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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 2706/2024 R.G.A.C.; esaminati gli atti;
rilevato che l'udienza del 18.03.2025 è stata sostituita con il deposito di note di udienza delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. rilevato che il ricorrente insta, ai sensi dell'art.696 c.p.c., per CP_1
l'accertamento delle irregolarità e/o dell'incompletezza delle opere di edificazione del attore in esecuzione di un contratto di appalto CP_1
nel quale la parte resistente, Ing. ha assunto la qualità di Direttore dei Pt_1
Lavori, riservandosi di instaurare nei confronti del predetto professionista un successivo giudizio di merito per il risarcimento dei danni;
letta la comparsa di costituzione della resistente;
considerato che
–ai sensi dell'art. 696 c.p.c.- l'accertamento tecnico preventivo può essere chiesto qualora sussista l'urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, con ciò richiedendosi la presenza dell'elemento del periculum in mora da intendersi come rischio di mutamento irreversibile della situazione da accertare, tale da rendere inutile e non più possibile un accertamento effettuato nel corso del successivo giudizio di merito;
evidenziato che la prospettazione dell'urgenza, nel senso sopra specificato, è carente nel caso in esame, atteso che la ricorrente ha contestato reiteratamente le asserite irregolarità dell'esecuzione dei lavori alla D.L. sin dal mese di luglio 2013 e dunque in data ben anteriore al deposito del ricorso odierno (26.11.2024); ritenuto, non da ultimo, che gli aspetti controversi tra le parti riguardano prevalentemente la responsabilità del direttore dei lavori e non già la sussistenza dei lamentati difetti;
ritenuto che
non appare utile riqualificare il ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., poiché, alla luce di un esame sommario proprio del presente giudizio cautelare, appaiono fondate le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione svolte dalla parte convenuta e il presente giudizio non verte su un unico punto di dissenso, ma implica la soluzione di questioni giuridiche 2
complesse e l'accertamento di fatti controversi, non avendo ad oggetto esclusivamente l'entità del credito risarcitorio vantato dal ricorrente, ma anche (e soprattutto) l'accertamento delle responsabilità da addebitare alla parte oggi resistente;
ritenuto, dunque, che il ricorso, proposto ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. deve essere rigettato e che le spese di lite seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente che liquida in in euro 1.500 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi
Civitavecchia, 08/04/2025.
Il Giudice
Silvia Vitelli
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 2706/2024 R.G.A.C.; esaminati gli atti;
rilevato che l'udienza del 18.03.2025 è stata sostituita con il deposito di note di udienza delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. rilevato che il ricorrente insta, ai sensi dell'art.696 c.p.c., per CP_1
l'accertamento delle irregolarità e/o dell'incompletezza delle opere di edificazione del attore in esecuzione di un contratto di appalto CP_1
nel quale la parte resistente, Ing. ha assunto la qualità di Direttore dei Pt_1
Lavori, riservandosi di instaurare nei confronti del predetto professionista un successivo giudizio di merito per il risarcimento dei danni;
letta la comparsa di costituzione della resistente;
considerato che
–ai sensi dell'art. 696 c.p.c.- l'accertamento tecnico preventivo può essere chiesto qualora sussista l'urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, con ciò richiedendosi la presenza dell'elemento del periculum in mora da intendersi come rischio di mutamento irreversibile della situazione da accertare, tale da rendere inutile e non più possibile un accertamento effettuato nel corso del successivo giudizio di merito;
evidenziato che la prospettazione dell'urgenza, nel senso sopra specificato, è carente nel caso in esame, atteso che la ricorrente ha contestato reiteratamente le asserite irregolarità dell'esecuzione dei lavori alla D.L. sin dal mese di luglio 2013 e dunque in data ben anteriore al deposito del ricorso odierno (26.11.2024); ritenuto, non da ultimo, che gli aspetti controversi tra le parti riguardano prevalentemente la responsabilità del direttore dei lavori e non già la sussistenza dei lamentati difetti;
ritenuto che
non appare utile riqualificare il ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., poiché, alla luce di un esame sommario proprio del presente giudizio cautelare, appaiono fondate le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione svolte dalla parte convenuta e il presente giudizio non verte su un unico punto di dissenso, ma implica la soluzione di questioni giuridiche 2
complesse e l'accertamento di fatti controversi, non avendo ad oggetto esclusivamente l'entità del credito risarcitorio vantato dal ricorrente, ma anche (e soprattutto) l'accertamento delle responsabilità da addebitare alla parte oggi resistente;
ritenuto, dunque, che il ricorso, proposto ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. deve essere rigettato e che le spese di lite seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente che liquida in in euro 1.500 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi
Civitavecchia, 08/04/2025.
Il Giudice
Silvia Vitelli