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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/04/2025, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino presidente
Dr. Elena Gelato consigliere rel.
Dr. Maria Aversano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 4280/2024 V.G. e pendente
TRA
(C.F e P.IVA ), con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Roma, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniela Jouvenal e Claudio Giordano per delega in atti reclamante
E
(C.F. ), con sede legale in Catanzaro, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti IL
TA e MA IO DO giusta procura in atti reclamata
E
Liquidazione giudiziale della società EC , Parte_1 Parte_1 in persona del curatore, contumace reclamata
OGGETTO: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni
Per la reclamante: “annullare e comunque integralmente riformare la Sentenza Impugnata n. 418/2024, resa dal Tribunale di Roma, SEZIONE XIV CIVILE, in composizione collegiale Dr.ssa Parte_2
Barbara Perna e, per l'effetto, revocare la dichiarazione di liquidazione giudiziale di Parte_1 adottando ogni altro necessario ed opportuno provvedimento. Condannare in ogni caso
[...] alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio“; CP_1
Per la reclamata costituita: “Chiede che l'On.le Corte di Appello adita voglia: confermare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 418/2024, nell'ambito del procedimento prefallimentare n. 1126-1/2023, pubblicata il 4 luglio 2024 del Tribunale di Roma, rigettare il reclamo proposto dalla per i motivi di cui in narrativa. Parte_1
II tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente reclamo, in favore dei difensori che se ne dichiarano sin da ora antistatari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società (di seguito, ha impugnato la Parte_1 Pt_1 sentenza n. 418/24 emessa dal Tribunale di Roma in data 4 luglio 2024 con la quale, su istanza della società (di seguito, , era stata dichiarata Controparte_1 CP_1
l'apertura della sua liquidazione giudiziale.
Con il primo motivo la reclamante ha lamentato l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla ricorrente e l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulle difese sul punto svolte dalla resistente.
Allo scopo ha evidenziato come il credito vantato dalla controparte pari ad € 208.690,98, sulla base della sentenza definitiva della Corte di Appello di Salerno n. 1149/2022, fosse inferiore alla somma indicata e segnatamente pari ad € 137.223,00 a titolo di riduzione del prezzo della fornitura e ad € 45.333,47 a saldo del danno accertato, per un totale di € 182.556,47; la voce relativa alla rivalutazione ed interessi sul risarcimento del danno, indicata dalla controparte in euro 26.134,51, non poteva invece ritenersi liquida ed esigibile, non trovando riscontro nel dispositivo della menzionata sentenza.
Sotto altro profilo la reclamante ha evidenziato come l'originaria ricorrente avesse omesso di dare conto dell'intervenuta condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite di un giudizio di opposizione all'esecuzione vittoriosamente intrapreso dalla stessa per un importo Pt_1 lordo di € 17.006,76, nonché del credito di euro 4.377,36 vantato a titolo di rimborso della quota di ½ delle spese del giudizio di primo grado, a seguito della parziale riforma in grado d'appello del capo di pronuncia relativo all'integrale condanna alle spese in primo grado.
A fronte delle descritte evenienze il credito vantato da non poteva ritenersi certo, CP_1 liquido ed esigibile in forza della sentenza indicata dalla controparte, il che avrebbe dovuto di per sé condurre alla dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità e, comunque, infondatezza del ricorso.
Con il secondo motivo di reclamo ha lamentato l'erroneità della pronuncia impugnata Pt_1 con riguardo alla ritenuta configurabilità del proprio stato di insolvenza. Premettendo di essere stata posta in liquidazione volontaria sin dal 2019, non in ragione di difficoltà economiche ma per una precisa e legittima scelta – operata a livello di gruppo - di disinvestire ed abbandonare attività ritenute non più strategicamente rilevanti (quali quelle relative alla movimentazione dei materiali di cui era una delle società operative), ha Pt_1 ribadito come, nel caso di impresa in liquidazione, ai fini della valutazione sulla sussistenza dell'insolvenza dovesse unicamente valutarsi se gli elementi attivi del patrimonio sociale fossero tali da consentire di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
Tale valutazione avrebbe dovuto nella specie concludersi positivamente, posto che dal bilancio al 2023 e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 29 febbraio 2024 si poteva evincere che la società presentava un attivo di € 1.345.952,61 a fronte di un passivo di € 1.307.262,07
In tale contesto, contrariamente a quanto erroneamente dichiarato dal Tribunale, a dover fornire
“la prova circa “la capacità” della società alla realizzazione dell'attivo, all'estinzione delle passività e alla eventuale ripartizione del residuo attivo tra i soci” non avrebbe dovuto essere la debitrice bensì Pt_1 la società che aveva istato per l'apertura della procedura concorsuale.
Una simile prova non solo non era stata fornita dalla parte a ciò onerata, ma nemmeno era stata accertata dal Tribunale, che aveva concluso nel senso di poter meramente “presumere” lo stato di decozione.
Per quanto necessario, poi, la conclusione era smentita dai dati di bilancio, dai quali emergeva, al netto dei debiti relativi a finanziamenti soci (postergati e dunque meramente eventuali) e dei crediti vantati nei confronti di società del gruppo, sostanzialmente solo l'esistenza dal lato attivo di un credito IVA pari ad euro 410.508,47 e dal lato passivo del debito verso pari ad euro CP_1
187.818,47, dal che doveva desumersi la capacità del patrimonio della società posta in liquidazione giudiziale a soddisfare il credito vantato dalla ricorrente.
Alla luce di tali rilievi la reclamante ha concluso per l'annullamento o la revoca dell'impugnata pronuncia.
La società si è costituita resistendo al reclamo. CP_1
Con riguardo al primo motivo ha evidenziato come, pur al netto delle avverse contestazioni e dei vantati controcrediti, il proprio credito, portato da una sentenza definitiva, fosse ampiamente superiore alla soglia minima di legge.
In relazione al secondo motivo ha rilevato come, contrariamente a quanto addotto dalla reclamante, esistessero ulteriori esposizioni debitorie, tra le quali quelle nei confronti dell'Erario di euro 358.207,94 e di euro 12.026,83 (sottaciute dalla ma ammesse nello stato passivo Pt_1 della liquidazione giudiziale), debiti tali da rendere in tutto o in gran parte inesigibile il credito da rimborso Iva per euro 410.508,47. La resistente ha comunque addotto l'inattendibilità del bilancio e dello stato patrimoniale prodotti dalla controparte, nei quali i suddetti debiti fiscali non comparivano e nel cui ambito le perdite per 476.338,99 euro non erano state indicate nel passivo, e la mancata previsione dei tempi di possibile soddisfacimento dei creditori in sede liquidatoria, il che pure deponeva nel senso della configurabilità dello stato di decozione della controparte.
Alla luce di tali rilievi ha concluso per il rigetto del reclamo.
All'udienza del 13 dicembre 2024 la Corte si è riservata la decisione sul reclamo, concedendo alle parti termine sino al 31 gennaio 2025 per il deposito di note difensive finali.
Il primo motivo di reclamo è infondato e deve dunque essere disatteso.
Le considerazioni svolte dalla reclamante con riguardo all'entità del credito vantato dalla ricorrente, quand'anche in ipotesi fondate, non sarebbero certamente tali da determinare la necessità di revoca della pronuncia con cui è stata aperta la liquidazione giudiziale, posto che al netto degli accessori di cui si postula la non debenza e dei controcrediti opposti in compensazione dalla reclamante, sussisterebbe in ogni caso in capo a un credito CP_1 certo, in quanto acclarato con sentenza passata in giudicato, ampiamente superiore alla soglia di euro 30.000.00.
Si viene dunque al secondo motivo di reclamo, con il quale ha contestato la Parte_1 configurabilità del proprio stato di insolvenza.
Anche il suddetto motivo non è suscettibile di accoglimento.
La reclamante, dopo aver evidenziato come il presupposto indispensabile dello stato di insolvenza di una società in liquidazione sia l'insufficienza dell'attivo a garantire il soddisfacimento dei debiti sociali, l'onere della cui prova grava necessariamente sul creditore istante, ha lamentato come la documentazione contabile prodotta fosse tale da denotare l'assenza di tale stato, essendo l'attivo superiore al passivo.
In dettaglio ha evidenziato come il credito vantato dall'originaria ricorrente, che al netto degli equivalenti crediti e debiti infragruppo e dei finanziamenti soci, destinati a elidersi a vicenda, costituirebbe l'unica posta rilevante del passivo della società, oltre ai debiti verso fornitori pari ad euro 282.708,92 (per la gran parte peraltro nei confronti di altre società del gruppo), possa essere soddisfatto in esito alla riscossione del credito Iva di circa 410.000,00 euro, di certa realizzazione in quanto vantato nei confronti dell'Erario.
La realizzazione di tale credito sarebbe rimasta “in situazione di stallo a causa di un contenzioso con
l'Agenzia delle Entrate pendente innanzi alla Corte di Cassazione (R.G. 20357/2022) che ne impediva di fatto l'escussione (in forza dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973)”; tale contenzioso, secondo quanto emerso in pendenza del presente giudizio di reclamo, sarebbe peraltro destinato a risolversi mediante definizione agevolata, stante l'irritualità del diniego opposto dall'Erario, avverso il quale era stato proposto ricorso in Cassazione.
Non potrebbe poi ritenersi l'inattendibilità del bilancio e della situazione patrimoniale al
28.2.2024, posto che per un verso la mancata menzione dei debiti fiscali era dovuta al fatto che gli stessi dovevano ritenersi estinti a seguito della proposizione della domanda di definizione agevolata dal contenzioso in corso, in epoca anteriore al febbraio 2024, e per altro era da ritenere corretta l'indicazione delle perdite portate a nuovo quali voci dell'attivo.
Tanto premesso quanto alla prospettazione della reclamante, il secondo motivo di reclamo non
è ad avviso di questa Corte fondato.
In ragione del complesso di considerazioni che si viene ad esporre deve invero escludersi che il patrimonio liquidabile di sia sufficiente a garantire il pagamento dei debiti sociali. Pt_1
Prescindendo al momento da ogni considerazione sulle altre voci del passivo di non si Pt_1 può che prendere atto del fatto che la realizzazione del credito Iva di circa 400.000 euro, con il quale la reclamante adduce di poter estinguere quello che allega essere l'unico effettivo debito sociale (i.e. quello nei confronti della resistente , sia assolutamente aleatoria, come CP_1 riconosciuto dal Tribunale di Roma nell'ambito dell'impugnata pronuncia.
In sede di note difensive depositate nella prima fase di giudizio, aveva testualmente Pt_1 rilevato: “l'attività di liquidazione relativa al realizzo del credito IVA di Euro 410.509,47 è stata in situazione di stallo a causa di un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate pendente innanzi alla Corte di
Cassazione (R.G. 20357/2022) che ne impediva di fatto l'escussione (in forza dell'art. 48-bis del D.P.R. n.
602/1973). Tuttavia, gli organi della liquidazione hanno recentemente rimosso tale ostacolo e chiuso il contenzioso nel corso dell'ultimo esercizio chiuso al 29 febbraio 2024, a seguito di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ex L. 29/12/2022 n. 197 (c.d. Legge di Bilancio), commi 186-205, presentata dalla in data 27 settembre 2023 (doc. 6), che ha prodotto gli effetti estintivi del giudizio di Pt_1 cui al comma 194 della citata Legge di Bilancio;
- all'esito, dunque, è stato possibile per la resistente presentare
l'istanza di rimborso IVA (credito sempre indicato nei bilanci, ma che non poteva essere riscosso a causa appunto del contenzioso pendente): si produce (doc. 7) la Dichiarazione IVA presentata il 13 marzo 2024 con la relativa ricevuta di presentazione, con la quale è stato chiesto il rimborso di Euro 394.120”.
Ebbene, se questa era la situazione esistente in limine alla dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, tale da indurre il Tribunale a disporre l'apertura della procedura concorsuale, quella attualmente in essere è peggiorativa per la reclamante.
Ed invero, non si può che prendere atto del fatto che, in pendenza dell'odierno giudizio di reclamo, non sia stato affatto “rimosso” l'unico elemento che “impediva di fatto l'escussione del credito
Iva”, ma al contrario tale elemento ostativo sia tuttora in essere, se è vero che il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate pendente dinanzi alla Corte di Cassazione non risulta estinto, bensì ancora pendente, stante il diniego frapposto dall'Erario alla definizione agevolata e la conseguente impugnazione del diniego dinanzi alla stessa Suprema Corte.
Sotto altro profilo, a prescindere da quanto sopra evidenziato, non si può che prendere atto del fatto che a fronte della richiesta di rimborso del credito Iva formulata da già dal marzo 2024, di cui Pt_1 appunto si dava conto in sede di scritti conclusivi nella prima fase di giudizio, e della richiesta di integrazioni documentali risalente al luglio 2024, alla quale peraltro la reclamante non ha dimostrato di aver dato seguito, non risulta ad oggi che detto credito sia stato liquidato da parte dell'Erario.
Se dunque il suddetto credito Iva costituisce, per ammissione della stessa reclamante, “l'unico rilevante credito… da riscuotere e liquidare”, la considerazione che la sua esistenza ed esigibilità siano tuttora aleatorie, in quanto appunto dipendenti dall'esito del giudizio tributario ancora pendente in Cassazione avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale che ha accertato un debito fiscale di oltre 350.000,00 euro (sostanzialmente pari al credito Iva vantato da , Pt_1 consente di escludere la prospettata sufficienza del patrimonio sociale al pagamento dei debiti.
Né, volendo postulare la necessità di una verifica incidentale di presumibile fondatezza del diniego frapposto dall'Agenzia delle Entrate, può ritenersene prima facie l'erroneità, se è vero che oltre alla contestazione dell'importo da versare ai fini della definizione agevolata (“indicato in euro 52.926 a fronte dell'importo ritenuto dovuto “pari ad euro 63.552 in relazione alla sentenza di parziale accoglimento di secondo grado”) l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato come, a fronte nell'indicazione nella domanda del preteso versamento di euro 52.926,00 in pendenza di giudizio, “dagli applicativi dell'ufficio risulta che per le partite di ruolo AUTF9030560502018/1B e
, collegate all'atto impugnato Avviso di accertamento n. CodiceFiscale_1
TF9030506050/2018, non risulta versato alcun importo”, mentre la tesi prospettata dalla società in sede di impugnazione del diniego (i.e. la possibilità di considerare quali “somme versate a qualsiasi titolo in corso di giudizio”, utilizzabili ai fini del pagamento, il valore virtuale delle perdite utilizzate in sede di domanda “IPEA”) è quantomeno opinabile.
E ciò senza considerare che, come ritenuto dalla S.C., la valutazione giudiziale diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali “non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito” (in questi termini, Cass.,
7.10.2019, n. 24948).
Un simile ritardo è effettivamente prospettabile nel caso di specie, in considerazione del fatto che lo stato di liquidazione risale al luglio 2019 e, allo stato, non risulta affatto imminente la definizione del contenzioso il cui esito costituisce il presupposto per la risoluzione dello “stallo” relativo alla liquidazione del credito Iva ed il conseguente pagamento dei creditori sociali, con quanto ne consegue in termini di costi annuali per il mantenimento in essere della società e di spese di assistenza giudiziaria.
In ogni caso, quand'anche si volesse prescindere dalle considerazioni che precedono e dare per certa la liquidazione del credito Iva vantato da il dato non sarebbe sufficiente a consentire Pt_1 di concludere per l'assenza dello stato di insolvenza.
Ed invero, premesso che non è dimostrata l'effettiva natura postergata del finanziamento soci
(in difetto di prova dei requisiti di cui all'art. 2467, secondo comma, c.c.) e rilevato che è contestabile l'effettiva attendibilità delle scritture contabili (che non riportano, nemmeno quale fondo rischi, il menzionato credito fiscale di oltre 350.000,00 euro accertato con pronuncia della
Commissione Tributaria Regionale e di cui non era certa l'estinzione al momento della redazione del bilancio, né come detto allo stato attuale), dalla situazione contabile al febbraio 2024 prodotta dalla stessa risulta l'esistenza non solo del credito facente capo a indicato Pt_1 Pt_1 in euro 189.000,00 (somma peraltro da maggiorare degli interessi riconosciuti dalla sentenza di primo grado sul punto non modificata da quella d'appello), ma ulteriori poste debitorie integrate dai debiti verso fornitori pari, al lordo delle fatture da ricevere, a circa 300.000 euro (si rimanda al doc. prodotto sub 1 in allegato alle note autorizzate del 9.4.2024 depositate nella prima fase di giudizio).
Ebbene, al di là del fatto che non è stata fornita alcuna prova del fatto che tali debiti siano nei confronti di società del gruppo, la circostanza non sarebbe all'evidenza tale da escludere la necessità del loro pagamento, stante l'autonoma soggettività giuridica delle creditrici, quand'anche comprese in uno stesso gruppo societario.
Tanto premesso, non si può che prendere atto del fatto che la stessa non abbia neppure Pt_1 allegato con quali risorse si potrebbe far fronte a tali esposizioni.
Né la circostanza risulta dalla disamina delle altre poste dell'attivo, se è vero che l'unica ulteriore voce, ovvero quella costituita da “crediti verso clienti” dell'importo di euro 432.622,48, per ammissione della stessa reclamante è costituita per la quasi totalità (euro 404.368,00) da un credito verso la casa madre che sarebbe stato “rinunciato da in occasione della cessione CP_2 Pt_1 di quest'ultima fuori dal perimetro del gruppo e che in ogni caso, sempre per ammissione Pt_1 dell'odierna reclamante, sarebbe da “compensare” (in senso atecnico) con “le 'passività' costituite dal debito per rimborso del finanziamento soci effettuato dalla stessa ”, del maggior importo di euro CP_2
609.704,50, talché, contrariamente a quanto addotto dalla reclamante, la voce relativa al credito verso clienti non sarebbe affatto sufficiente a consentire il pagamento dei debiti verso fornitori.
Né a tal fine soccorrerebbe l'auspicato incasso del credito Iva di 410.000,00 euro, posto che il debito verso fornitori di circa 300.000,00 euro, in uno con quello verso di circa 190.000 CP_1 euro, supererebbe la menzionata voce dell'attivo, e ciò pur volendo dare per acquisito il positivo esito del giudizio tributario tuttora pendente, nel quale si discute di un credito di circa 350.000,00 euro.
Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che il reclamo debba essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata pronuncia del Tribunale di Roma.
Le spese del giudizio di reclamo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno rifuse in favore dei procuratori di avv. ti IL TA e MA IO DO, CP_1 dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n.
4280/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la società reclamante alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio in favore della resistente costituita, che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge, spese da distrarre in favore degli avv. ti
IL TA e MA IO DO, dichiaratisi antistatari;
3) dichiara la società reclamante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il giorno 20 marzo 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino presidente
Dr. Elena Gelato consigliere rel.
Dr. Maria Aversano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 4280/2024 V.G. e pendente
TRA
(C.F e P.IVA ), con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Roma, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniela Jouvenal e Claudio Giordano per delega in atti reclamante
E
(C.F. ), con sede legale in Catanzaro, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti IL
TA e MA IO DO giusta procura in atti reclamata
E
Liquidazione giudiziale della società EC , Parte_1 Parte_1 in persona del curatore, contumace reclamata
OGGETTO: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni
Per la reclamante: “annullare e comunque integralmente riformare la Sentenza Impugnata n. 418/2024, resa dal Tribunale di Roma, SEZIONE XIV CIVILE, in composizione collegiale Dr.ssa Parte_2
Barbara Perna e, per l'effetto, revocare la dichiarazione di liquidazione giudiziale di Parte_1 adottando ogni altro necessario ed opportuno provvedimento. Condannare in ogni caso
[...] alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio“; CP_1
Per la reclamata costituita: “Chiede che l'On.le Corte di Appello adita voglia: confermare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 418/2024, nell'ambito del procedimento prefallimentare n. 1126-1/2023, pubblicata il 4 luglio 2024 del Tribunale di Roma, rigettare il reclamo proposto dalla per i motivi di cui in narrativa. Parte_1
II tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente reclamo, in favore dei difensori che se ne dichiarano sin da ora antistatari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società (di seguito, ha impugnato la Parte_1 Pt_1 sentenza n. 418/24 emessa dal Tribunale di Roma in data 4 luglio 2024 con la quale, su istanza della società (di seguito, , era stata dichiarata Controparte_1 CP_1
l'apertura della sua liquidazione giudiziale.
Con il primo motivo la reclamante ha lamentato l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla ricorrente e l'omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulle difese sul punto svolte dalla resistente.
Allo scopo ha evidenziato come il credito vantato dalla controparte pari ad € 208.690,98, sulla base della sentenza definitiva della Corte di Appello di Salerno n. 1149/2022, fosse inferiore alla somma indicata e segnatamente pari ad € 137.223,00 a titolo di riduzione del prezzo della fornitura e ad € 45.333,47 a saldo del danno accertato, per un totale di € 182.556,47; la voce relativa alla rivalutazione ed interessi sul risarcimento del danno, indicata dalla controparte in euro 26.134,51, non poteva invece ritenersi liquida ed esigibile, non trovando riscontro nel dispositivo della menzionata sentenza.
Sotto altro profilo la reclamante ha evidenziato come l'originaria ricorrente avesse omesso di dare conto dell'intervenuta condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite di un giudizio di opposizione all'esecuzione vittoriosamente intrapreso dalla stessa per un importo Pt_1 lordo di € 17.006,76, nonché del credito di euro 4.377,36 vantato a titolo di rimborso della quota di ½ delle spese del giudizio di primo grado, a seguito della parziale riforma in grado d'appello del capo di pronuncia relativo all'integrale condanna alle spese in primo grado.
A fronte delle descritte evenienze il credito vantato da non poteva ritenersi certo, CP_1 liquido ed esigibile in forza della sentenza indicata dalla controparte, il che avrebbe dovuto di per sé condurre alla dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità e, comunque, infondatezza del ricorso.
Con il secondo motivo di reclamo ha lamentato l'erroneità della pronuncia impugnata Pt_1 con riguardo alla ritenuta configurabilità del proprio stato di insolvenza. Premettendo di essere stata posta in liquidazione volontaria sin dal 2019, non in ragione di difficoltà economiche ma per una precisa e legittima scelta – operata a livello di gruppo - di disinvestire ed abbandonare attività ritenute non più strategicamente rilevanti (quali quelle relative alla movimentazione dei materiali di cui era una delle società operative), ha Pt_1 ribadito come, nel caso di impresa in liquidazione, ai fini della valutazione sulla sussistenza dell'insolvenza dovesse unicamente valutarsi se gli elementi attivi del patrimonio sociale fossero tali da consentire di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
Tale valutazione avrebbe dovuto nella specie concludersi positivamente, posto che dal bilancio al 2023 e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 29 febbraio 2024 si poteva evincere che la società presentava un attivo di € 1.345.952,61 a fronte di un passivo di € 1.307.262,07
In tale contesto, contrariamente a quanto erroneamente dichiarato dal Tribunale, a dover fornire
“la prova circa “la capacità” della società alla realizzazione dell'attivo, all'estinzione delle passività e alla eventuale ripartizione del residuo attivo tra i soci” non avrebbe dovuto essere la debitrice bensì Pt_1 la società che aveva istato per l'apertura della procedura concorsuale.
Una simile prova non solo non era stata fornita dalla parte a ciò onerata, ma nemmeno era stata accertata dal Tribunale, che aveva concluso nel senso di poter meramente “presumere” lo stato di decozione.
Per quanto necessario, poi, la conclusione era smentita dai dati di bilancio, dai quali emergeva, al netto dei debiti relativi a finanziamenti soci (postergati e dunque meramente eventuali) e dei crediti vantati nei confronti di società del gruppo, sostanzialmente solo l'esistenza dal lato attivo di un credito IVA pari ad euro 410.508,47 e dal lato passivo del debito verso pari ad euro CP_1
187.818,47, dal che doveva desumersi la capacità del patrimonio della società posta in liquidazione giudiziale a soddisfare il credito vantato dalla ricorrente.
Alla luce di tali rilievi la reclamante ha concluso per l'annullamento o la revoca dell'impugnata pronuncia.
La società si è costituita resistendo al reclamo. CP_1
Con riguardo al primo motivo ha evidenziato come, pur al netto delle avverse contestazioni e dei vantati controcrediti, il proprio credito, portato da una sentenza definitiva, fosse ampiamente superiore alla soglia minima di legge.
In relazione al secondo motivo ha rilevato come, contrariamente a quanto addotto dalla reclamante, esistessero ulteriori esposizioni debitorie, tra le quali quelle nei confronti dell'Erario di euro 358.207,94 e di euro 12.026,83 (sottaciute dalla ma ammesse nello stato passivo Pt_1 della liquidazione giudiziale), debiti tali da rendere in tutto o in gran parte inesigibile il credito da rimborso Iva per euro 410.508,47. La resistente ha comunque addotto l'inattendibilità del bilancio e dello stato patrimoniale prodotti dalla controparte, nei quali i suddetti debiti fiscali non comparivano e nel cui ambito le perdite per 476.338,99 euro non erano state indicate nel passivo, e la mancata previsione dei tempi di possibile soddisfacimento dei creditori in sede liquidatoria, il che pure deponeva nel senso della configurabilità dello stato di decozione della controparte.
Alla luce di tali rilievi ha concluso per il rigetto del reclamo.
All'udienza del 13 dicembre 2024 la Corte si è riservata la decisione sul reclamo, concedendo alle parti termine sino al 31 gennaio 2025 per il deposito di note difensive finali.
Il primo motivo di reclamo è infondato e deve dunque essere disatteso.
Le considerazioni svolte dalla reclamante con riguardo all'entità del credito vantato dalla ricorrente, quand'anche in ipotesi fondate, non sarebbero certamente tali da determinare la necessità di revoca della pronuncia con cui è stata aperta la liquidazione giudiziale, posto che al netto degli accessori di cui si postula la non debenza e dei controcrediti opposti in compensazione dalla reclamante, sussisterebbe in ogni caso in capo a un credito CP_1 certo, in quanto acclarato con sentenza passata in giudicato, ampiamente superiore alla soglia di euro 30.000.00.
Si viene dunque al secondo motivo di reclamo, con il quale ha contestato la Parte_1 configurabilità del proprio stato di insolvenza.
Anche il suddetto motivo non è suscettibile di accoglimento.
La reclamante, dopo aver evidenziato come il presupposto indispensabile dello stato di insolvenza di una società in liquidazione sia l'insufficienza dell'attivo a garantire il soddisfacimento dei debiti sociali, l'onere della cui prova grava necessariamente sul creditore istante, ha lamentato come la documentazione contabile prodotta fosse tale da denotare l'assenza di tale stato, essendo l'attivo superiore al passivo.
In dettaglio ha evidenziato come il credito vantato dall'originaria ricorrente, che al netto degli equivalenti crediti e debiti infragruppo e dei finanziamenti soci, destinati a elidersi a vicenda, costituirebbe l'unica posta rilevante del passivo della società, oltre ai debiti verso fornitori pari ad euro 282.708,92 (per la gran parte peraltro nei confronti di altre società del gruppo), possa essere soddisfatto in esito alla riscossione del credito Iva di circa 410.000,00 euro, di certa realizzazione in quanto vantato nei confronti dell'Erario.
La realizzazione di tale credito sarebbe rimasta “in situazione di stallo a causa di un contenzioso con
l'Agenzia delle Entrate pendente innanzi alla Corte di Cassazione (R.G. 20357/2022) che ne impediva di fatto l'escussione (in forza dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973)”; tale contenzioso, secondo quanto emerso in pendenza del presente giudizio di reclamo, sarebbe peraltro destinato a risolversi mediante definizione agevolata, stante l'irritualità del diniego opposto dall'Erario, avverso il quale era stato proposto ricorso in Cassazione.
Non potrebbe poi ritenersi l'inattendibilità del bilancio e della situazione patrimoniale al
28.2.2024, posto che per un verso la mancata menzione dei debiti fiscali era dovuta al fatto che gli stessi dovevano ritenersi estinti a seguito della proposizione della domanda di definizione agevolata dal contenzioso in corso, in epoca anteriore al febbraio 2024, e per altro era da ritenere corretta l'indicazione delle perdite portate a nuovo quali voci dell'attivo.
Tanto premesso quanto alla prospettazione della reclamante, il secondo motivo di reclamo non
è ad avviso di questa Corte fondato.
In ragione del complesso di considerazioni che si viene ad esporre deve invero escludersi che il patrimonio liquidabile di sia sufficiente a garantire il pagamento dei debiti sociali. Pt_1
Prescindendo al momento da ogni considerazione sulle altre voci del passivo di non si Pt_1 può che prendere atto del fatto che la realizzazione del credito Iva di circa 400.000 euro, con il quale la reclamante adduce di poter estinguere quello che allega essere l'unico effettivo debito sociale (i.e. quello nei confronti della resistente , sia assolutamente aleatoria, come CP_1 riconosciuto dal Tribunale di Roma nell'ambito dell'impugnata pronuncia.
In sede di note difensive depositate nella prima fase di giudizio, aveva testualmente Pt_1 rilevato: “l'attività di liquidazione relativa al realizzo del credito IVA di Euro 410.509,47 è stata in situazione di stallo a causa di un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate pendente innanzi alla Corte di
Cassazione (R.G. 20357/2022) che ne impediva di fatto l'escussione (in forza dell'art. 48-bis del D.P.R. n.
602/1973). Tuttavia, gli organi della liquidazione hanno recentemente rimosso tale ostacolo e chiuso il contenzioso nel corso dell'ultimo esercizio chiuso al 29 febbraio 2024, a seguito di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ex L. 29/12/2022 n. 197 (c.d. Legge di Bilancio), commi 186-205, presentata dalla in data 27 settembre 2023 (doc. 6), che ha prodotto gli effetti estintivi del giudizio di Pt_1 cui al comma 194 della citata Legge di Bilancio;
- all'esito, dunque, è stato possibile per la resistente presentare
l'istanza di rimborso IVA (credito sempre indicato nei bilanci, ma che non poteva essere riscosso a causa appunto del contenzioso pendente): si produce (doc. 7) la Dichiarazione IVA presentata il 13 marzo 2024 con la relativa ricevuta di presentazione, con la quale è stato chiesto il rimborso di Euro 394.120”.
Ebbene, se questa era la situazione esistente in limine alla dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, tale da indurre il Tribunale a disporre l'apertura della procedura concorsuale, quella attualmente in essere è peggiorativa per la reclamante.
Ed invero, non si può che prendere atto del fatto che, in pendenza dell'odierno giudizio di reclamo, non sia stato affatto “rimosso” l'unico elemento che “impediva di fatto l'escussione del credito
Iva”, ma al contrario tale elemento ostativo sia tuttora in essere, se è vero che il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate pendente dinanzi alla Corte di Cassazione non risulta estinto, bensì ancora pendente, stante il diniego frapposto dall'Erario alla definizione agevolata e la conseguente impugnazione del diniego dinanzi alla stessa Suprema Corte.
Sotto altro profilo, a prescindere da quanto sopra evidenziato, non si può che prendere atto del fatto che a fronte della richiesta di rimborso del credito Iva formulata da già dal marzo 2024, di cui Pt_1 appunto si dava conto in sede di scritti conclusivi nella prima fase di giudizio, e della richiesta di integrazioni documentali risalente al luglio 2024, alla quale peraltro la reclamante non ha dimostrato di aver dato seguito, non risulta ad oggi che detto credito sia stato liquidato da parte dell'Erario.
Se dunque il suddetto credito Iva costituisce, per ammissione della stessa reclamante, “l'unico rilevante credito… da riscuotere e liquidare”, la considerazione che la sua esistenza ed esigibilità siano tuttora aleatorie, in quanto appunto dipendenti dall'esito del giudizio tributario ancora pendente in Cassazione avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale che ha accertato un debito fiscale di oltre 350.000,00 euro (sostanzialmente pari al credito Iva vantato da , Pt_1 consente di escludere la prospettata sufficienza del patrimonio sociale al pagamento dei debiti.
Né, volendo postulare la necessità di una verifica incidentale di presumibile fondatezza del diniego frapposto dall'Agenzia delle Entrate, può ritenersene prima facie l'erroneità, se è vero che oltre alla contestazione dell'importo da versare ai fini della definizione agevolata (“indicato in euro 52.926 a fronte dell'importo ritenuto dovuto “pari ad euro 63.552 in relazione alla sentenza di parziale accoglimento di secondo grado”) l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato come, a fronte nell'indicazione nella domanda del preteso versamento di euro 52.926,00 in pendenza di giudizio, “dagli applicativi dell'ufficio risulta che per le partite di ruolo AUTF9030560502018/1B e
, collegate all'atto impugnato Avviso di accertamento n. CodiceFiscale_1
TF9030506050/2018, non risulta versato alcun importo”, mentre la tesi prospettata dalla società in sede di impugnazione del diniego (i.e. la possibilità di considerare quali “somme versate a qualsiasi titolo in corso di giudizio”, utilizzabili ai fini del pagamento, il valore virtuale delle perdite utilizzate in sede di domanda “IPEA”) è quantomeno opinabile.
E ciò senza considerare che, come ritenuto dalla S.C., la valutazione giudiziale diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali “non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito” (in questi termini, Cass.,
7.10.2019, n. 24948).
Un simile ritardo è effettivamente prospettabile nel caso di specie, in considerazione del fatto che lo stato di liquidazione risale al luglio 2019 e, allo stato, non risulta affatto imminente la definizione del contenzioso il cui esito costituisce il presupposto per la risoluzione dello “stallo” relativo alla liquidazione del credito Iva ed il conseguente pagamento dei creditori sociali, con quanto ne consegue in termini di costi annuali per il mantenimento in essere della società e di spese di assistenza giudiziaria.
In ogni caso, quand'anche si volesse prescindere dalle considerazioni che precedono e dare per certa la liquidazione del credito Iva vantato da il dato non sarebbe sufficiente a consentire Pt_1 di concludere per l'assenza dello stato di insolvenza.
Ed invero, premesso che non è dimostrata l'effettiva natura postergata del finanziamento soci
(in difetto di prova dei requisiti di cui all'art. 2467, secondo comma, c.c.) e rilevato che è contestabile l'effettiva attendibilità delle scritture contabili (che non riportano, nemmeno quale fondo rischi, il menzionato credito fiscale di oltre 350.000,00 euro accertato con pronuncia della
Commissione Tributaria Regionale e di cui non era certa l'estinzione al momento della redazione del bilancio, né come detto allo stato attuale), dalla situazione contabile al febbraio 2024 prodotta dalla stessa risulta l'esistenza non solo del credito facente capo a indicato Pt_1 Pt_1 in euro 189.000,00 (somma peraltro da maggiorare degli interessi riconosciuti dalla sentenza di primo grado sul punto non modificata da quella d'appello), ma ulteriori poste debitorie integrate dai debiti verso fornitori pari, al lordo delle fatture da ricevere, a circa 300.000 euro (si rimanda al doc. prodotto sub 1 in allegato alle note autorizzate del 9.4.2024 depositate nella prima fase di giudizio).
Ebbene, al di là del fatto che non è stata fornita alcuna prova del fatto che tali debiti siano nei confronti di società del gruppo, la circostanza non sarebbe all'evidenza tale da escludere la necessità del loro pagamento, stante l'autonoma soggettività giuridica delle creditrici, quand'anche comprese in uno stesso gruppo societario.
Tanto premesso, non si può che prendere atto del fatto che la stessa non abbia neppure Pt_1 allegato con quali risorse si potrebbe far fronte a tali esposizioni.
Né la circostanza risulta dalla disamina delle altre poste dell'attivo, se è vero che l'unica ulteriore voce, ovvero quella costituita da “crediti verso clienti” dell'importo di euro 432.622,48, per ammissione della stessa reclamante è costituita per la quasi totalità (euro 404.368,00) da un credito verso la casa madre che sarebbe stato “rinunciato da in occasione della cessione CP_2 Pt_1 di quest'ultima fuori dal perimetro del gruppo e che in ogni caso, sempre per ammissione Pt_1 dell'odierna reclamante, sarebbe da “compensare” (in senso atecnico) con “le 'passività' costituite dal debito per rimborso del finanziamento soci effettuato dalla stessa ”, del maggior importo di euro CP_2
609.704,50, talché, contrariamente a quanto addotto dalla reclamante, la voce relativa al credito verso clienti non sarebbe affatto sufficiente a consentire il pagamento dei debiti verso fornitori.
Né a tal fine soccorrerebbe l'auspicato incasso del credito Iva di 410.000,00 euro, posto che il debito verso fornitori di circa 300.000,00 euro, in uno con quello verso di circa 190.000 CP_1 euro, supererebbe la menzionata voce dell'attivo, e ciò pur volendo dare per acquisito il positivo esito del giudizio tributario tuttora pendente, nel quale si discute di un credito di circa 350.000,00 euro.
Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che il reclamo debba essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata pronuncia del Tribunale di Roma.
Le spese del giudizio di reclamo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno rifuse in favore dei procuratori di avv. ti IL TA e MA IO DO, CP_1 dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n.
4280/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la società reclamante alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio in favore della resistente costituita, che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge, spese da distrarre in favore degli avv. ti
IL TA e MA IO DO, dichiaratisi antistatari;
3) dichiara la società reclamante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il giorno 20 marzo 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino