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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/05/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 07 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 901/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino, via Garibaldi n. 218, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe RECHICHI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla via D. Romeo n. 15, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Angela Maria
LAGANÀ e Dario ADORNATO, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio Per_1
in Fiumicino del 23 gennaio 2023, rep. 37590, pec:
[...]
t; Email_2
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso depositato il 09.03.2023, ha esposto che dal Parte_1
18.11.2013 al 06.03.2017 ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta CP_2
con sede legale in Grotteria, corso Gramsci n. 175; che è stato assunto a tempo
[...]
Pag. 1 a 9 indeterminato con la qualifica di operaio 2 livello, per come previsto dal CCNL -Edilizia,
Operai ed Artigiani, fino al 06.03.2017, giorno in cui ha rassegnato le sue dimissioni;
che ciononostante, al fine di consentire la consegna dei lavori di ristrutturazione dell'immobile della NO è stato nuovamente assunto dalla ditta , TE CP_2
limitatamente al periodo dal 19 al 28 aprile 2017, stavolta con contratto di lavoro a tempo determinato, con orario distribuito dal lunedì al sabato e per 40 ore settimanali, qualifica manovale;
che ha prestato attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 16.00, con pausa pranzo di un'ora; che concluso il rapporto di lavoro ha formulato richiesta di indennità NASPI, accolta e liquidata dall' ; che l'Istituto a seguito di accertamento CP_3
ispettivo ha disconosciuto il rapporto di lavoro con la ditta per insussistenza dei CP_2
requisisti di cui all'art. 2094 c.c.; che con avviso di addebito n. 39420220003810809000, notificato in data 02.02.2023, l' di Reggio Calabria gli ha chiesto il pagamento della CP_1
somma di €17.852,68, stante la revoca della NASPI, causa accertamenti ispettivi di cui al prot. N . 6700.29/01/2021.0041462; che l'avviso di addebito è illegittimo ed infondato;
CP_1
che egli ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta per il Controparte_2
periodo dal 19 al 28 aprile 2017, per come previsto dall'art. 2094 c.c., ovvero sotto il potere direttivo e di controllo del datore di lavoro e mediante retribuzione. Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. in via preliminare, nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n.
39420220003810809000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone
i gravi motivi di cui sopra;
2. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n.
39420220003810809000 per i motivi esposti nel presente ricorso;
3. Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n.
39420220003810809000 per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
4. Condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
5. Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge”.
Pag. 2 a 9 Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l' che ha CP_1
eccepito l'improcedibilità dell'azione ex art. 443 c.p.c., l'omesso assolvimento dell'onere della prova e l'infondatezza nel merito della domanda, riportandosi agli esiti del verbale ispettivo n.2017023507 del 29/10/2021, emesso nei confronti della ditta Controparte_2 mediante il quale è stato disconosciuto il rapporto di lavoro tra la ditta e il ricorrente
(limitatamente al periodo dal 19 al 28 aprile 2017) con conseguente revoca delle prestazioni previdenziali. Ha concluso: “Voglia l'On.il tribunale, contrariis reiectis, rigettare il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto. Con ogni favorevole statuizione sulle spese del giudizio”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi.
L'avviso di addebito impugnati dal disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso con la ditta datrice nel periodo dal 19 al 28 aprile 2017, CCNL -Edilizia, Operai ed Artigiani, per 40 ore settimanali, da cui deriva la ripetizione per l'indebita percezione di indennità
NASPI, sottesa all'avviso di addebito oggetto di impugnazione.
Il disconoscimento del rapporto di lavoro è scaturito dal verbale ispettivo del
29.10.2021 n. 2017023507/DDL.
In esame è, dunque, una domanda che esibisce un interesse sostanziale finale di natura previdenziale (ossia la posizione contributiva che è diritto del lavoratore in quanto matrice dei futuri diritti alla prestazione previdenziale), finalizzato a trattenere quanto già percepito a titolo di prestazioni previdenziali.
