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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 8962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8962 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2889 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023,
rimessa in decisione all'udienza in trattazione scritta del 23.1.2025, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente
TRA
Avv. D'ALESSANDRO FLORIANO, elett.te dom.to in Roma, viale Gorizia 52, presso lo studio dell'avv. Marco Farina, che lo rappresenta e difende come da procura in atti attore
E Avv. IANNOTTA GREGORIO, elett.te dom.to in Roma, viale B. Buozzi 82 presso il proprio studio difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. nonché dall'avv. Matteo C. Parrotta come da procura in atti convenuto OGGETTO: pagamento somme. CONCLUSIONI All'udienza in trattazione scritta del 23.1.2025 i procuratori delle parti concludevano come da relative note di trattazione scritta e come da conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi e nella prima memoria ex art. 183 cpc.
Parte convenuta in via istruttoria riponeva la richiesta di esibizione ex art. 210 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9.1.2023 l'avv. Floriano d'ES – premesso che l'attuale convenuto aveva assunto l'incarico di rappresentare e difendere l'avv. d'ES in alcuni giudizi a titolo amicale e rinunziando a qualsiasi compenso (precisamente per le cause definite con sentenza n. 5849/2002
del Tribunale di Roma;
sentenza n. 4786/2024 della Corte di Appello di Roma;
sent. n. 16214/2007 della Corte
di Cassazione); che l'attore e l'avv. Iannotta si erano, altresì, accordati affinchè il secondo intraprendesse, nel proprio esclusivo interesse e a proprio esclusivo rischio, le iniziative giudiziarie più opportune al fine di recuperare le spese liquidate nelle sopra citate sentenze;
che conseguentemente l'avv. Iannotta – in esecuzione degli accordi - aveva intrapreso una serie di azioni rivelatesi infruttuose e che avevano comportato pronunzie di condanna nei confronti del d'ES; che l'attore aveva, quindi, sostenuto una serie di esborsi che, in virtù degli accordi raggiunti, avrebbero dovuto far carico all'avv. Iannotta;
che era interesse dell'attore far accertare l'inesistenza di qualsiasi obbligo di pagamento in favore dell'avv. Iannotta per l'attività giudiziale civile da questi espletata - che comunque risultava almeno in parte prescritta - nonché per far accertare l'obbligo del convenuto ad assumere tutti i costi connessi allo svolgimento dei giudizi intrapresi in rappresentanza formale dell'avv. d'ES, ma nell'interesse sostanziale esclusivamente proprio, con condanna al relativo pagamento;
– chiamava in giudizio, davanti a questo Tribunale, l'avv. EG Iannotta
per sentir accertare l'inesistenza di qualsiasi diritto di credito del convenuto a titolo di compensi per l'attività
svolta nei giudizi definiti con le sentenze n. 5849/2002 del Tribunale di Roma;
n. 4786/2024 della Corte di
Appello di Roma;
n. 16214/2007 della Corte di Cassazione;
nonché per sentir dichiarare che l'avv. Iannotta è
obbligato, nei confronti dell'attore, a farsi carico e assumere integralmente ed esclusivamente su di sé qualsiasi onere, costo o spesa connessi direttamente o indirettamente per lo svolgimento dei giudizi definiti con sentenza n. 9956/14 del Tribunale di Roma;
con sentenza n. 4092/14 della Corte di Appello di Roma;
con sentenza n. 2467/20 della Corte di Appello di Roma, con ordinanza n. 6507/20 della Corte di Cassazione,
accertando, altresì, che il convenuto è tenuto a rimborsare all'attore tutte le somme che questi ha sborsato o sborserà in conseguenza delle suddette pronunzie;
per sentir condannare, pertanto, l'avv. Iannotta al pagamento della somma di € 187.086,43 oltre interessi moratori ex art. 1284 ultimo comma c.c. nonché al pagamento di tutti gli importi che l'attore sarà eventualmente costretto a pagare in favore di Controparte_1
(ed eventuali aventi causa), di (ed eventuali aventi causa) Controparte_2 Parte_1
nonché in favore dell'erario e di qualsiasi altro soggetto che vanti pretese con riferimento alle pronunzie suddette;
con vittoria di spese.
