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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/04/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
RG 5313/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
, con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to ROBERTO PARISE Parte_1
RICORRENTE contro
con l'assistenza e la difesa degli Avv.ti MARCELLO CARNOVALE, , CP_1 Controparte_2
e CP_3 Controparte_4
RESISTENTE
*** Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito di note.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 14/11/2022, Pt_1
ha convenuto in giudizio
[...] CP_1
Parte ricorrente ha descritto di avere lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola EL AZ, come OTD, per i seguenti periodi: dal 23/05/2017 al 05/06/2017, dal 19/02/2018 al 28/04/2018, dal 15/03/2019 al 30/04/2019. Ha dedotto di avere ricevuto, in data 27/06/2022, comunicazione della cancellazione dagli elenchi delle giornate indicate. Proposti ricorsi amministrativi, ha agito in giudizio per l'accertamento dell'effettivo svolgimento dei rapporti di lavoro e del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di 11 giornate per l'anno 2017, 43 giornate per l'anno 2018, 38 giornate per l'anno 2019, con vittoria di spese.
L' convenuto si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso e l'intervenuta CP_5 decadenza, chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel merito infondata, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testi di parte ricorrente e Parte_2 Parte_3
.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Rigettate le eccezioni preliminari opposte da che risultano generiche e in ogni caso infondate, CP_1 in particolare, non sussistono ragioni di inammissibilità e nessuna decadenza è maturata, il presente ricorso va rigettato nel merito, sulla base delle seguenti motivazioni.
II. È necessario premettere che l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori subordinati a tempo determinato del settore dell'agricoltura, nonché più in generale del diritto di tali lavoratori alle prestazioni previdenziali, presuppone un prius, costituito dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura. In assenza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che costituisce uno strumento di agevolazione probatoria, parte ricorrente è tenuta ad allegare e provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, pienamente e direttamente riconducibile al tipo legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di una specifica disciplina normativa di taluni suoi aspetti. Deve, quindi, farsi riferimento all'ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Non costituiscono, invece, di per sé requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione in argomento, Cass., n. 12033/1992, n. 11178/1996, n. 11502/2000, n. 14414/2000). Ancora in punto di diritto, si riprende un passaggio della motivazione della sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari all'esito del procedimento RG n. 505/2017: «Sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) il lavoratore agricolo il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento
2 che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione ……, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass, Sez. Un., 26.10.2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Cass. 11.2.2016, n. 2739: l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l a seguito di CP_1 un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente.
Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1 lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”.».
III. Chiarito l'onere assertivo e probatorio che grava sul lavoratore agricolo, in particolare nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione, è opportuno svolgere alcune considerazioni generali sul contenzioso nell'ambito del quale si inquadra la presente controversia, che si riprendono dalla già citata sentenza della Corte d'Appello di Bari, la cui motivazione delinea efficacemente le problematiche sottese che si ripropongono nei vari contesti territoriali in cui il contenzioso agricolo in questione è diffuso. Nel sottolineare la necessità di una puntuale allegazione, prima ancora della prova, con riferimento al rapporto di lavoro agricolo di cui si afferma la sussistenza e la natura subordinata al fine dell'iscrizione negli elenchi, la Corte afferma che ciò: «(…) si impone a maggior ragione per via delle caratteristiche del contenzioso cui questa controversia accede. Infatti, il presente processo si inserisce nel novero del vasto contenzioso categoriale degli accrediti assicurativi e delle prestazioni in agricoltura, che nel ha assunto in passato e conserva tuttora un dimensionamento Controparte_6 abnorme, con la conseguenza di una gravosità nettamente anomala del carico degli uffici giudiziari del lavoro competenti per territorio.
Questo avviene non per il numero degli addetti effettivamente occupati nella pianura dauna alle dipendenze di vere aziende agricole;
bensì per il fenomeno deviante delle denunce fittizie di manodopera a iniziativa di pseudo-aziende prive di
3 terreni oppure con una disponibilità di fondi estremamente minore rispetto al fabbisogno soltanto rappresentato mediante plurime denunce inveritiere.
Ne derivano: continue verifiche ispettive da parte dei servizi di vigilanza degli enti pubblici previdenziali, della DTL e degli organi di polizia;
migliaia di disconoscimenti e cancellazioni da parte dell' altrettante iniziative processuali CP_1 finalizzate a ottenere l'accredito delle giornate negate dall'ente gestore;
anzi un numero molto maggiore di controversie, trattandosi quasi sempre di domande giudiziarie individuali frazionate per anno, per trattamento previdenziale e per azienda pseudo-datrice, nonché distinte secondo la finalità soltanto accertativa del diritto oppure mirata al pagamento delle singole prestazioni corrispondenti;
frequenti ricadute in ambito penale e interventi, mediante provvedimenti pure restrittivi, delle autorità, di polizia e giudiziarie, preposte al contrasto contro le violazioni di rilevanza penale, il che dimostra l'attiva presenza di un sostrato malavitoso e organizzato.
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Sul versante del diritto sostanziale del lavoro e previdenziale, bisogna segnalare una distorsione giuridica che rende palese la devianza del fenomeno e, quindi, concorre a spiegare la natura insolitamente massiva del contenzioso nel quale si inserisce la presente controversia.
Si può riassumerla così: mentre normalmente il lavoro irregolare viene taciuto e sovente anche nascosto, in particolare, dal datore di lavoro – tanto che si definisce “in nero” – per evitare il pagamento dei contributi agli enti previdenziali;
nel fenomeno territoriale in esame, al contrario, viene fatta apparire, mediante la documentazione aziendale e le denunce di manodopera, l'esistenza di rapporti di lavoro che in realtà non si sono mai svolti, al fine di permettere agli pseudo-lavoratori di ricevere dall' prestazioni previdenziali come l'indennità di disoccupazione, l'indennità di malattia, l'indennità di CP_1 maternità, con vantaggi anche sugli accrediti contributivi (le c.d. giornate) utili ai fini della pensione.
Questo, nelle more degli accertamenti, dei disconoscimenti e delle cancellazioni da parte dell si verifica, CP_1 nonostante la maturazione già avvenuta delle omissioni contributive totali degli pseudo-datori di lavoro, per effetto del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 2116, 1° comma, cod. civ., che è meritorio e sacrosanto, ma nella specie viene piegato a un utilizzo del tutto abusivo.
Almeno altri due problemi anomali si riscontrano dopo gli accertamenti, i disconoscimenti e le cancellazioni da parte dell' perché: I) rimangono senza esito le violazioni contributive per centinaia di migliaia di euro (talvolta milioni di CP_1 euro), siccome acclarate a carico di soggetti – gli pseudo-datori di lavoro titolari delle aziende agricole inesistenti o vistosamente sottodimensionate – che di regola non hanno risorse economiche né beni aggredibili dall'ente previdenziale creditore;
II) viene alimentato un ulteriore tipo di contenzioso, derivante dalle richieste dell di ripetizione delle prestazioni indebitamente CP_1 pagate e avente consistenza proporzionalmente elevata.
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Così inquadrato il fenomeno, è esigibile che l'articolazione della prova testimoniale sia particolarmente precisa.
In mancanza di tale necessario preludio processuale, non è possibile nemmeno ipotizzare che risulti appagante il risultato dell'attività istruttoria, ove (erroneamente) ammessa.
La parte attrice deve fornire prove convincenti di una realtà lavorativa da verificare con attenzione, a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice – nel suddetto contesto territoriale – come di molte altre pseudo-aziende.
Detto con parole diverse, perché uno dei rapporti disconosciuti dall venga riabilitato in sede giudiziaria è CP_1 necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico, mentre la prova testimoniale in esame non ha questa attitudine.».
4 IV. Passando all'analisi del caso di specie, è necessario soffermarsi sulle emergenze dell'accertamento ispettivo svolto da operante in regione Basilicata (verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_1
2021008211), che ha riguardato il periodo dal 1/10/2015 al 30/06/2019 ed è stato svolto dal 26/10/2021 al 24/11/2021, quando l'azienda agricola EL AZ, ubicata in Scanzano Jonico (MT), era già cessata (precisamente l'attività risulta cessata dal 31/12/2020). L'accertamento è stato quindi svolto sulla base dei dati presenti negli archivi informatici dell CP_1 della documentazione del lavoro e contabile acquisita e delle dichiarazioni dei lavoratori che è stato possibile reperire, non essendo stato possibile in luce del tempo trascorso riscontrare alcuna coltivazione. Primo dato rilevante emerso dall'accertamento è la denuncia, da parte della ditta, della disponibilità in conduzione di un solo terreno agricolo, con scadenza in data 30/06/2018. Durante l'accertamento è stato prodotto un ulteriore contratto di affitto, non denunciato, relativo al periodo successivo, tra EL AZ e il figlio proprietario CP_7
A fronte di ciò, per gli anni oggetto di accertamento l'azienda ha denunciato manodopera agricola indicata nella tabella che si riporta, anche con la retribuzione ordinaria.
Quanto ai contributi, sono risultati versamenti parziali solo per il IV trimestre 2016. In ordine al volume di affari, dall'archivio dell'agenzia delle entrate è emerso quanto segue:
5 L'unico interlocutore commerciale dell'azienda è stato dunque, a vario titolo, sempre il figlio della titolare a sua volta titolare di azienda agricola, come emerge da quanto riportato. CP_7
Quindi, non solo le giornate denunciate tramite DMAG sono risultate sproporzionate rispetto alla consistenza aziendale (con riguardo in particolare ai terreni denunciati o emersi come disponibili), ma considerando anche il volume delle fatture reperite il solo costo del lavoro, pur volendo considerare l'inadempienza contributiva, avrebbe reso l'attività in sostanza diseconomica. A ciò si aggiungono le dichiarazioni dei lavoratori sentiti dagli ispettori, che non erano a conoscenza dell'identità del datore di lavoro e hanno dichiarato di non avere mai lavorato per una donna, né nelle tipologie di colture emerse dall'accertamento (coltivazione di fragole). Quindi, pur risultando che i lavoratori sentiti avevano reso delle prestazioni lavorative in agricoltura, non è stato possibile per gli ispettori ricostruire in quali colture e alle dipendenze di chi, con la conseguenza che hanno messo in discussione la reale attività datoriale della ditta EL AZ. La titolare dell'azienda non si è mai presentata nei vari passaggi dell'accertamento ispettivo, gli spettori si sono interfacciati solo con il figlio
CP_7
Dunque, non potendo stabilire con certezza il datore di lavoro per cui i lavoratori sentiti avevano prestato attività, ha proceduto all'annullamento delle posizioni assicurative dichiarate dalla ditta, CP_1 non ritenendole alla stessa ascrivibili e rimettendo ai competenti uffici della sede di Matera gli CP_1 accertamenti per l'imputazione al corretto datore di lavoro.
V. A fronte del quadro emerso dal verbale ispettivo, parte ricorrente non ha fornito prova sufficiente dello svolgimento dei rapporti di lavoro di cui è causa alle effettive dipendenze della ditta EL AZ. Si riportano le dichiarazioni dei testi escussi.
OK : “Conosco la ricorrente avendo lavorato con lei presso l'azienda EL AZ, che era una signora Pt_2 della Bosnia Erzegovina, l'azienda si trova sulla strada 106 andando per val d'agri. Abbiamo lavorato insieme nel 2016,
2017, 2018, 2019, i mesi erano febbraio, marzo, aprile, maggio, quesiti sono i mesi in cui lavoriamo le fragole. Anche giugno. Ha lavorato fino a due anni fa. Io ero autista, ma anche fattore, dovevo dirigere un po' il lavoro. C'era poi la signora che guardava, dava indicazioni sul lavoro. ADR: prendevo i lavoratori a Mirto Crosia e andavamo a lavorare a Scanzano Ionico. Passavo nelle loro zone e li prendevo. Erano abbastanza persone. Ricordo ad esempio , , Parte_3 Testimone_1
, e altri. Testimone_2 Testimone_3
ADR: io davo i guanti e gli strumenti per lavorare, consegnavo i carrelli, le cassette da riempire. Si raccoglievano le fragole. Poi dei ragazzi della zona caricavano sui furgoni e portavano nel magazzino APO UI. ADR: il lavoro dipendeva dalla raccolta, potevano essere 5 o 6 giorni a settimana, ma anche 3, perché non si maturano nello stesso giorno. L'orario era dalle 6:00 alle 13:00, compresa la pausa di 20 minuti. ADR. io facevo lo stesso orario degli altri. Io dirigevo, poi andavo in autobus a riposarmi, li mettevo in ordine e poi andavo. La mattina alle 4:00 li prendevo e tornavamo alle 15:00 a Mirto Crosia. Ci vuole due ore di strada. ADR. con la ricorrente non siamo parenti, non abbiamo rapporti personali. ADR. io ho causa con mi trovo nella stessa condizione. La causa è in corso. CP_1
ADR. siamo stati pagati.
6 ADR. io nel 2018 lavoravo sempre per la stessa azienda, ci lavoro ancora, però ha cambiato datore di lavoro. Stesso posto, altro datore di lavoro, che sarebbe il figlio ADR. io ho lavorato dal 2009, ma non abbiamo CP_7 avuto problemi con le giornate fino al 2016. Siamo arrivati a lavorare al 2024, con il figlio.”.
