TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/10/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di VA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 956/2024
Oggi 28/10/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per , l'avv.to CALOI STEFANO Parte_1
Per il MIM l'Avvocato dello Stato Diego Miele
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
- 1 - RG . n. 956/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 28.10.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data
30.12.24 da
, difesa e rappresentata dall ' avv. Stefano Caloi Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
- e Controparte_1 [...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Brescia Controparte_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato presso il di VA dal Controparte_2 CP_2
01.11.2020;
1. condannare le amministrazioni resistenti a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata oltre che a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, il tutto
- 2 - con interessi e rivalutazione;
2. condannare le amministrazioni resistenti ad adottare tutti gli adempimenti conseguenti al suddetto riconoscimento
3. Con vittoria di compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre I.V.A. 22%, C.P.A.
4% e rimborso 15%, oltre alla restituzione del contributo unificato (€ 259,00). per la parte convenuta
«Voglia l'ecc.mo Giudice del Lavoro adito 1) In via pregiudiziale, in base alla qualificazione della domanda a) valutare la necessità di estendere il contraddittorio all' sulla pretesa di recuperare “ai fini CP_3 economici” le annualità congelate dalla Legge;
b) dichiarare inammissibile l'eventuale pretesa (aggiuntiva o subordinata) di recuperare “ai fini giuridici” le annualità congelate dalla Legge.
2) Nel merito: in via principale, dichiarare prescritto il diritto azionato o comunque rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di ricostruzione della carriera, dichiarare prescritti i diritti patrimoniali conseguenti maturati in data anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo. In applicazione dell'art. 91 c.p.c. condannare parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, non sussistendo ragioni per disporne la compensazione »
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ,, conveniva avanti al Parte_1
Cont Tribunale di VA il e il per Controparte_2 sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe
Il procuratore della ricorrente esponeva quanto segue:
è una docente a tempo indeterminato appartenente Parte_1 alla prima fascia del personale dei Conservatori ed equiparati attualmente in servizio presso il di VA;
Controparte_2 CP_2
la ricorrente in precedenza era stata assunta in ruolo nell'area professionale del personale docente, docenti scuola media ed equiparati dell'allora per l'insegnamento di pianoforte – Classe CP_5 di concorso 77/A, con decorrenza giuridica dal 01.09.2000 e decorrenza economica dal 18.09.2000 quale vincitrice di concorso per soli titoli;
superato il periodo di prova con esito favorevole il 31.08.2001, la ricorrente rendeva la dichiarazione dei servizi prestati e chiedeva la ricostruzione della propria carriera per far valere i servizi di insegnamento svolti precedentemente all'immissione in ruolo e in particolare chiedeva il riconoscimento di anni 3 di servizio prestato, quale insegnante di pianoforte presso l'I.C.S. “G.N.
- 3 - D'Agnillo” - Scuola Secondaria di I° grado - di ON (IS) e, quindi, con contratti a tempo determinato, nei seguenti anni scolastici:
• a.s. 1997/1998: dal 24.09.1997 al 30.06.1998
• a.s. 1998/1999: dal 09.09.1998 al 30.06.1999
• a.s. 1999/2000: dal 13.09.1999 al 31.08.2000 con decreto prot. 1129 del 05.03.2002 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale
“G.N. D'Agnillo” di ON adottava il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente in cui il il DS riconosceva alla ricorrente un'anzianità complessiva di preruolo pari ad anni 3. E un'anzianità di ruolo pari a 1 anno e valutata l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici in complessivi anni 4. nell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente veniva nominata in ruolo e assumeva servizio presso il Liceo Musicale di Verona in qualità di vincitore del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 per la classe di concorso AJ55 – Pianoforte per la regione Veneto e con decreto
Prot. n. 359 del 23.07.2020, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Magistrale “Carlo Montanari” di
Verona determinava la progressione di carriera della docente, già destinataria di ricostruzione, attribuendo alla stessa i relativi trattamenti economici alla data del passaggio di ruolo;
alla ricorrente venivano conferiti incarichi a tempo determinato presso vari Conservatori di Musica in qualità di docente supplente di I^ Fascia (Qualifica: KA10) per l'insegnamento di Pianoforte
(“Codi/21 – Corsi Accademici presso i Conservatori di Musica”) nei seguenti periodi:
A.A. 2011-12: Conservatorio di Musica di Stato “Antonino Scontrino” di Trapani (20.12.2011 –
31.10.2012)
A.A. 2012-13: Conservatorio di Musica di Stato “Antonino Scontrino” di Trapani
