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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 5231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5231 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa IN FI, nella causa iscritta al N. 13122 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1 C.F._1
Con l'avv. VIZZINI PIETRO e l'avv.ta NICOSIA MILENA ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria all'udienza di trattazione scritta del 01/12/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva del . Controparte_1
In parziale accoglimento del proposto ricorso, accerta il diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria unica nazionale delle posizioni, previsto dall'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006; rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
pone definitivamente a carico del le spese di consulenza, come Controparte_2
liquidate in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 16.09.2024 il ricorrente in epigrafe, dipendente della Polizia di Stato ed inquadrato con la qualifica di “Vice- Ispettore”, deduceva di essere rimasto vittima, in data 15 maggio 2002, mentre si trovava in servizio, di un
1 violento trauma provocato da una forte esplosione e che le lesioni ivi riportate erano state riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Deduceva poi di avere presentato, in data 10.8.2023, istanza per ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge n. 266/2005, rigettata perché tardiva, e che detto diniego doveva considerarsi illegittimo.
Concludeva pertanto nei termini seguenti: “…ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere riconosciuto lo status di vittima del dovere ai sensi della L. n. legge n. 266/2005 e del
D.P.R. n. 243/2006 e ad avere riconosciuto i connessi benefici anche economici e assistenziali;
- per l'effetto condannare il in persona del Ministro pro tempore- ad Controparte_2
inserire il ricorrente nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 243/2006 ai fini del riconoscimento dei relativi benefici di legge;
- condannare il in persona Controparte_1
del suo Ministro pro tempore- a corrispondere al ricorrente la speciale elargizione per ogni punto di invalidità complessiva che sarà accertata nel corso del presente giudizio tramite l'espletanda
c.t.u. medico legale, l'assegno mensile vitalizio ex art. 5 comma 3 l. n. 206/04 pari ad Euro
1.033,00 e l'assegno vitalizio mensile ex art. 2, comma 1 della Legge n. 407/1998 di Euro 500,00 con perequazione automatica, il tutto oltre accessori di legge”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Si costituiva parimenti
[...]
in giudizio il che in via preliminare eccepiva l'intervenuta Controparte_1
prescrizione, essendo stata proposta la domanda ben oltre il termine decennale, e nel merito l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di consulenza medico- legale, all'udienza di trattazione scritta del 01.12.2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre innanzi tutto affermare il difetto di legittimazione passiva del
, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. Controparte_1
n. 510/1999, poiché non è contestato che il ricorrente sia appartenete alla Polizia di Stato;
- rilevato che, nel merito, si osserva che ai sensi dell'art. 1, comma 563, della legge
266/2005, “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”;
- rilevato che, alla luce del costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di
2 legittimità, “Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell' art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005 , non è sufficiente che il pubblico dipendente abbia riportato lesioni in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett.
a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo altresì necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipico di quelle determinate attività.” (così Cass. n. 16669/2025);
- rilevato che nel caso di specie la sussistenza di detta condizione emerge pacificamente dalla documentazione in atti;
- rilevato che, secondo il più recente, ma costante, orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, lo “status” di vittima del dovere è imprescrittibile e dunque può sempre essere riconosciuto, indipendentemente dalla eventuale intervenuta prescrizione delle provvidenze economiche (cfr. Cass. n. 19410/2025);
- rilevato, dunque, che – tenuto conto delle domande formulate in ricorso – deve essere affermato il diritto del ricorrente all' inserimento nella graduatoria unica nazionale delle posizioni, previsto dall'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006;
- rilevato che, per quanto concerne le provvidenze economiche richieste, si osserva che, con riferimento alla speciale elargizione prevista dall' art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, estesa ex art. 4, comma 1, lettera a), punto 1) del d.P.R. n. 243 del 2006, alle vittime del dovere e categorie equiparate, il termine di prescrizione decennale decorre dal momento in cui sono maturati i presupposti fattuali della relativa pretesa (cfr in termini Cass. n.
17276/2025) ovvero, nel caso di specie, dal successivo 23.08.2006, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 243/2006 (cfr. in termini Cass n. 19410/2025).
Poiché non è contestato che la domanda sia stata proposta soltanto in data 10.08.2023, non può che affermarsi sul punto l'intervenuta prescrizione;
- rilevato che, con riferimento all'assegno mensile vitalizio di cui all'art. 5 comma 3 l. n.
206/04, e all'assegno mensile di cui art. 2, comma 1 della Legge n. 407/1998, devono richiamarsi i medesimi principi in materia di prescrizione, che dunque riguarda i singoli ratei, sicché in astratto il riconoscimento del diritto alla percezione di dette somme è limitato alle mensilità maturate nei dieci anni precedenti la presentazione della domanda.
Deve tuttavia evidenziarsi che la corresponsione delle prestazioni in oggetto è riconosciuta soltanto in favore di coloro che abbiano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un quarto.
