all'udienza del 11.10.2024 e considerato l'attuale stato detentivo del convenuto, si reputa equo porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori (€
150,00 per ciascuna figlia), da versare entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020.
pagina 9 di 10 L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla ricorrente quale affidataria in via esclusiva.
Le spese processuali sono poste a carico di parte convenuta in quanto soccombente e sono liquidate in € 3.600,00, oltre al 15% per spese generali, all'i.v.a. e al c.a.p., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Affida le figlie minori e in via super-esclusiva alla Persona_3 CP_2 madre , con collocamento presso la stessa;
Parte_1
- Invita il convenuto ad intraprendere il percorso di sostegno psicologico indicato in parte motiva;
- Pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente, liquidate in € 3.600,00 oltre al 15% per spese generali, all'i.v.a. e al c.a.p., come per legge.
Si comunichi alle parti e ai Servizi sociali dei Comuni di Lucca e Capannori.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 28.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1072/2024 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MONICA ORSI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca, Corso G. Garibaldi n. 74, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2 CONVENUTO CONTUMACE con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come rassegnate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 28.05.2025, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto ricorso per separazione personale nei confronti del Parte_1 coniuge deducendo che: il 24.08.2013 gli stessi hanno contratto Controparte_1
pagina 1 di 10 matrimonio civile in Romania, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Lucca, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dall'unione sono nate le figlie nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]; dopo il Per_1 Per_2 matrimonio, essi hanno deciso di tornare a vivere in Italia, a Lucca, dove le famiglie di origine di entrambi abitano stabilmente da anni;
l'indirizzo dell'abitazione familiare è stato fissato prima a San Concordio in via Teresa Bandettini n. 181 e, in seguito ossia dal
Novembre 2018, a S. Maria in Colle in via delle Cascine n. 83, in un appartamento condotto in locazione;
durante il matrimonio, entrambi i coniugi avevano una propria attività lavorativa, in quanto il marito lavorava come dipendente svolgendo le mansioni di autista di camion, mentre ella, diplomata con qualifica di OSS, ha sempre svolto attività di assistenza e servizio presso abitazioni private, con impeghi per lo più stabili e regolari;
per diversi anni il matrimonio è trascorso sereno, fino alla fine dell'anno 2019, quando l'unione coniugale è andata progressivamente in crisi fino a venire irrimediabilmente meno, principalmente a causa di una vicenda giudiziaria - estranea all'ambito familiare - che ha visto coinvolto il convenuto, il quale il 21 dicembre 2019 è stato tratto in arresto e in seguito, dopo alcuni mesi trascorsi in carcere, posto agli arresti domiciliari presso l'abitazione coniugale di S. Maria in Colle;
tale situazione, oltre a comportare un forte stress emotivo per tutto il nucleo familiare, è andata anche a minarne la stabilità economica, in quanto pochi giorni dopo l'arresto il marito è stato licenziato;
pertanto, ella si è accollata ogni responsabilità ed incombente, sia in ordine al mantenimento delle figlie che alla loro gestione quotidiana;
il marito, invece, non potendosi allontanare dall'abitazione a causa della misura applicata, ha iniziato a manifestare il proprio disagio alternando intemperanze e comportamenti aggressivi a momenti di prolungato silenzio, finché essi si sono progressivamente allontanati e dal mese di dicembre 2020 hanno iniziato a dormire in letti separati - il marito nella camera matrimoniale ed ella sul divano;
il 20 marzo 2021, nel pieno della notte, a seguito di un violento litigio per futili motivi sfociato in gravi e pesanti minacce proferite dal marito verso la stessa e le figlie, nonché verso la di lei madre che nel frattempo era giunta in soccorso richiedendo anche l'intervento dei Carabinieri, ella si trovava costretta a lasciare la casa coniugale assieme alle figlie minori trasferendosi dai propri genitori a Lucca in frazione S. Donato;