(1.11.2012/12.12.2012; 31.12.2012/23.10.2013;
A.A. 2013-14: Conservatorio di Musica di Stato “Antonino Scontrino” di Trapani (1.11.2013-
18.11.2013; e di Reggio Calabria (27.01.2014- Controparte_6
31.08.2014;
A.A. 2017-18: di VA (1.11.2017-31.10.2018) Controparte_2 CP_2
A.A. 2018-19: di VA (20.12.2018-31.08.2019; Controparte_2
A.A. 2019-20: Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina (26.02.2020 31.10.2020;
A.A. 2020-21: di Messina (1.11.2020-08.02.2021;. Controparte_2
i predetti servizi venivano espletati previa richiesta e rilascio, da parte dell'Istituto scolastico di provenienza, dei decreti di collocamento in aspettativa senza assegni e durante tali periodi, la ricorrente manteneva la titolarità presso l'Istituzione scolastica di appartenenza;
con contratto sottoscritto in data 09.02.2021 la ricorrente veniva assunta in prova con rapporto di
- 4 - lavoro a tempo indeterminato nell'area del personale docente per la cattedra CODI/21 (ex F310)
Pianoforte – I fascia presso il Conservatorio di Musica “LUCIO COMPIANI” - VA, con decorrenza giuridica dall'1.11.2020 ed economica dalla data di effettiva assunzione del servizio, avvenuta in data 09.02.2021 ; il trattamento economico spettante alla data di assunzione in servizio era pari a € 26.327,40 lordo dipendente oltre ogni altro assegno e indennità previsti dalla Tabella C5-AFAM del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018. in data 03.02.2022, decorso il periodo di prova con la conferma in ruolo, la ricorrente chiedeva al
Direttore del Conservatorio di Musica di VA il riconoscimento ai fini CP_2 giuridici ed economici del servizio (sia di ruolo che non di ruolo) prestato anteriormente alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
con decreto n. 1069 del 20.12.2022, il Direttore del di VA Controparte_6 adottava il decreto di ricostruzione della carriera, con il quale riconosceva alla docente una anzianità di servizio pre ruolo di anni 20 così ripartiti: anni 14 e mesi 8 ai fini giuridici ed economici;
anni 5 e mesi 4 ai soli fini economici ma non veniva riconosciuto il servizio d'insegnamento pre ruolo prestato dall'a.s. 2011/12 all'a.s. 2013/14 (3 ANNI) perché ritenuto non valutabile ai sensi dell'art. 4 comma 73 della legge 12.11.2011 n. 183
l'art. 2 del predetto decreto riconosceva alla ricorrente, per compiuta anzianità di anni 15 al
01.03.2021, il trattamento economico previsto dalla TABELLA C5 – AFAM del CCNL Comparto
Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018 per il personale docente di prima fascia (fascia stipendiale 15-20 anni;
. il decreto di ricostruzione di carriera della docente, vistato dalla RTS di VA – Cremona in data 23.01.2023, veniva applicato nel cedolino stipendiale del mese di Ottobre 2023: con raccomandata p.e.c. del 19.02.2024, la ricorrente, per mezzo del suo legale di fiducia, diffidava le amministrazioni resistenti ad adottare un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, lamentando la mancata valutazione di tutti i periodi effettivi di servizio preruolo svolto e chiedendo Contro l'inquadramento nella corretta fascia stipendiale e con nota prot. 2692 del 21.02.2024, il riscontrava la diffida inviata dalla Prof.ssa invitando il Parte_1 Controparte_2 [...]
di VA ad emettere “un nuovo decreto di ricostruzione di carriera (OMISSIS) CP_2 effettuato secondo il nuovo dettato del decreto legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito nella legge 103 del 10 agosto 2023…” ; con nota prot. n. 1050 dell'08.03.2024, il Direttore del Controparte_2 di VA confermava “l'emissione del nuovo decreto di ricostruzione della
[...] docente” e l'avvenuto inoltro alla RTS per il visto di competenza, ribadendo l'esclusione dal
- 5 - conteggio dell'anzianità di servizio degli anni dal 2012 al 2014 in forza di quanto disposto dall'art. 4 c. 73 della L. n. 183/2011; ed invero, in pari data veniva adottato dal Conservatorio il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente n. 1105 dell'8.03.2024, che annullava e sostituiva il precedente decreto n. 1069 del
20.12.2022, e veniva riconosciuto alla ricorrente, alla data di nomina in ruolo (01.11.2020) e ai fini giuridici ed economici, un servizio non di ruolo pari a ANNI 19 MESI 8 GIORNI 8 (anziché anni 14 e mesi 8 del precedente decreto) e un servizio di ruolo (01.11.2020 – 09.02.2021) pari a
MESI 3, per un'anzianità totale di ANNI 19 MESI 11 GIORNI 26; conseguentemente, la ricorrente veniva collocata nella fascia stipendiale (15-20) prevista dalla
Tabella B4 – AFAM del CCNL 06.12.2022 (Triennio 2016-18) con uno stipendio tabellare pari a
€ 34.225,62 ; con osservazione n. 222 dell'11.06.2024, la RTS competente comunicava al che il CP_2 provvedimento non aveva superato il predetto controllo in quanto:
• “La ricostruzione di carriera della docente, nominata in ruolo presso il Controparte_2
di VA ai fini giuridici dal 1/11/2020 ed economici dal 9/2/2021, è già stata definita
[...] con decreto n. 1069 del 20/12/2022, vistato da questa R.T.S., con valutazione del servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo”.
• “Le rilevanti modifiche normative introdotte dal D.L. n. 69/2023, entrato in vigore dal
14/6/2023 e convertito dalla legge n. 103/2023, si applicano a situazioni giuridiche non ancora definite con provvedimenti definitivi emessi successivamente all'entrata in vigore della citata norma.
Non sono applicabili a situazioni pregresse già oggetto di provvedimenti definitivi con data anteriore a quella di entrata in vigore della norma innovativa.
Pertanto la ricostruzione di carriera non può essere modificata con le disposizioni più favorevoli introdotte dalla suindicata disposizione legislativa” ; preso atto del rilievo della , al quale il Controparte_8
ha (tacitamente) ritenuto opportuno aderire, la ricorrente si è vista costretta a CP_2 proporre il presente ricorso
Tanto premesso contestava la legittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato dal direttore del n. 1069 del 20.12.2022 con ampie e Controparte_9 argomentata motivazioni giuridiche .
Rilevava in particolare che alla ricorrente , con il suddetto decreto di ricostruzione di carriera con il quale il Direttore del di VA ha riconosciuto alla Controparte_6 ricorrente, alla data di nomina in ruolo (01.11.2020) le anzianità valutabili in applicazione dell'art.
- 6 - 485 D.lgs. n. 297/94, con l'indicazione delle anzianità pre ruolo utile ai fini giuridici ed economici pari ad ANNI 14 e MESI 8 e ai soli fini economici pari a ANNI 5 e MESI 4 , è stato riconosciuto
, ai fini giuridici economici, il trattamento economico previsto per la fascia stipendiale 15-20 pari ad euro 32.965,62 oltre a indennità di vacanza contrattuale , con previsione di passaggio alla fascia
21-27 soltanto a fare tempo dal 1.3.2027.
Eccepiva la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato
(Direttiva 99/70/CE del 28.06.1999); chiedeva la disapplicazione dell'art. 485 TU Scuola e chiedeva pertanto il riconoscimento di effettivi anni 23 anni di insegnamento pre ruolo prestato
Deduceva che il riconoscimento integrale del servizio pre ruolo avrebbe, invece, comportato – come conferma il decreto n. 1105/24 – un riconoscimento del servizio per ruolo per un totale di 19
ANNI 8 MESI 8 GG
Eccepiva inoltre la violazione ed errata applicazione dell'art. 4, comma 73, della legge n. 183/2011
– Violazione dell'art. 12 preleggi con conseguente illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera datato 20.12.2022 anche nella parte in cui ha escluso dal computo dell'anzianità della docente il servizio d'insegnamento prestato “dall'a.s. 2011/2012 all'a.s. 2013/2014” in quanto , come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito “il blocco disposto dalla legge 183/11 deve essere inteso al solo aspetto economico della progressione di carriera, ovvero alla maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, senza invece poter produrre effetto ai fini giuridici del riconoscimento del servizio prestato in detto periodo”
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe Cont Si costituiva ritualmente il chiedendo preliminarmente di estendere il contraddittorio all' che verosimilmente ha impostato il suo Controparte_10 bilancio sul presupposto della piena efficacia dell'art. 9, comma 23° DL 78/2010 ed eccependo in via pregiudiziale il difetto di interesse ad agire rispetto al mero ricalcolo dell'anzianità solo a fini giuridici , nonche' la prescrizione quinquennale .
Nel merito contestava la fondatezza del ricorso con articolate argomentazioni giuridiche.
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
Andrà premesso che l' non è contraddittore necessario nella presente vertenza e quindi la CP_3
Cont domanda preliminare svolta dal non puo' trovare accoglimento .
Nel merito il diritto al computo dell'intera anzianità di servizio anche per il periodo di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato può ritenersi un consolidato principio desumibile dalla normativa comunitaria, in virtù del principio della parità di trattamento tra personale assunto a tempo indeterminato e a termine.
- 7 - E' sufficiente al riguardo richiamare la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
quindi i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che: - la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa
C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Ce. Al. ; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa. );
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Ce. Al., cit., punto 42); - le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Da., punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); - a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
- 8 - E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa.
A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016,
n. 2468).
Va poi aggiunto che nel caso di specie le ragioni e le condizioni oggettive (le uniche che potrebbero giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori stabili) non sussistono, Cont sia perché in nessun modo evidenziate dal , sia perché comunque la natura non di ruolo del rapporto di lavoro e la novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente non sono elementi idonei a legittimare la disparità di trattamento, né è tale la particolare modalità di reclutamento del personale del settore scolastico e le esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Va inoltre aggiunto che anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai Ccnl succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati Ccnl che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. fra le piu' risalenti 7.11.2016, n. 22558; Cass. 23.11.2016, n. 23868 e Cass.
6.4.2017, n. 8945).
Da quanto detto consegue, pertanto, la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in Cont forza delle quali per i dipendenti del stabilizzati il riconoscimento del pregresso servizio non Cont di ruolo è solo parziale e non completo ed intero, ed in forza delle quali al personale del . non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, viene valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, con la previsione di un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.
Dette conclusioni risultano in linea di principio valide anche alla luce della più recente elaborazione della giurisprudenza europea e di legittimità, che sul punto ha chiarito i principi
- 9 - applicabili al caso di specie (in particolare Cass. 28.11.2019 n. 31149 e le successive conformi).
La Suprema Corte ha ribadito che in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Sulla base di quanto rilevato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la pronuncia 20 settembre
2018 (Mo.), la Suprema Corte ha precisato che tale disapplicazione è imposta dal diritto comunitario soltanto nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della L. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato. Ragionando diversamente, infatti, si verrebbe a produrre un effetto discriminatorio verso i lavoratori immessi "direttamente" in ruolo rispetto a quelli che possono vantare un servizio a tempo determinato, in considerazione del meccanismo "premiale" previsto dalla normativa del testo unico che riconosce un intero anno di anzianità anche per periodi superiori a 180 giorni o successivi al primo febbraio. Dunque il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Orbene, traslando i sopra esposti principi di diritto al caso che ci occupa, va rilevato che la ricorrente ha prestato servizio, nel periodo pre-ruolo, per effettivi anni 19 ANNI 8 MESI 8 GG che risultano superiori agli anni ANNI 14 e MESI 8 riconosciuti dal dirigente scolastico in sede di ricostruzione di carriera nel 2022 , ragione per cui il decreto deve ritenersi illegittimo e va disapplicato, e va accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'anzianità effettivamente maturata .
Quindi è corretto il decreto di ricostruzione della carriera 1105 dell'8.03.2024, che ha collocato la ricorrente nella fascia stipendiale (15-20) prevista dalla Tabella B4 – AFAM del CCNL
06.12.2022 (Triennio 2016-18) con uno stipendio tabellare pari a € 34.225,62 anche se non ha superato il vaglio della . Controparte_8
Tenuto conto, dunque, di tali valori, va, poi, accolta anche la domanda di condanna al pagamento della parte di retribuzione se e in quanto non corrisposta sulla base della corretta progressione
- 10 - stipendiale ( la ricorrente non quantifica il petitum relativo e si limita a svolgere una domanda generica) nei limiti della prescrizione quinquennale ( 5 anni a ritroso dalla diffida sub doc. 25 di parte ricorrente del 19.2.24)
E' noto infatti che l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.
Occorre affrontare da ultimo la questione se, ai fini del computo dell'anzianità in sede di ricostruzione della carriera, debba essere considerato il servizio prestato nel periodo 1.12.2012 -
31.12.2014.
In proposito l'art. 4 co.73 L. 2011, n. 183 prevede: “Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Tra le parti , se ben si sono comprese le contrapposte tesi difensive, è controverso se tale norma concerne esclusivamente gli incrementi economici che scaturiscono, nel corso dello svolgimento del rapporto, dal passaggio ad una posizione stipendiale superiore in ragione dell'anzianità maturata e suddivisa per fasce (tesi di parte ricorrente) o riguarda anche gli incrementi economici che derivano dal computo dell'anzianità pregressa in sede di ricostruzione della carriera (tesi del convenuto).
Si ritiene che il servizio svolto nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 tanto dal docente di ruolo che da quello svolto dai precari sia totalmente inefficace ai fini economici e conservi solo un valore giuridico.
Sembra suffragare tale assunto anche la sentenza della Corte di Cassazione Cass.13619/2025 anche se si pronunciata su norma differente relativa a comparto diverso allorchè ha riconosciuto il diritto dei docenti al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico (La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti
- 11 - fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici).
Quindi la norma citata esclude la computabilità delle annualità dal 01/01/2012 al 31/12/2014 ai fini delle progressioni stipendiali e, se essa non mette in discussione il riconoscimento del servizio a livello esclusivamente giuridico, al tempo stesso impedisce – come in questa sede richiesto dal ricorrente - di riconoscere tali annualità ai fini dell'inserimento in una specifica classe stipendiale. Cont Dall'esito complessivamente sfavorevole al del presente giudizio deriva la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite , secondo la liquidazione operata in dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara il diritto di al riconoscimento come servizio di ruolo, Parte_1 sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato presso il di Controparte_2
VA, ad eccezione del periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 utilizzabile solo ai fini giuridici;
Cont b) condanna il a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata come da punto a) e a corrispondere alla stessa le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dal 19.2.24, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria Cont c) condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre rimb. forf, CU pari ad euro 259,00 , Iva e CPA se dovute
VA , il 28.10.2025
Il giudice
(Simona Gerola)
- 12 -
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 956/2024
Oggi 28/10/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per , l'avv.to CALOI STEFANO Parte_1
Per il MIM l'Avvocato dello Stato Diego Miele
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
- 1 - RG . n. 956/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 28.10.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data
30.12.24 da
, difesa e rappresentata dall ' avv. Stefano Caloi Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
- e Controparte_1 [...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Brescia Controparte_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato presso il di VA dal Controparte_2 CP_2
01.11.2020;
1. condannare le amministrazioni resistenti a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata oltre che a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, il tutto
- 2 - con interessi e rivalutazione;
2. condannare le amministrazioni resistenti ad adottare tutti gli adempimenti conseguenti al suddetto riconoscimento