Va infatti osservato che il rapporto di lavoro in sé non è un diritto ma, semmai, un fatto giuridicamente rilevante, da cui possono scaturire vari effetti giuridici, e suscettibile, come tale, di accertamento giudiziale in relazione ad una serie di diritti che lo abbiano come presupposto. L'accertamento di questo fatto giuridicamente rilevante si pone quindi geneticamente a capo dei diritti e obblighi che ne derivano.
Il rapporto di lavoro è oggetto di considerazione giuridica per più piani di tutela.
Ed infatti, il periodo di lavoro può essere rilevante per le relazioni giuridiche con diversi soggetti ma ogni accertamento resta autonomo, come pure le relative situazioni giuridiche. Per esempio, il rapporto contributivo (datore - ente previdenziale) è autonomo rispetto al rapporto assicurativo previdenziale (lavoratore - ente previdenziale) così come per le sanzioni amministrative (datore- Autorità pubblica che irroga la sanzione amministrative
Pag. 3 a 9 in materia di lavoro), oltre ovviamente il rapporto lavorativo intercorrente tra datore e prestatore, con i rispettivi diritti e doveri incombenti sulle parti del sinallagma.
La posizione assicurativa e contributiva del lavoratore assurge dunque a diritto soggettivo, posto nel rapporto tra lavoratore ed ente previdenziale, ed avente ad oggetto il suo accertamento, nell'an e nel quantum, ai fini del godimento dei connessi diritti alle prestazioni previdenziali.
Ciò premesso in via generale, e ricostruito in tal modo la cornice di riferimento, va dunque affermato che in applicazione dell'art. 2697 c.c., a seguito di un verbale ispettivo
, spetta alla parte ricorrente offrire la prova dell'esistenza del rapporto lavorativo. CP_1
Rispetto a tale quadro fattuale, la parte ricorrente ha allegato lettera di assunzione alle dipendenze della ditta , per il periodo di riferimento, l'estratto contributivo, le buste CP_2
paga, la fattura di acconto emessa in favore di ed ha ritualmente formulato la TE
richiesta di prova per testi.
Il rapporto di lavoro subordinato trova il suo riferimento normativo nell'art. 2094 c.c. per i quale “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e e sotto la direzione dell'imprenditore”. In ragione del dettato normativo, i presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono: la prestazione in favore del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva di quest'ultimo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro (v. sul punto Cassazione n. 3975/2001).
Quanto alle prestazioni previdenziali connesse, cui il presupposto è la sussistenza di un valido rapporto di lavoro, occorre ricordare il contenuto dell'dall'articolo 1, d.lgs. 4 marzo
2015, n. 22, vigente ratione temporis, a mente del quale: “(…) a decorrere dal 1° maggio
2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo
Pag. 4 a 9 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015”.
E' ben noto che, a prescindere dalla formale posizione processuale delle parti, nelle controversie di opposizione ad avviso di addebito o a cartelle esattoriali, l va considerato CP_1 attore sostanziale, con la conseguenza che su esso grava, ai sensi dell'art. 2697 del codice civile, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi delle pretese. Infatti, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito dell preteso sulla base di verbale ispettivo, CP_1 deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale CP_3
non riveste efficacia probatoria. In tal senso, l'opposizione all'avviso di addebito dà origine ad un ordinario giudizio di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo con la conseguenza che l'accertamento di tale rapporto deve avvenire secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa e sulla controparte l'onere di contestare tali fatti.
In particolare, l'articolo 2697 c.c. ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Pertanto, la norma in esame pone un criterio di riparto dell'onere probatorio di natura processuale, nella misura in cui fa riferimento ai fatti giuridici che ciascuna parte, l'attore ed il convenuto, hanno allegato, con la conseguenza che l'oggetto dell'onere probatorio di ciascuna parte discende dalle specifiche allegazioni poste in essere dalle stesse.
Dalla norma in esame si ricava una regola formale di giudizio, in forza della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Applicando le predette coordinate alla materia de qua ne deriva che spetta all'Istituto la formazione di una prova posta alla base della misura opposta.