dopo tale episodio, ella non ha più fatto pagina 2 di 10 ritorno nella casa coniugale, acquisendo col passare del tempo consapevolezza circa la fine del proprio matrimonio;
quindi, dopo alcune settimane trascorse presso i genitori, ella si è spostata con le bambine in un'abitazione sita a S. Concordio, messale temporaneamente a disposizione da un'amica, dove è rimasta fino all'inizio del 2022, quando si è spostata presso l'abitazione di una zia a Castelvecchio di Compito nel Comune di Capannori (LU), località dove ha poi reperito un alloggio autonomo, stipulando il 12.09.2022 un regolare contratto di locazione relativo ad un immobile posto in Via di Tiglio n. 807, dove ha stabilito la residenza propria e delle figlie minori;
il coniuge, invece, è rimasto ad abitare per alcuni mesi nella casa coniugale di S. Maria a Colle, per poi trasferirsi dai propri genitori a San Concordio, dove attualmente vive, pur avendo mantenuto la residenza nella casa coniugale;
sin dall'episodio del marzo 2021 ella, di propria volontà ed iniziativa, si è impegnata per consentire le frequentazioni tra le figlie e il padre, accompagnandole per due volte la settimana prima presso la casa coniugale e poi presso l'abitazione dei nonni paterni e lasciandovele per qualche ora;
anche nel pomeriggio del 1 gennaio 2022 ella ha portato le figlie dal padre ma, quando è andata a riprenderle, egli ha manifestato contrarietà nel lasciarle andare ed ha tentato di convincere le bambine a rimanere con lui, tanto che ella è stata costretta a far intervenire i Carabinieri per far uscire le bambine;
dopo tale episodio ella non ha più accompagnato le figlie dal padre, anche perché nei giorni successivi il legale che assiste il marito nel procedimento penale, contattando il suo procuratore, l'ha invitata a non avvicinarsi al predetto anche solo per portare le figlie, in assenza dell'autorizzazione da parte della Corte d'Assise; successivamente a tale episodio, il marito ha incontrato le figlie solo una volta, per qualche ora, il giorno 29.01.2022, dopodiché non le ha più riviste;
ella, da parte sua, non ha potuto fare altro che prendere atto di quanto comunicatole, in attesa che il marito si rivolgesse all'autorità giudiziaria per ottenere l'autorizzazione a vedere le figlie;
nel mese di febbraio 2022 ella ha appreso dagli ordinari mezzi di informazione pubblica la notizia relativa al procedimento penale in cui era coinvolto il marito, leggendo di una pesante condanna inflittagli per il reato di traffico di clandestini originari dei paesi asiatici;
a marzo 2022 il suo legale è stato contattato dal legale incaricato dal marito, il quale ha comunicato che il predetto si trovava ancora agli arresti domiciliari e che era intenzionato ad occuparsi delle figlie personalmente e a volerle frequentare, ma tale pagina 3 di 10 comunicazione rimaneva priva di seguito;
in tale occasione, inoltre, ella ha appreso che fino al dicembre 2021 il marito ha percepito l'indennità di disoccupazione, senza tuttavia aver mai contribuito a versarle alcunché per il mantenimento delle minori;
infatti, sin dalla separazione di fatto e in piena pandemia, ella ha dovuto far fronte al mantenimento delle figlie solamente con risorse proprie e con l'aiuto dei propri familiari ed oggi lavora come assistente domiciliare privata in forza di due contratti di lavoro part-time, per 28 ore settimanali totali;
nel mese di giugno 2022 ella è stata informata da un familiare che il marito era stato visto circolare alla guida di un'autovettura in prossimità del centro città di
Lucca, deducendo perciò che lo stesso non si trovasse più agli arresti domiciliari;
quindi, nel tentativo di riprendere gli incontri tra il padre e le figlie, interrotti ormai da 6 mesi, nel luglio 2022 ella ha contattato a mezzo del proprio legale il difensore del marito, ma tale iniziativa è rimasta priva di qualsiasi riscontro;
il 15 settembre 2022, data di avvio delle lezioni scolastiche delle figlie, il marito, senza dare alcun preavviso o comunicazione, si è presentato all'uscita della scuola affermando di voler portare con sé le figlie, con atteggiamento autoritario ed arrogante;
in quell'occasione ella ha tentato di farlo ragionare, rappresentandole il primario interesse delle bambine, che gli manifestavano direttamente il desiderio di volere anche la presenza della madre, ma il giorno successivo egli si è nuovamente presentato, pretendendo con atteggiamento ancora più deciso ed impositivo di andare via con le minori ed arrivando ad impedire fisicamente alla ricorrente di salire nella propria auto con loro e solo l'intervento delle forze dell'ordine ha ristabilito la calma, consentendole di fare ritorno a casa con le figlie;
da allora, il marito non ha più cercato le bambine, non ha più chiesto notizie di loro, né provveduto in alcun modo al mantenimento;
il 24.10.2022 ella ha depositato innanzi a questo Tribunale ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo la legge rumena (RG n. 4093/2022), che tuttavia è stato dichiarato estinto il 05.07.2023; in seguito vi sono state alcune sessioni di confronti tra i legali, le quali tuttavia non hanno portato ad alcun positivo esito.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, da assumersi eventualmente anche in via indifferibile ed urgente ex art. 473-bis. 15 c.p.c.: pronunciare con sentenza parziale la separazione personale delle parti con addebito al marito per avere questi tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio;
affidare le figlie pagina 4 di 10 minori e in via super-esclusiva a sé, con residenza, collocamento prevalente Per_1 Per_2
e domicilio presso la sua abitazione a Castelvecchio di Compito (LU), in Via di Tiglio 807; nulla disporre in merito alla casa coniugale, rilasciata nella disponibilità del proprietario locatore;
avviare un graduale riavvicinamento delle figlie al padre anche attraverso un eventuale percorso di supporto psicologico per le minori, stabilendo tempi di frequentazione come indicati nel ricorso e comunque tenendo conto della situazione psico- emotiva delle figlie nonché dei loro impegni (scolastici, sportivi e altro) e delle richieste delle stesse;
porre a carico del padre l'obbligo di corrisponderle entro il giorno 5 di ogni mese € 600,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori (€
300,00 per ciascuna figlia), con rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale;
stabilire la percezione in via esclusiva dell'assegno unico da parte della madre.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio.
All'udienza dell'11.10.2024 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di addebito, insistendo per il resto nelle conclusioni di cui al ricorso e il Giudice, omessi i provvedimenti provvisori, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 12.10.2024 il Tribunale, ritenuto necessario istruire il procedimento, ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo la presa in carico del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali di Lucca al fine di fornire supporto e gestione per eventuali contatti e frequentazioni padre-figlie, con valutazione circa la possibilità di svolgimento di eventuali incontri, anche in forma protetta.
All'udienza del 25.10.2024 il procuratore di parte ricorrente, stante la rimessione sul ruolo della causa, ha dichiarato di revocare la rinuncia alla domanda di addebito, che doveva intendersi subordinata alla immediata definizione della causa, insistendo per l'adozione dei provvedimenti provvisori e per l'emissione della sentenza parziale sullo status.
Il Giudice ha disposto in via provvisoria ex art. 473-bis. 22 c.p.c.: l'affidamento super- esclusivo delle figlie minori alla madre;
l'obbligo a carico del convenuto di corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di € 500,00 mensili a titolo di contributo per il pagina 5 di 10 mantenimento delle figlie, da versarsi entro il 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo la tipologia e le modalità di cui al Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
l'attribuzione dell'assegno unico in via esclusiva alla ricorrente.
Pronunciata la separazione personale delle parti, la causa è stata rimessa sul ruolo ed istruita mediante le relazioni depositate dai Servizi Sociali del Comune di Lucca e del
Comune di Capannori (questi ultimi incaricati all'udienza del 25.10.2024 in ragione del luogo di residenza della ricorrente e delle figlie).
All'udienza del 12.03.2025 il Giudice, vista la relazione pervenuta dai Servizi sociali di
Lucca in data 10.02.2025 dalla quale era emersa la non attuabilità, allo stato, degli incontri tra padre e figlie, in ragione dello stato detentivo del primo (detenuto presso la Casa di
Reclusione di Massa), ha invitato il convenuto ad intraprendere il percorso di sostegno psicologico indicato dai Servizi sociali, laddove compatibile con lo stato detentivo, quale strumento di supporto nella rielaborazione della vicenda familiare.