3. Con vittoria di compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre I.V.A. 22%, C.P.A.
4% e rimborso 15%, oltre alla restituzione del contributo unificato (€ 259,00). per la parte convenuta
«Voglia l'ecc.mo Giudice del Lavoro adito 1) In via pregiudiziale, in base alla qualificazione della domanda a) valutare la necessità di estendere il contraddittorio all' sulla pretesa di recuperare “ai fini CP_3 economici” le annualità congelate dalla Legge;
b) dichiarare inammissibile l'eventuale pretesa (aggiuntiva o subordinata) di recuperare “ai fini giuridici” le annualità congelate dalla Legge.
2) Nel merito: in via principale, dichiarare prescritto il diritto azionato o comunque rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di ricostruzione della carriera, dichiarare prescritti i diritti patrimoniali conseguenti maturati in data anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo. In applicazione dell'art. 91 c.p.c. condannare parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, non sussistendo ragioni per disporne la compensazione »
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ,, conveniva avanti al Parte_1
Cont Tribunale di VA il e il per Controparte_2 sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe
Il procuratore della ricorrente esponeva quanto segue:
è una docente a tempo indeterminato appartenente Parte_1 alla prima fascia del personale dei Conservatori ed equiparati attualmente in servizio presso il di VA;
Controparte_2 CP_2
la ricorrente in precedenza era stata assunta in ruolo nell'area professionale del personale docente, docenti scuola media ed equiparati dell'allora per l'insegnamento di pianoforte – Classe CP_5 di concorso 77/A, con decorrenza giuridica dal 01.09.2000 e decorrenza economica dal 18.09.2000 quale vincitrice di concorso per soli titoli;
superato il periodo di prova con esito favorevole il 31.08.2001, la ricorrente rendeva la dichiarazione dei servizi prestati e chiedeva la ricostruzione della propria carriera per far valere i servizi di insegnamento svolti precedentemente all'immissione in ruolo e in particolare chiedeva il riconoscimento di anni 3 di servizio prestato, quale insegnante di pianoforte presso l'I.C.S. “G.N.
- 3 - D'Agnillo” - Scuola Secondaria di I° grado - di ON (IS) e, quindi, con contratti a tempo determinato, nei seguenti anni scolastici:
• a.s. 1997/1998: dal 24.09.1997 al 30.06.1998
• a.s. 1998/1999: dal 09.09.1998 al 30.06.1999
• a.s. 1999/2000: dal 13.09.1999 al 31.08.2000 con decreto prot. 1129 del 05.03.2002 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale
“G.N. D'Agnillo” di ON adottava il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente in cui il il DS riconosceva alla ricorrente un'anzianità complessiva di preruolo pari ad anni 3. E un'anzianità di ruolo pari a 1 anno e valutata l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici in complessivi anni 4. nell'anno scolastico 2019/2020 la ricorrente veniva nominata in ruolo e assumeva servizio presso il Liceo Musicale di Verona in qualità di vincitore del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 per la classe di concorso AJ55 – Pianoforte per la regione Veneto e con decreto
Prot. n. 359 del 23.07.2020, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Magistrale “Carlo Montanari” di
Verona determinava la progressione di carriera della docente, già destinataria di ricostruzione, attribuendo alla stessa i relativi trattamenti economici alla data del passaggio di ruolo;
alla ricorrente venivano conferiti incarichi a tempo determinato presso vari Conservatori di Musica in qualità di docente supplente di I^ Fascia (Qualifica: KA10) per l'insegnamento di Pianoforte
(“Codi/21 – Corsi Accademici presso i Conservatori di Musica”) nei seguenti periodi:
A.A. 2011-12: Conservatorio di Musica di Stato “Antonino Scontrino” di Trapani (20.12.2011 –
31.10.2012)
A.A. 2012-13: Conservatorio di Musica di Stato “Antonino Scontrino” di Trapani
(1.11.2012/12.12.2012; 31.12.2012/23.10.2013;
A.A. 2013-14: Conservatorio di Musica di Stato “Antonino Scontrino” di Trapani (1.11.2013-
18.11.2013; e di Reggio Calabria (27.01.2014- Controparte_6
31.08.2014;
A.A. 2017-18: di VA (1.11.2017-31.10.2018) Controparte_2 CP_2
A.A. 2018-19: di VA (20.12.2018-31.08.2019; Controparte_2
A.A. 2019-20: Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina (26.02.2020 31.10.2020;
A.A. 2020-21: di Messina (1.11.2020-08.02.2021;. Controparte_2