Pag. 5 a 9 Specularmente, spetta all'opponente l'onere di far emergere elementi tipici, o quantomeno sintomatici, del lavoro subordinato, ed è altresì necessario che la consistenza delle prove prodotte sia tale da superare le risultanze del verbale ispettivo.
La domanda è fondata.
Nel caso in esame il disconoscimento è scaturito dal verbale ispettivo del 29.01.2021, redatto nei confronti della ditta Come su anticipato, dalla consultazione di Controparte_2 detto verbale emerge che il rapporto di lavoro per il periodo dal 19 aprile al 28 aprile 2017 è stato disconosciuto, con ogni conseguenza di natura previdenziale.
Va ricordato che la documentazione prodotta (lettera di assunzione, buste paga ed estratto contributivo) non è da sola sufficiente a supportare le richieste della parte ricorrente.
È noto che nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n.
10529/1996, n. 9290/2000), apparendo invece necessaria l'assunzione di prove testimoniali che possano consentire di affermare, in forza di affermazioni coerenti e puntuali, l'esistenza del rapporto di lavoro. In questo senso, le testimonianze possono essere valutate, unitariamente con altro materiale probatorio, in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa.
Ciò premesso, occorre dare conto delle risultanze della prova per testi ammessa con ordinanza del 08.12.2023 ed acquisita all'udienza del 10.04.2024.
Appare opportuno iniziare dalla deposizione della NO la TE quale ha riferito:” (…) Conosco il ricorrente perché per un periodo ha lavorato a casa mia come manovale. Non ricordo di preciso quando ha lavorato, però ho fatto bonifici nei confronti del capo mastro negli anni 2017 e 2018, ricordo però che era primavera. ADR Lui per me ha fatto il rifacimento della scala interna e poi abbiamo tolto l'intonaco e rifatti i bagni, è stato un lavoro duro, la casa non era in buone condizioni, c'è stato bisogno di parecchi interventi. ADR Lui non ha lavorato da solo, ci sono stati anche Controparte_2
e . Lui aveva orari prestabiliti, il capo mastro era e come Parte_3 Controparte_2 ho detto l'ho regolarmente retribuito mediante bonifici”. Per proseguire con
[...]
:” (…) Conosco perché la ditta per cui ha lavorato ha fatto CP_4 Parte_1
lavori a casa mia, lui poi viveva nel mio stesso paese, ora non lo vedo da un po' di tempo.
Pag. 6 a 9 ADR Lui ha lavorato per la ditta ADR So che ha fatto lavori edili per la Controparte_2
NO , questo lo so perché io abito 30 metri sopra la casa della TE
, ed allora io, di ritorno dal mio lavoro in montagna, mi fermavo a salutarli mentre Pt_2
erano a lavoro. ADR Ricordo che erano belle giornate quando sono stati fatti questi lavori, era sicuramente primavera. ADR Il ricorrente aveva sicuramente degli orari, lui, quando io tornavo alle 16:00 a casa, lo trovavo ancora in cantiere. ADR Non so dire se è stato regolarmente retribuito. ADR la ditta era gestita concretamente da;
e Controparte_2 concludere con “(…) Conosco perché sono il titolare Controparte_2 Parte_1
della ditta intestata a mio nome ed il ricorrente ha lavorato per me dal 2012 al 2017. ADR ho fatto lavori di ristrutturazione per la NO , la prima tra gli inizi TE
di marzo ed inizi di giugno del 2017 e la seconda tranche nel 2018. ADR Nel 2018 si era rotto un tubo, nel 2017 abbiamo recuperato un bagno, abbiamo isolato la scala ed abbiamo fatto opere di pittura. ADR, Nel 2017 quando abbiamo fatto lavori per il ricorrente TE
ha lavorato con me. ADR Noi lavoravamo dalle 7 alle 12 e dalle 13:30 alle 17. Lui arrivava magari con poco ritardo, viaggiava da , era sempre preciso. ADR Io lo ho sempre CP_5
pagato, di base netto guadagnava 1.100/1.200 euro al mese”
All'esito di tale disamina va dunque dato atto che le dichiarazioni esaminate collimano con quanto allegato dalla parte ricorrente in ordine al periodo lavorativo ed alle mansioni espletate.
