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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 05/08/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 743 2023 promossa da:
c.f. Controparte_1 C.F._1
(già introdotta dai signori e in proprio Controparte_2 Controparte_3
e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore ) Persona_1
Avv.ti Raffaella Cardola e Gianluca Camaioni.
Attori
Contro
(C.F. ) nata a [...] Controparte_4 C.F._2
il 1.5.1972 e il sig. (C.F. ) nato a Controparte_5 C.F._3
Castorano (AP) il 31.03.1965 - quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore (c.f. ) Persona_2 C.F._4
Convenuti
Partita IVA Controparte_6 P.IVA_1
Avv. Daniele Baldoni
Terza chiamata pagina 1 di 10 Svolgimento del processo
Con atto di citazione i signori e in Controparte_2 Controparte_3
proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore CP_1
convenivano in giudizio e quali esercenti
[...] Controparte_4 Controparte_5
la patria potestà sul minore per sentire accogliere le seguenti Persona_2
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraiis rejectis, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per le causali ed i titoli esposti nella superiore narrativa, e, a qualsivoglia titolo e causale accertata la responsabilità dei convenuti, condannarli, in solido fra loro, a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, a qualsivoglia titolo subiti dagli attori nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta provata e di giustizia, anche all'esito dell'istruttoria e della eventuale espletanda CTU, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dal sinistro al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze di lite anche del procedimento di mediazione”. Salvis iuribus.
Deducevano gli attori che iul 14.6.21 colpiva con un sasso ad un Persona_2
occhio mentre entrambi erano ancora minorenni. Controparte_1
Narravano ancora gli attori che i minori, nell'occasione, stavano nei pressi delle rotaie del treno quanto il scagliava un sasso che sbatteva contro una porta in ferro CP_1
e finiva nell'occhio del circostanze, peraltro, emergenti dalle risultanze di un Per_2
procedimento penale aperto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minori di Ancona.
Deducevano, altresì, gli attori che a causa dell'evento il minore riportava gravi Per_2
lesioni fisiche, prontamente refertate presso il nosocomio di S. Benedetto del Tronto.
pagina 2 di 10 Concludevano gli attori deducendo che neppure il procedimento di Mediazione instaurato sortiva alcun effetto, costringendoli a proporre domanda giudiziale per la soddisfazione del diritto leso.
- Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la domanda di parte attrice, così
concludendo:
In via preliminare: Voglia autorizzare la chiamata in causa del terzo: Controparte_7
Partita Iva in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Milano
[...] P.IVA_1
(MI) alla Via Benigno Crespi, n°19, e al fine di consentire la chiamata medesima nel rispetto dei termini a comparire ex art 163 bis cpc disporre lo spostamento della prima udienza ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 106, 171 bis e 269 cpc;
2) Sempre in via preliminare e nel merito: Voglia dichiarare l'inammissibilità della domanda ex art. 2043 formulata nei confronti dei convenuti, genitori di
[...]
per difetto di legittimazione passiva dichiarando di non accettare il Per_2
contraddittorio su tale domanda.
3) In via principale e nel merito: Voglia respingere tutte le domande attoree perché
infondate in fatto e diritto accertata l'inesistenza di qualsiasi responsabilità dei convenuti a qualsivoglia titolo e/o ragione e per le causali e i titoli dedotti in citazione e/o stante l'accertamento in ordine alla assenza di responsabilità dei convenuti “per non aver potuto impedire il fatto” e per l'effetto rigettare le domande attoree in quanto prive di fondamento sia in fatto che in diritto.
4)- In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualche responsabilità in capo ai convenuti, accertata comunque l'abnormità della pretesa attorea limitando questa nel quantum ai danni effettivamente subiti e provati, in quella percentuale che verrà ritenuta di giustizia, dichiarare la compagnia Controparte_7
pagina 3 di 10 Partita Iva in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Milano CP_6 P.IVA_1
(MI) alla Via Benigno Crespi, n°19 tenuta a manlevare e tenere indenne il convenuto da ogni e qualsivoglia pretesa economica riconosciuta in favore degli attori a qualsiasi titolo e/o ragione e per l'effetto condannarla anche a rifondere al convenuto quanto eventualmente tenuto a pagare a qualsiasi titolo agli attori anche per sorte interessi e spese nonché quanto tenuto a pagare in caso di compensazione delle spese legali, al proprio difensore in forza della tutela legale prevista nelle condizioni di polizza.
Il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa anche per il procedimento di mediazione.
