Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00557/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2026, proposto da
Associazione Culturale Perda Sonadora Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B9FDC193E3, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Seneghe, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianmarco Tavolacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ilisso Edizioni S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari:
a) della determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria del Comune di Seneghe, n. 7 del 22/01/2026, pubblicata all’Albo Pretorio in data 23/01/2026 (Reg. Pubbl. n. 52), avente ad oggetto: “Affidamento servizio di progettazione, direzione scientifica e fornitura dei servizi connessi all’esperienza culturale presso la Casa della Cultura PNRR, M1C312.1, Attrattività dei Borghi Storici CUP B79122000030006 (CLP 2.1 SENEGHE_CABUDANNEPOETAS N. 5 E CLP 2.1_SENEGHE_CULTURACONTADINA N. 11), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 36/2023, a favore di Ilisso Edizioni srl” , nella parte in cui dispone l’affidamento di servizi inerenti al progetto identificato come “Cabudanne Poetas”;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi gli atti della procedura di affidamento diretto su piattaforma MEPA (procedura n. 5963967);
c) nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato tra l’Amministrazione resistente e la società controinteressata.
CON DOMANDA ISTRUTTORIA EX ART. 116, CO. 2, C.P.A.
relativamente all’esibizione della documentazione endoprocedimentale relativa alla fase di rimodulazione del progetto PNRR;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Seneghe e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti indicati in epigrafe e, tra questi, della determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria del Comune di Seneghe, n. 7 del 22/01/2026, pubblicata all’Albo Pretorio in data 23/01/2026 (Reg. Pubbl. n. 52), avente ad oggetto: “Affidamento servizio di progettazione, direzione scientifica e fornitura dei servizi
connessi all’esperienza culturale presso la Casa della Cultura PNRR, M1C312.1, Attrattività dei Borghi Storici CUP B79122000030006 (CLP 2.1 SENEGHE_CABUDANNEPOETAS N. 5 E CLP 2.1_SENEGHE_CULTURACONTADINA N. 11), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 36/2023, a favore di Ilisso Edizioni srl” , nella parte in cui dispone l’affidamento di servizi inerenti al progetto identificato come “Cabudanne Poetas” , formulando anche istanza istruttoria ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.;
- il Comune di Seneghe si è costituito in giudizio, in data 2 marzo 2026, evidenziando come l’intervento concernente il “Potenziamento del festival internazionale di Poesia e Letteratura Cabudanne de sos Poetas” a cui si riferisce la ricorrente, previsto quale misura del progetto di finanziamento originariamente approvato dal Ministero, è radicalmente diverso dal progetto affidato con gli atti impugnati, essendo stato modificato a seguito di apposita variante presentata al Ministero in data 28.10.2025 e formalmente approvata in data 24.11.2025. Il riferimento alla dicitura “CLP 2.1. SENEGHE_CABUDANNEPOETAS N. 5” nell’oggetto della Determina impugnata si riferisce, invece, alla mera denominazione del corrispondente CLP (codice locali di progetto) attribuito, a fini contabili, dagli uffici ministeriali al momento dell’approvazione originaria del progetto (2023) per l’attribuzione delle voci di spesa nel sistema di rendicontazione ReGiS, dedicata al monitoraggio, la rendicontazione e il controllo dei progetti finanziati dal PNRR. Peraltro, a seguito della diffida inviata dall’associazione ricorrente, il Comune si è attivato per chiarire la questione, ottenendo la rettifica della mera denominazione della voce del CLP. Ha quindi concluso domandando il rigetto dell’istanza cautelare ed evidenziando l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso. Si è costituito in giudizio anche il Ministero della Cultura, in data 6 marzo 2026, domandando il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare;
- con la memoria depositata il 9 marzo 2026, in previsione della trattazione camerale dell’istanza cautelare, la ricorrente ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, alla luce dei chiarimenti forniti dal Comune, con la rifusione delle spese di lite e del contributo unificato;
- all’esito della camera di consiglio del 11 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Ritenuto:
- di dover dichiarare, non già la richiesta cessazione della materia del contendere, che potrebbe discendere unicamente dall’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti oggetto della domanda demolitoria di parte ricorrente, bensì l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. in base a quanto dichiarato dalla stessa ricorrente;
- che le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione del fatto che, come correttamente esposto dal Comune, il progetto contestato dalla ricorrente non ha mai riguardato il “Cabudanne de sos Poetas” , mentre la mera denominazione del CLP ha rilievi esclusivamente a fini contabili per il Ministero e non può ritenersi idonea a radicare alcuna lesione nella sua sfera giuridica;
- che, pertanto, il ricorso sarebbe stato comunque destinato ad una pronuncia in rito e che, nel suo complesso, la vicenda non ha avuto origine da un comportamento scorretto dell’Amministrazione, ma da una mera incomprensione del CLP a cui si sarebbe potuto porre rimedio senza ricorrere alla tutela giurisdizionale;
- di dover atto, infine, anche dell’improcedibilità dell’istanza istruttoria formulata ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | TI AR |
IL SEGRETARIO