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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 706/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7522/2024 depositato il 07/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via G. Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio Palazzo K2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240021030678000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240021030678000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 - sul ricorso n. 7529/2024 depositato il 07/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240021030678000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240021030678000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento 03420240021030678000 per il complessivo importo di €. 712,05, avente ad oggetto la tassa di circolazione 2019 e 2021, e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese, deducendo l'illegittimità per omessa/irregolare notifica degli atti presupposti, difetto di motivazione dell'atto impugnato, decadenza dal potere di accertamento dell'ente impositore e prescrizione delle pretese, atteso il decorso di oltre un triennio intercorrente tra il termine di scadenza per il pagamento per l'annualità contestata e la notifica della cartella.
Agenzia Entrate si è costituita ed ha resistito al ricorso.
Come evidenziato con nota depositata nel proc. 7529/2024il 9.1.2026, il ricorrente, per un malfunzionamento dei sistemi telematici (mancata ricezione delle PEC di avvenuta protocollazione), ha iscritto a ruolo il predetto ricorso un'altra volta, dando luogo al procedimento n. 7529/2024, rispetto al quale ha formulato istanza di riunione con il giudizio rubricato al n. 7522/2024.
Nel proc. n.7529/2024, si è costituita la Regione Calabria, la quale ha resistito al ricorso.
La corte all'udienza del 2/2/2026, dopo avere disposto la riunione dei due procedimenti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che il ricorrente con memoria depositata il 19.1.2026 ha rappresentato di avere richiesto ed ottenuto la rateizzazione del proprio debito fiscale, identificativo n. 298185 in numero 33 rate mensili
(procedendo al pagamento delle prime 4 rate) comprensiva della cartella esattoriale oggetto di causa e che pertanto è venuta meno la ragion d'essere sostanziale della lite e l'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito circa la domanda.
L'avvenuta rateizzazione ha fatto venire meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio e pertanto deve essere dichiarata la cesssazione della materia del contendere.
Appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e le spese integralmente compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7522/2024 depositato il 07/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via G. Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio Palazzo K2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240021030678000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240021030678000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 - sul ricorso n. 7529/2024 depositato il 07/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240021030678000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240021030678000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento 03420240021030678000 per il complessivo importo di €. 712,05, avente ad oggetto la tassa di circolazione 2019 e 2021, e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese, deducendo l'illegittimità per omessa/irregolare notifica degli atti presupposti, difetto di motivazione dell'atto impugnato, decadenza dal potere di accertamento dell'ente impositore e prescrizione delle pretese, atteso il decorso di oltre un triennio intercorrente tra il termine di scadenza per il pagamento per l'annualità contestata e la notifica della cartella.
Agenzia Entrate si è costituita ed ha resistito al ricorso.
Come evidenziato con nota depositata nel proc. 7529/2024il 9.1.2026, il ricorrente, per un malfunzionamento dei sistemi telematici (mancata ricezione delle PEC di avvenuta protocollazione), ha iscritto a ruolo il predetto ricorso un'altra volta, dando luogo al procedimento n. 7529/2024, rispetto al quale ha formulato istanza di riunione con il giudizio rubricato al n. 7522/2024.
Nel proc. n.7529/2024, si è costituita la Regione Calabria, la quale ha resistito al ricorso.
La corte all'udienza del 2/2/2026, dopo avere disposto la riunione dei due procedimenti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che il ricorrente con memoria depositata il 19.1.2026 ha rappresentato di avere richiesto ed ottenuto la rateizzazione del proprio debito fiscale, identificativo n. 298185 in numero 33 rate mensili
(procedendo al pagamento delle prime 4 rate) comprensiva della cartella esattoriale oggetto di causa e che pertanto è venuta meno la ragion d'essere sostanziale della lite e l'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito circa la domanda.
L'avvenuta rateizzazione ha fatto venire meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio e pertanto deve essere dichiarata la cesssazione della materia del contendere.
Appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e le spese integralmente compensate.