- Si costituiva in giudizio la così concludendo: Revocata ove già Controparte_7
dichiarata, la contumacia della comparente Società assicuratrice, respingere la domanda attrice e qualsivoglia pretesa e a qualsiasi titolo, perché infondata in fatto ed in diritto in ogni caso con il favore delle spese di giudizio.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice, liquidare solo quanto provato e valutando comunque l'applicazione nel caso di specie, dell'art. 1227 del c.c.; respinta in ogni caso la richiesta di manleva da parte dell'assicurato nei confronti della comparente Società assicuratrice per tutte le ragioni svolte nella superiore narrativa
In ulteriore subordine
Ove l'ill.mo sig. Giudice dovesse comunque accogliere la domanda attrice e la stessa richiesta di manleva nei confronti della Società salva l'eventuale CP_8
impugnazione sul punto, ritenere quest'ultima obbligata esclusivamente nei limiti delle condizioni di polizza, di tenutezza del relativo massimale e con l'applicazione della franchigia contrattuale pattuita inter partes come da polizza allegata.
pagina 4 di 10 - Nel corso del processo veniva disposta c.t.u. medico legale e venivano respinte le richieste di prova per testi articolate da entrambe le parti;
- il minore nel corso del processo, divenuto maggiorenne, si Controparte_1
costituiva in giudizio personalmente, ratificando l'operato dei propri genitori;
- precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione a) Preliminarmente, va confermato in questa sede il provvedimento che respingeva le prove orali proposte da entrambe le parti attrice e convenuta. I capitoli di prova in questione, formulati, peraltro, in modo generico o che si riferiscono a circostanze di fatto risultanti da documenti in atti.
b) La domanda di parte attrice va evidentemente qualificata come domanda ex art. 2048
cc, che disciplina le ipotesi di responsabilità del padre e la madre per il danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.
Nessun dubbio sussiste – in quanto fatti non contestati e comunque risultanti da documenti in atti – sulla qualità di minore del soggetto agente al momento dei fatti, sulla qualità di genitori del medesimo dei convenuti evocati in giudizio e sulla coabitazione fra i medesimi.
Per quanto attiene lo svolgimento dei fatti storici oggetto di causa, essi risultano chiaramente dai documenti in atti acquisiti dal procedimento penali, documenti – anche questi – non oggetto di contestazione.
Innanzitutto, è emerso che il minore agente (all'epoca dei fatti) il giorno dell'evento colpì
il convenuto con una grossa pietra, di quelle presenti sui binari.
pagina 5 di 10 Secondo la prospettazione operata dal convenuto, egli prese delle pietre poste in prossimità di binari del treno per scagliarle il più lontano possibile ed una di queste, dopo aver sbattuto contro una porta in ferro, colpiva l'attore.
Parte attrice, invece, sostiene che il convenuto iniziò a tirare queste pietre al suo indirizzo,
dapprima da un tetto ivi presente, poi da terra, colpendolo con una di queste.
Premesso ciò, la responsabilità dei genitori ai sensi dell'articolo 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio - in particolare, per non avere,
con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso - che concorre con quella del minore.
Trattasi di responsabilità che prevede la prova liberatoria con dimostrazione di aver adottato idonee misure di vigilanza ed educazione rapportate alle caratteristiche del minore e del contesto.
L'inadeguatezza dell'educazione impartita può essere desunta, tra le altre cose, dalla modalità di realizzazione del fatto illecito.
In considerazione della prova particolarmente rigorosa, se non diabolica, a cui sono onerati i genitori (la prova che il minore fosse un ragazzo socievole o che i genitori si recassero a tenere i colloqui con i maestri o professori, o situazioni analoghe, non coprono l'ampio raggio educativo di competenza dei genitori nell'arco della vita del minore,
rendendo decisamente difficile fornire una prova liberatoria).
Di conseguenza, va esaminato il comportamento tenuto dal minore in occasione del fatto per acquisire elementi utili per apprezzare la sussistenza di responsabilità (Cass. n.4303
del 2023), unitamente ai trascorsi del minore in questione meglio evidenziati nei documenti in atti e rilevanti taluni sotto il profilo penale.
pagina 6 di 10 E' pacifico che il minore convenuto nell'occasione tenne un comportamento che non costituì, affatto, una reazione immediata rispetto ad una offesa ricevuta, ma costituì mero gioco: il minore medesimo dichiara che stava tirando dei sassi vicino a dei binari dei treni;
il minore dichiara, ancora, che uno dei sassi da lui lanciati colpì una porta di ferro e di rimbalzò sulla stessa andando a colpire l'attore.
Dagli elementi acquisiti al processo non risulta con certezza che il convenuto abbia intenzionalmente scagliato sassi contro l'attore; tale dato, infatti, non emerge dalle dichiarazioni testimoniali rese in sede penale, laddove nessuno conferma di aver visto effettivamente l'accaduto.
A prescindere dall'effettivo andamento dei fatti così come reciprocamente prospettati dalle parti, dagli elementi acquisiti al processo si rileva come il comportamento tenuto dal convenuto non solo non è stato frutto di reazione, ma è un risultato costituito da impulso immotivato per la situazione in sé, nonché per la situazione dei luoghi.
E' emerso, infatti, che anche secondo l'assunto difensivo di parte convenuta vennero scagliati dei sassi all'interno di una stazione ferroviaria.
Ciò risulta dal fatto che il sasso sarebbe stato scagliato verso una porta, quindi all'interno della stazione, pertanto, non verso un luogo all'aperto.
Tale circostanza è confermata dalle dichiarazioni testimoniali rese in sede penale, laddove viene dichiarato che veniva udito un tonfo e poi si attuavano i soccorsi all'attore, fatto che denota la percezione immediata e vicina del fatto da parte dei testi che si trovavano in zona immediatamente adiacente alla stazione.
Scagliare all'interno di una stazione ferroviaria è fatto che implica la mancanza di Pt_1
idonee misure di vigilanza ed educazione del minore da parte dei genitori convenuti;
tanto più, se la versione dei fatti fosse aderente a quella prospettata dall'attore, ovvero il pagina 7 di 10 comportamento consistente di tirare pietre verso un proprio coetaneo per il solo motivo di farlo.
Tale assunto trova, ancora, conforto dai trascorsi pregressi del minore rilevati anche in sede penale e dai giudizi riferiti al medesimo in ambito scolastico, come documentato in atti.
Va dichiarata, pertanto, la responsabilità ex art. 2048 cc della parte convenuta, dovendosi ravvisare un comportamento colposo tenuto da minore.
c) Sotto il profilo del quantum debeatur, soccorrono gli esiti della c.t.u. depositata in atti,
esiti che possono essere fatti propri dal tribunale.
Infatti, la relazione di perizia appare concepita in modo corretto e approfondito, rispettosa dei parametri formali e sostanziali, essendo stato rispettato il contraddittorio, essendo stata fornita risposta alle osservazioni formulate, essendo stata data risposta esaustiva ai quesiti posti, ed essendo stata chiesta al c.t.u. la valutazione in termini medico legali del grado di sofferenza, con indicazione di ogni conseguenza patita a seguito dell'evento.
Il c.t.u. così conclude: postumi permanenti globalmente valutabili in misura dell'8-9%;
inabilità temporanea biologica totale giorni 4 (quattro), parziale 50% giorni 15 (quindici),
25% giorni 10 (dieci). spese mediche per complessivi euro 504,00 (cinquecentoquattro)
sofferenza psicofisica in una scala da 1 a 5 di grado lieve: medio-lieve, lieve moderata.
Compete alla parte attrice, pertanto, la somma di euro 17.500,00, di cui 773,36 per inabilità temporanea, 504,00 per spese mediche, ed il resto per danno biologico.
Considerato il grado di sofferenza patito indicato dal c.t.u. – in assenza di ulteriori pregiudizi futuri e spese mediche – va liquidata alla parte attrice l'ulteriore somma di euro
1.500,00, per complessivi euro 19.504,00, oltre interessi legali dalla data dell'evento.
pagina 8 di 10 d) In ordine alla domanda di manleva formulata da parte convenuta, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa per essere il fatto stato commesso in modo doloso non può essere accolta, non essendo emersi elementi diretti a confermare un atto doloso del convenuto, come meglio sopra evidenziato.
Conseguentemente, considerata la piena operatività della polizza assicurativa per il caso di specie e l'assenza di ulteriori doglianze formulate dalla terza chiamata per la relativa operatività, va accolta la domanda di manleva formulata dalla parte convenuta;
per tali motivi, la va condannata a manlevare la parte convenuta da ogni Controparte_7
evento pregiudizievole conseguente alla presente pronuncia.
e) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno regolate come segue: parte convenuta va condannata a rifondere alla parte attrice le spese di lite che vengono liquidate in euro
5.077,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, oltre spese di c.t.u. che vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta;
la parte terza chiamata va condannata a rifondere le spese di lite in favore della parte convenuta nella misura di euro
5.077,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna parte convenuta a pagare in favore di la somma di euro 19.504,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1
data dell'evento. Condanna parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite pagina 9 di 10 che liquida in euro 5.077,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, oltre spese di c.t.u. che vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta;
- in accoglimento della domanda di manleva proposta da parte convenuta, condanna la terza chiamata a manlevare e tenere indenne la parte convenuta da Controparte_7
ogni conseguenza pregiudizievole derivante a questa ultima dalla presente pronuncia;
condanna la a rifondere alla parte convenuta le spese di lite che Controparte_7
liquida in euro 5.077,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno,05/08/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
pagina 10 di 10