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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17923 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9685 2025
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Elisa G. Vecchio, giusta delega in atti
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IE ZE, giusta delega in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 27.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 29. c.p.c. depositato il 2.3.2025, chiedeva la Parte_1
modifica delle condizioni di separazione, di cui al decreto di omologa del Tribunale di Roma del 30.1.2013, come modificate con accordo di negoziazione assistita del 5.7.2022, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva il rigetto del ricorso, perché Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto.
In data 3.11.2025, le parti depositavano un accordo sulla modifica delle condizioni di separazione.
Trasmessi gli atti al P.M. per il parere, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in modifica delle condizioni di separazione tra le parti, PRENDE ATTO degli accordi depositati il 3.11.2025, qui da intendersi riportati e trascritti;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.12.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
IA MO AR IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9685 2025
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Elisa G. Vecchio, giusta delega in atti
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IE ZE, giusta delega in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 27.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 29. c.p.c. depositato il 2.3.2025, chiedeva la Parte_1
modifica delle condizioni di separazione, di cui al decreto di omologa del Tribunale di Roma del 30.1.2013, come modificate con accordo di negoziazione assistita del 5.7.2022, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva il rigetto del ricorso, perché Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto.
In data 3.11.2025, le parti depositavano un accordo sulla modifica delle condizioni di separazione.
Trasmessi gli atti al P.M. per il parere, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in modifica delle condizioni di separazione tra le parti, PRENDE ATTO degli accordi depositati il 3.11.2025, qui da intendersi riportati e trascritti;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.12.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
IA MO AR IE