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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/07/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1747 /2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Frongia, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1747 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da:
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e , C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Sanluri (SU), presso lo studio legale dell'Avvocato Luciano Cau, C.F.
, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti, C.F._4 attori
e
P.Iva.: – C.F.: , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Roma, Via Po n°20, in persona del suo procuratore speciale Dr. giusta procura Parte_4 speciale rilasciata per atto Notaio di Bracciano del 20.05.2020 rep. 83120 (all.2), ed Per_1 elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Iollo, che la rappresenta e difensa come da procura in atti,
e
, elettivamente domiciliata in San Gavino Monreale nella CP_2 C.F._5 via Grazia Deledda n°28, presso lo studio dell'avv. Valeria Francesca Medda che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti,
Convenuti
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato instaurato dagli attori al fine di accertare, in via preliminare, in capo a chi fosse ascrivibile la responsabilità per il sinistro per il quale è causa. Gli attori deducono che esso si verificò per responsabilità esclusiva della sig.ra proprietaria e CP_2 conducente del veicolo Ford Ka, targato CL201BP; conseguentemente hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “ condannare per l'effetto, eventualmente anche in solido, la Sig.ra
[...]
e quale Società di Assicurazione per i danni derivanti CP_2 Controparte_1 dalla circolazione del predetto veicolo, al risarcimento in favore dei Sig.ri Parte_1
e , in qualità di eredi del Sig. ,
[...] Parte_5 Parte_6 Persona_2 di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza del sinistro dal quale è derivata la morte di quest'ultimo e, in concreto, al pagamento della complessiva somma a titolo di danno da perdita del rapporto parentale di € 995.760,00, di cui € 331.920,00 in favore della Sig.ra € Parte_7
331.920,00 in favore del Sig, , ed € 331.920,00 in favore della Sig.ra Parte_5
, oltre ad una somma da quantificarsi in via equitativa a titolo di danno Parte_6 biologico terminale, di una somma da quantificarsi in via equitativa a titolo di danno tanatologico, e al danno patrimoniale, da quantificarsi in corso di causa, rivalutazione monetaria e interessi sulla somma dovuta dalla data del sinistro fino al saldo o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa;
“condannare i convenuti, eventualmente anche in solido tra loro, al pagamento di diritti e onorari dovuti all'Avv. Luciano Cau per la fase stragiudiziale del procedimento;
porre a carico dei convenuti, eventualmente anche in solido tra loro, le spese vive e gli onorari del giudizio che il difensore chiede vengano distratti in suo favore avendo anticipato le prime e non riscosso i secondi, concedendo all'emananda sentenza la provvisoria esecutorietà come per legge”.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, che hanno richiesto in via principale il rigetto delle avverse pretese siccome infondate, e in via subordinata concludendo come in atti.
***
Depositate le memorie ex art. 183 c. VI c.p.c. la causa è stata istruita mediante consulenze tecniche d'ufficio.
Successivamente il giudice istruttore, con ordinanza del 22.04.2023 ha formulato una proposta conciliativa, ribadita con ordinanza del 15.01.2025, con la quale non sono state ammesse, altresì, le istanze istruttorie formulate dalle parti.
2 All'udienza del 06.03.2025 il giudice ha parzialmente riformulato la proposta conciliativa e i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio per la valutazione di una definizione bonaria della lite.
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.06.2025 le parti hanno chiesto che il giudice pronunci sentenza di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra il giudice prende atto dell'assenza di ulteriore thema decidendum e dichiara integralmente cessata la materia del contendere tra le parti.
Sempre sull'accordo delle parti compensa integralmente tra le stesse le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2) Spese compensate.
Cagliari, 5/07/2025.
Il Giudice
(Valentina Frongia)
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Frongia, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1747 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da:
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e , C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Sanluri (SU), presso lo studio legale dell'Avvocato Luciano Cau, C.F.
, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti, C.F._4 attori
e
P.Iva.: – C.F.: , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Roma, Via Po n°20, in persona del suo procuratore speciale Dr. giusta procura Parte_4 speciale rilasciata per atto Notaio di Bracciano del 20.05.2020 rep. 83120 (all.2), ed Per_1 elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Iollo, che la rappresenta e difensa come da procura in atti,
e
, elettivamente domiciliata in San Gavino Monreale nella CP_2 C.F._5 via Grazia Deledda n°28, presso lo studio dell'avv. Valeria Francesca Medda che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti,
Convenuti
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato instaurato dagli attori al fine di accertare, in via preliminare, in capo a chi fosse ascrivibile la responsabilità per il sinistro per il quale è causa. Gli attori deducono che esso si verificò per responsabilità esclusiva della sig.ra proprietaria e CP_2 conducente del veicolo Ford Ka, targato CL201BP; conseguentemente hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “ condannare per l'effetto, eventualmente anche in solido, la Sig.ra
[...]
e quale Società di Assicurazione per i danni derivanti CP_2 Controparte_1 dalla circolazione del predetto veicolo, al risarcimento in favore dei Sig.ri Parte_1
e , in qualità di eredi del Sig. ,
[...] Parte_5 Parte_6 Persona_2 di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza del sinistro dal quale è derivata la morte di quest'ultimo e, in concreto, al pagamento della complessiva somma a titolo di danno da perdita del rapporto parentale di € 995.760,00, di cui € 331.920,00 in favore della Sig.ra € Parte_7
331.920,00 in favore del Sig, , ed € 331.920,00 in favore della Sig.ra Parte_5
, oltre ad una somma da quantificarsi in via equitativa a titolo di danno Parte_6 biologico terminale, di una somma da quantificarsi in via equitativa a titolo di danno tanatologico, e al danno patrimoniale, da quantificarsi in corso di causa, rivalutazione monetaria e interessi sulla somma dovuta dalla data del sinistro fino al saldo o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa;
“condannare i convenuti, eventualmente anche in solido tra loro, al pagamento di diritti e onorari dovuti all'Avv. Luciano Cau per la fase stragiudiziale del procedimento;
porre a carico dei convenuti, eventualmente anche in solido tra loro, le spese vive e gli onorari del giudizio che il difensore chiede vengano distratti in suo favore avendo anticipato le prime e non riscosso i secondi, concedendo all'emananda sentenza la provvisoria esecutorietà come per legge”.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, che hanno richiesto in via principale il rigetto delle avverse pretese siccome infondate, e in via subordinata concludendo come in atti.
***
Depositate le memorie ex art. 183 c. VI c.p.c. la causa è stata istruita mediante consulenze tecniche d'ufficio.
Successivamente il giudice istruttore, con ordinanza del 22.04.2023 ha formulato una proposta conciliativa, ribadita con ordinanza del 15.01.2025, con la quale non sono state ammesse, altresì, le istanze istruttorie formulate dalle parti.
2 All'udienza del 06.03.2025 il giudice ha parzialmente riformulato la proposta conciliativa e i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio per la valutazione di una definizione bonaria della lite.
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.06.2025 le parti hanno chiesto che il giudice pronunci sentenza di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra il giudice prende atto dell'assenza di ulteriore thema decidendum e dichiara integralmente cessata la materia del contendere tra le parti.
Sempre sull'accordo delle parti compensa integralmente tra le stesse le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2) Spese compensate.
Cagliari, 5/07/2025.
Il Giudice
(Valentina Frongia)
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