TE EL: “ADR: conosco la ricorrente avendo lavorato con lei presso l'azienda EL AZ. Erano gli anni 2017, 2018, 2019. I mesi non li ricordo. Io lavoro per l'azienda dal 2011, fino al 2020 era EL AZ poi AS UI, stessa azienda, il figlio della signora. Non siamo parenti, non abbiamo rapporti personali con la ricorrente. ADR. raccoglievamo le fragole. ci dava le cassette e i guanti, a volte ci portava anche i carrelli. Parte_2
ADR. lavoravamo 3, 4, 5 giorni alla settimana. Lavoravamo 6 ore e 40, l'inizio dipendeva dal caldo. ADR. andavamo al lavoro con con il pullman. Partivamo da Mirto Crosia. C'era anche la ricorrente. Parte_2
ADR. i ragazzi che lavoravano in azienda poi caricavano le fragole sui mezzi. ADR. venivamo pagati. ADR. io ho causa con ”. CP_1
VI. Ciò che spicca dalle dichiarazioni dei testi escussi è la variabilità del numero di giornate di lavoro settimanali svolte, ma soprattutto il dare atto di avere lavorato con una stessa azienda nel corso del tempo, anche con il figlio di EL AZ come diverso datore di lavoro, posto che è però documentale che alla fine del 2020 la ditta EL AZ è cessata e al momento dell'accertamento (autunno 2021) gli ispettori non hanno potuto riscontrare alcuna coltivazione. In particolare, , “ADR. io nel Parte_2
2018 lavoravo sempre per la stessa azienda, ci lavoro ancora, però ha cambiato datore di lavoro. Stesso posto, altro datore di lavoro, che sarebbe il figlio ADR. io ho lavorato dal 2009, ma non abbiamo avuto problemi CP_7 con le giornate fino al 2016. Siamo arrivati a lavorare al 2024, con il figlio.”; , “Io lavoro Parte_3 per l'azienda dal 2011, fino al 2020 era EL AZ poi AS UI, stessa azienda, il figlio della signora.”. Si sottolinea che la AS UI s.r.l. dall'accertamento ispettivo risulta (in particolare dalle fatture di vendita) essere società diversa dall'azienda EL AZ, già esistente contemporaneamente alla stessa, non si tratta quindi dello svolgimento della medesima attività da parte di soggetti diversi nel corso del tempo, ma di due aziende diverse, una intestata alla madre e l'altra al figlio, coesistenti.
Dall'accertamento è emerso che i lavoratori sentiti non erano a conoscenza dell'identità del datore di lavoro e hanno dichiarato di non avere mai lavorato per una donna, né di essersi occupati delle tipologie di colture emerse dall'accertamento e anche dedotte in ricorso (coltivazione di fragole). Esiste quindi una distanza incolmabile tra quanto dichiarato agli ispettori dai lavoratori sentiti e la prova testimoniale assunta quanto al ruolo di EL AZ come datore di lavoro e alle coltivazioni, che si ripercuote in modo sfavorevole a carico della parte ricorrente, su cui grava l'onere della prova. Infatti, va considerato che i testimoni escussi sono altri braccianti il cui rapporto di lavoro è stato oggetto del medesimo disconoscimento, in causa con come dagli stessi dichiarato, la cui CP_1 attendibilità è quindi limitata e va valutata con particolare rigore, in quanto hanno un interesse concreto a vedere inficiata la solidità di un accertamento ispettivo che riguarda anche la loro vicenda lavorativa, nonché il carattere stereotipato delle dichiarazioni rese. Dunque, l'istruttoria svolta non è idonea a superare le criticità sollevate dall'accertamento ispettivo, né per quanto attiene ai rilevati profili di diseconomicità dell'attività dell'azienda, né in ordine al fulcro dell'accertamento, ossia l'impossibilità di imputare a EL AZ come datore effettivo i rapporti di
7 lavoro, con la conseguenza che deve concludersi con il ritenere la ditta un assuntore fittizio di manodopera.
