Sentenza 21 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 21/03/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00275/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00935/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 935 del 2025, proposto da
AL CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo CI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Latina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria
dell'obbligo di provvedere con un provvedimento espresso relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dalla Prefettura di Latina, con riferimento alla procedura di validazione del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 17.4.2024 Prot. n. P-LT/L/Q/2024/111449.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa NU IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 13 novembre 2025 e depositato il giorno successivo l’esponente premette che:
- in data 17 aprile 2024 lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Latina rilasciava il nulla osta al lavoro subordinato Prot. n. P-LT/L/Q/2024/111449 nell’ambito delle quote 2024 del cd. “decreto flussi” al fine dell’Assunzione del cittadino del Pakistan ZA HM;
- per effetto dell’entrata in vigore del d.l. 145/2024, successivamente modificato con la relativa legge di conversione, la validità del suddetto provvedimento veniva sospesa nelle more delle verifiche prescritte dall’art. 3 del decreto;
- stante il silenzio dell’amministrazione sull’esito di tali verifiche, in data 2 luglio 2025 e 30 ottobre 2025, tramite il proprio procuratore, diffidava lo Sportello unico alla conclusione del procedimento tramite l’emanazione di un provvedimento espresso;
- con PEC del 7 novembre 2025 lo Sportello comunicava di essere ancora in attesa del parere favorevole della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro e che, successivamente, il sistema avrebbe generato in via telematica il nulla osta sul portale “SPI 2.0” con la data aggiornata, senza tuttavia nulla disporre in ordine alla conclusione del procedimento.
2. Premesso quanto sopra il ricorrente ha impugnato il silenzio inadempimento formatosi sulla domanda da lui presentata, affermandone l’illegittimità per violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990, avendo l’amministrazione il dovere di concludere i procedimenti tramite l’adozione di un provvedimento espresso, e facendo presente che la “novella legislativa” rappresentata dal d.l. 145/2004 e relativa legge di conversione, non prevedendo termini di conclusione del procedimento, determinerebbe una criticità rispetto alla durata complessiva di quest’ultimo, in contrasto con i principi generali in materia e nonché in violazione dei principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost.
3. Ha, quindi, concluso perché, accertata la violazione dell’art. 2 della legge 241/1990 da parte della Prefettura di Latina sull’istanza de qua, venga dichiarata l'illegittimità del silenzio inadempimento serbato sul procedimento di verifica del nulla osta, condannando l’amministrazione alla conclusione del procedimento tramite l’adozione di un provvedimento espresso in un termine non superiore a giorni trenta, ex art. 117, comma II, c.p.a.
4. Nel giudizio così introdotto si è costituta in resistenza l’amministrazione intimata, depositando documentazione e relazione difensiva nella quale ha precisato che, mentre la Questura si è espressa favorevolmente, non risulta ancora emesso il parere dell’Ispettorato territoriale del lavoro e che pertanto, essendo lo stesso richiesto dalla legge, non potrebbe configurarsi alcuna condotta inerte dello Sportello Unico Immigrazione.
5. Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Occorre sinteticamente premettere che l’art. 3 del decreto legge del 11 ottobre 2024 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dispone, al comma 1, che « in relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24 -bis del medesimo testo unico », nonché, al comma 2, che salvo il caso in cui sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, « l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma ».
6.1. Il comma 3 della norma prevede, inoltre, che « Gli Stati e i territori di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka ».
7. Deve parimenti essere sottolineato che l’art. 22 del d.lgs. 286/1998 prevede, per quanto di interesse, al comma 1, che presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo è costituito uno sportello unico per l'immigrazione, il quale « è responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato », nonché, al comma 5, che « lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta(….) » mentre al comma 5.01 (richiamato dal citato art. 3, comma 2, del d.l. 145/2024) dispone che « il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi elementi ostativi di cui al presente articolo ».
8. Ciò posto, il Collegio reputa che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento.
8.1. Il nulla osta conseguito dal ricorrente per l’assunzione del lavoratore sopra menzionato, cittadino del Pakistan, risulta sottoposto alla sospensione ex lege di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 3 del più volte citato d.l. 145/2024, conv. dalla legge n. 187/2024.
8.2. Tali disposizioni – riportate al superiore punto 6) - prevedono che il nulla osta sia sospeso fino alla conferma espressa da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal comma 1 dello stesso art. 3, a tenore del quale l'articolo 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998 non si applica e il provvedimento in parola deve essere rilasciato previa verifica, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24 - bis del medesimo testo unico.
8.3. Dalle stesse emerge, ad avviso del Collegio, che lo Sportello unico debba espletare un procedimento di verifica nel cui ambito devono essere acquisiti il parere della Questura e dell’Ispettorato del lavoro.
8.4. Non essendo previsto un termine specifico per la conclusione dello stesso deve, altresì, trovare applicazione l’art. 2, comma 2, della legge 241/1990, a tenore del quale « Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni ».
8.5. La verifica del nulla osta deve, quindi, essere conclusa dallo Sportello Unico per l’Immigrazione - al quale, per quanto sopra riportato, la legge affida la responsabilità dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri - nel termine appena indicato, non potendo lo stesso restare sospeso a tempo indeterminato in attesa dell’espressione dei pareri della Questura e/o dell’Ispettorato del lavoro, ponendosi tale conclusione in frontale contrasto con le disposizioni di cui al richiamato art. 2, commi 1 e 2, della legge sul procedimento, nonché con i principi generali di cui all’art. 97 Cost., pure invocati da parte ricorrente.
8.6. La mancata conclusione del procedimento nel termine di legge così individuato determina, quindi, l’emersione, a carico dello Sportello Unico, del silenzio inadempimento.
8.7. In proposito non può, peraltro, condividersi il rilievo formulato dall’amministrazione nella relazione istruttoria depositata in atti, secondo cui, non essendo stato, nel caso di specie, ancora emanato il parere dell’Ispettorato del lavoro, alcun silenzio potrebbe configurarsi.
8.8. Ed infatti, sebbene l’art. 3 comma 2 del d.l. 145/2024 preveda la sospensione del procedimento fino al « positivo espletamento delle verifiche » previste dal comma precedente, ciò non implica che il procedimento possa rimanere sospeso a tempo indeterminato, sia in ragione delle già citate disposizioni della legge sul procedimento, sia in relazione ai principi espressi dall’art. 16 della stessa legge 241/1990 proprio al fine di evitare la paralisi istruttoria del procedimento, secondo cui i pareri devono essere resi entro venti giorni dalla richiesta (comma 1) in quanto « in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere » (comma 2).
9. Deve, quindi, essere dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Latina sull’istanza di conclusione del procedimento di verifica del nulla osta n. P-LT/L/Q/2024/102303 e, per l’effetto, va ordinato allo stesso di concludere il procedimento tramite l’adozione di un provvedimento espresso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione se anteriore, della presente decisione.
10. Le spese sono regolate in applicazione del principio della soccombenza e liquidate nella misura indicata in dispositivo, nonché distratte in favore dell’avvocato Danilo CI, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accertata l’illegittimità del silenzio serbato, ordina allo Sportello per l’Immigrazione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Latina, di concludere il procedimento tramite l’adozione di un provvedimento espresso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione se anteriore, della presente decisione.
Condanna la stessa amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato, da distrarsi in favore dell’avvocato Danilo CI, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT AL, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
NU IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU IN | AT AL |
IL SEGRETARIO