Articolo 1 della Legge 14 gennaio 1950, n. 77
Articolo 2
Versione
21 marzo 1950
Art. 1.
Le opere d'interesse artistico, storico e bibliografico, che nel periodo dal 1 gennaio 1936 all'8 maggio 1945 furono trasferite in proprieta' e a qualsiasi titolo allo Stato germanico, a personalita' politiche del regime nazista o a sudditi germanici e delle quali il Governo italiano ha ottenuto la restituzione da parte del Governo militare alleato in Germania, sono acquisite al patrimonio artistico, storico e bibliografico dello Stato e conservate in musei o biblioteche pubbliche.
Entrata in vigore il 21 marzo 1950