All'udienza del 28.05.2025 il procuratore di parte ricorrente ha evidenziato la superfluità di procedere all'ascolto delle minori, richiamando la relazione dei Servizi sociali di Capannori del 27.05.2025, dove si dà atto dell'indisponibilità manifestata dalle figlie sia verso un percorso psicologico teso alla rielaborazione dei vissuti, sia verso un percorso di accompagnamento alla ripresa in concreto dei rapporti con il padre, e ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con il ricorso introduttivo, con rinuncia alla domanda di addebito della separazione e chiedendo di non prevedere alcunché quanto alle modalità di frequentazione padre-figlie, non potendosi allo stato predisporre alcun calendario, anche in considerazione dello stato detentivo del convenuto contumace.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
Passando al merito della causa e dando atto della già intervenuta pronuncia in punto di status, le risultanze emerse nel corso del procedimento conducono il Tribunale a ritenere pagina 6 di 10 che il regime di affidamento maggiormente idoneo a tutelare il superiore interesse delle figlie minori sia quello esclusivo c.d. rafforzato alla madre.
In linea generale, l'art. 337-quater c.c. prevede: “Il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Il genitore a cui sono affidati
i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del Giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi […]. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”. Pertanto il Tribunale, laddove ritenga che l'affido condiviso – che rappresenta la misura preferibile in linea astratta - sia pregiudizievole per il minore, può affidare il figlio ad uno solo dei genitori, con relativo esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva da parte del genitore affidatario;
in tal caso, restano condivise le scelte di maggior interesse per il figlio e il genitore non affidatario, pur avendone limitato l'esercizio, conserva la titolarità della responsabilità genitoriale e, di conseguenza, il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Il medesimo riguardo al best interest of the child può condurre a limitare ulteriormente l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore non affidatario, concentrando ogni scelta relativa al minore, anche quelle di maggior interesse, sul genitore affidatario in via esclusiva, che diventa così unico centro decisionale della vita del bambino: è il caso dell'affidamento c.d. esclusivo rafforzato, assetto necessario per fare fronte a quei casi in cui risulti pregiudizievole, per l'equilibrio e il corretto sviluppo psicofisico del minore, la condivisione delle suddette decisioni da parte di entrambi i genitori.
Nel caso di specie, sin dall'inizio del procedimento sono emerse le importanti criticità presenti in capo al padre, il quale, dopo la separazione di fatto nel marzo 2021 ed il periodo di frequentazione con cadenza bisettimanale fino al gennaio 2022, non ha più visto né sentito le figlie, salvo che in occasione degli episodi del 15 e 16 settembre 2022, sopra pagina 7 di 10 descritti (in cui egli, dopo mesi di silenzio, si è improvvisamente presentato all'uscita di scuola pretendendo di portare con sé le figlie), né ha provveduto in alcun modo al loro mantenimento.
Tale completa assenza nella vita delle minori, sia sotto il profilo morale che materiale, non
è giustificabile alla luce della situazione di restrizione della libertà personale che ha visto coinvolto il convenuto, sia perché la misura degli arresti domiciliari, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, è cessata nel mese di giugno 2022 e, comunque, quantomeno nel settembre del 2022 (cfr. doc. 10 allegato al ricorso) ed egli ha fatto ingresso in carcere il
03.10.2024, sia in quanto non risulta che, anche nella vigenza della misura restrittiva degli arresti domiciliari, questi si sia concretamente attivato per ottenere dalla competente autorità giudiziaria l'autorizzazione a vedere o sentire le figlie.
Rappresenta indubbiamente un sintomo del predetto disinteresse anche la scelta di non costituirsi nel presente giudizio.
