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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2502/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. OV Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2502/2023 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI MARIO MASCOLINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. FRANCESCA PIZZENTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
AVV. , nella qualità di curatore speciale dei minori Controparte_2 Persona_1 nato a [...] il [...], C.F.: , e nato a [...] C.F._3 Persona_2 (RG) il 14/01/2015, C.F.: . C.F._4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 473-bis.28 c.p.c. in atti nei seguenti termini:
: “Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_1 CP_1
del matrimonio concordatario contratto in data 07.05.2011 e trascritto nel registro dello stato
[...] civile del Comune di Vittoria dell'anno 2011 - atto n. 8, parte 2 - serie A - Ufficio 1; - disporre l'affidamento congiunto dei figli minori OV e con collocamento presso il padre, dato Per_2 l'attuale rifiuto degli stessi di vedere la madre ed in attesa della relazione del servizio di neuropsichiatria infantile che ha in carico i minori;
- assegnare la casa coniugale con la mobilia che la arreda al fintantoché la abiterà con i figli minori ed in attesa di diverse CP_1 determinazioni;
- disporre a carico del il pagamento esclusivo del mutuo ipotecario CP_1
pagina 1 di 7 intestato ad entrambi i coniugi e contratto per l'acquisto della casa coniugale in Vittoria, via Manzoni n.109, atteso il godimento esclusivo dell'immobile; - disporre il trasferimento di proprietà a CP_1
del veicolo Fiat Doblò, da sempre in possesso del , ma di proprietà della
[...] CP_1 ricorrente, onerandolo dell'eventuale pagamento di sanzioni amministrative e bolli auto per il periodo in cui lo stesso è stato in possesso del veicolo;
- disporre i tempi e gli orari di visita dei minori con la madre, da effettuarsi con l'ausilio di personale specializzato e con l'obbligo del padre di condurre i figli presso i servizi sociali di Vittoria al fine di favorire l'esercizio del diritto di visita della ricorrente;
- disporre che il versi un assegno di mantenimento a favore della ricorrente di € CP_1 200,00, attesa la situazione di sottoccupazione della;
- riconoscere la responsabilità Parte_1 del per i danni materiali e psicologici arrecati alla ricorrente, avendo da sempre CP_1 ostacolato e con ogni mezzo il rapporto della stessa con i figli. Tali danni si quantificano in € 20.000 o in quell'altra somma ritenuta equa e si chiede che vengano devoluti ai minori stessi, secondo le modalità indicate dalla . Con vittoria di spese e compensi legali”. Parte_1
: “Pronunci la separazione coniugale tra i coniugi, autorizzandoli a vivere CP_1 separatamente, per il venir meno dell'affectio maritalis, con addebito di colpa della separazione alla sig.ra , per tutto quanto indicato e dimostrato;
- affidi i figli minori e Pt_1 Persona_2 Per_1
esclusivamente al padre sig. , preso atto della gravità e pericolosità del comportamento
[...] CP_1 della sig.ra nei confronti dei figli minori ex art. 337 e ss del c.c., i quali hanno sempre Pt_1 espresso la volontà di stare con il loro padre, per tutto quanto indicato e dimostrato;
- in subordine, confermare il provvedimento del G.I. del 01.12.2023, disponendo l'affidamento condiviso, con collocazione dei figli presso il padre;
- assegni la casa coniugale sita in Vittoria, nella via A. Manzoni n. 109 al sig. , ove vivere unitamente ai suoi due figli minori;
- rigetti la richiesta di CP_1 mantenimento nella misura di euro 150,00 al mese, richiesta dalla sig.ra , poiché Pt_1 assolutamente infondata in fatto ed in diritto, nonché illegittima, per tutto quanto su contestato. Tutto ciò premesso, si insiste in tutte le richieste e difese di cui alla comparsa di costituzione. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario, il quale ha anticipato le spese e non ha riscosso compensi”.
AVV. “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, disporre che i Controparte_2 minori vengono affidati al padre con collocamento presso il domicilio dello stesso”.
Con l'intervento del P.M. che ha apposto il visto in data 8/09/2023 e 5/12/2023.
pagina 2 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Vittoria in data 07/05/2011, trascritto Parte_1 CP_1 nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria al numero 8, parte II, anno 2011. Da tale unione nascevano i figli OV nato il [...] e nato il [...]. Per_2 La , con ricorso del 10/08/2023 – premettendo che, in costanza di matrimonio, il resistente Pt_1 aveva posto in essere condotte persecutorie, denigratorie e provocatorie nei suoi confronti – chiedeva di pronunciare la separazione personale tra i coniugi, con addebito di colpa a carico del convenuto, disporre l'affidamento esclusivo dei minori in favore della madre, di assegnare la casa familiare alla ricorrente, nonché di porre in capo al resistente l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di
€ 400,00, a titolo di mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie, ed ulteriori € 150,00 a titolo di mantenimento della moglie stessa, e, infine, di riconoscere la responsabilità del resistente per illecito endofamiliare. Con comparsa di costituzione e risposta del 27/10/2023 si costituiva in giudizio , il quale CP_1 chiedeva, a sua volta, di addebitare la separazione alla moglie, che aveva determinato la rottura del vincolo matrimoniale a causa del proprio stato ansioso depressivo, di affidare i minori in via esclusiva al padre, con collocamento presso lo stesso, e solo in subordine disporre l'affidamento congiunto dei figli, oltre che assegnare la casa coniugale al resistente. All'udienza del 30/11/2023, il Giudice, fallito il tentativo di conciliazione, ha autorizzato le parti a vivere separate, e con successiva ordinanza del 1/12/2023 ha affidato i minori ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre, incaricando i Servizi Sociali di Vittoria di individuare uno spazio neutro presso cui programmare due volte a settimana incontri tra la madre e i figli alla presenza di operatori specializzati con l'obiettivo di riprendere la normale frequentazione tra la e i Pt_1 bambini, ha assegnato la casa coniugale al disponendo che la contribuisse al CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli versando al resistente il 50% delle spese straordinarie. Espletata CTU psicologica, il Giudice, con ordinanza del 10/07/2024, ha disposto la presa in carico dei minori da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Vittoria e conferito incarico al Consultorio familiare al fine di assistere i coniugi in un percorso di mediazione e sostegno alla genitorialità. Assegnati i termini ex 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 08/07/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di separazione deve essere accolta. La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto coniugale. La domanda di addebito proposta dall'odierna ricorrente deve considerarsi rinunciata, in quanto in sede di precisazione delle conclusioni la , con l'espressa intenzione di modificare le conclusioni Pt_1 riportate nel ricorso introduttivo dal precedente difensore, non ha insistito nella superiore domanda. La domanda di addebito avanzata dal resistente, il quale affermato che il rapporto coniugale è venuto meno a seguito dello stato ansioso-depressivo della ricorrente, che si sarebbe allontanata più volte dalla casa familiare, deve essere rigettata non risultando provate né le condotte dedotte dal né il nesso CP_1 causale tra l'asserito stato psicofisico della ricorrente e l'impossibilità di proseguire la convivenza. Giova osservare che in tema di onere della prova, la Suprema Corte ha chiarito che “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. sez. I n. 16691/2020); ancora: “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire pagina 3 di 7 l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2).” (Cass. Sez. VI n. 14591/19). Alla luce della citata giurisprudenza, ritenuto che il resistente non ha fornito alcun valido elemento di prova, la domanda di addebito deve essere rigettata. Per quanto riguarda l'affidamento dei minori, deve essere confermato l'affidamento congiunto secondo il principio generale di cui all'art. 337-ter c.c., con collocamento presso il padre, senza prevedere uno specifico diritto di visita da parte della madre. Dalla CTU psicologica espletata è emerso, quanto al rapporto tra il padre e i figli, che “L'interazione del padre con i figli è caratterizzata da un legame forte e positivo;
si osserva che il piccolo Per_2 mostra un buon attaccamento al padre, evidenziato dal suo desiderio di sedersi sulle sue gambe e dagli abbracci affettuosi. I bambini, inoltre, esprimono il loro rifiuto netto di vedere la madre, poiché associata a esperienze traumatiche di maltrattamenti fisici, sia da parte della madre stessa che della nonna materna. Questo rifiuto persiste anche in contesti neutri, come quello fornito dai servizi sociali incaricati dal giudice per facilitare gli incontri tra la made e i figli. Insieme al padre, i bambini delineano la loro routine quotidiana, evidenziando un solido supporto familiare e una distribuzione equa delle responsabilità. La presenza costante del padre e dei nonni paterni durante la giornata, oltre alla partecipazione attiva alle attività pomeridiane, fornisce un ambiente stabile e sicuro per il loro sviluppo. Inoltre, la collaborazione nella preparazione dei pasti, riflette un'interazione positiva che favorisce la coesione familiare. È importante evidenziare che i bambini godono di un benessere e di un legame positivo con il padre, trovando conforto e serenità nella sua presenza. Il padre ha un impatto significativo sul loro benessere emotivo e sulle loro performance scolastiche e accademiche, come indicato dai buoni voti ottenuti a scuola. Inoltre, la divisione dei compiti domestici tra il padre e la nonna indica un sistema familiare ben strutturato che promuove l'autonomia e la collaborazione all'interno del nucleo familiare” (cfr. relazione di CTU, pag. 34). Quanto al rapporto tra la e i figli, risulta dalla CTU che “Le interazioni fra madre e figli Pt_1 appaiono dunque, allo stato attuale, non adeguate, deficitarie, disfunzionali e alquanto problematiche;
si registra un legame di attaccamento alterato, non abbastanza strutturato, la madre non è riuscita a mantenere un rapporto funzionale ed adeguato, e attualmente, non riesce a contenerli e a sostenerli sia dal punto di vista dei bisogni emotivi che pratici-materiali” (cfr. relazione di CTU, pag. 35). Conclude il CTU che “Emergono adeguate capacità genitoriali in entrambi i genitori, tuttavia, le competenze della signora risultano deboli e precarie, ed appaiono altresì disfunzionali, allo Pt_1 stato attuale, possibilmente attribuibile al fatto che non è riuscita a sperimentarsi adeguatamente come madre, viste le condizioni di fragilità personali e viste le forti incomprensioni e di conseguenza i conflitti con l'ex-coniuge. Si rileva pertanto la necessità di un ulteriore sviluppo e ampliamento delle competenze genitoriali della signora . Attualmente, tali competenze risultano parzialmente Pt_1 immature e ostacolate da situazioni complesse che si sono venute a creare a seguito della conflittualità con l'ex-partner, nonché dalla distanza emotiva e pratica che si è venuta a creare con i figli, conseguente al suo approccio educativo rigido e poco affettuoso, alle probabili interferenze che condizionano negativamente la relazione madre/figli, attraverso condotte messe in atto consapevolmente e/o inconsapevolmente dal padre e/o dalla famiglia paterna. Questo intervento di ampliamento e miglioramento delle capacità genitoriali è cruciale per garantire una crescita equilibrata e sana per i minori” (cfr. relazione di CTU, pag. 45). Chiarisce infine il CTU che “non sembrano emergere evidenze concrete di specifiche forme di abuso e/o maltrattamenti nei confronti dei minori. Purtuttavia, come si evince dalle testimonianze degli stessi attori e come si è ampiamente argomentato in questo lavoro peritale, si osservano e si registrano pratiche educative rigide e tradizionalmente basate sull'uso della disciplina fisica da parte della madre, oltre a un'alta conflittualità tra il signor e la signora che necessita di essere CP_1 Pt_1 affrontata e contenuta” (cfr. relazione di CTU, pag. 47). pagina 4 di 7 In base alle risultanze della CTU, con ordinanza del 10/07/2024, è stata disposta la presa in carico dei minori e da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Vittoria, Persona_1 Persona_2 per il periodo di un anno, nei giorni ed orari stabiliti da tale struttura, al fine di superare il rifiuto degli stessi a vedere la madre e potere ricostruire il rapporto genitoriale, invitando il padre a fornire la massima collaborazione effettiva per riallacciare tale rapporto;
è stato altresì conferito incarico al Consultorio familiare di Vittoria di assistere e in un percorso di Parte_1 CP_1 mediazione e di sostegno alla genitorialità; si è infine disposto, in via provvisoria, che Parte_1 possa vedere i figli OV e in un luogo idoneo messo a disposizione dai Servizi sociali di Per_2 Cont Ragusa, nei temi e nei modi individuati da questi ultimi di concerto con il Servizio NPI presso l' di Vittoria. Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Vittoria del 05/09/2024 è emerso un evidente atteggiamento di chiusura da parte dei minori: OV “ha espresso tutta la sua rabbia nei confronti della madre accusandola di averli abbandonati e di avere avuto comportamenti non adeguati nei loro confronti e nei confronti del padre che a loro dire è l'unico punto di riferimento su cui possono contare e con il quale hanno per il momento una stabilità affettiva che ripaga quella materna”, mentre Per_2