i predetti servizi venivano espletati previa richiesta e rilascio, da parte dell'Istituto scolastico di provenienza, dei decreti di collocamento in aspettativa senza assegni e durante tali periodi, la ricorrente manteneva la titolarità presso l'Istituzione scolastica di appartenenza;
con contratto sottoscritto in data 09.02.2021 la ricorrente veniva assunta in prova con rapporto di
- 4 - lavoro a tempo indeterminato nell'area del personale docente per la cattedra CODI/21 (ex F310)
Pianoforte – I fascia presso il Conservatorio di Musica “LUCIO COMPIANI” - VA, con decorrenza giuridica dall'1.11.2020 ed economica dalla data di effettiva assunzione del servizio, avvenuta in data 09.02.2021 ; il trattamento economico spettante alla data di assunzione in servizio era pari a € 26.327,40 lordo dipendente oltre ogni altro assegno e indennità previsti dalla Tabella C5-AFAM del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018. in data 03.02.2022, decorso il periodo di prova con la conferma in ruolo, la ricorrente chiedeva al
Direttore del Conservatorio di Musica di VA il riconoscimento ai fini CP_2 giuridici ed economici del servizio (sia di ruolo che non di ruolo) prestato anteriormente alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
con decreto n. 1069 del 20.12.2022, il Direttore del di VA Controparte_6 adottava il decreto di ricostruzione della carriera, con il quale riconosceva alla docente una anzianità di servizio pre ruolo di anni 20 così ripartiti: anni 14 e mesi 8 ai fini giuridici ed economici;
anni 5 e mesi 4 ai soli fini economici ma non veniva riconosciuto il servizio d'insegnamento pre ruolo prestato dall'a.s. 2011/12 all'a.s. 2013/14 (3 ANNI) perché ritenuto non valutabile ai sensi dell'art. 4 comma 73 della legge 12.11.2011 n. 183
l'art. 2 del predetto decreto riconosceva alla ricorrente, per compiuta anzianità di anni 15 al
01.03.2021, il trattamento economico previsto dalla TABELLA C5 – AFAM del CCNL Comparto
Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018 per il personale docente di prima fascia (fascia stipendiale 15-20 anni;
. il decreto di ricostruzione di carriera della docente, vistato dalla RTS di VA – Cremona in data 23.01.2023, veniva applicato nel cedolino stipendiale del mese di Ottobre 2023: con raccomandata p.e.c. del 19.02.2024, la ricorrente, per mezzo del suo legale di fiducia, diffidava le amministrazioni resistenti ad adottare un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, lamentando la mancata valutazione di tutti i periodi effettivi di servizio preruolo svolto e chiedendo Contro l'inquadramento nella corretta fascia stipendiale e con nota prot. 2692 del 21.02.2024, il riscontrava la diffida inviata dalla Prof.ssa invitando il Parte_1 Controparte_2 [...]
di VA ad emettere “un nuovo decreto di ricostruzione di carriera (OMISSIS) CP_2 effettuato secondo il nuovo dettato del decreto legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito nella legge 103 del 10 agosto 2023…” ; con nota prot. n. 1050 dell'08.03.2024, il Direttore del Controparte_2 di VA confermava “l'emissione del nuovo decreto di ricostruzione della
[...] docente” e l'avvenuto inoltro alla RTS per il visto di competenza, ribadendo l'esclusione dal
- 5 - conteggio dell'anzianità di servizio degli anni dal 2012 al 2014 in forza di quanto disposto dall'art. 4 c. 73 della L. n. 183/2011; ed invero, in pari data veniva adottato dal Conservatorio il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente n. 1105 dell'8.03.2024, che annullava e sostituiva il precedente decreto n. 1069 del
20.12.2022, e veniva riconosciuto alla ricorrente, alla data di nomina in ruolo (01.11.2020) e ai fini giuridici ed economici, un servizio non di ruolo pari a ANNI 19 MESI 8 GIORNI 8 (anziché anni 14 e mesi 8 del precedente decreto) e un servizio di ruolo (01.11.2020 – 09.02.2021) pari a
MESI 3, per un'anzianità totale di ANNI 19 MESI 11 GIORNI 26; conseguentemente, la ricorrente veniva collocata nella fascia stipendiale (15-20) prevista dalla
Tabella B4 – AFAM del CCNL 06.12.2022 (Triennio 2016-18) con uno stipendio tabellare pari a
€ 34.225,62 ; con osservazione n. 222 dell'11.06.2024, la RTS competente comunicava al che il CP_2 provvedimento non aveva superato il predetto controllo in quanto:
• “La ricostruzione di carriera della docente, nominata in ruolo presso il Controparte_2
di VA ai fini giuridici dal 1/11/2020 ed economici dal 9/2/2021, è già stata definita
[...] con decreto n. 1069 del 20/12/2022, vistato da questa R.T.S., con valutazione del servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo”.