Pertanto, il disinteresse inequivocabilmente mostrato verso le figlie durante i quattro anni seguiti alla separazione di fatto, concretatosi in una dismissione di fatto dell'esercizio della responsabilità genitoriale, concentratasi esclusivamente sulla madre, esclude, ad oggi, la possibilità di reputare sussistenti in capo al convenuto sufficienti competenze di cura ed educazione nei confronti delle figlie minori tali da consentire un esercizio condiviso della genitorialità, come sopra precisato.
Peraltro, per inciso, si osserva che non sono pervenute notizie circa l'intrapresa, da parte dello stesso, del percorso psicologico individuale al quale questo Tribunale lo ha invitato con provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 12.03.2025 recependo l'indicazione avanzata dai Servizi Sociali di Lucca, che hanno evidenziato come il convenuto appaia
“ancora poco consapevole circa le conseguenze derivanti dai comportamenti posti in essere non solo nei riguardi della sig.ra ma anche delle figlie” (cfr. relazione del Pt_1
10.02.2025); dunque, è opportuno in questa sede reiterare ulteriormente tale invito, apparendo il suddetto percorso uno strumento essenziale per consentire al convenuto di superare le criticità sopra evidenziate in punto di capacità genitoriale e acquisire maggiore consapevolezza circa le responsabilità sottese al proprio ruolo di genitore.
pagina 8 di 10 Ciò detto, come anticipato, a fronte delle suddette evidenti criticità osservate nella figura paterna, al fine di salvaguardare il delicato equilibrio psicofisico delle minori, si impone la necessità di affidare le figlie in via esclusiva alla ricorrente – la quale si è dimostrata una figura adeguata e centrale nella vita delle bambine in grado di soddisfarne le esigenze sotto ogni aspetto - attribuendo altresì alla stessa in via esclusiva il potere decisionale relativo alle decisioni di maggior interesse per le predette, secondo il paradigma c.d. rafforzato, con collocamento presso la medesima nell'immobile sito a Castelvecchio di Compito in via di
Tiglio n. 807, dove sia la madre che le figlie hanno stabilito la residenza (cfr. docc 4 e 5 allegati al ricorso).
Nulla può in questa sede prevedersi in punto di frequentazioni tra padre e figlie, non solo in ragione dell'attuale stato detentivo del primo, bensì tenuto conto della volontà espressa sul punto dalle minori, le quali “durante gli incontri … hanno espresso la volontà di non voler avere contatti con la figura paterna: esprime paura ricordando eventi passati Per_2 nella sua relazione con il padre;
mentre riporta un vissuto di rabbia e la necessità di Per_1 mantenere le distanze al fine di proteggere la serenità raggiunta oggi”, dichiarando “di non essere disponibili ad intraprendere un supporto psicologico né per la rielaborazione dei loro vissuti né per un accompagnamento verso la ripresa di eventuali contatti con il padre”
(cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Capannori del 26.05.2025); dichiarazioni considerate le quali il Tribunale ha ritenuto di non procedere all'ascolto delle minori, al fine di non esporle inutilmente ad ulteriori sollecitazioni emotive, risultando peraltro superfluo alla luce della volontà dalle stesse manifestata in modo inequivocabile.
Per quanto concerne i profili economici, tenuto conto delle condizioni economiche della ricorrente come risultanti dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dalla stessa rese all'udienza del 11.10.2024 e considerato l'attuale stato detentivo del convenuto, si reputa equo porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori (€
150,00 per ciascuna figlia), da versare entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020.
pagina 9 di 10 L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla ricorrente quale affidataria in via esclusiva.
Le spese processuali sono poste a carico di parte convenuta in quanto soccombente e sono liquidate in € 3.600,00, oltre al 15% per spese generali, all'i.v.a. e al c.a.p., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Affida le figlie minori e in via super-esclusiva alla Persona_3 CP_2 madre , con collocamento presso la stessa;
Parte_1
- Invita il convenuto ad intraprendere il percorso di sostegno psicologico indicato in parte motiva;
- Pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020;
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente, liquidate in € 3.600,00 oltre al 15% per spese generali, all'i.v.a. e al c.a.p., come per legge.
Si comunichi alle parti e ai Servizi sociali dei Comuni di Lucca e Capannori.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 28.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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