A far data dal 20.4.2023 lo scrivente magistrato subentrava nel ruolo del precedente istruttore e la presente causa gli veniva assegnata.
Nel costituirsi tempestivamente in data 5.9.2023 il convenuto contestava la fondatezza delle avverse domande e ne chiedeva il rigetto.
In particolare il convenuto contestava l'esistenza dei presunti accordi prospettati da parte attrice, dei quali peraltro ne deduceva l'eventuale nullità.
L'avv. Iannotta evidenziava, inoltre, che nei giudizi definiti con sentenza n. 4092/2014 della Corte di Appello
di Roma e n. 9956/14 del Tribunale di Roma egli non aveva difeso il d'ES, per cui difettava la propria legittimazione passiva sulla domanda di accertamento negativo del credito relativamente a dette cause.
L'avv. Iannotta proponeva, quindi, domanda riconvenzionale per sentir accertare il proprio diritto al compenso per l'attività giudiziale civile svolta nei giudizi definiti con le sentenze n. 5849/2002 del Tribunale di Roma;
n.
4786/2024 della Corte di Appello di Roma;
n. 16214/2007 della Corte di Cassazione, con condanna dell'attore al relativo pagamento per l'importo di € 3.183.368,45 (comprensivo di spese generali, Iva e cpa) oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c., nonché per sentir accertare il proprio diritto al compenso per l'attività giudiziale civile svolta in relazione ai giudizi recuperatori promossi dal d'ES e, in particolare, al giudizio di Cassazione definito con l'ordinanza della S.C. n. 6507/20 e al giudizio di appello definito con sentenza n.
24972/20 della Corte di Appello di Roma, con condanna dell'attore al relativo pagamento per l'importo di €
115.489,57 (comprensivo di spese generali, Iva e cpa) oltre interessi ex art. 1284 IV comma CC.
In subordine il convenuto chiedeva la compensazione dei rispettivi crediti eventualmente riconosciuti;
vinte le spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. (nella formulazione vigente “ratione temporis”), con ordinanza del
18.1.2024 veniva disattesa l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. di parte convenuta e la causa era rinviata per conclusioni.
All'udienza in trattazione scritta del 23.1.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va confermata la valutazione di cui all'ordinanza del 18.1.2024 circa l'inammissibilità della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte convenuta, non apparendo necessaria ai fini del decidere l'acquisizione del documento.
Ciò posto la domanda attorea di accertamento negativo dell'altrui credito va parzialmente accolta.
E' circostanza pacifica che l'avv. Iannotta ha difeso l'avv. d'ES nel giudizio articolato in più fasi processuali nel quale l'odierno attore era stato convenuto (dagli eredi per una presunta Per_1
responsabilità professionale nello svolgimento del suo incarico di Commissario Straordinario delle imprese del gruppo n amministrazione straordinaria e precisamente nelle cause definite (in senso favorevole al Per_1
d'ES) con sentenza n. 5849/2002 del Tribunale di Roma;
con sentenza n. 4786/2024 della Corte di
Appello di Roma;
con sent. n. 16214/2007 della Corte di Cassazione.
L'attore nelle sue difese assume che l'incarico era stato assunto e svolto gratuitamente dal convenuto, visti i rapporti amicali esistenti allora fra le parti, chiedendo in questa sede l'accertamento negativo del credito.
Tale domanda è fondata.
Invero vi sono in atti numerose scritture nelle quali l'avv. Iannotta riconosceva espressamente e in modo inequivoco di non voler pretendere alcunchè per la suddetta attività difensiva, facendo anche riferimento a pregresse intese in tal senso. La provenienza e/o sottoscrizione di dette scritture da parte del convenuto non
è stata disconosciuta.
In primo luogo nella mail del 16.5.2014 (doc. 4 dell'attore) l'avv. Iannotta dichiarava tra l'altro: “Ti confermo
che, come già concordato, non intendo avere alcun compenso per la mia attività professionale espletata in
Tuo favore”. Nella lettera del 11.9.2014 (doc. 10) dal contenuto pienamente confessorio l'avv. Iannotta ribadiva: “La
presente per confermarti che le lettere in questione sono state redatte per pura opportunità difensiva e non
mutano in nulla i nostri antichi accordi circa la questione, secondo i quali nulla il mio studio e io avremo a
pretendere nei tuoi confronti per l'attività professionale svolta e da svolgersi in relazione alla detta vicenda…”.
Infine anche nella mail del 17.2.2016 (doc. 11) l'avv. Iannotta confermava: “…invero, ho rinunciato ad ogni mia
spettanza professionale per una causa di ingentissimo valore, protrattasi per tre gradi di giudizio e definita
vittoriosamente”.
Orbene, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto nelle sue difese, nella fattispecie non sarebbe ravvisabile alcuna “donazione” nulla per difetto di forma.
Ci si trova piuttosto in presenza di un rapporto contrattuale per lo svolgimento di prestazione d'opera intellettuale, nel quale il professionista ha rinunziato al pagamento del corrispettivo dovuto, il che è
perfettamente lecito e ammissibile senza che ciò comporti alcuna violazione dei cd. “minimi tariffari”.
In tal senso si espressa pacificamente la S.C. con pronunzie che si richiamano e condividono, v. ex multis
Cass. 20269/2010; 17975/2017; 26212/2019.
Del resto, con comportamento concludente, l'avv. Iannotta non risulta aver mai sollecitato il pagamento dei compensi, malgrado il trascorrere del tempo (il Giudizio in Cassazione si è concluso nel 2007) se non soltanto con la nota del 31.7.2020 (doc. 17 dell'attore).
Tant'è – si osserva “ad abundantiam” – che l'eventuale credito risulterebbe persino prescritto.
Né potrebbe valere, in senso contrario, come riconoscimento di debito la lettera del d'ES del 24.6.2014
(invocata dal convenuto e prodotta da entrambe le parti). Invero in tale missiva il d'ES, senza formulare un qualche esplicito riconoscimento dell'altrui debito, manifestava l'opportunità che venisse formalizzato il pregresso accordo per cui venivano ceduti all'avv. Iannotta i crediti del d'ES per le spese legali liquidate nelle sentenze favorevoli a fronte di non meglio precisati compensi spettanti al difensore per l'opera professionale prestata (senza indicazione alcuna se questa fosse riferita all'attività per i giudizi recuperatori ovvero per gli iniziali giudizi contro gli . Per_2 Per_1
Atteso quanto innanzi va riconosciuta l'inesistenza del credito dell'avv. Iannotta con riferimento ai giudizi sopraindicati e, per l'effetto, va rigettata la relativa pretesa riconvenzionale del convenuto.
La domanda attorea di accertamento negativo del credito si estende poi anche ai giudizi recuperatori delle spese liquidate in favore del d'ES nelle suddette cause contro gli eredi Per_1
Secondo la prospettazione dell'attore le parti avrebbero raggiunto un accordo per lo svolgimento senza corrispettivo, da parte dell'avv. Iannotta, dell'attività difensiva, restando a carico del difensore il rischio e l'onere di eventuali spese, ma al contempo potendo l'odierno convenuto trarne ogni eventuale profitto e beneficio in caso di esito favorevole.
Osserva il giudicante che tale accordo sarebbe avvenuto successivamente al primo inerente le cause contro gli eredi vvero soltanto nel 2014. Per_1
Invero con mail del 19.5.2014 in atti l'avv. d'ES - nel prendere atto della sentenza sfavorevole del
Tribunale di Roma n. 9956/14 nel giudizio recuperatorio (trasmessagli dall'avv. Iannotta con mail del 16.5.14
– sub 4) - ribadiva l'avvenuta rinunzia del convenuto ai compensi per l'attività svolta e sollevava la problematica relativa alla condanna alle spese (“Ti ringrazio altresì di quanto mi confermi circa la tua generosa rinuncia a
chiedermi compensi. A questo punto, peraltro, si pone un altro problema, con il quale, confesso, non avevo
fatto i conti (o, almeno, non nella misura ingentissima che oggi ha assunto): quello della condanna alle spese
avversarie.”).
Rispondeva l'avv. Iannotta con mail del 20.5.2014 (doc. 6): “Prendo atto del problema al quale non avevi
pensato e Ti preciso che a tale problema avevo già pensato io nei termini che seguono: tutte le spese di
soccombenza fanno carico allo scrivente, che ha interesse a proseguire il giudizio e che intende proseguirlo
in tutti i gradi, in quanto la somma di cui si contende è tale che giustifica pienamente il rischio di eventuali
spese di soccombenza.”.
Con successiva missiva del 14.7.2014 (doc. 8) l'avv. Iannotta confermava: “in conformità agli accordi tra noi
intercorsi, le spese di soccombenza, liquidate in forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 9956/2014,
nonché in forza della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4092/2014, sarebbero state da me sostenute,
con conseguente mio diritto di ottenere la restituzione delle somme, da me erogate, ove le predette sentenze
dovessero essere riformate in grado di appello, ovvero cassate dinnanzi la Suprema Corte”. L'avv. Iannotta
dava, poi, atto di aver già provveduto personalmente al pagamento in favore del Curatore speciale della spa
NI (circostanza quest'ultima confermata dallo Iannotta anche nella lettera del 17.2.2016- doc. 11).
Inoltre con lettera del 11.9.2014 già in precedenza citata (doc. 10) l'avv. Iannotta ribadiva quanto segue: “La
presente per confermarti che le lettere in questione sono state redatte per pura opportunità difensiva e non
mutano in nulla i nostri antichi accordi circa la questione, secondo i quali nulla il mio studio e io avremo a
pretendere nei tuoi confronti per l'attività professionale svolta e da svolgersi in relazione alla detta
vicenda, restando peraltro a mio esclusivo vantaggio e, rispettivamente, a mio esclusivo carico ogni
beneficio ed ogni onere e spesa che conseguissero alle controversi di cui si tratta”.
Si evidenzia che anche con riferimento a tutte queste citate missive la provenienza e/o sottoscrizione da parte del convenuto non è stata disconosciuta. Dunque l'odierno convenuto confermava espressamente l'esistenza dell'accordo raggiunto per lo svolgimento senza corrispettivo dell'attività difensiva “svolta e da svolgersi”, assumendosi il rischio e l'onere di eventuali spese, ma al contempo riservandosi di trarne eventualmente ogni profitto e beneficio in caso di esito favorevole.
Al riguardo il convenuto nelle sue difese ha sollevato una serie di eccezioni di nullità, in particolare sotto il profilo della donazione carente di forma ex art. 782 c.c. ovvero dell'assenza di causa del negozio o anche della nullità per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto dell'accollo.
Ad avviso del giudicante, piuttosto, sarebbe ipotizzabile nella fattispecie in esame un'ipotesi di nullità della cessione del credito ex art. 1261 c.c., ovvero potrebbe ipotizzarsi eventualmente un patto di quota lite nullo ex art. 13 l. 247/2012.
Stante il rilievo d'ufficio di tale ipotesi di nullità, diversa da quella dedotta dal convenuto, la questione va sottoposta all'esame delle parti (per evitare la cd. sentenza a sorpresa) e, pertanto, sul punto la causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza .
All'esito potranno essere valutate tutte le restanti domande, ovvero quelle dell'attore di accertamento negativo del relativo credito e di condanna del convenuto al pagamento delle somme sborsate e sborsande dall'attore,
come indicate nell'atto introduttivo, nonché la pretesa di pagamento avanzata in via riconvenzionale dal convenuto per l'attività difensiva svolta nel giudizio di Cassazione definito con l'ordinanza della S.C. n. 6507/20
e nel giudizio di appello definito con sentenza n. 24972/20 della Corte di Appello di Roma, con la richiesta subordinata di compensazione.
La statuizione sulle spese va rinviata in sede di decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda dell'attore, accerta e dichiara l'inesistenza del credito dell'avv.
Iannotta EG con riferimento ai giudizi definiti con le sentenze n. 5849/2002 del Tribunale di Roma;
n.
4786/2024 della Corte di Appello di Roma;
n. 16214/2007 della Corte di Cassazione e, per l'effetto, rigetta la relativa pretesa riconvenzionale del convenuto;
2) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per sottoporre alle parti la questione indicata in motivazione;
3) rinvia la statuizione sulle spese in sede di decisione definitiva.
Così deciso in Roma, lì 16 giugno 2025 Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2889 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023,
rimessa in decisione all'udienza in trattazione scritta del 23.1.2025, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente
TRA
Avv. D'ALESSANDRO FLORIANO, elett.te dom.to in Roma, viale Gorizia 52, presso lo studio dell'avv. Marco Farina, che lo rappresenta e difende come da procura in atti attore
E Avv. IANNOTTA GREGORIO, elett.te dom.to in Roma, viale B. Buozzi 82 presso il proprio studio difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. nonché dall'avv. Matteo C. Parrotta come da procura in atti convenuto OGGETTO: pagamento somme. CONCLUSIONI All'udienza in trattazione scritta del 23.1.2025 i procuratori delle parti concludevano come da relative note di trattazione scritta e come da conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi e nella prima memoria ex art. 183 cpc.
Parte convenuta in via istruttoria riponeva la richiesta di esibizione ex art. 210 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9.1.2023 l'avv. Floriano d'ES – premesso che l'attuale convenuto aveva assunto l'incarico di rappresentare e difendere l'avv. d'ES in alcuni giudizi a titolo amicale e rinunziando a qualsiasi compenso (precisamente per le cause definite con sentenza n. 5849/2002
del Tribunale di Roma;
sentenza n. 4786/2024 della Corte di Appello di Roma;
sent. n. 16214/2007 della Corte
di Cassazione); che l'attore e l'avv. Iannotta si erano, altresì, accordati affinchè il secondo intraprendesse, nel proprio esclusivo interesse e a proprio esclusivo rischio, le iniziative giudiziarie più opportune al fine di recuperare le spese liquidate nelle sopra citate sentenze;
che conseguentemente l'avv. Iannotta – in esecuzione degli accordi - aveva intrapreso una serie di azioni rivelatesi infruttuose e che avevano comportato pronunzie di condanna nei confronti del d'ES; che l'attore aveva, quindi, sostenuto una serie di esborsi che, in virtù degli accordi raggiunti, avrebbero dovuto far carico all'avv. Iannotta;
che era interesse dell'attore far accertare l'inesistenza di qualsiasi obbligo di pagamento in favore dell'avv. Iannotta per l'attività giudiziale civile da questi espletata - che comunque risultava almeno in parte prescritta - nonché per far accertare l'obbligo del convenuto ad assumere tutti i costi connessi allo svolgimento dei giudizi intrapresi in rappresentanza formale dell'avv. d'ES, ma nell'interesse sostanziale esclusivamente proprio, con condanna al relativo pagamento;
– chiamava in giudizio, davanti a questo Tribunale, l'avv. EG Iannotta
per sentir accertare l'inesistenza di qualsiasi diritto di credito del convenuto a titolo di compensi per l'attività
svolta nei giudizi definiti con le sentenze n. 5849/2002 del Tribunale di Roma;
n. 4786/2024 della Corte di
Appello di Roma;
n. 16214/2007 della Corte di Cassazione;
nonché per sentir dichiarare che l'avv. Iannotta è
obbligato, nei confronti dell'attore, a farsi carico e assumere integralmente ed esclusivamente su di sé qualsiasi onere, costo o spesa connessi direttamente o indirettamente per lo svolgimento dei giudizi definiti con sentenza n. 9956/14 del Tribunale di Roma;
con sentenza n. 4092/14 della Corte di Appello di Roma;
con sentenza n. 2467/20 della Corte di Appello di Roma, con ordinanza n. 6507/20 della Corte di Cassazione,
accertando, altresì, che il convenuto è tenuto a rimborsare all'attore tutte le somme che questi ha sborsato o sborserà in conseguenza delle suddette pronunzie;
per sentir condannare, pertanto, l'avv. Iannotta al pagamento della somma di € 187.086,43 oltre interessi moratori ex art. 1284 ultimo comma c.c. nonché al pagamento di tutti gli importi che l'attore sarà eventualmente costretto a pagare in favore di Controparte_1
(ed eventuali aventi causa), di (ed eventuali aventi causa) Controparte_2 Parte_1
nonché in favore dell'erario e di qualsiasi altro soggetto che vanti pretese con riferimento alle pronunzie suddette;
con vittoria di spese.
A far data dal 20.4.2023 lo scrivente magistrato subentrava nel ruolo del precedente istruttore e la presente causa gli veniva assegnata.
Nel costituirsi tempestivamente in data 5.9.2023 il convenuto contestava la fondatezza delle avverse domande e ne chiedeva il rigetto.
In particolare il convenuto contestava l'esistenza dei presunti accordi prospettati da parte attrice, dei quali peraltro ne deduceva l'eventuale nullità.
L'avv. Iannotta evidenziava, inoltre, che nei giudizi definiti con sentenza n. 4092/2014 della Corte di Appello
di Roma e n. 9956/14 del Tribunale di Roma egli non aveva difeso il d'ES, per cui difettava la propria legittimazione passiva sulla domanda di accertamento negativo del credito relativamente a dette cause.
L'avv. Iannotta proponeva, quindi, domanda riconvenzionale per sentir accertare il proprio diritto al compenso per l'attività giudiziale civile svolta nei giudizi definiti con le sentenze n. 5849/2002 del Tribunale di Roma;
n.
4786/2024 della Corte di Appello di Roma;
n. 16214/2007 della Corte di Cassazione, con condanna dell'attore al relativo pagamento per l'importo di € 3.183.368,45 (comprensivo di spese generali, Iva e cpa) oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c., nonché per sentir accertare il proprio diritto al compenso per l'attività giudiziale civile svolta in relazione ai giudizi recuperatori promossi dal d'ES e, in particolare, al giudizio di Cassazione definito con l'ordinanza della S.C. n. 6507/20 e al giudizio di appello definito con sentenza n.
24972/20 della Corte di Appello di Roma, con condanna dell'attore al relativo pagamento per l'importo di €
115.489,57 (comprensivo di spese generali, Iva e cpa) oltre interessi ex art. 1284 IV comma CC.
In subordine il convenuto chiedeva la compensazione dei rispettivi crediti eventualmente riconosciuti;
vinte le spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. (nella formulazione vigente “ratione temporis”), con ordinanza del
18.1.2024 veniva disattesa l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. di parte convenuta e la causa era rinviata per conclusioni.
All'udienza in trattazione scritta del 23.1.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va confermata la valutazione di cui all'ordinanza del 18.1.2024 circa l'inammissibilità della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte convenuta, non apparendo necessaria ai fini del decidere l'acquisizione del documento.
Ciò posto la domanda attorea di accertamento negativo dell'altrui credito va parzialmente accolta.
E' circostanza pacifica che l'avv. Iannotta ha difeso l'avv. d'ES nel giudizio articolato in più fasi processuali nel quale l'odierno attore era stato convenuto (dagli eredi per una presunta Per_1
responsabilità professionale nello svolgimento del suo incarico di Commissario Straordinario delle imprese del gruppo n amministrazione straordinaria e precisamente nelle cause definite (in senso favorevole al Per_1
d'ES) con sentenza n. 5849/2002 del Tribunale di Roma;
con sentenza n. 4786/2024 della Corte di
Appello di Roma;
con sent. n. 16214/2007 della Corte di Cassazione.
L'attore nelle sue difese assume che l'incarico era stato assunto e svolto gratuitamente dal convenuto, visti i rapporti amicali esistenti allora fra le parti, chiedendo in questa sede l'accertamento negativo del credito.
Tale domanda è fondata.
Invero vi sono in atti numerose scritture nelle quali l'avv. Iannotta riconosceva espressamente e in modo inequivoco di non voler pretendere alcunchè per la suddetta attività difensiva, facendo anche riferimento a pregresse intese in tal senso. La provenienza e/o sottoscrizione di dette scritture da parte del convenuto non
è stata disconosciuta.
In primo luogo nella mail del 16.5.2014 (doc. 4 dell'attore) l'avv. Iannotta dichiarava tra l'altro: “Ti confermo
che, come già concordato, non intendo avere alcun compenso per la mia attività professionale espletata in
Tuo favore”. Nella lettera del 11.9.2014 (doc. 10) dal contenuto pienamente confessorio l'avv. Iannotta ribadiva: “La
presente per confermarti che le lettere in questione sono state redatte per pura opportunità difensiva e non
mutano in nulla i nostri antichi accordi circa la questione, secondo i quali nulla il mio studio e io avremo a
pretendere nei tuoi confronti per l'attività professionale svolta e da svolgersi in relazione alla detta vicenda…”.
Infine anche nella mail del 17.2.2016 (doc. 11) l'avv. Iannotta confermava: “…invero, ho rinunciato ad ogni mia
spettanza professionale per una causa di ingentissimo valore, protrattasi per tre gradi di giudizio e definita
vittoriosamente”.
Orbene, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto nelle sue difese, nella fattispecie non sarebbe ravvisabile alcuna “donazione” nulla per difetto di forma.
Ci si trova piuttosto in presenza di un rapporto contrattuale per lo svolgimento di prestazione d'opera intellettuale, nel quale il professionista ha rinunziato al pagamento del corrispettivo dovuto, il che è
perfettamente lecito e ammissibile senza che ciò comporti alcuna violazione dei cd. “minimi tariffari”.
In tal senso si espressa pacificamente la S.C. con pronunzie che si richiamano e condividono, v. ex multis
Cass. 20269/2010; 17975/2017; 26212/2019.
Del resto, con comportamento concludente, l'avv. Iannotta non risulta aver mai sollecitato il pagamento dei compensi, malgrado il trascorrere del tempo (il Giudizio in Cassazione si è concluso nel 2007) se non soltanto con la nota del 31.7.2020 (doc. 17 dell'attore).
Tant'è – si osserva “ad abundantiam” – che l'eventuale credito risulterebbe persino prescritto.
Né potrebbe valere, in senso contrario, come riconoscimento di debito la lettera del d'ES del 24.6.2014
(invocata dal convenuto e prodotta da entrambe le parti). Invero in tale missiva il d'ES, senza formulare un qualche esplicito riconoscimento dell'altrui debito, manifestava l'opportunità che venisse formalizzato il pregresso accordo per cui venivano ceduti all'avv. Iannotta i crediti del d'ES per le spese legali liquidate nelle sentenze favorevoli a fronte di non meglio precisati compensi spettanti al difensore per l'opera professionale prestata (senza indicazione alcuna se questa fosse riferita all'attività per i giudizi recuperatori ovvero per gli iniziali giudizi contro gli . Per_2 Per_1
Atteso quanto innanzi va riconosciuta l'inesistenza del credito dell'avv. Iannotta con riferimento ai giudizi sopraindicati e, per l'effetto, va rigettata la relativa pretesa riconvenzionale del convenuto.
La domanda attorea di accertamento negativo del credito si estende poi anche ai giudizi recuperatori delle spese liquidate in favore del d'ES nelle suddette cause contro gli eredi Per_1
Secondo la prospettazione dell'attore le parti avrebbero raggiunto un accordo per lo svolgimento senza corrispettivo, da parte dell'avv. Iannotta, dell'attività difensiva, restando a carico del difensore il rischio e l'onere di eventuali spese, ma al contempo potendo l'odierno convenuto trarne ogni eventuale profitto e beneficio in caso di esito favorevole.
Osserva il giudicante che tale accordo sarebbe avvenuto successivamente al primo inerente le cause contro gli eredi vvero soltanto nel 2014. Per_1
Invero con mail del 19.5.2014 in atti l'avv. d'ES - nel prendere atto della sentenza sfavorevole del
Tribunale di Roma n. 9956/14 nel giudizio recuperatorio (trasmessagli dall'avv. Iannotta con mail del 16.5.14
– sub 4) - ribadiva l'avvenuta rinunzia del convenuto ai compensi per l'attività svolta e sollevava la problematica relativa alla condanna alle spese (“Ti ringrazio altresì di quanto mi confermi circa la tua generosa rinuncia a
chiedermi compensi. A questo punto, peraltro, si pone un altro problema, con il quale, confesso, non avevo
fatto i conti (o, almeno, non nella misura ingentissima che oggi ha assunto): quello della condanna alle spese
avversarie.”).
Rispondeva l'avv. Iannotta con mail del 20.5.2014 (doc. 6): “Prendo atto del problema al quale non avevi
pensato e Ti preciso che a tale problema avevo già pensato io nei termini che seguono: tutte le spese di
soccombenza fanno carico allo scrivente, che ha interesse a proseguire il giudizio e che intende proseguirlo
in tutti i gradi, in quanto la somma di cui si contende è tale che giustifica pienamente il rischio di eventuali
spese di soccombenza.”.
Con successiva missiva del 14.7.2014 (doc. 8) l'avv. Iannotta confermava: “in conformità agli accordi tra noi
intercorsi, le spese di soccombenza, liquidate in forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 9956/2014,
nonché in forza della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4092/2014, sarebbero state da me sostenute,
con conseguente mio diritto di ottenere la restituzione delle somme, da me erogate, ove le predette sentenze
dovessero essere riformate in grado di appello, ovvero cassate dinnanzi la Suprema Corte”. L'avv. Iannotta
dava, poi, atto di aver già provveduto personalmente al pagamento in favore del Curatore speciale della spa
NI (circostanza quest'ultima confermata dallo Iannotta anche nella lettera del 17.2.2016- doc. 11).
Inoltre con lettera del 11.9.2014 già in precedenza citata (doc. 10) l'avv. Iannotta ribadiva quanto segue: “La
presente per confermarti che le lettere in questione sono state redatte per pura opportunità difensiva e non
mutano in nulla i nostri antichi accordi circa la questione, secondo i quali nulla il mio studio e io avremo a
pretendere nei tuoi confronti per l'attività professionale svolta e da svolgersi in relazione alla detta
vicenda, restando peraltro a mio esclusivo vantaggio e, rispettivamente, a mio esclusivo carico ogni
beneficio ed ogni onere e spesa che conseguissero alle controversi di cui si tratta”.
Si evidenzia che anche con riferimento a tutte queste citate missive la provenienza e/o sottoscrizione da parte del convenuto non è stata disconosciuta. Dunque l'odierno convenuto confermava espressamente l'esistenza dell'accordo raggiunto per lo svolgimento senza corrispettivo dell'attività difensiva “svolta e da svolgersi”, assumendosi il rischio e l'onere di eventuali spese, ma al contempo riservandosi di trarne eventualmente ogni profitto e beneficio in caso di esito favorevole.
Al riguardo il convenuto nelle sue difese ha sollevato una serie di eccezioni di nullità, in particolare sotto il profilo della donazione carente di forma ex art. 782 c.c. ovvero dell'assenza di causa del negozio o anche della nullità per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto dell'accollo.
Ad avviso del giudicante, piuttosto, sarebbe ipotizzabile nella fattispecie in esame un'ipotesi di nullità della cessione del credito ex art. 1261 c.c., ovvero potrebbe ipotizzarsi eventualmente un patto di quota lite nullo ex art. 13 l. 247/2012.
Stante il rilievo d'ufficio di tale ipotesi di nullità, diversa da quella dedotta dal convenuto, la questione va sottoposta all'esame delle parti (per evitare la cd. sentenza a sorpresa) e, pertanto, sul punto la causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza .
All'esito potranno essere valutate tutte le restanti domande, ovvero quelle dell'attore di accertamento negativo del relativo credito e di condanna del convenuto al pagamento delle somme sborsate e sborsande dall'attore,
come indicate nell'atto introduttivo, nonché la pretesa di pagamento avanzata in via riconvenzionale dal convenuto per l'attività difensiva svolta nel giudizio di Cassazione definito con l'ordinanza della S.C. n. 6507/20
e nel giudizio di appello definito con sentenza n. 24972/20 della Corte di Appello di Roma, con la richiesta subordinata di compensazione.
La statuizione sulle spese va rinviata in sede di decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda dell'attore, accerta e dichiara l'inesistenza del credito dell'avv.
Iannotta EG con riferimento ai giudizi definiti con le sentenze n. 5849/2002 del Tribunale di Roma;
n.
4786/2024 della Corte di Appello di Roma;
n. 16214/2007 della Corte di Cassazione e, per l'effetto, rigetta la relativa pretesa riconvenzionale del convenuto;
2) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per sottoporre alle parti la questione indicata in motivazione;
3) rinvia la statuizione sulle spese in sede di decisione definitiva.
Così deciso in Roma, lì 16 giugno 2025 Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)