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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/10/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1156/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1156/2025 promossa da:
con il patrocinio dagli avv. Marco Rattin e Riccardo Rattin Parte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Diana Michelazzo Parte_2
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.09.2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“1) Affido condiviso della figlia minore salvo per le ragioni di salute della bambina e per la richiesta
e percezione di tutti i sostegni economici previsti per la patologia della minore;
tali decisioni potranno essere assunte dalla madre a prescindere dal consenso del marito;
2) collocamento prevalente della minore presso la madre;
3) Diritto di visita del padre:
1 - a settimane alternate, il sabato e la domenica senza pernotto, previ accordi con la madre e con gradualità onde consentire alla minore di istaurare un rap-porto di familiarità con il padre
- tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, previ accordi con la madre;
- 1g durante le vacanze pasquali (con l'alternanza del giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni);
- 10 gg anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 30.05 di ogni anno;
4) Contributo del padre al mantenimento della minore nella misura complessiva di euro 250 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 25 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici istat, comprensiva sia del mantenimento ordinario che di quello straordinario;
5) Assegno unico in favore della madre;
6) Il padre acconsente al rinnovo dei documenti per la bambina validi per l'espatrio e la madre si impegna ad informare preventivamente il padre dei viaggi all'estero con la bambina fornendo un recapito di dove andrà a risiedere;
7) Spese di lite compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, cittadina italiana ed albanese, nata a [...] l'[...] e , Parte_1 Parte_2
cittadino albanese nato a [...] il [...], contraevano matrimonio con rito concordatario in data 10.5.2021 a Tirana (Albania), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Vo' (PD) al n. 8, parte II, serie C, anno 2021.
Dalla loro unione, in data 23.06.2021, nasceva la figlia Per_1
In data 06.03.2025, depositava ricorso ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. chiedendo Parte_1
che venisse pronunciata sentenza di separazione;
in particolare, nell'atto di ricorso, ella chiedeva, nel merito, che venisse stabilito l'affido esclusivo della figlia minore alla madre e un assegno di mantenimento in favore della figlia a carico del padre.
In data 24.09.2025, si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione CP_1
avanzata da parte ricorrente, ma formulando, a sua volta, proprie distinte conclusioni in ordine alla stessa;
in particolare, egli contestava la domanda di addebito della separazione formulata da parte
2 ricorrente e chiedeva che venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia e che venisse determinata una somma inferiore a quella richiesta dalla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia minore.
All'udienza del 25.09.2025 avanti il GD le parti raggiungevano il seguente accordo:
“1) Affido condiviso della figlia minore salvo per le ragioni di salute della bambina e per la richiesta
e percezione di tutti i sostegni economici previsti per la patologia della minore;
tali decisioni potranno essere assunte dalla madre a prescindere dal consenso del marito;
2) collocamento prevalente della minore presso la madre;
3) Diritto di visita del padre:
- a settimane alternate, il sabato e la domenica senza pernotto, previ accordi con la madre e con gradualità onde consentire alla minore di istaurare un rap-porto di familiarità con il padre
- tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, previ accordi con la madre;
- 1g durante le vacanze pasquali (con l'alternanza del giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni);
- 10 gg anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 30.05 di ogni anno;
4) Contributo del padre al mantenimento della minore nella misura complessiva di euro 250 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 25 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici istat, comprensiva sia del mantenimento ordinario che di quello straordinario;
5) Assegno unico in favore della madre;
6) Il padre acconsente al rinnovo dei documenti per la bambina validi per l'espatrio e la madre si impegna ad informare preventivamente il padre dei viaggi all'estero con la bambina fornendo un recapito di dove andrà a risiedere;
7) Spese di lite compensate.”
***
Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità ( è nato in Parte_2
Albania e negli atti di causa non vi è prova che egli abbia anche la cittadinanza italiana), appare
3 necessario verificare, per ogni domanda proposta, se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “i) la residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dalla ricorrente in data 06.03.2025.
Relativamente alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, l'articolo 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
Nel caso in esame, la figlia minore della coppia risiede in Italia , cosicchè ai sensi del citato art 8 va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario.
Con riferimento all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore dei figli, trova applicazione il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008,
"relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", applicabile dal 18 giugno 2011. Anche
questo regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quali criteri generali di competenza giurisdizionale ai sensi dell'articolo 3, lettera a e b, la residenza abituale del convenuto e quella del creditore della prestazione alimentare, e, ai sensi dell'articolo 3 lettera c e d, quello del giudice competente a conoscere dell'azione principale relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale, qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione.
Nella fattispecie in esame opera sia il criterio del creditore della prestazione, poiché la ricorrente e la figlia risiedono in provincia di Padova, sia quello del Tribunale davanti al quale è stata proposta la domanda relativa alla responsabilità genitoriale.
Ne consegue che sussiste la giurisdizione italiana su tutte le domande proposte nel ricorso. 4 Passando alla normativa sostanziale applicabile alla fattispecie, è necessario distinguere le varie domande.
In primo luogo, la legge applicabile alla domanda di separazione personale, va individuata applicando il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20.12.2010, "relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale" (c.d. Roma III), in vigore anche in Italia, in quanto il nostro paese ha partecipato alla cooperazione rafforzata in questo settore.
Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento Roma III, in mancanza di una valida electio iuris (scelta concorde delle parti sulla legge applicabile), il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel caso di specie entrambe le parti hanno residenza in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (comprendente diritti e doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), va rilevato che, fermo il disposto dell'art 36 della L
218/95 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza quei provvedimenti che,
pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore,
rientrano nel campo di applicazione non dell'art 36 cit, ma dell'art 42 L 218/95, il quale rinvia alla convenzione dell'Aja del 5.10.61, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione di minori, resa esecutiva in Italia con L 24.10.80 n 742 (si veda Cass Sez Un 9.01.01 n.
1), oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'articolo 16 rinvia direttamente,
per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello stato di residenza abituale del minore.
Ne consegue che nel caso concreto, essendo i minori residenti in Italia, trova senz'latro applicazione la legge Italiana .
5 Da ultimo, in ordine alla domanda di contributo al mantenimento della minore, viene in considerazione l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 4/2019, a norma del quale "la legge applicabile alle
obbligazioni alimentari e determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23/11/2007 relativo alla legge
applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento.”.
Questo protocollo è stato ratificato dall'unione europea l'8.04.2010 che ne ha stabilita l'applicazione nell'unione a decorrere dal 18.06.11.
L'articolo 3 del Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile, prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, mentre l'art 4 rinvia alla legge del foro, qualora il creditore non possa ottenere gli alimenti dal debitore ai sensi della legge indicata all'art 3 o, comunque, abbia scelto quale giudice competente quello dello stato dove il debitore ha la residenza abituale.
Nel caso in esame, ricorre il criterio della residenza abituale del creditore dell'obbligazione alimentare che va, quindi, individuata nella legge italiana agli artt 337 bis e ss del c.c.
Riconosciuta la giurisdizione italiana e l'applicazione della legge italiana, la domanda di separazione, proposta dalle parti, merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili di illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata delle parti e adeguatamente tutelanti dell'interesse della figlia anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, si prende atto Per_1
delle condizioni sub 1, 2, 3, 4, 7.