“anche lui non dimostra nessun interesse a riallacciare il rapporto con la madre” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Vittoria del 05/09/2024). Ed ancora, dalla relazione redatta dal Servizio NPI di Vittoria del 28/10/2024 sono emersi “eventi di vita dalla significativa connotazione negativa (storia di abusi fisici e psicologici intra-familiari, esposizione a fatti pregiudicanti un sano sviluppo psico-evolutivo, legati alla figura materna, la signora )” (cfr. relazione Servizio NPI Parte_1 DI Vittoria del 28/10/2024). Da ultimo, nel mese di giugno 2025 il Servizio NPI di Vittoria ha riferito che i minori non hanno sentito né visto la madre, “rifiutandosi categoricamente di riprendere i rapporti con la stessa, la quale per loro è una figura ormai inesistente nel quotidiano” (cfr. relazione del Servizio NPI di Vittoria del 19/06/2025). Ciò posto, a fronte di quanto emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali e del Servizio NPI, si deve prendere atto dell'impossibilità, allo stato, di stabilire il diritto di visita da parte della , stante Pt_1 l'assoluto rifiuto dei minori, la cui volontà è incoercibile, ad intrattenere qualsivoglia tipo di rapporto con la madre, rifiuto connesso a eventi di vita negativi legati alla figura materna. Ad ogni modo, appare opportuno invitare la – per la quale il CTU ha ravvisato competenze Pt_1 genitoriali deboli, precarie e disfunzionali con la necessità di un ulteriore sviluppo e ampliamento delle stesse, ostacolate da situazioni complesse insorte a seguito della conflittualità con il marito, nonché dalla distanza emotiva e pratica che si è venuta a creare con i figli – a intraprendere un percorso psicologico e psicoterapico individuale di sostegno alle capacità genitoriali, in esito al quale sarà possibile un'auspicabile ripresa graduale del rapporto madre-figli, prima con videochiamate e poi in presenza presso i Servizi sociali di Vittoria;
appare altresì opportuno invitare contestualmente il CP_1 a favorire l'interazione madre-figli in modo che questi ultimi possano recuperare la fiducia nei confronti della stessa. In questo contesto, deve essere conferito ai Servizi sociali l'incarico di vigilare sul suddetto percorso di sostegno alla genitorialità. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento dei minori, va evidenziato come l'art. 147 c.c., imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, perdurante anche a seguito della separazione e dello scioglimento del vincolo coniugale, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche allo aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, nonché all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr. fra tante, Cass. 11882/2015, che cita Cass. 21273/2013 e 17089/2013). Nel caso di specie, appare opportuno confermare quanto disposto con l'ordinanza del 1/12/2023, essendo rimaste immutate le condizioni economico-reddituali delle parti, ossia un reddito di € 600,00 pagina 5 di 7 mensili per la ricorrente che vive con i genitori e un reddito mensile di circa € 1.000,00 per il resistente presso il quale sono collocati i figli minori;
va dunque disposto che provveda CP_1 integralmente al mantenimento dei figli, con il contributo di per il 50% delle spese Parte_1 straordinarie, con assegno unico universale che verrà percepito interamente dal resistente. Va confermata l'assegnazione della casa familiare sita Vittoria, via Manzoni n.109, a CP_1 affinché continui a coabitarvi con i figli minori. In merito alla domanda della ricorrente circa il mantenimento in suo favore, giova osservare che ai sensi dell'art. 156 c.c., nell'ipotesi di separazione, il coniuge ha diritto a ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento “qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. Come sopra evidenziato, non sussiste alcuna sperequazione tra la situazione economica delle parti, dato che entrambi risultano occupati stabilmente e il nonostante percepisca uno stipendio maggiore, CP_1 si occupa del mantenimento di entrambi i figli, nonché del pagamento delle rate del mutuo acceso in data 30/06/2018 per l'acquisto della casa coniugale (cfr. doc. 12 del ricorso introduttivo e doc. 11 della comparsa di costituzione e risposta), mentre la non risulta onerata da nessun spesa mensile. Pt_1
Atteso che la situazione reddituale dei coniugi non appare disomogenea, non deve essere disposto alcun assegno di mantenimento a carico del resistente, in favore della . Pt_1 Le ulteriori domande avanzate dall'odierna ricorrente – ossia quelle relative alla richiesta di porre a carico del il pagamento esclusivo del mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, di CP_1 disporre il trasferimento di proprietà a del veicolo Fiat Doblò, nonché di riconoscere la CP_1 responsabilità del per i danni materiali e psicologici arrecati alla ricorrente e quantificati CP_1 in € 20.000,00 o in quell'altra somma ritenuta equa, con eventuale devoluzione di tale somma ai minori stessi – sono tutte da dichiarare inammissibili perché esulano dal presente giudizio. Sul punto si rileva che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, fatto proprio da questo Tribunale, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità̀ di proporre più̀ domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità̀ del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la divisione di beni immobili, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638). In considerazione della natura costitutiva necessaria del presente giudizio le spese tra le parti vanno compensate integralmente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2502/2023 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Vittoria in data 07/05/2011, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria al numero 8, parte II, anno 2011. rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
dispone l'affidamento congiunto dei minori OV e a entrambi i genitori, con collocamento Per_2 presso il padre, raccomandando un percorso di sostegno alla genitorialità per favorire la ripresa del diritto di visita della madre, incaricando i Servizi sociali di Vittoria di vigilare al riguardo, come specificato in motivazione;
dispone che contribuisca al mantenimento dei figli versando a il 50% Parte_1 CP_1 delle spese straordinarie; rigetta la richiesta di assegno in favore di Parte_1 assegna la casa coniugale sita in Vittoria, Via Manzoni n. 109 a;
CP_1 dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente;
pagina 6 di 7 manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa le spese tra le parti;
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. OV Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2502/2023 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI MARIO MASCOLINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. FRANCESCA PIZZENTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
AVV. , nella qualità di curatore speciale dei minori Controparte_2 Persona_1 nato a [...] il [...], C.F.: , e nato a [...] C.F._3 Persona_2 (RG) il 14/01/2015, C.F.: . C.F._4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 473-bis.28 c.p.c. in atti nei seguenti termini:
: “Dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_1 CP_1
del matrimonio concordatario contratto in data 07.05.2011 e trascritto nel registro dello stato
[...] civile del Comune di Vittoria dell'anno 2011 - atto n. 8, parte 2 - serie A - Ufficio 1; - disporre l'affidamento congiunto dei figli minori OV e con collocamento presso il padre, dato Per_2 l'attuale rifiuto degli stessi di vedere la madre ed in attesa della relazione del servizio di neuropsichiatria infantile che ha in carico i minori;
- assegnare la casa coniugale con la mobilia che la arreda al fintantoché la abiterà con i figli minori ed in attesa di diverse CP_1 determinazioni;
- disporre a carico del il pagamento esclusivo del mutuo ipotecario CP_1
pagina 1 di 7 intestato ad entrambi i coniugi e contratto per l'acquisto della casa coniugale in Vittoria, via Manzoni n.109, atteso il godimento esclusivo dell'immobile; - disporre il trasferimento di proprietà a CP_1
del veicolo Fiat Doblò, da sempre in possesso del , ma di proprietà della
[...] CP_1 ricorrente, onerandolo dell'eventuale pagamento di sanzioni amministrative e bolli auto per il periodo in cui lo stesso è stato in possesso del veicolo;
- disporre i tempi e gli orari di visita dei minori con la madre, da effettuarsi con l'ausilio di personale specializzato e con l'obbligo del padre di condurre i figli presso i servizi sociali di Vittoria al fine di favorire l'esercizio del diritto di visita della ricorrente;
- disporre che il versi un assegno di mantenimento a favore della ricorrente di € CP_1 200,00, attesa la situazione di sottoccupazione della;
- riconoscere la responsabilità Parte_1 del per i danni materiali e psicologici arrecati alla ricorrente, avendo da sempre CP_1 ostacolato e con ogni mezzo il rapporto della stessa con i figli. Tali danni si quantificano in € 20.000 o in quell'altra somma ritenuta equa e si chiede che vengano devoluti ai minori stessi, secondo le modalità indicate dalla . Con vittoria di spese e compensi legali”. Parte_1
: “Pronunci la separazione coniugale tra i coniugi, autorizzandoli a vivere CP_1 separatamente, per il venir meno dell'affectio maritalis, con addebito di colpa della separazione alla sig.ra , per tutto quanto indicato e dimostrato;
- affidi i figli minori e Pt_1 Persona_2 Per_1
esclusivamente al padre sig. , preso atto della gravità e pericolosità del comportamento
[...] CP_1 della sig.ra nei confronti dei figli minori ex art. 337 e ss del c.c., i quali hanno sempre Pt_1 espresso la volontà di stare con il loro padre, per tutto quanto indicato e dimostrato;
- in subordine, confermare il provvedimento del G.I. del 01.12.2023, disponendo l'affidamento condiviso, con collocazione dei figli presso il padre;
- assegni la casa coniugale sita in Vittoria, nella via A. Manzoni n. 109 al sig. , ove vivere unitamente ai suoi due figli minori;
- rigetti la richiesta di CP_1 mantenimento nella misura di euro 150,00 al mese, richiesta dalla sig.ra , poiché Pt_1 assolutamente infondata in fatto ed in diritto, nonché illegittima, per tutto quanto su contestato. Tutto ciò premesso, si insiste in tutte le richieste e difese di cui alla comparsa di costituzione. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario, il quale ha anticipato le spese e non ha riscosso compensi”.
AVV. “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, disporre che i Controparte_2 minori vengono affidati al padre con collocamento presso il domicilio dello stesso”.
Con l'intervento del P.M. che ha apposto il visto in data 8/09/2023 e 5/12/2023.
pagina 2 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Vittoria in data 07/05/2011, trascritto Parte_1 CP_1 nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria al numero 8, parte II, anno 2011. Da tale unione nascevano i figli OV nato il [...] e nato il [...]. Per_2 La , con ricorso del 10/08/2023 – premettendo che, in costanza di matrimonio, il resistente Pt_1 aveva posto in essere condotte persecutorie, denigratorie e provocatorie nei suoi confronti – chiedeva di pronunciare la separazione personale tra i coniugi, con addebito di colpa a carico del convenuto, disporre l'affidamento esclusivo dei minori in favore della madre, di assegnare la casa familiare alla ricorrente, nonché di porre in capo al resistente l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di
€ 400,00, a titolo di mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie, ed ulteriori € 150,00 a titolo di mantenimento della moglie stessa, e, infine, di riconoscere la responsabilità del resistente per illecito endofamiliare. Con comparsa di costituzione e risposta del 27/10/2023 si costituiva in giudizio , il quale CP_1 chiedeva, a sua volta, di addebitare la separazione alla moglie, che aveva determinato la rottura del vincolo matrimoniale a causa del proprio stato ansioso depressivo, di affidare i minori in via esclusiva al padre, con collocamento presso lo stesso, e solo in subordine disporre l'affidamento congiunto dei figli, oltre che assegnare la casa coniugale al resistente. All'udienza del 30/11/2023, il Giudice, fallito il tentativo di conciliazione, ha autorizzato le parti a vivere separate, e con successiva ordinanza del 1/12/2023 ha affidato i minori ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre, incaricando i Servizi Sociali di Vittoria di individuare uno spazio neutro presso cui programmare due volte a settimana incontri tra la madre e i figli alla presenza di operatori specializzati con l'obiettivo di riprendere la normale frequentazione tra la e i Pt_1 bambini, ha assegnato la casa coniugale al disponendo che la contribuisse al CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli versando al resistente il 50% delle spese straordinarie. Espletata CTU psicologica, il Giudice, con ordinanza del 10/07/2024, ha disposto la presa in carico dei minori da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Vittoria e conferito incarico al Consultorio familiare al fine di assistere i coniugi in un percorso di mediazione e sostegno alla genitorialità. Assegnati i termini ex 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 08/07/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di separazione deve essere accolta. La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto coniugale. La domanda di addebito proposta dall'odierna ricorrente deve considerarsi rinunciata, in quanto in sede di precisazione delle conclusioni la , con l'espressa intenzione di modificare le conclusioni Pt_1 riportate nel ricorso introduttivo dal precedente difensore, non ha insistito nella superiore domanda. La domanda di addebito avanzata dal resistente, il quale affermato che il rapporto coniugale è venuto meno a seguito dello stato ansioso-depressivo della ricorrente, che si sarebbe allontanata più volte dalla casa familiare, deve essere rigettata non risultando provate né le condotte dedotte dal né il nesso CP_1 causale tra l'asserito stato psicofisico della ricorrente e l'impossibilità di proseguire la convivenza. Giova osservare che in tema di onere della prova, la Suprema Corte ha chiarito che “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. sez. I n. 16691/2020); ancora: “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire pagina 3 di 7 l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2).” (Cass. Sez. VI n. 14591/19). Alla luce della citata giurisprudenza, ritenuto che il resistente non ha fornito alcun valido elemento di prova, la domanda di addebito deve essere rigettata. Per quanto riguarda l'affidamento dei minori, deve essere confermato l'affidamento congiunto secondo il principio generale di cui all'art. 337-ter c.c., con collocamento presso il padre, senza prevedere uno specifico diritto di visita da parte della madre. Dalla CTU psicologica espletata è emerso, quanto al rapporto tra il padre e i figli, che “L'interazione del padre con i figli è caratterizzata da un legame forte e positivo;
si osserva che il piccolo Per_2 mostra un buon attaccamento al padre, evidenziato dal suo desiderio di sedersi sulle sue gambe e dagli abbracci affettuosi. I bambini, inoltre, esprimono il loro rifiuto netto di vedere la madre, poiché associata a esperienze traumatiche di maltrattamenti fisici, sia da parte della madre stessa che della nonna materna. Questo rifiuto persiste anche in contesti neutri, come quello fornito dai servizi sociali incaricati dal giudice per facilitare gli incontri tra la made e i figli. Insieme al padre, i bambini delineano la loro routine quotidiana, evidenziando un solido supporto familiare e una distribuzione equa delle responsabilità. La presenza costante del padre e dei nonni paterni durante la giornata, oltre alla partecipazione attiva alle attività pomeridiane, fornisce un ambiente stabile e sicuro per il loro sviluppo. Inoltre, la collaborazione nella preparazione dei pasti, riflette un'interazione positiva che favorisce la coesione familiare. È importante evidenziare che i bambini godono di un benessere e di un legame positivo con il padre, trovando conforto e serenità nella sua presenza. Il padre ha un impatto significativo sul loro benessere emotivo e sulle loro performance scolastiche e accademiche, come indicato dai buoni voti ottenuti a scuola. Inoltre, la divisione dei compiti domestici tra il padre e la nonna indica un sistema familiare ben strutturato che promuove l'autonomia e la collaborazione all'interno del nucleo familiare” (cfr. relazione di CTU, pag. 34). Quanto al rapporto tra la e i figli, risulta dalla CTU che “Le interazioni fra madre e figli Pt_1 appaiono dunque, allo stato attuale, non adeguate, deficitarie, disfunzionali e alquanto problematiche;
si registra un legame di attaccamento alterato, non abbastanza strutturato, la madre non è riuscita a mantenere un rapporto funzionale ed adeguato, e attualmente, non riesce a contenerli e a sostenerli sia dal punto di vista dei bisogni emotivi che pratici-materiali” (cfr. relazione di CTU, pag. 35). Conclude il CTU che “Emergono adeguate capacità genitoriali in entrambi i genitori, tuttavia, le competenze della signora risultano deboli e precarie, ed appaiono altresì disfunzionali, allo Pt_1 stato attuale, possibilmente attribuibile al fatto che non è riuscita a sperimentarsi adeguatamente come madre, viste le condizioni di fragilità personali e viste le forti incomprensioni e di conseguenza i conflitti con l'ex-coniuge. Si rileva pertanto la necessità di un ulteriore sviluppo e ampliamento delle competenze genitoriali della signora . Attualmente, tali competenze risultano parzialmente Pt_1 immature e ostacolate da situazioni complesse che si sono venute a creare a seguito della conflittualità con l'ex-partner, nonché dalla distanza emotiva e pratica che si è venuta a creare con i figli, conseguente al suo approccio educativo rigido e poco affettuoso, alle probabili interferenze che condizionano negativamente la relazione madre/figli, attraverso condotte messe in atto consapevolmente e/o inconsapevolmente dal padre e/o dalla famiglia paterna. Questo intervento di ampliamento e miglioramento delle capacità genitoriali è cruciale per garantire una crescita equilibrata e sana per i minori” (cfr. relazione di CTU, pag. 45). Chiarisce infine il CTU che “non sembrano emergere evidenze concrete di specifiche forme di abuso e/o maltrattamenti nei confronti dei minori. Purtuttavia, come si evince dalle testimonianze degli stessi attori e come si è ampiamente argomentato in questo lavoro peritale, si osservano e si registrano pratiche educative rigide e tradizionalmente basate sull'uso della disciplina fisica da parte della madre, oltre a un'alta conflittualità tra il signor e la signora che necessita di essere CP_1 Pt_1 affrontata e contenuta” (cfr. relazione di CTU, pag. 47). pagina 4 di 7 In base alle risultanze della CTU, con ordinanza del 10/07/2024, è stata disposta la presa in carico dei minori e da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Vittoria, Persona_1 Persona_2 per il periodo di un anno, nei giorni ed orari stabiliti da tale struttura, al fine di superare il rifiuto degli stessi a vedere la madre e potere ricostruire il rapporto genitoriale, invitando il padre a fornire la massima collaborazione effettiva per riallacciare tale rapporto;
è stato altresì conferito incarico al Consultorio familiare di Vittoria di assistere e in un percorso di Parte_1 CP_1 mediazione e di sostegno alla genitorialità; si è infine disposto, in via provvisoria, che Parte_1 possa vedere i figli OV e in un luogo idoneo messo a disposizione dai Servizi sociali di Per_2 Cont Ragusa, nei temi e nei modi individuati da questi ultimi di concerto con il Servizio NPI presso l' di Vittoria. Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Vittoria del 05/09/2024 è emerso un evidente atteggiamento di chiusura da parte dei minori: OV “ha espresso tutta la sua rabbia nei confronti della madre accusandola di averli abbandonati e di avere avuto comportamenti non adeguati nei loro confronti e nei confronti del padre che a loro dire è l'unico punto di riferimento su cui possono contare e con il quale hanno per il momento una stabilità affettiva che ripaga quella materna”, mentre Per_2
“anche lui non dimostra nessun interesse a riallacciare il rapporto con la madre” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del Comune di Vittoria del 05/09/2024). Ed ancora, dalla relazione redatta dal Servizio NPI di Vittoria del 28/10/2024 sono emersi “eventi di vita dalla significativa connotazione negativa (storia di abusi fisici e psicologici intra-familiari, esposizione a fatti pregiudicanti un sano sviluppo psico-evolutivo, legati alla figura materna, la signora )” (cfr. relazione Servizio NPI Parte_1 DI Vittoria del 28/10/2024). Da ultimo, nel mese di giugno 2025 il Servizio NPI di Vittoria ha riferito che i minori non hanno sentito né visto la madre, “rifiutandosi categoricamente di riprendere i rapporti con la stessa, la quale per loro è una figura ormai inesistente nel quotidiano” (cfr. relazione del Servizio NPI di Vittoria del 19/06/2025). Ciò posto, a fronte di quanto emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali e del Servizio NPI, si deve prendere atto dell'impossibilità, allo stato, di stabilire il diritto di visita da parte della , stante Pt_1 l'assoluto rifiuto dei minori, la cui volontà è incoercibile, ad intrattenere qualsivoglia tipo di rapporto con la madre, rifiuto connesso a eventi di vita negativi legati alla figura materna. Ad ogni modo, appare opportuno invitare la – per la quale il CTU ha ravvisato competenze Pt_1 genitoriali deboli, precarie e disfunzionali con la necessità di un ulteriore sviluppo e ampliamento delle stesse, ostacolate da situazioni complesse insorte a seguito della conflittualità con il marito, nonché dalla distanza emotiva e pratica che si è venuta a creare con i figli – a intraprendere un percorso psicologico e psicoterapico individuale di sostegno alle capacità genitoriali, in esito al quale sarà possibile un'auspicabile ripresa graduale del rapporto madre-figli, prima con videochiamate e poi in presenza presso i Servizi sociali di Vittoria;
appare altresì opportuno invitare contestualmente il CP_1 a favorire l'interazione madre-figli in modo che questi ultimi possano recuperare la fiducia nei confronti della stessa. In questo contesto, deve essere conferito ai Servizi sociali l'incarico di vigilare sul suddetto percorso di sostegno alla genitorialità. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento dei minori, va evidenziato come l'art. 147 c.c., imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, perdurante anche a seguito della separazione e dello scioglimento del vincolo coniugale, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche allo aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, nonché all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr. fra tante, Cass. 11882/2015, che cita Cass. 21273/2013 e 17089/2013). Nel caso di specie, appare opportuno confermare quanto disposto con l'ordinanza del 1/12/2023, essendo rimaste immutate le condizioni economico-reddituali delle parti, ossia un reddito di € 600,00 pagina 5 di 7 mensili per la ricorrente che vive con i genitori e un reddito mensile di circa € 1.000,00 per il resistente presso il quale sono collocati i figli minori;
va dunque disposto che provveda CP_1 integralmente al mantenimento dei figli, con il contributo di per il 50% delle spese Parte_1 straordinarie, con assegno unico universale che verrà percepito interamente dal resistente. Va confermata l'assegnazione della casa familiare sita Vittoria, via Manzoni n.109, a CP_1 affinché continui a coabitarvi con i figli minori. In merito alla domanda della ricorrente circa il mantenimento in suo favore, giova osservare che ai sensi dell'art. 156 c.c., nell'ipotesi di separazione, il coniuge ha diritto a ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento “qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. Come sopra evidenziato, non sussiste alcuna sperequazione tra la situazione economica delle parti, dato che entrambi risultano occupati stabilmente e il nonostante percepisca uno stipendio maggiore, CP_1 si occupa del mantenimento di entrambi i figli, nonché del pagamento delle rate del mutuo acceso in data 30/06/2018 per l'acquisto della casa coniugale (cfr. doc. 12 del ricorso introduttivo e doc. 11 della comparsa di costituzione e risposta), mentre la non risulta onerata da nessun spesa mensile. Pt_1
Atteso che la situazione reddituale dei coniugi non appare disomogenea, non deve essere disposto alcun assegno di mantenimento a carico del resistente, in favore della . Pt_1 Le ulteriori domande avanzate dall'odierna ricorrente – ossia quelle relative alla richiesta di porre a carico del il pagamento esclusivo del mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, di CP_1 disporre il trasferimento di proprietà a del veicolo Fiat Doblò, nonché di riconoscere la CP_1 responsabilità del per i danni materiali e psicologici arrecati alla ricorrente e quantificati CP_1 in € 20.000,00 o in quell'altra somma ritenuta equa, con eventuale devoluzione di tale somma ai minori stessi – sono tutte da dichiarare inammissibili perché esulano dal presente giudizio. Sul punto si rileva che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, fatto proprio da questo Tribunale, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità̀ di proporre più̀ domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità̀ del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la divisione di beni immobili, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638). In considerazione della natura costitutiva necessaria del presente giudizio le spese tra le parti vanno compensate integralmente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2502/2023 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Vittoria in data 07/05/2011, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria al numero 8, parte II, anno 2011. rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
dispone l'affidamento congiunto dei minori OV e a entrambi i genitori, con collocamento Per_2 presso il padre, raccomandando un percorso di sostegno alla genitorialità per favorire la ripresa del diritto di visita della madre, incaricando i Servizi sociali di Vittoria di vigilare al riguardo, come specificato in motivazione;
dispone che contribuisca al mantenimento dei figli versando a il 50% Parte_1 CP_1 delle spese straordinarie; rigetta la richiesta di assegno in favore di Parte_1 assegna la casa coniugale sita in Vittoria, Via Manzoni n. 109 a;
CP_1 dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente;
pagina 6 di 7 manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa le spese tra le parti;
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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