• “Le rilevanti modifiche normative introdotte dal D.L. n. 69/2023, entrato in vigore dal
14/6/2023 e convertito dalla legge n. 103/2023, si applicano a situazioni giuridiche non ancora definite con provvedimenti definitivi emessi successivamente all'entrata in vigore della citata norma.
Non sono applicabili a situazioni pregresse già oggetto di provvedimenti definitivi con data anteriore a quella di entrata in vigore della norma innovativa.
Pertanto la ricostruzione di carriera non può essere modificata con le disposizioni più favorevoli introdotte dalla suindicata disposizione legislativa” ; preso atto del rilievo della , al quale il Controparte_8
ha (tacitamente) ritenuto opportuno aderire, la ricorrente si è vista costretta a CP_2 proporre il presente ricorso
Tanto premesso contestava la legittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato dal direttore del n. 1069 del 20.12.2022 con ampie e Controparte_9 argomentata motivazioni giuridiche .
Rilevava in particolare che alla ricorrente , con il suddetto decreto di ricostruzione di carriera con il quale il Direttore del di VA ha riconosciuto alla Controparte_6 ricorrente, alla data di nomina in ruolo (01.11.2020) le anzianità valutabili in applicazione dell'art.
- 6 - 485 D.lgs. n. 297/94, con l'indicazione delle anzianità pre ruolo utile ai fini giuridici ed economici pari ad ANNI 14 e MESI 8 e ai soli fini economici pari a ANNI 5 e MESI 4 , è stato riconosciuto
, ai fini giuridici economici, il trattamento economico previsto per la fascia stipendiale 15-20 pari ad euro 32.965,62 oltre a indennità di vacanza contrattuale , con previsione di passaggio alla fascia
21-27 soltanto a fare tempo dal 1.3.2027.
Eccepiva la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato
(Direttiva 99/70/CE del 28.06.1999); chiedeva la disapplicazione dell'art. 485 TU Scuola e chiedeva pertanto il riconoscimento di effettivi anni 23 anni di insegnamento pre ruolo prestato
Deduceva che il riconoscimento integrale del servizio pre ruolo avrebbe, invece, comportato – come conferma il decreto n. 1105/24 – un riconoscimento del servizio per ruolo per un totale di 19
ANNI 8 MESI 8 GG
Eccepiva inoltre la violazione ed errata applicazione dell'art. 4, comma 73, della legge n. 183/2011
– Violazione dell'art. 12 preleggi con conseguente illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera datato 20.12.2022 anche nella parte in cui ha escluso dal computo dell'anzianità della docente il servizio d'insegnamento prestato “dall'a.s. 2011/2012 all'a.s. 2013/2014” in quanto , come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito “il blocco disposto dalla legge 183/11 deve essere inteso al solo aspetto economico della progressione di carriera, ovvero alla maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, senza invece poter produrre effetto ai fini giuridici del riconoscimento del servizio prestato in detto periodo”
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe Cont Si costituiva ritualmente il chiedendo preliminarmente di estendere il contraddittorio all' che verosimilmente ha impostato il suo Controparte_10 bilancio sul presupposto della piena efficacia dell'art. 9, comma 23° DL 78/2010 ed eccependo in via pregiudiziale il difetto di interesse ad agire rispetto al mero ricalcolo dell'anzianità solo a fini giuridici , nonche' la prescrizione quinquennale .
Nel merito contestava la fondatezza del ricorso con articolate argomentazioni giuridiche.
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
Andrà premesso che l' non è contraddittore necessario nella presente vertenza e quindi la CP_3
Cont domanda preliminare svolta dal non puo' trovare accoglimento .
Nel merito il diritto al computo dell'intera anzianità di servizio anche per il periodo di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato può ritenersi un consolidato principio desumibile dalla normativa comunitaria, in virtù del principio della parità di trattamento tra personale assunto a tempo indeterminato e a termine.
- 7 - E' sufficiente al riguardo richiamare la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
quindi i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che: - la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa
C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Ce. Al. ; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa. );
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Ce. Al., cit., punto 42); - le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Da., punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); - a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
- 8 - E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa.
A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016,
n. 2468).
Va poi aggiunto che nel caso di specie le ragioni e le condizioni oggettive (le uniche che potrebbero giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori stabili) non sussistono, Cont sia perché in nessun modo evidenziate dal , sia perché comunque la natura non di ruolo del rapporto di lavoro e la novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente non sono elementi idonei a legittimare la disparità di trattamento, né è tale la particolare modalità di reclutamento del personale del settore scolastico e le esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Va inoltre aggiunto che anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai Ccnl succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati Ccnl che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. fra le piu' risalenti 7.11.2016, n. 22558; Cass. 23.11.2016, n. 23868 e Cass.
