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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/12/2025, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
14768 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dott.ssa Tommasi Di Vignano Eugenia Giudice
Dott.ssa FA AR Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 14768 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a [...] Parte_1
Via Santa Lucia n. 5/C, rappresentato e difeso dall'avv. FERRARINI GIULIANA
e
, nata il [...] a [...], residente a [...]
49, rappresentata e difesa dall'avv. FERRARINI GIULIANA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto - scioglimento matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori e il giorno 04.06.2011 in Sant'Ambrogio di Parte_1 Parte_2
LP (VR), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al N. 16, Parte II, Serie A, Anno 2011, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ed agli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 del D.P.R. 03.11.2000 N. 396. 2. La casa di abitazione già coniugale, sita in Vigasio (VR) Via Santa Lucia n. 5/C, di proprietà esclusiva del sig. continuerà ad esser goduta dallo stesso unitamente agli arredi e Parte_1 corredi in essa contenuti.
3. La NO si è trasferita con i figli minori in altra abitazione, sita in Caprino (VR) Parte_2 via Dosso Berra n. 49, di proprietà esclusiva della stessa.
4. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei figli, precisandosi che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno esercitate separatamente, allorquando i minori staranno con l'uno o l'altro genitore.
5. I genitori concordemente stabiliscono che la residenza e collocazione prevalente dei figli minori rimarrà fissata presso l'abitazione della madre.
6. In considerazione del fatto che il padre svolge un lavoro a turni e della distanza tra le rispettive abitazioni, i genitori concordemente stabiliscono che il padre avrà il diritto-dovere di vedere e tenere presso di sé i figli e quando lo desideri, previo accordo con la madre, e secondo il Per_1 Per_2 seguente calendario indicativo:
- un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio, nella settimana in cui il padre farà il turno del mattino, fino alla domenica sera entro le ore 21,00, quando li riaccompagnerà al domicilio materno;
e dal sabato mattina alla domenica sera entro le ore 21,00, nella settimana in cui farà il turno del pomeriggio;
- due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, normalmente nel mese di agosto;
- alcuni giorni durante le vacanze natalizie, precisando che i figli trascorrano il pranzo di Natale con un genitore e la cena con l'altro genitore, così ad anni alterni.
- tre giorni durante le vacanze pasquali avendo cura che i figli trascorrano, alternativamente di anno in anno, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo;
- I figli trascorreranno, alternativamente con il padre e con la madre, tutte le altre festività religiose e ricorrenze (25.4 - 1.5. - 2.6 - 15.8 - 1.11 - 8.12).
Tale regime di visita potrà essere derogato, di comune accordo fra i coniugi, per gli impegni lavorativi degli stessi e per le esigenze scolastiche e sociali dei minori.
7. Il signor si obbliga a corrispondere alla NO , a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 per il mantenimento dei figli minori, la somma mensile di €uro 300.00 (€uro 150,00 a figlio) per dodici mensilità, dandosi atto che egli inizierà a versare detto importo a partire dal mese di dicembre
2025. Tale importo sarà corrisposto entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario con ordine continuativo non revocabile sul conto corrente intestato alla NO e verrà Pt_2 annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
8. Le spese accessorie relative ai figli minori verranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori secondo quanto indicato nel Protocollo Famiglia in materia di Separazione, Divorzio e Affidamento dei figli nati fuori dal Matrimonio adottato del Tribunale di Verona attualmente in vigore ed eventuali successive modificazioni, così integrato in ragione dell'attuale difficoltà di gestire le cure mediche, anche continuative, presso le strutture pubbliche:
I)Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1 medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di €150,00), tutori e plantari ortopedici.
II)Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, cure odontoiatriche in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici.
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali.
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e percorsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario.
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato
(BES);centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali. VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso I–III–VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa, comunichi la propria proposta all'altro in forma scritta, anche tramite posta elettronica ordinaria e/o sms e/o Whatsapp;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Le parti concordano che il rimborso delle spese accessorie avverrà contestualmente al versamento del mantenimento mensile, e dunque entro il giorno 20 del mese immediatamente successivo alla richiesta documentata, a mezzo bonifico alle coordinate postali già note;
fermo restando che, nel caso in cui la spesa non sia stata previamente concordata in ragione dell'urgenza di provvedere, permane l'obbligo di reciproca e tempestiva informazione.
9. Darsi atto che, a partire dal mese dinovembre2025,il signor rinuncia alla quota di propria Pt_1 competenza dell'Assegno unico universale riconosciuto dall'INPS infavore della NO , alla Pt_2 quale quindi spetterà nella misura del 100%. Il sig. pertanto, a decorrere dal mese di Pt_1 novembre 2025, corrisponderà la quota percepita dall'INPS alla NO , in aggiunta al Pt_2 mantenimento ordinario, fino a quando l'Inps non provvederà ad erogare l'intero importo direttamente sul conto corrente della madre. Il signor si obbliga a fornire annualmente alla Pt_1 NO la documentazione necessaria ai fini della determinazione e fruizione dell'assegno. I Pt_2 coniugi si impegnano a modificare la relativa domanda presso l'INPS.
10. I coniugi si danno reciprocamente atto che con le rispettive reddittualità sono economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano di nulla pretendere reciprocamente.
11. Spese legali compensate tra le parti.
Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano fin da ora ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/10/2025, e – sul Parte_1 Parte_2 presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 4/6/2011 e che dall'unione erano nate Per_1 (5/9/14) e (26/4/18); che a seguito di accordo di negoziazione assistita i coniugi si erano Per_2 separati – hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori.
Le parti all'udienza del 2/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate, sia pure con le modifiche già riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale siglata con accordo di negoziazione assistita del 7/10/25 e ritualmente annotata nell'atto di matrimonio).
Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta all'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dei minori.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti in sede di udienza del 2/12/25, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze degli stessi.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato Parte_1 il 24/06/1982 a ISOLA DELLA SCALA (VR) e , nata il [...] a [...], Parte_2 alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 16, parte II, serie A, anno 2011;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 2/12/25.
La Giudice relatrice
FA AR
La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dott.ssa Tommasi Di Vignano Eugenia Giudice
Dott.ssa FA AR Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 14768 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a [...] Parte_1
Via Santa Lucia n. 5/C, rappresentato e difeso dall'avv. FERRARINI GIULIANA
e
, nata il [...] a [...], residente a [...]
49, rappresentata e difesa dall'avv. FERRARINI GIULIANA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto - scioglimento matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori e il giorno 04.06.2011 in Sant'Ambrogio di Parte_1 Parte_2
LP (VR), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al N. 16, Parte II, Serie A, Anno 2011, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ed agli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 del D.P.R. 03.11.2000 N. 396. 2. La casa di abitazione già coniugale, sita in Vigasio (VR) Via Santa Lucia n. 5/C, di proprietà esclusiva del sig. continuerà ad esser goduta dallo stesso unitamente agli arredi e Parte_1 corredi in essa contenuti.
3. La NO si è trasferita con i figli minori in altra abitazione, sita in Caprino (VR) Parte_2 via Dosso Berra n. 49, di proprietà esclusiva della stessa.
4. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei figli, precisandosi che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno esercitate separatamente, allorquando i minori staranno con l'uno o l'altro genitore.
5. I genitori concordemente stabiliscono che la residenza e collocazione prevalente dei figli minori rimarrà fissata presso l'abitazione della madre.
6. In considerazione del fatto che il padre svolge un lavoro a turni e della distanza tra le rispettive abitazioni, i genitori concordemente stabiliscono che il padre avrà il diritto-dovere di vedere e tenere presso di sé i figli e quando lo desideri, previo accordo con la madre, e secondo il Per_1 Per_2 seguente calendario indicativo:
- un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio, nella settimana in cui il padre farà il turno del mattino, fino alla domenica sera entro le ore 21,00, quando li riaccompagnerà al domicilio materno;
e dal sabato mattina alla domenica sera entro le ore 21,00, nella settimana in cui farà il turno del pomeriggio;
- due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, normalmente nel mese di agosto;
- alcuni giorni durante le vacanze natalizie, precisando che i figli trascorrano il pranzo di Natale con un genitore e la cena con l'altro genitore, così ad anni alterni.