Nel caso di specie, il CTU – con un elaborato correttamente e congruamente motivato ed immune da vizi logici, ha riconosciuto al ricorrente una percentuale di invalidità del
3 10%, insufficiente per beneficiare delle prestazioni richieste;
- rilevato, pertanto, che il ricorso merita accoglimento nei limitati termini sopra precisati;
- rilevato che la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Devono intendersi definitivamente a carico del quelle di Controparte_2
consulenza, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 01/12/2025
La Giudice
IN FI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa IN FI, nella causa iscritta al N. 13122 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1 C.F._1
Con l'avv. VIZZINI PIETRO e l'avv.ta NICOSIA MILENA ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria all'udienza di trattazione scritta del 01/12/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva del . Controparte_1
In parziale accoglimento del proposto ricorso, accerta il diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria unica nazionale delle posizioni, previsto dall'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006; rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
pone definitivamente a carico del le spese di consulenza, come Controparte_2
liquidate in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 16.09.2024 il ricorrente in epigrafe, dipendente della Polizia di Stato ed inquadrato con la qualifica di “Vice- Ispettore”, deduceva di essere rimasto vittima, in data 15 maggio 2002, mentre si trovava in servizio, di un
1 violento trauma provocato da una forte esplosione e che le lesioni ivi riportate erano state riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Deduceva poi di avere presentato, in data 10.8.2023, istanza per ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge n. 266/2005, rigettata perché tardiva, e che detto diniego doveva considerarsi illegittimo.
Concludeva pertanto nei termini seguenti: “…ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere riconosciuto lo status di vittima del dovere ai sensi della L. n. legge n. 266/2005 e del
D.P.R. n. 243/2006 e ad avere riconosciuto i connessi benefici anche economici e assistenziali;
- per l'effetto condannare il in persona del Ministro pro tempore- ad Controparte_2
inserire il ricorrente nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 243/2006 ai fini del riconoscimento dei relativi benefici di legge;
- condannare il in persona Controparte_1
del suo Ministro pro tempore- a corrispondere al ricorrente la speciale elargizione per ogni punto di invalidità complessiva che sarà accertata nel corso del presente giudizio tramite l'espletanda
c.t.u. medico legale, l'assegno mensile vitalizio ex art. 5 comma 3 l. n. 206/04 pari ad Euro
1.033,00 e l'assegno vitalizio mensile ex art. 2, comma 1 della Legge n. 407/1998 di Euro 500,00 con perequazione automatica, il tutto oltre accessori di legge”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Si costituiva parimenti
[...]
in giudizio il che in via preliminare eccepiva l'intervenuta Controparte_1
prescrizione, essendo stata proposta la domanda ben oltre il termine decennale, e nel merito l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di consulenza medico- legale, all'udienza di trattazione scritta del 01.12.2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre innanzi tutto affermare il difetto di legittimazione passiva del
, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. Controparte_1
n. 510/1999, poiché non è contestato che il ricorrente sia appartenete alla Polizia di Stato;
- rilevato che, nel merito, si osserva che ai sensi dell'art. 1, comma 563, della legge
266/2005, “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”;
- rilevato che, alla luce del costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di
2 legittimità, “Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell' art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005 , non è sufficiente che il pubblico dipendente abbia riportato lesioni in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett.
a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo altresì necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipico di quelle determinate attività.” (così Cass. n. 16669/2025);
- rilevato che nel caso di specie la sussistenza di detta condizione emerge pacificamente dalla documentazione in atti;
- rilevato che, secondo il più recente, ma costante, orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, lo “status” di vittima del dovere è imprescrittibile e dunque può sempre essere riconosciuto, indipendentemente dalla eventuale intervenuta prescrizione delle provvidenze economiche (cfr. Cass. n. 19410/2025);
- rilevato, dunque, che – tenuto conto delle domande formulate in ricorso – deve essere affermato il diritto del ricorrente all' inserimento nella graduatoria unica nazionale delle posizioni, previsto dall'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 243/2006;
- rilevato che, per quanto concerne le provvidenze economiche richieste, si osserva che, con riferimento alla speciale elargizione prevista dall' art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, estesa ex art. 4, comma 1, lettera a), punto 1) del d.P.R. n. 243 del 2006, alle vittime del dovere e categorie equiparate, il termine di prescrizione decennale decorre dal momento in cui sono maturati i presupposti fattuali della relativa pretesa (cfr in termini Cass. n.
17276/2025) ovvero, nel caso di specie, dal successivo 23.08.2006, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 243/2006 (cfr. in termini Cass n. 19410/2025).
Poiché non è contestato che la domanda sia stata proposta soltanto in data 10.08.2023, non può che affermarsi sul punto l'intervenuta prescrizione;
- rilevato che, con riferimento all'assegno mensile vitalizio di cui all'art. 5 comma 3 l. n.
206/04, e all'assegno mensile di cui art. 2, comma 1 della Legge n. 407/1998, devono richiamarsi i medesimi principi in materia di prescrizione, che dunque riguarda i singoli ratei, sicché in astratto il riconoscimento del diritto alla percezione di dette somme è limitato alle mensilità maturate nei dieci anni precedenti la presentazione della domanda.
Deve tuttavia evidenziarsi che la corresponsione delle prestazioni in oggetto è riconosciuta soltanto in favore di coloro che abbiano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un quarto.
Nel caso di specie, il CTU – con un elaborato correttamente e congruamente motivato ed immune da vizi logici, ha riconosciuto al ricorrente una percentuale di invalidità del
3 10%, insufficiente per beneficiare delle prestazioni richieste;
- rilevato, pertanto, che il ricorso merita accoglimento nei limitati termini sopra precisati;
- rilevato che la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Devono intendersi definitivamente a carico del quelle di Controparte_2
consulenza, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 01/12/2025
La Giudice
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