I testi hanno infatti riferito di circostanze dalle quali consegue la conferma delle mansioni svolte, della località di esecuzione della prestazione, della retribuzione percepita ed anche del periodo di lavoro rivendicato. In particolare, dalla deposizione del teste
[...]
committente dei lavori, si evince la ratio dell'assunzione di breve durata TE avvenuta nel mese di aprile 2017, nonché il luogo di lavoro “(…) Conosco il ricorrente perché per un periodo ha lavorato a casa mia come manovale (…)negli anni 2017 e 2018, ricordo però che era primavera (…) per me ha fatto il rifacimento della scala interna e poi abbiamo tolto l'intonaco e rifatti i bagni, è stato un lavoro duro, la casa non era in buone condizioni,
c'è stato bisogno di parecchi interventi”; l'altro teste ha avuto modo di Controparte_4 precisare che “ (…) So che ha fatto lavori edili per la NO (…) Il TE
ricorrente aveva sicuramente degli orari, lui, quando io tornavo alle 16:00 a casa, lo trovavo ancora in cantiere”; mentre il datore di lavoro ha asserito “(…) ho fatto lavori di
Pag. 7 a 9 ristrutturazione per la NO , la prima tra gli inizi di marzo ed inizi di TE
giugno del 2017 (…) Nel 2017 quando abbiamo fatto lavori per il ricorrente TE
ha lavorato con me. ADR Noi lavoravamo dalle 7 alle 12 e dalle 13:30 alle 17”.
A fronte di tale chiaro ed univo quadro le difese formulate dall' non appaiono CP_1
fondate. Le stesse si sono limitate a riportare acriticamente gli esiti del verbale ispettivo dal quale sarebbero emerse delle contraddizioni tra le risultanze del libro unico del lavoro, quanto denunciato all'Istituto, e le dichiarazioni dei lavoratori, con particolare riferimento al periodo in cui hanno svolto attività lavorativa.
Tali deduzioni risultano tuttavia in contrasto con gli esiti delle dichiarazioni rese sia dal datore di lavoro, il quale riferendosi al dipendente , ha dichiarato già Parte_1
in sede ispettiva, “ha lavorato dal 2012 fino a marzo/aprile 2017quale operaio muratore
(…)”, nonché avuto riguardo a quanto asserito dallo stesso lavoratore dipendente che ha dichiarato agli ispettori verbalizzanti :” ho cessato il rapporto di lavoro per mie dimissioni a fine anno 2016 o inizio anno 2017 (…) con questo signore ho ripreso a lavorare di nuovo per circa un mese (1) con contratto a tempo determinato ma non ricordo in che periodo ho lavorato come operaio edile, sempre nel Comune di Grotteria ma non ricordo il cantiere dove ho lavorato (…)”. Da tale costrutto assunto in sede ispettiva non può dunque trarsi in modo univoco e diretta l'assenza della prestazione effettuata nel periodo indicato, posto che invero della stessa fanno menzione tanto il datore quanto il lavoratore.
Deve, pertanto, ritenersi raggiunta la prova dell'espletamento da parte del ricorrente dell'attività lavorativa di manovale svolta per il periodo dal 19.04.2017 al 28.04.2017 alle dipendenze della ditta individuale , con ogni conseguenza di legge, anche Controparte_2
di natura previdenziale, tenuto conto dell'indennità già percepita.
Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e visto il D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022, considerata la natura previdenziale della materia trattata, visto lo scaglione di riferimento, esse sono liquidate €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Pag. 8 a 9 Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo subordinato dal 19.04.2017 al 28.04.2017 tra e la ditta Parte_1
, con ogni conseguenza di natura previdenziale;
Controparte_6
2.- per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 39420220003810809000 emesso dall' sede di Reggio Calabria;
CP_1
3.- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed
€400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 07 maggio 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 9 a 9