- tre giorni durante le vacanze pasquali avendo cura che i figli trascorrano, alternativamente di anno in anno, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo;
- I figli trascorreranno, alternativamente con il padre e con la madre, tutte le altre festività religiose e ricorrenze (25.4 - 1.5. - 2.6 - 15.8 - 1.11 - 8.12).
Tale regime di visita potrà essere derogato, di comune accordo fra i coniugi, per gli impegni lavorativi degli stessi e per le esigenze scolastiche e sociali dei minori.
7. Il signor si obbliga a corrispondere alla NO , a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 per il mantenimento dei figli minori, la somma mensile di €uro 300.00 (€uro 150,00 a figlio) per dodici mensilità, dandosi atto che egli inizierà a versare detto importo a partire dal mese di dicembre
2025. Tale importo sarà corrisposto entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario con ordine continuativo non revocabile sul conto corrente intestato alla NO e verrà Pt_2 annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
8. Le spese accessorie relative ai figli minori verranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori secondo quanto indicato nel Protocollo Famiglia in materia di Separazione, Divorzio e Affidamento dei figli nati fuori dal Matrimonio adottato del Tribunale di Verona attualmente in vigore ed eventuali successive modificazioni, così integrato in ragione dell'attuale difficoltà di gestire le cure mediche, anche continuative, presso le strutture pubbliche:
I)Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1 medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di €150,00), tutori e plantari ortopedici.
II)Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, cure odontoiatriche in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici.
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali.
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e percorsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario.
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato
(BES);centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali. VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso I–III–VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa, comunichi la propria proposta all'altro in forma scritta, anche tramite posta elettronica ordinaria e/o sms e/o Whatsapp;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Le parti concordano che il rimborso delle spese accessorie avverrà contestualmente al versamento del mantenimento mensile, e dunque entro il giorno 20 del mese immediatamente successivo alla richiesta documentata, a mezzo bonifico alle coordinate postali già note;
fermo restando che, nel caso in cui la spesa non sia stata previamente concordata in ragione dell'urgenza di provvedere, permane l'obbligo di reciproca e tempestiva informazione.
9. Darsi atto che, a partire dal mese dinovembre2025,il signor rinuncia alla quota di propria Pt_1 competenza dell'Assegno unico universale riconosciuto dall'INPS infavore della NO , alla Pt_2 quale quindi spetterà nella misura del 100%. Il sig. pertanto, a decorrere dal mese di Pt_1 novembre 2025, corrisponderà la quota percepita dall'INPS alla NO , in aggiunta al Pt_2 mantenimento ordinario, fino a quando l'Inps non provvederà ad erogare l'intero importo direttamente sul conto corrente della madre. Il signor si obbliga a fornire annualmente alla Pt_1 NO la documentazione necessaria ai fini della determinazione e fruizione dell'assegno. I Pt_2 coniugi si impegnano a modificare la relativa domanda presso l'INPS.
10. I coniugi si danno reciprocamente atto che con le rispettive reddittualità sono economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano di nulla pretendere reciprocamente.
11. Spese legali compensate tra le parti.
Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano fin da ora ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/10/2025, e – sul Parte_1 Parte_2 presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 4/6/2011 e che dall'unione erano nate Per_1 (5/9/14) e (26/4/18); che a seguito di accordo di negoziazione assistita i coniugi si erano Per_2 separati – hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori.
Le parti all'udienza del 2/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate, sia pure con le modifiche già riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale siglata con accordo di negoziazione assistita del 7/10/25 e ritualmente annotata nell'atto di matrimonio).
Quanto, poi, alle ulteriori regolamentazioni, nulla osta all'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dei minori.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti in sede di udienza del 2/12/25, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze degli stessi.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato Parte_1 il 24/06/1982 a ISOLA DELLA SCALA (VR) e , nata il [...] a [...], Parte_2 alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 16, parte II, serie A, anno 2011;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 2/12/25.
La Giudice relatrice
FA AR
La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto