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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 4400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4400 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 12.12.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1106 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso di primo grado, dall'avvocata Loredana Bizzarri, con la quale elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza Guglielmo Marconi n. 15, presso lo studio dell'avvocato Andrea Bruno.
-APPELLANTE-
E
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato, con la quale e presso la quale è legalmente domiciliato.
-APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 291/2021, pronunciata dal Tribunale di Rieti e pubblicata in data 16.11.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio appello e come da verbale di udienza del 12.12.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , dopo aver premesso di aver già conseguito il riconoscimento in via Parte_1 amministrativa della qualità di vittima del dovere in relazione all'evento del 18.11.2020, adiva il Tribunale di Rieti contestando la valutazione dei postumi effettuata dal CP_1
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dell'Interno, asserendo che il complessivo grado di minorazione doveva stimarsi nella misura del 34% (comprensiva del danno morale) e non in quella del 15% ritenuta nel Decreto ministeriale prot. n. 559/C/3/E/8/CC/1842 del 10.3.2016, che chiedeva disapplicarsi in parte qua.
Il giudice adito, nella resistenza del , in parziale accoglimento del Controparte_1
ricorso, con la sentenza in epigrafe indicata, così statuiva: «accoglie parzialmente il ricorso
e, per l'effetto, previa parziale disapplicazione del provvedimento adottato dal
[...]
in data 10.3.2016, Prot. n. 559/C/3/E/8/CC/1842, accerta il diritto di CP_1 PT
, già riconosciuto Vittima del Dovere, alla speciale elargizione di cui all'art. 5 comma
[...]
1 L. 206/04, calcolata sull'invalidità di 22 punti percentuali, oltre accessori di legge, e detratto in ogni caso quanto già percepito sulla base dell'invalidità già riconosciuta in precedenza;
- compensa le spese di lite;
-pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico di entrambi le parti in solido».
In particolare, il Tribunale, pur espressamente dichiarando di aderire alle conclusioni del ctu - laddove stimava nel 22% l'invalidità permanente del riferita alla capacità PT lavorativa e nel 28% quella complessiva, ossia riferita dell'invalidità permanente, del danno biologico e del danno morale, calcolata secondo le indicazioni del dpr 181/09 - purtuttavia riteneva che «nel caso di specie [..] non compete il danno morale (calcolato nella misura del
6%) trattandosi di vittima del dovere indennizzata dopo il 1° gennaio 2006».
interpone appello contro questa decisione, dolendosi del mancato Parte_1
riconoscimento del danno morale e della compensazione delle spese processuali. Sulla base di detti motivi, chiede la riforma della sentenza appellata, con accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado.
Il resiste all'avversa impugnazione, argomentando sulla sua Controparte_1
infondatezza e propone a sua volta appello incidentale, contestando le valutazioni del ctu officiato in primo grado, sia sotto il profilo del difetto di motivazione e sia sotto il profilo della sopravalutazione dei postumi. Conclude chiedendo la reiezione dell'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, la riforma della sentenza impugnata nel senso di quantificare l'invalidità complessiva riportata dal ricorrente nella misura del 15%.
Ricostituito il contraddittorio in appello, disposta l'ammissione di nuova ctu medico legale ed espletato l'incombente istruttorio, all'udienza del 12.12.2024 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. Il primo motivo dell'appello principale è fondato.
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Il contrasto interpretativo, in punto di valutabilità del danno morale ai fini della stima della complessiva invalidità permanente, è stato risolto dalle Sezioni Unite (Cass., ss.uu.,
24.2.2022 n. 6214), che hanno affermato il principio di diritto (che la Corte recepisce senza superflue e ripetitive considerazioni) per cui in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'art. 6, comma 1, della l. n. 206 del 2004 svolge una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, e i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009 e quindi, alla luce del chiaro tenore dell'art. 4, comma 1 DPR
181/2009, tenendo conto sia della percentuale di invalidità permanente, sia della percentuale di danno biologico e sia del danno morale.
La sentenza appellata, dunque, affermando che «non compete il danno morale trattandosi di vittima del dovere indennizzata dopo il 1° gennaio 2006», ha chiaramente disatteso tale principio di diritto, sicché essa merita riforma sul punto dovendo così rideterminarsi l'invalidità complessiva patita da tenendo conto di tutte le voci Parte_1
(danno morale compreso) di cui al citato art. 4 DPR 181/2009.
3. L'appello incidentale, per contro, pur muovendo da un presupposto interpretativo opposto a quello qui recepito, rivolge pur sempre ragionate critiche alla stima dei postumi operata in primo grado, così da aver reso necessaria in appello la rinnovazione della consulenza medico legale, implicando il vaglio delle ragioni dell'appellante il ricorso a conoscenze specialistiche di natura medico legale.
Il ctu officiato in appello, dunque, tenendo anche conto dei rilievo critici del ctp del
, ha stimato l'invalidità permanente nella misura del 22%, il danno Controparte_1
biologico nella misura del 13% e il danno morale nella misura del 3%, così pervenendo, in applicazione della formula dettata dall'art. 4 lett. d) DPR 181/2009, ad una stima dell'invalidità complessiva in misura pari al 25%.
Le conclusioni del ctu, frutto di approfondita indagine e puntuale valutazione, espresse nell'articolata relazione, a cui per brevità si rinvia integralmente, in assenza di idonee argomentazioni critiche, ben possono essere condivise e fatte proprie dal Collegio.
