Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.6657/22 di R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto
ingiuntivo
tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Serio, come da mandato in calce all'atto di citazione)
OPPONENTE
e
in persona del Curatore dott. Controparte_1 [...]
CP_2
(rappresentato e difeso dall'avv. Ginfranco Iacobino, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione)
OPPOSTO
nonchè
Controparte_3
(rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Narciso, come da mandato unito alla comparsa di costituzione)
TERZO CHIAMATO
1
All'udienza del 11.2.25 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei loro atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria dal
[...]
per il pagamento di euro 7.425,00 oltre accessori che assume ancora dovuto Controparte_4
dall'ex socia a copertura della sua quota partecipativa (di nominali euro 9.900,00) pari al Parte_1
99% del capitale sociale e dall'opposizione alla relativa ingiunzione (la n.1604/22 del 3.10.2022) proposta dall'intimata, la quale chiede il rigetto dell'avversa domanda per intervenuta prescrizione del credito e, in subordine, per compensazione con il proprio controcredito retributivo derivante dal rapporto di lavoro realmente intercorso con la società nel periodo maggio/ottobre 2016 (a dispetto del ruolo operativo,
apparente e solo di facciata, attribuito alla deducente); ha chiesto in ogni caso di estendere il contraddittorio all'ex socio di minoranza, , tenuto a manlevare la deducente da ogni Controparte_3
onere economico verso il fallimento in virtù della dichiarazione “liberatoria” sottoscritta il 3.11.16.
La Curatela fallimentare ha dedotto l'infondatezza dell'avverso assunto e l'attuale esistenza del credito derivante dall'effettiva partecipazione societaria della , la quale non ha maturato alcun credito di Pt_1
lavoro.
Il , terzo chiamato, ha contestato l'obbligo di manleva in quanto l'allegata scrittura circoscriveva CP_3
tale obbligo agli eventuali oneri economici derivanti dalla gestione ed amministrazione societaria della
[...]
. Pt_1
* * * * * * *
I) L'opposizione va accolta per intervenuta prescrizione del credito.
La ed il hanno costituito in data 27.4.16 la e, dalla data Pt_1 CP_3 Controparte_5
2 della sua iscrizione nel registro delle imprese (11.5.16), la socia di maggioranza ha assunto l'obbligo di versare l'ulteriore importo di euro 7.425,00 a copertura della quota di capitale sociale assunta e sottoscritta
(avendone conferito solo il quarto - v. atto costitutivo).
Il diritto della società a ricevere dal socio il conferimento in denaro “deriva” dal rapporto sociale e rientra quindi nel paradigma normativo dell'art.2949/1 c.c., inerente ai diritti riconducibili alle relazioni interne che si istituiscono tra i soggetti dell'organizzazione sociale (ergo, tra società e socio o tra soci) in dipendenza diretta con il contratto di società e con le situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale (Cass.24/4007; Cass.13/21903; Cass.15/13084; Cass.04/12957).
Nella specie, né la società né la curatela fallimentare hanno chiesto alla debitrice l'integrazione del versamento nel termine quinquennale di prescrizione (non interrotto né sospeso per via della procedura concorsuale: Cass.16/14737), risultando tardivo e quindi inefficace l'atto di diffida del 3-15.3.22,
formalizzato quando il credito era già estinto.
Le spese tra opponente ed opposto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo parametri aggiornati al d.m. n.147/22.
II) Il rigetto della domanda del assorbe la domanda di manleva. CP_1
Va osservato però che la domanda attrice non ha giustificato la chiamata in garanzia del terzo,
manifestamente infondata.
Si osserva incidenter che, in occasione delle dimissioni della dalla carica di amministratore unico Pt_1
della e del subentro nell'incarico del socio (verbale del 3.11.16), Controparte_5 CP_3
quest'ultimo, con separata scrittura, dichiarò “in relazione alla gestione della società dalla data di costituzione fino alla data odierna…..di manlevare nel modo più ampio…..la signora da Parte_1
ogni responsabilità per tributi, violazioni e sanzioni di carattere fiscale e tributario e da qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere sia di natura strettamente commerciale che a titolo di risarcimento danni, indennizzi e rimborsi derivanti dalla gestione e dalla amministrazione della società……. Con il presente il sottoscritto si accolla ogni onere patrimoniale inerente Controparte_3
quanto sopra……”.
3 Il dato letterale attesta che la manleva concerne eventuali responsabilità, violazioni ed obbligazioni pecuniarie imputabili alla per l'attività gestoria del sodalizio, non certo sue inadempienze ad Pt_1
obblighi che ineriscono lo status di socio, discendenti dal contratto sociale.
Ne discende che il chiamante è tenuto a rimborsare al le relative spese di lite (Cass.24/6144; CP_3
Cass.23/10364).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo emesso in danno della per Pt_1
intervenuta estinzione del credito e, per l'effetto, condanna il Controparte_6
a rifondere all'opponente le spese e competenze di lite, che liquida in euro 3.865,50 (euro 145,50 per
[...]
esborsi; euro 3.720,00 per compenso) oltre accessori di legge;
- condanna altresì la a rifondere al terzo chiamato le competenze di lite, che liquida in euro Pt_1
2.520,00 oltre accessori di legge e distrae in favore dell'avv. Roberto Narciso, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 19.5.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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