6.4.2017, n. 8945).
Da quanto detto consegue, pertanto, la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in Cont forza delle quali per i dipendenti del stabilizzati il riconoscimento del pregresso servizio non Cont di ruolo è solo parziale e non completo ed intero, ed in forza delle quali al personale del . non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, viene valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, con la previsione di un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.
Dette conclusioni risultano in linea di principio valide anche alla luce della più recente elaborazione della giurisprudenza europea e di legittimità, che sul punto ha chiarito i principi
- 9 - applicabili al caso di specie (in particolare Cass. 28.11.2019 n. 31149 e le successive conformi).
La Suprema Corte ha ribadito che in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Sulla base di quanto rilevato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la pronuncia 20 settembre
2018 (Mo.), la Suprema Corte ha precisato che tale disapplicazione è imposta dal diritto comunitario soltanto nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della L. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato. Ragionando diversamente, infatti, si verrebbe a produrre un effetto discriminatorio verso i lavoratori immessi "direttamente" in ruolo rispetto a quelli che possono vantare un servizio a tempo determinato, in considerazione del meccanismo "premiale" previsto dalla normativa del testo unico che riconosce un intero anno di anzianità anche per periodi superiori a 180 giorni o successivi al primo febbraio. Dunque il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Orbene, traslando i sopra esposti principi di diritto al caso che ci occupa, va rilevato che la ricorrente ha prestato servizio, nel periodo pre-ruolo, per effettivi anni 19 ANNI 8 MESI 8 GG che risultano superiori agli anni ANNI 14 e MESI 8 riconosciuti dal dirigente scolastico in sede di ricostruzione di carriera nel 2022 , ragione per cui il decreto deve ritenersi illegittimo e va disapplicato, e va accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'anzianità effettivamente maturata .
Quindi è corretto il decreto di ricostruzione della carriera 1105 dell'8.03.2024, che ha collocato la ricorrente nella fascia stipendiale (15-20) prevista dalla Tabella B4 – AFAM del CCNL
06.12.2022 (Triennio 2016-18) con uno stipendio tabellare pari a € 34.225,62 anche se non ha superato il vaglio della . Controparte_8
Tenuto conto, dunque, di tali valori, va, poi, accolta anche la domanda di condanna al pagamento della parte di retribuzione se e in quanto non corrisposta sulla base della corretta progressione
- 10 - stipendiale ( la ricorrente non quantifica il petitum relativo e si limita a svolgere una domanda generica) nei limiti della prescrizione quinquennale ( 5 anni a ritroso dalla diffida sub doc. 25 di parte ricorrente del 19.2.24)
E' noto infatti che l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.
Occorre affrontare da ultimo la questione se, ai fini del computo dell'anzianità in sede di ricostruzione della carriera, debba essere considerato il servizio prestato nel periodo 1.12.2012 -
31.12.2014.
In proposito l'art. 4 co.73 L. 2011, n. 183 prevede: “Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
Tra le parti , se ben si sono comprese le contrapposte tesi difensive, è controverso se tale norma concerne esclusivamente gli incrementi economici che scaturiscono, nel corso dello svolgimento del rapporto, dal passaggio ad una posizione stipendiale superiore in ragione dell'anzianità maturata e suddivisa per fasce (tesi di parte ricorrente) o riguarda anche gli incrementi economici che derivano dal computo dell'anzianità pregressa in sede di ricostruzione della carriera (tesi del convenuto).
Si ritiene che il servizio svolto nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 tanto dal docente di ruolo che da quello svolto dai precari sia totalmente inefficace ai fini economici e conservi solo un valore giuridico.
Sembra suffragare tale assunto anche la sentenza della Corte di Cassazione Cass.13619/2025 anche se si pronunciata su norma differente relativa a comparto diverso allorchè ha riconosciuto il diritto dei docenti al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico (La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti
- 11 - fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici).
Quindi la norma citata esclude la computabilità delle annualità dal 01/01/2012 al 31/12/2014 ai fini delle progressioni stipendiali e, se essa non mette in discussione il riconoscimento del servizio a livello esclusivamente giuridico, al tempo stesso impedisce – come in questa sede richiesto dal ricorrente - di riconoscere tali annualità ai fini dell'inserimento in una specifica classe stipendiale. Cont Dall'esito complessivamente sfavorevole al del presente giudizio deriva la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite , secondo la liquidazione operata in dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara il diritto di al riconoscimento come servizio di ruolo, Parte_1 sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato presso il di Controparte_2
VA, ad eccezione del periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 utilizzabile solo ai fini giuridici;
Cont b) condanna il a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata come da punto a) e a corrispondere alla stessa le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dal 19.2.24, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria Cont c) condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre rimb. forf, CU pari ad euro 259,00 , Iva e CPA se dovute
VA , il 28.10.2025
Il giudice
(Simona Gerola)
- 12 -