Quanto ai punti 5 e 6, si dà atto che trattandosi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti e vertendo su diritti disponibili, non necessitano di essere recepito dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la natura e l'esito del procedimento, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
6 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a Parte_1 Parte_2
vivere separati nel reciproco rispetto;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vò (PD) di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro del Comune di Vò (PD) al n. 8, parte
II, serie C, anno 2021;
3. omologa per ogni effetto di legge la separazione tra e alle Parte_1 Parte_2
condizioni riportate in epigrafe sub 1, 2, 3, 4;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, in data 23.10.25
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1156/2025 promossa da:
con il patrocinio dagli avv. Marco Rattin e Riccardo Rattin Parte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Diana Michelazzo Parte_2
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.09.2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“1) Affido condiviso della figlia minore salvo per le ragioni di salute della bambina e per la richiesta
e percezione di tutti i sostegni economici previsti per la patologia della minore;
tali decisioni potranno essere assunte dalla madre a prescindere dal consenso del marito;
2) collocamento prevalente della minore presso la madre;
3) Diritto di visita del padre:
1 - a settimane alternate, il sabato e la domenica senza pernotto, previ accordi con la madre e con gradualità onde consentire alla minore di istaurare un rap-porto di familiarità con il padre
- tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, previ accordi con la madre;
- 1g durante le vacanze pasquali (con l'alternanza del giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni);
- 10 gg anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 30.05 di ogni anno;
4) Contributo del padre al mantenimento della minore nella misura complessiva di euro 250 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 25 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici istat, comprensiva sia del mantenimento ordinario che di quello straordinario;
5) Assegno unico in favore della madre;
6) Il padre acconsente al rinnovo dei documenti per la bambina validi per l'espatrio e la madre si impegna ad informare preventivamente il padre dei viaggi all'estero con la bambina fornendo un recapito di dove andrà a risiedere;
7) Spese di lite compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, cittadina italiana ed albanese, nata a [...] l'[...] e , Parte_1 Parte_2
cittadino albanese nato a [...] il [...], contraevano matrimonio con rito concordatario in data 10.5.2021 a Tirana (Albania), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Vo' (PD) al n. 8, parte II, serie C, anno 2021.
Dalla loro unione, in data 23.06.2021, nasceva la figlia Per_1
In data 06.03.2025, depositava ricorso ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. chiedendo Parte_1
che venisse pronunciata sentenza di separazione;
in particolare, nell'atto di ricorso, ella chiedeva, nel merito, che venisse stabilito l'affido esclusivo della figlia minore alla madre e un assegno di mantenimento in favore della figlia a carico del padre.
In data 24.09.2025, si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione CP_1
avanzata da parte ricorrente, ma formulando, a sua volta, proprie distinte conclusioni in ordine alla stessa;
in particolare, egli contestava la domanda di addebito della separazione formulata da parte
2 ricorrente e chiedeva che venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia e che venisse determinata una somma inferiore a quella richiesta dalla ricorrente a titolo di mantenimento della figlia minore.
All'udienza del 25.09.2025 avanti il GD le parti raggiungevano il seguente accordo:
“1) Affido condiviso della figlia minore salvo per le ragioni di salute della bambina e per la richiesta
e percezione di tutti i sostegni economici previsti per la patologia della minore;
tali decisioni potranno essere assunte dalla madre a prescindere dal consenso del marito;
2) collocamento prevalente della minore presso la madre;
3) Diritto di visita del padre:
- a settimane alternate, il sabato e la domenica senza pernotto, previ accordi con la madre e con gradualità onde consentire alla minore di istaurare un rap-porto di familiarità con il padre
- tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, previ accordi con la madre;
- 1g durante le vacanze pasquali (con l'alternanza del giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni);
- 10 gg anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 30.05 di ogni anno;
4) Contributo del padre al mantenimento della minore nella misura complessiva di euro 250 mensili, da versarsi alla madre entro il giorno 25 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici istat, comprensiva sia del mantenimento ordinario che di quello straordinario;
5) Assegno unico in favore della madre;
6) Il padre acconsente al rinnovo dei documenti per la bambina validi per l'espatrio e la madre si impegna ad informare preventivamente il padre dei viaggi all'estero con la bambina fornendo un recapito di dove andrà a risiedere;
7) Spese di lite compensate.”
***
Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità ( è nato in Parte_2
Albania e negli atti di causa non vi è prova che egli abbia anche la cittadinanza italiana), appare
3 necessario verificare, per ogni domanda proposta, se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “i) la residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dalla ricorrente in data 06.03.2025.