VII. Si rileva, infine, che non assumono un valore probatorio dirimente ai fini della decisione i documenti prodotti dalla parte ricorrente (come le buste paga), in quanto si tratta di elementi documentali che non sono incompatibili con la natura fittizia dei rapporti di lavoro alle dipendenze della ditta, come comprovato da un'ampia casistica di questo Tribunale, la quale vede in numerosi casi il lavoratore agricolo soccombente, nonostante la produzione dei documenti in questione. Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro, in questo caso alle dipendenze dell'azienda EL AZ, a fronte di un accertamento ispettivo dell' dettagliato e circostanziato, che ne ha affermato la fittizietà. CP_1
Data l'assenza di questa prova, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
*** La complessità dell'accertamento in fatto sotteso al giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 30/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
8
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
, con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to ROBERTO PARISE Parte_1
RICORRENTE contro
con l'assistenza e la difesa degli Avv.ti MARCELLO CARNOVALE, , CP_1 Controparte_2
e CP_3 Controparte_4
RESISTENTE
*** Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito di note.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 14/11/2022, Pt_1
ha convenuto in giudizio
[...] CP_1
Parte ricorrente ha descritto di avere lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola EL AZ, come OTD, per i seguenti periodi: dal 23/05/2017 al 05/06/2017, dal 19/02/2018 al 28/04/2018, dal 15/03/2019 al 30/04/2019. Ha dedotto di avere ricevuto, in data 27/06/2022, comunicazione della cancellazione dagli elenchi delle giornate indicate. Proposti ricorsi amministrativi, ha agito in giudizio per l'accertamento dell'effettivo svolgimento dei rapporti di lavoro e del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di 11 giornate per l'anno 2017, 43 giornate per l'anno 2018, 38 giornate per l'anno 2019, con vittoria di spese.
L' convenuto si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso e l'intervenuta CP_5 decadenza, chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel merito infondata, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testi di parte ricorrente e Parte_2 Parte_3
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MOTIVI DELLA DECISIONE I. Rigettate le eccezioni preliminari opposte da che risultano generiche e in ogni caso infondate, CP_1 in particolare, non sussistono ragioni di inammissibilità e nessuna decadenza è maturata, il presente ricorso va rigettato nel merito, sulla base delle seguenti motivazioni.
II. È necessario premettere che l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori subordinati a tempo determinato del settore dell'agricoltura, nonché più in generale del diritto di tali lavoratori alle prestazioni previdenziali, presuppone un prius, costituito dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura. In assenza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che costituisce uno strumento di agevolazione probatoria, parte ricorrente è tenuta ad allegare e provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, pienamente e direttamente riconducibile al tipo legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di una specifica disciplina normativa di taluni suoi aspetti. Deve, quindi, farsi riferimento all'ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Non costituiscono, invece, di per sé requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione in argomento, Cass., n. 12033/1992, n. 11178/1996, n. 11502/2000, n. 14414/2000). Ancora in punto di diritto, si riprende un passaggio della motivazione della sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari all'esito del procedimento RG n. 505/2017: «Sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) il lavoratore agricolo il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento
2 che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione ……, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass, Sez. Un., 26.10.2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Cass. 11.2.2016, n. 2739: l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l a seguito di CP_1 un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente.
Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1 lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”.».
III. Chiarito l'onere assertivo e probatorio che grava sul lavoratore agricolo, in particolare nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione, è opportuno svolgere alcune considerazioni generali sul contenzioso nell'ambito del quale si inquadra la presente controversia, che si riprendono dalla già citata sentenza della Corte d'Appello di Bari, la cui motivazione delinea efficacemente le problematiche sottese che si ripropongono nei vari contesti territoriali in cui il contenzioso agricolo in questione è diffuso. Nel sottolineare la necessità di una puntuale allegazione, prima ancora della prova, con riferimento al rapporto di lavoro agricolo di cui si afferma la sussistenza e la natura subordinata al fine dell'iscrizione negli elenchi, la Corte afferma che ciò: «(…) si impone a maggior ragione per via delle caratteristiche del contenzioso cui questa controversia accede. Infatti, il presente processo si inserisce nel novero del vasto contenzioso categoriale degli accrediti assicurativi e delle prestazioni in agricoltura, che nel ha assunto in passato e conserva tuttora un dimensionamento Controparte_6 abnorme, con la conseguenza di una gravosità nettamente anomala del carico degli uffici giudiziari del lavoro competenti per territorio.
Questo avviene non per il numero degli addetti effettivamente occupati nella pianura dauna alle dipendenze di vere aziende agricole;
bensì per il fenomeno deviante delle denunce fittizie di manodopera a iniziativa di pseudo-aziende prive di
3 terreni oppure con una disponibilità di fondi estremamente minore rispetto al fabbisogno soltanto rappresentato mediante plurime denunce inveritiere.
Ne derivano: continue verifiche ispettive da parte dei servizi di vigilanza degli enti pubblici previdenziali, della DTL e degli organi di polizia;
migliaia di disconoscimenti e cancellazioni da parte dell' altrettante iniziative processuali CP_1 finalizzate a ottenere l'accredito delle giornate negate dall'ente gestore;
anzi un numero molto maggiore di controversie, trattandosi quasi sempre di domande giudiziarie individuali frazionate per anno, per trattamento previdenziale e per azienda pseudo-datrice, nonché distinte secondo la finalità soltanto accertativa del diritto oppure mirata al pagamento delle singole prestazioni corrispondenti;
frequenti ricadute in ambito penale e interventi, mediante provvedimenti pure restrittivi, delle autorità, di polizia e giudiziarie, preposte al contrasto contro le violazioni di rilevanza penale, il che dimostra l'attiva presenza di un sostrato malavitoso e organizzato.
