Articolo 6 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 5Articolo 7
Versione
14 marzo 1948
Art. 6.
Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facolta' di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facolta' di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.
Le casse mutue malattie esistenti nella Regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.
Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.
Entrata in vigore il 14 marzo 1948
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