Relativamente alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, l'articolo 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
Nel caso in esame, la figlia minore della coppia risiede in Italia , cosicchè ai sensi del citato art 8 va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario.
Con riferimento all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore dei figli, trova applicazione il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008,
"relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", applicabile dal 18 giugno 2011. Anche
questo regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quali criteri generali di competenza giurisdizionale ai sensi dell'articolo 3, lettera a e b, la residenza abituale del convenuto e quella del creditore della prestazione alimentare, e, ai sensi dell'articolo 3 lettera c e d, quello del giudice competente a conoscere dell'azione principale relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale, qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione.
Nella fattispecie in esame opera sia il criterio del creditore della prestazione, poiché la ricorrente e la figlia risiedono in provincia di Padova, sia quello del Tribunale davanti al quale è stata proposta la domanda relativa alla responsabilità genitoriale.
Ne consegue che sussiste la giurisdizione italiana su tutte le domande proposte nel ricorso. 4 Passando alla normativa sostanziale applicabile alla fattispecie, è necessario distinguere le varie domande.
In primo luogo, la legge applicabile alla domanda di separazione personale, va individuata applicando il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20.12.2010, "relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale" (c.d. Roma III), in vigore anche in Italia, in quanto il nostro paese ha partecipato alla cooperazione rafforzata in questo settore.
Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento Roma III, in mancanza di una valida electio iuris (scelta concorde delle parti sulla legge applicabile), il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel caso di specie entrambe le parti hanno residenza in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (comprendente diritti e doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), va rilevato che, fermo il disposto dell'art 36 della L
218/95 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza quei provvedimenti che,
pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore,
rientrano nel campo di applicazione non dell'art 36 cit, ma dell'art 42 L 218/95, il quale rinvia alla convenzione dell'Aja del 5.10.61, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione di minori, resa esecutiva in Italia con L 24.10.80 n 742 (si veda Cass Sez Un 9.01.01 n.
1), oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'articolo 16 rinvia direttamente,
per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello stato di residenza abituale del minore.
Ne consegue che nel caso concreto, essendo i minori residenti in Italia, trova senz'latro applicazione la legge Italiana .
5 Da ultimo, in ordine alla domanda di contributo al mantenimento della minore, viene in considerazione l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 4/2019, a norma del quale "la legge applicabile alle
obbligazioni alimentari e determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23/11/2007 relativo alla legge
applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento.”.
Questo protocollo è stato ratificato dall'unione europea l'8.04.2010 che ne ha stabilita l'applicazione nell'unione a decorrere dal 18.06.11.
L'articolo 3 del Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile, prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, mentre l'art 4 rinvia alla legge del foro, qualora il creditore non possa ottenere gli alimenti dal debitore ai sensi della legge indicata all'art 3 o, comunque, abbia scelto quale giudice competente quello dello stato dove il debitore ha la residenza abituale.
Nel caso in esame, ricorre il criterio della residenza abituale del creditore dell'obbligazione alimentare che va, quindi, individuata nella legge italiana agli artt 337 bis e ss del c.c.
Riconosciuta la giurisdizione italiana e l'applicazione della legge italiana, la domanda di separazione, proposta dalle parti, merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili di illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata delle parti e adeguatamente tutelanti dell'interesse della figlia anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, si prende atto Per_1
delle condizioni sub 1, 2, 3, 4, 7.
Quanto ai punti 5 e 6, si dà atto che trattandosi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti e vertendo su diritti disponibili, non necessitano di essere recepito dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la natura e l'esito del procedimento, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
6 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a Parte_1 Parte_2
vivere separati nel reciproco rispetto;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vò (PD) di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro del Comune di Vò (PD) al n. 8, parte
II, serie C, anno 2021;
3. omologa per ogni effetto di legge la separazione tra e alle Parte_1 Parte_2
condizioni riportate in epigrafe sub 1, 2, 3, 4;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, in data 23.10.25
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
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