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Sul versante del diritto sostanziale del lavoro e previdenziale, bisogna segnalare una distorsione giuridica che rende palese la devianza del fenomeno e, quindi, concorre a spiegare la natura insolitamente massiva del contenzioso nel quale si inserisce la presente controversia.
Si può riassumerla così: mentre normalmente il lavoro irregolare viene taciuto e sovente anche nascosto, in particolare, dal datore di lavoro – tanto che si definisce “in nero” – per evitare il pagamento dei contributi agli enti previdenziali;
nel fenomeno territoriale in esame, al contrario, viene fatta apparire, mediante la documentazione aziendale e le denunce di manodopera, l'esistenza di rapporti di lavoro che in realtà non si sono mai svolti, al fine di permettere agli pseudo-lavoratori di ricevere dall' prestazioni previdenziali come l'indennità di disoccupazione, l'indennità di malattia, l'indennità di CP_1 maternità, con vantaggi anche sugli accrediti contributivi (le c.d. giornate) utili ai fini della pensione.
Questo, nelle more degli accertamenti, dei disconoscimenti e delle cancellazioni da parte dell si verifica, CP_1 nonostante la maturazione già avvenuta delle omissioni contributive totali degli pseudo-datori di lavoro, per effetto del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 2116, 1° comma, cod. civ., che è meritorio e sacrosanto, ma nella specie viene piegato a un utilizzo del tutto abusivo.
Almeno altri due problemi anomali si riscontrano dopo gli accertamenti, i disconoscimenti e le cancellazioni da parte dell' perché: I) rimangono senza esito le violazioni contributive per centinaia di migliaia di euro (talvolta milioni di CP_1 euro), siccome acclarate a carico di soggetti – gli pseudo-datori di lavoro titolari delle aziende agricole inesistenti o vistosamente sottodimensionate – che di regola non hanno risorse economiche né beni aggredibili dall'ente previdenziale creditore;
II) viene alimentato un ulteriore tipo di contenzioso, derivante dalle richieste dell di ripetizione delle prestazioni indebitamente CP_1 pagate e avente consistenza proporzionalmente elevata.
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Così inquadrato il fenomeno, è esigibile che l'articolazione della prova testimoniale sia particolarmente precisa.
In mancanza di tale necessario preludio processuale, non è possibile nemmeno ipotizzare che risulti appagante il risultato dell'attività istruttoria, ove (erroneamente) ammessa.
La parte attrice deve fornire prove convincenti di una realtà lavorativa da verificare con attenzione, a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice – nel suddetto contesto territoriale – come di molte altre pseudo-aziende.
Detto con parole diverse, perché uno dei rapporti disconosciuti dall venga riabilitato in sede giudiziaria è CP_1 necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico, mentre la prova testimoniale in esame non ha questa attitudine.».
4 IV. Passando all'analisi del caso di specie, è necessario soffermarsi sulle emergenze dell'accertamento ispettivo svolto da operante in regione Basilicata (verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_1
2021008211), che ha riguardato il periodo dal 1/10/2015 al 30/06/2019 ed è stato svolto dal 26/10/2021 al 24/11/2021, quando l'azienda agricola EL AZ, ubicata in Scanzano Jonico (MT), era già cessata (precisamente l'attività risulta cessata dal 31/12/2020). L'accertamento è stato quindi svolto sulla base dei dati presenti negli archivi informatici dell CP_1 della documentazione del lavoro e contabile acquisita e delle dichiarazioni dei lavoratori che è stato possibile reperire, non essendo stato possibile in luce del tempo trascorso riscontrare alcuna coltivazione. Primo dato rilevante emerso dall'accertamento è la denuncia, da parte della ditta, della disponibilità in conduzione di un solo terreno agricolo, con scadenza in data 30/06/2018. Durante l'accertamento è stato prodotto un ulteriore contratto di affitto, non denunciato, relativo al periodo successivo, tra EL AZ e il figlio proprietario CP_7
A fronte di ciò, per gli anni oggetto di accertamento l'azienda ha denunciato manodopera agricola indicata nella tabella che si riporta, anche con la retribuzione ordinaria.
Quanto ai contributi, sono risultati versamenti parziali solo per il IV trimestre 2016. In ordine al volume di affari, dall'archivio dell'agenzia delle entrate è emerso quanto segue:
5 L'unico interlocutore commerciale dell'azienda è stato dunque, a vario titolo, sempre il figlio della titolare a sua volta titolare di azienda agricola, come emerge da quanto riportato. CP_7
Quindi, non solo le giornate denunciate tramite DMAG sono risultate sproporzionate rispetto alla consistenza aziendale (con riguardo in particolare ai terreni denunciati o emersi come disponibili), ma considerando anche il volume delle fatture reperite il solo costo del lavoro, pur volendo considerare l'inadempienza contributiva, avrebbe reso l'attività in sostanza diseconomica. A ciò si aggiungono le dichiarazioni dei lavoratori sentiti dagli ispettori, che non erano a conoscenza dell'identità del datore di lavoro e hanno dichiarato di non avere mai lavorato per una donna, né nelle tipologie di colture emerse dall'accertamento (coltivazione di fragole). Quindi, pur risultando che i lavoratori sentiti avevano reso delle prestazioni lavorative in agricoltura, non è stato possibile per gli ispettori ricostruire in quali colture e alle dipendenze di chi, con la conseguenza che hanno messo in discussione la reale attività datoriale della ditta EL AZ. La titolare dell'azienda non si è mai presentata nei vari passaggi dell'accertamento ispettivo, gli spettori si sono interfacciati solo con il figlio
CP_7
Dunque, non potendo stabilire con certezza il datore di lavoro per cui i lavoratori sentiti avevano prestato attività, ha proceduto all'annullamento delle posizioni assicurative dichiarate dalla ditta, CP_1 non ritenendole alla stessa ascrivibili e rimettendo ai competenti uffici della sede di Matera gli CP_1 accertamenti per l'imputazione al corretto datore di lavoro.
V. A fronte del quadro emerso dal verbale ispettivo, parte ricorrente non ha fornito prova sufficiente dello svolgimento dei rapporti di lavoro di cui è causa alle effettive dipendenze della ditta EL AZ. Si riportano le dichiarazioni dei testi escussi.
OK : “Conosco la ricorrente avendo lavorato con lei presso l'azienda EL AZ, che era una signora Pt_2 della Bosnia Erzegovina, l'azienda si trova sulla strada 106 andando per val d'agri. Abbiamo lavorato insieme nel 2016,
2017, 2018, 2019, i mesi erano febbraio, marzo, aprile, maggio, quesiti sono i mesi in cui lavoriamo le fragole. Anche giugno. Ha lavorato fino a due anni fa. Io ero autista, ma anche fattore, dovevo dirigere un po' il lavoro. C'era poi la signora che guardava, dava indicazioni sul lavoro. ADR: prendevo i lavoratori a Mirto Crosia e andavamo a lavorare a Scanzano Ionico. Passavo nelle loro zone e li prendevo. Erano abbastanza persone. Ricordo ad esempio , , Parte_3 Testimone_1
, e altri. Testimone_2 Testimone_3
ADR: io davo i guanti e gli strumenti per lavorare, consegnavo i carrelli, le cassette da riempire. Si raccoglievano le fragole. Poi dei ragazzi della zona caricavano sui furgoni e portavano nel magazzino APO UI. ADR: il lavoro dipendeva dalla raccolta, potevano essere 5 o 6 giorni a settimana, ma anche 3, perché non si maturano nello stesso giorno. L'orario era dalle 6:00 alle 13:00, compresa la pausa di 20 minuti. ADR. io facevo lo stesso orario degli altri. Io dirigevo, poi andavo in autobus a riposarmi, li mettevo in ordine e poi andavo. La mattina alle 4:00 li prendevo e tornavamo alle 15:00 a Mirto Crosia. Ci vuole due ore di strada. ADR. con la ricorrente non siamo parenti, non abbiamo rapporti personali. ADR. io ho causa con mi trovo nella stessa condizione. La causa è in corso. CP_1
ADR. siamo stati pagati.
6 ADR. io nel 2018 lavoravo sempre per la stessa azienda, ci lavoro ancora, però ha cambiato datore di lavoro. Stesso posto, altro datore di lavoro, che sarebbe il figlio ADR. io ho lavorato dal 2009, ma non abbiamo CP_7 avuto problemi con le giornate fino al 2016. Siamo arrivati a lavorare al 2024, con il figlio.”.
TE EL: “ADR: conosco la ricorrente avendo lavorato con lei presso l'azienda EL AZ. Erano gli anni 2017, 2018, 2019. I mesi non li ricordo. Io lavoro per l'azienda dal 2011, fino al 2020 era EL AZ poi AS UI, stessa azienda, il figlio della signora. Non siamo parenti, non abbiamo rapporti personali con la ricorrente. ADR. raccoglievamo le fragole. ci dava le cassette e i guanti, a volte ci portava anche i carrelli. Parte_2
ADR. lavoravamo 3, 4, 5 giorni alla settimana. Lavoravamo 6 ore e 40, l'inizio dipendeva dal caldo. ADR. andavamo al lavoro con con il pullman. Partivamo da Mirto Crosia. C'era anche la ricorrente. Parte_2
ADR. i ragazzi che lavoravano in azienda poi caricavano le fragole sui mezzi. ADR. venivamo pagati. ADR. io ho causa con ”. CP_1
VI. Ciò che spicca dalle dichiarazioni dei testi escussi è la variabilità del numero di giornate di lavoro settimanali svolte, ma soprattutto il dare atto di avere lavorato con una stessa azienda nel corso del tempo, anche con il figlio di EL AZ come diverso datore di lavoro, posto che è però documentale che alla fine del 2020 la ditta EL AZ è cessata e al momento dell'accertamento (autunno 2021) gli ispettori non hanno potuto riscontrare alcuna coltivazione. In particolare, , “ADR. io nel Parte_2
2018 lavoravo sempre per la stessa azienda, ci lavoro ancora, però ha cambiato datore di lavoro. Stesso posto, altro datore di lavoro, che sarebbe il figlio ADR. io ho lavorato dal 2009, ma non abbiamo avuto problemi CP_7 con le giornate fino al 2016. Siamo arrivati a lavorare al 2024, con il figlio.”; , “Io lavoro Parte_3 per l'azienda dal 2011, fino al 2020 era EL AZ poi AS UI, stessa azienda, il figlio della signora.”. Si sottolinea che la AS UI s.r.l. dall'accertamento ispettivo risulta (in particolare dalle fatture di vendita) essere società diversa dall'azienda EL AZ, già esistente contemporaneamente alla stessa, non si tratta quindi dello svolgimento della medesima attività da parte di soggetti diversi nel corso del tempo, ma di due aziende diverse, una intestata alla madre e l'altra al figlio, coesistenti.
Dall'accertamento è emerso che i lavoratori sentiti non erano a conoscenza dell'identità del datore di lavoro e hanno dichiarato di non avere mai lavorato per una donna, né di essersi occupati delle tipologie di colture emerse dall'accertamento e anche dedotte in ricorso (coltivazione di fragole). Esiste quindi una distanza incolmabile tra quanto dichiarato agli ispettori dai lavoratori sentiti e la prova testimoniale assunta quanto al ruolo di EL AZ come datore di lavoro e alle coltivazioni, che si ripercuote in modo sfavorevole a carico della parte ricorrente, su cui grava l'onere della prova. Infatti, va considerato che i testimoni escussi sono altri braccianti il cui rapporto di lavoro è stato oggetto del medesimo disconoscimento, in causa con come dagli stessi dichiarato, la cui CP_1 attendibilità è quindi limitata e va valutata con particolare rigore, in quanto hanno un interesse concreto a vedere inficiata la solidità di un accertamento ispettivo che riguarda anche la loro vicenda lavorativa, nonché il carattere stereotipato delle dichiarazioni rese. Dunque, l'istruttoria svolta non è idonea a superare le criticità sollevate dall'accertamento ispettivo, né per quanto attiene ai rilevati profili di diseconomicità dell'attività dell'azienda, né in ordine al fulcro dell'accertamento, ossia l'impossibilità di imputare a EL AZ come datore effettivo i rapporti di
7 lavoro, con la conseguenza che deve concludersi con il ritenere la ditta un assuntore fittizio di manodopera.
VII. Si rileva, infine, che non assumono un valore probatorio dirimente ai fini della decisione i documenti prodotti dalla parte ricorrente (come le buste paga), in quanto si tratta di elementi documentali che non sono incompatibili con la natura fittizia dei rapporti di lavoro alle dipendenze della ditta, come comprovato da un'ampia casistica di questo Tribunale, la quale vede in numerosi casi il lavoratore agricolo soccombente, nonostante la produzione dei documenti in questione. Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro, in questo caso alle dipendenze dell'azienda EL AZ, a fronte di un accertamento ispettivo dell' dettagliato e circostanziato, che ne ha affermato la fittizietà. CP_1
Data l'assenza di questa prova, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
*** La complessità dell'accertamento in fatto sotteso al giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 30/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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