4. Tali valutazioni medico legali portano, al contempo, all'accoglimento dell'appello principale nella parte in cui invocava una più favorevole valutazione dell'invalidità
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complessiva ed alla conseguente reiezione dell'impugnazione incidentale, laddove, sostenendo corretta la stima della stessa nella misura del 15% riconosciuta in sede amministrativa, in sostanza instava per la reiezione dell'originario ricorso.
4.1. In conseguenza del riconoscimento della maggior invalidità complessiva dovrà riconoscersi a il diritto alla percezione della speciale elargizione ex art. 34, Parte_2 comma 1, d.l. 159/2007 (già riconosciuto in primo grado), parametrata però all'accertata maggior invalidità del 25%, nella misura e con decorrenza di legge.
In ragione del maggior grado di invalidità complessiva riconosciuto, poi, spetta all'appellante sia l'assegno vitalizio mensile di € 500,00 ex art. 4 comma 1 lettera b) n. 1, del D.P.R. n. 243/2006 e sia lo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 5 comma 3 della
L. n. 206/2004, con decorrenza di legge.
Riguardo all'importo dell'assegno vitalizio mensile per come sopra quantificato è sufficiente richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità per cui in tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria (Cass. n. 7761/2017).
Su dette somme andranno corrisposti gli accessori di legge nella misura e nei limiti di cui all'art. 16 legge n. 412/1991.
4.2 Debbono invece essere ritenute inammissibili le ulteriori domande formulate in primo grado dall'appellante e riproposte nel giudizio di impugnazione, con le quali PT
chiede di «dichiarare che il ricorrente, essendo Vittima del Dovere in ragione dell'art.
[...]
82 della Legge 23 Dicembre 2000 n. 388, ovvero in conseguenza di azione criminosa, ai fini della corresponsione dei richiesti benefici non rientra tra i soggetti da inserire nella graduatoria unica nazionale del , Dipartimento della Pubblica Controparte_1
Sicurezza, di cui all'art. 3 del D.P.R. 243/2006, che riguarda solo le Vittime del Dovere ex art. 1 commi 563 e 564 della Legge 266/2005, come espressamente stabilito all'art. 2 del medesimo citato D.P.R. 243/2006» e di «riconoscere in favore del ricorrente ogni altra spettanza comunque prevista dalla normativa vigente e successiva alla vigente, in considerazione della progressiva estensione dei benefici già previsti dalla legge in favore delle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata ed alla corresponsione,
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comunque, delle ulteriori provvidenze di cui alle leggi indicate, anche se in questa sede non esplicitamente richiamate».
Al di là, infatti, dell'evidente genericità del secondo petitum, l'appellante - già riconosciuto vittima del dovere prima dell'introduzione della lite - neppure prospetta di essere stato inserito (in tesi, ingiustamente) nella graduatoria unica nazionale né allega di aver chiesto qualcuna o tutte le rivendicate «altre spettanze previste dalla normativa vigente
e successiva alla vigente» e di essersele viste (in tesi sempre ingiustamente) negare, così omettendo di dedurre quella lesione attuale e concreta al diritti vantato in giudizio in cui su concreta l'interesse ad agire.
La domanda di ordinare al « , nella persona del Ministro p.t., Controparte_1
l'adozione di ogni necessario provvedimento previsto dalla legge ai fini del pagamento del dovuto, in esito alle valutazioni che verranno effettuate in sede di CTU, per la ulteriore speciale elargizione, l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio» è poi nulla per sua assoluta oscurità, non comprendendosi (e non essendo spiegato dall'appellante) quale ulteriore ordine di pagamento la Corte dovrebbe pronunciare in aggiunta alla condanna, esecutiva per legge, alla corresponsione delle richieste provvidenze.
5. La parziale riforma della sentenza appellata caduca il relativo capo delle spese di lite, così demandando al giudice di appello il governo delle spese processuali di entrambi i gradi e così assorbendo il secondo motivo di appello principale, diretto a dolersi della disposta compensazione integrale.
Tanto premesso, osserva la Corte che il riconoscimento di un grado di invalidità complessiva inferiore a quella domandata e la circostanza che l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite sia intervenuto solo dopo il giudizio di primo grado ed appena qualche mese prima dell'introduzione del giudizio di appello giustificano la compensazione nella misura della metà delle spese del doppio grado, con condanna del alla Controparte_1
refusione della residua metà.
Le spese di ctu, di primo e di secondo grado, come già liquidate dal Tribunale e da questa Corte con separati decreti, graveranno a carico del , le cui Controparte_1 erronee valutazioni medico legali hanno reso necessario l'accertamento peritale.
Nonostante la reiezione dell'appello incidentale, non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante
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il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo
(Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
PQM
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello incidentale, accoglie parzialmente quello principale ed in parziale riforma della sentenza appellata, condanna il a corrispondere a Controparte_2 PT
, oltre alla speciale elargizione ex art. 34, comma 1, d.l. n. 159/2007 parametrata
[...] all'accertata invalidità del 25%, anziché a quella del 22% ritenuta dal Tribunale anche l'assegno vitalizio mensile di cui all'art. 4 comma 1 lettera b) n. 1, del D.P.R. n. 243/2006 e lo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 5 comma 3 della L. n. 206/2004; il tutto oltre accessori con decorrenza e nei limiti di legge;
B) dichiara compensate nella misura della metà le spese del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero in € 4.000,00 per il giudizio innanzi al Tribunale ed in € 5.600,00 per quello di appello, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, così condannando il alla refusione della residua metà da distrarsi;
Controparte_1
C) pone definitivamente a carico del le spese delle ctu di primo Controparte_1
e di secondo grado, come liquidate dal Tribunale e da questa Corte di Appello con separati decreti.
Roma il 12.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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