Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di conSIlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 956 del 2024 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di conSIlio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi SI.ra
- C.F. - nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
RI (CZ), Via Venezia n. 1, e - C.F. - nato a [...] CP_1 C.F._2 il 09.02.1982 e residente a [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Gianpaolo RUSSO - C.F. – ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso il di lui Studio legale, sito in Lamezia Terme, via Del Mare n. 16;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 13 gennaio 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 10 dicembre 2024 - che i ricorrenti, in data 5 giugno 2010, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario nel Comune di Lamezia Terme (CZ), iscritto all'atto n. 6, parte II, serie A, uff. 6, anno
2010 del relativo Comune;
che dal matrimonio, in data 30 dicembre 2011 ed a Lamezia Terme (CZ) nasceva una figlia, a nome Per_1
– CF - allo stato, dunque, ancora minorenne;
[...] C.F._4
-che, a causa di incompatibilità caratteriali, era venuta meno l'affectio coniugalis ed i coniugi avevano alfine deciso di separarsi su istanza congiunta depositata in data 24 luglio 2015;
che, con decreto n. 10459/2015, il Tribunale di Lamezia Terme, in data 10 novembre 2015, aveva pronunciato l'omologa della detta separazione consensuale alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. I coniugi concordano l'affido condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre, presso la Per_1 quale manterrà la residenza;
3. La casa coniugale verrà assegnata alla SI.r , in quanto proprietaria della stessa;
Parte_1
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore il mercoledì dalle 19.30 alle ore 8.00 del mattino seguente (con l'onere di accompagnarla a scuola), nonché a fine settimane alterne dalle ore 16.30 del sabato sino alle ore 21.00 della domenica.
5. i coniugi concordano che, indipendentemente da quanto previsto nel punto 4, il padre potrà vedere la figlia ogni qual volta lo vorrà, previo congruo e tempestivo avviso alla IG.r ; Pt_1
6. nel periodo estivo, la minor rimarrà affidata al padre per un periodo consecutivo di 10 giorni che, ad Per_1 anni alterni, ricomprenderà il periodo 5 agosto -15 agosto ovvero 16 agosto-26 agosto;
durante le festività natalizie la figlia resterà affidata al padre ad anni alterni per il periodo 24, 25 e 26 (sino alle ore 12.30) dicembre ovvero per il periodo 31 dicembre, 1° gennaio (sino alle ore 12,30) e 6 gennaio (dalle ore 9.00 alle ore 20.30. Durante il periodo pasquale, la minore rimarrà affidata al padre ad anni alterni il giorno di Per_1
Pasqua o il giorno di Pasquetta dalle ore 9.00 alle ore 20.30. Tali disposizioni potranno essere modificate previo assenso da parte di un genitore all'altro di almeno quindici giorni;
7. Il SI. verserà un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili per il mantenimento della CP_1 figlia;
8. Le spese straordinarie (mediche non mutuabili, odontoiatriche, scolastiche, per sport, per vacanze, per capi di abbigliamento di pregio da indossare in particolari ricorrenze, ecc.,) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 %, previamente concordate;
7. I coniugi si autorizzano sin da ora reciprocamente all'espatrio personale;
8. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di mantenimento”; che, la separazione si era poi protratta ininterrottamente per diversi anni, da quando i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme e - da allora - non era stata più ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale;
che, i ricorrenti – pertanto – erano adesso addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di mantenere le condizioni di separazione come omologate dal
Tribunale fatta eccezione per quella contenuta al n. 3) “assegnazione della casa coniugale”, in ragione dell'intervenuta vendita di detto immobile con - trasferimento del nucleo familiare, composto dalla SI. Pt_1
e alla precedente casa coniugale sita in RI, in Via delle Palme, Loc. Mortilla, trav.
[...] Persona_1
X, in altro immobile sito in RI alla Via Venezia n. 1.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano che l'On.le Tribunale adito volesse fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi e - verificate le condizioni di legge - dichiarare lo scioglimento (rectius, cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario), alle condizioni già contenute nel decreto di omologa n. 10459/2015, con espunzione del punto 3). 3
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 14 gennaio 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 10 dicembre 2024 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto dettato dall'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente in cancelleria - in data 13 gennaio 2025 - le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 19 dicembre 2024, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473 bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme (CZ) ed in data 05.06.2010, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegata in atti.
Gli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 5.11.2015 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1188/2015 RG e che, in data 10 novembre 2025, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi sei; data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 5 novembre 2015; data di deposito del presente ricorso;
10 dicembre 2024) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano figuratamente dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 14 gennaio 2025 e - in quella sede - ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, 4
non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione
(dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro in gran parte identiche a quelle di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale – a differenza, come ben descritto nel ricorso, di quella concernente la casa coniugale di cui al punto 3) - in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse eSIenze della figlia ancora minorenne, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 19 dicembre 2024, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura della procedura in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 956 del 2024 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di conSIlio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi SI.ra - C.F. Parte_1
- nata Lamezia Terme il 23.06.1983 e residente in [...] e C.F._1
- C.F. - nato a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
RI DO (CZ), Via delle Orchidee 29, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv.
Gianpaolo RUSSO - C.F. – ed elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, sito C.F._3 in Lamezia Terme, via Del Mare n. 16;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia Terme ed in data 5 giugno 2010, alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi concordano l'affido condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre presso la Per_1 quale manterrà la residenza;
2. Il padr potrà vedere e tenere con sé la figlia minore il mercoledì dalle 19.30 alle ore 8.00 CP_1 del mattino seguente (con l'onere di accompagnarla a scuola) nonché a fine settimane alterne dalle ore 16.30 del sabato sino alle ore 21.00 della domenica. 5
3. i coniugi concordano che, indipendentemente da quanto previsto nel punto 4, il padre potrà vedere la figlia previo congruo e tempestivo avviso di almeno 24 ore alla IG.r ; Parte_1
4. nel periodo estivo la minore rimarrà affidata al padre per un periodo consecutivo di 10 giorni che, ad Per_1 anni alterni, ricomprenderà il periodo 5 agosto - 15 agosto ovvero 16 agosto-26 agosto;
durante le festività natalizie la figlia resterà affidata al padre ad anni alterni per il periodo 24 - 25 dicembre (sino alle ore 12.30) dicembre ovvero per il periodo 31 dicembre – 1° gennaio (sino alle ore 12,30). Durante il periodo pasquale la minor rimarrà affidata al padre ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta dalle ore 9.00 Per_1 alle ore 20.30. Tali disposizioni potranno essere modificate previo assenso da parte di un genitore all'altro di almeno quindici giorni;
5. Il SI. verserà alla IG.ra la somma mensile di € 200,00 per il CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, Per_1 con rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT;
6. Le spese straordinarie (mediche non mutuabili, odontoiatriche, scolastiche, per sport, per vacanze, per capi di abbigliamento di pregio da indossare in particolari ricorrenze, ecc.,) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 %, previamente concordate;
7. I coniugi si autorizzano sin da ora reciprocamente all'espatrio personale;
8. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile”.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune competente ed ivi trascritto nei relativo registri dello stato civile – atto n. 6, parte II, serie A, uff. 6, anno 2010 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile), in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conSIlio del 14 gennaio 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)