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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/05/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1605/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LUIGI NOVELLI, giusta delega in atti
RICORRENTE
contro
, (C.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 07/05/2025.
IN FATTO
Con ricorso del 16/04/2024 domandava lo scioglimento del Parte_1
matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. La resistente restava contumace per l'intera durata Controparte_1
del giudizio di divorzio.
All'udienza del 07/05/2025, il ricorrente confermava la sua richiesta sicché la causa era rimessa al collegio per la decisione sul divorzio..
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della volontà espressa in tal senso dal ricorrente, del tempo trascorso dalla separazione e della mancata partecipazione della resistente al giudizio.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, senza alcuna ulteriore statuizione in assenza di richieste al riguardo.
La contumacia della resistente, la quale, peraltro, nulla avrebbe potuto fare per evitare il giudizio, giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 24/08/2017 nel Comune di
Fondi (LT); ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 37, Parte I, anno 2017); compensa le spese di causa.
Latina, 14/05/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LUIGI NOVELLI, giusta delega in atti
RICORRENTE
contro
, (C.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 07/05/2025.
IN FATTO
Con ricorso del 16/04/2024 domandava lo scioglimento del Parte_1
matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. La resistente restava contumace per l'intera durata Controparte_1
del giudizio di divorzio.
All'udienza del 07/05/2025, il ricorrente confermava la sua richiesta sicché la causa era rimessa al collegio per la decisione sul divorzio..
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della volontà espressa in tal senso dal ricorrente, del tempo trascorso dalla separazione e della mancata partecipazione della resistente al giudizio.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, senza alcuna ulteriore statuizione in assenza di richieste al riguardo.
La contumacia della resistente, la quale, peraltro, nulla avrebbe potuto fare per evitare il giudizio, giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 24/08/2017 nel Comune di
Fondi (LT); ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 37, Parte I, anno 2017); compensa le spese di causa.
Latina, 14/05/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti