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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/06/2024, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. e 473-bis 12 c.p.c. iscritto al n. 3037 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Ladispoli, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Polinari, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.11.2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, Pt_1 premesso che dalla relazione more uxorio con
[...] Controparte_1 era nata il [...], riconosciuta da entrambi i genitori, ha chiesto la Per_1 modifica del decreto pubblicato il 08.06.2020 nell'ambito del RG n. 4322/2017, disponendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., ferme le restanti statuizioni vigenti.
A fondamento del ricorso, la ricorrente ha dedotto:
- che il padre della minore non ha mai ottemperato all'obbligo posto a suo carico di corrispondere il mantenimento per la figlia;
- di aver tentato il recupero delle somme dovute dal padre di , senza Per_1 tuttavia un esito positivo;
- che il si è in questi anni disinteressato materialmente e CP_1 moralmente della figlia e non ha osservato la disciplina di frequentazione disposta dal Tribunale;
- che la minore non vede e non sente telefonicamente il padre da oramai diversi anni;
- di prendersi cura di in modo autonomo ed esclusivo. Per_1
Tanto premesso, la ricorrente ha richiesto la modifica del provvedimento emesso il 8.6.2020 disponendo, in luogo dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, l'affidamento esclusivo alla madre;
con vittoria delle spese del giudizio.
Il Giudice, letto il ricorso e la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473-bis 22 c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso alla controparte.
All'udienza del 13.03.24 è comparsa la ricorrente che ha dichiarato di lavorare in un'azienda in Roma percependo una busta paga di circa 300,00 euro al mese, di non avere contatti con il padre di , il quale non vede la figlia da Per_1 due anni e di vivere in affitto con dei familiari che la sostengono economicamente.
Il procuratore della parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del 3 ricorso ed ha chiesto la decisione con rinuncia dei termini per il deposito di memorie conclusive ex art. 473-bis 28 c.p.c.
Il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, ha dichiarato la contumacia di parte resistente ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che debba essere disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, stante il contegno di sostanziale disinteresse morale, Per_1 materiale ed affettivo tenuto dal padre, odierno resistente, in seguito al decreto emesso dal Tribunale nei confronti della figlia. Tale circostanza è resa palese anche dalla mancata costituzione in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
Sebbene, infatti, la contumacia sia una scelta processuale libera ed insindacabile, non è revocabile in dubbio che nei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei figli minori la stessa sia sintomatica di un sostanziale disinteresse nei confronti della prole, tale da rendere concretamente difficile e financo, talvolta, impraticabile la condivisione delle scelte di interesse dei figli, di talché l'affidamento condiviso si risolverebbe in un pregiudizio portando ad una paralisi decisionale.
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto
D.M. 55/2014 e DM 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminato di bassa complessità ai valori minimi ed in ragione delle fasi processuali svolte di studio, introduttiva e decisionale (cfr., in tal senso,
Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario
l'accertamento giudiziale”). 4
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2037/2023 R.G.A.C.,
a parziale modifica delle disposizioni adottate con decreto pubblicato il
08.06.2020 nell'ambito del procedimento di R.G.A.C. n. 4322/2017, così provvede:
- dispone che la minore venga affidata in modo Persona_2 esclusivo alla madre e stabilmente collocata presso la Parte_1 residenza materna;
- condanna alla refusione delle spese processuali Controparte_1 in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro Parte_1
2.906,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 10 giugno 2024
Si comunichi.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. e 473-bis 12 c.p.c. iscritto al n. 3037 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Ladispoli, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Polinari, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.11.2023, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, Pt_1 premesso che dalla relazione more uxorio con
[...] Controparte_1 era nata il [...], riconosciuta da entrambi i genitori, ha chiesto la Per_1 modifica del decreto pubblicato il 08.06.2020 nell'ambito del RG n. 4322/2017, disponendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., ferme le restanti statuizioni vigenti.
A fondamento del ricorso, la ricorrente ha dedotto:
- che il padre della minore non ha mai ottemperato all'obbligo posto a suo carico di corrispondere il mantenimento per la figlia;
- di aver tentato il recupero delle somme dovute dal padre di , senza Per_1 tuttavia un esito positivo;
- che il si è in questi anni disinteressato materialmente e CP_1 moralmente della figlia e non ha osservato la disciplina di frequentazione disposta dal Tribunale;
- che la minore non vede e non sente telefonicamente il padre da oramai diversi anni;
- di prendersi cura di in modo autonomo ed esclusivo. Per_1
Tanto premesso, la ricorrente ha richiesto la modifica del provvedimento emesso il 8.6.2020 disponendo, in luogo dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, l'affidamento esclusivo alla madre;
con vittoria delle spese del giudizio.
Il Giudice, letto il ricorso e la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473-bis 22 c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso alla controparte.
All'udienza del 13.03.24 è comparsa la ricorrente che ha dichiarato di lavorare in un'azienda in Roma percependo una busta paga di circa 300,00 euro al mese, di non avere contatti con il padre di , il quale non vede la figlia da Per_1 due anni e di vivere in affitto con dei familiari che la sostengono economicamente.
Il procuratore della parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del 3 ricorso ed ha chiesto la decisione con rinuncia dei termini per il deposito di memorie conclusive ex art. 473-bis 28 c.p.c.
Il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, ha dichiarato la contumacia di parte resistente ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che debba essere disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, stante il contegno di sostanziale disinteresse morale, Per_1 materiale ed affettivo tenuto dal padre, odierno resistente, in seguito al decreto emesso dal Tribunale nei confronti della figlia. Tale circostanza è resa palese anche dalla mancata costituzione in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
Sebbene, infatti, la contumacia sia una scelta processuale libera ed insindacabile, non è revocabile in dubbio che nei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento e il mantenimento dei figli minori la stessa sia sintomatica di un sostanziale disinteresse nei confronti della prole, tale da rendere concretamente difficile e financo, talvolta, impraticabile la condivisione delle scelte di interesse dei figli, di talché l'affidamento condiviso si risolverebbe in un pregiudizio portando ad una paralisi decisionale.
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto
D.M. 55/2014 e DM 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminato di bassa complessità ai valori minimi ed in ragione delle fasi processuali svolte di studio, introduttiva e decisionale (cfr., in tal senso,
Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario
l'accertamento giudiziale”). 4
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2037/2023 R.G.A.C.,
a parziale modifica delle disposizioni adottate con decreto pubblicato il
08.06.2020 nell'ambito del procedimento di R.G.A.C. n. 4322/2017, così provvede:
- dispone che la minore venga affidata in modo Persona_2 esclusivo alla madre e stabilmente collocata presso la Parte_1 residenza materna;
- condanna alla refusione delle spese processuali Controparte_1 in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro Parte_1
2.906,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 10 giugno 2024
Si comunichi.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso