Versione
14 marzo 1948
14 marzo 1948
Art. 6.
Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facolta' di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facolta' di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.
Le casse mutue malattie esistenti nella Regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.
Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.
Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facolta' di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facolta' di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.
Le casse mutue malattie esistenti nella Regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.
Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/1983, n. 6402Provvedimento: Alla stregua dell'art. 23 della legge regionale del Trentino-alto Adige 20 agosto 1954 n. 25 - attuativa dell'art. 6 primo comma della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5, recante lo statuto speciale per tale regione, alla quale è demandata la Competenza normativa in materia di previdenza e assicurazioni sociali allo scopo di integrare la legislazione statale - essendo stabilito che l'assicurato ha diritto, in caso di malattia, all'assistenza sanitaria ed economica "con le modalità e nei limiti stabiliti dal successivo regolamento", deve ritenersi legittima la disposizione di cui all'art. 71 n. 3 del regolamento stesso, approvato con d.P.G.R. 10 aprile 1957 n.33, secondo il quale …Leggi di più...
- indennità di malattia·
- trentino alto adige·
- decadenza dell'assicurato·
- protezione sociale·
- integrativa facoltativa·
- previdenza sociale·
- potestà legislativa (competenza normativa)·
- legittimità