TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, Paola Farina, alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 32003 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. CAPPONI OBERDAN ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario dott.ssa TANDURELLA ANGELA, delegato ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c, ed elettivamente domiciliato presso la sede Filiale CP_1
Metropolitana sita in Roma, in viale Regina Margherita, come da delega in atti.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/09/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti;
deduceva che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimanti il diritto alla prestazione invocata, era stata accertata dal Decreto di omologa del 17/03/2024 RG n. 19645/2023 e che aveva debitamente trasmesso alle sedi competenti dell il citato decreto di omologa e la documentazione necessaria CP_1 alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata.
L' si è costituito in giudizio rappresentando di aver provveduto alla definizione del CP_1 provvedimento in data 12/11/2024, con conseguente liquidazione della prestazione invocata e delle somme dovute a titolo di arretrati nel mese di dicembre 2024 e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., rilevato che l' ha provveduto a riconoscere il diritto alla prestazione CP_1 assistenziale invocata e a liquidare gli importi dovuti con il cedolino di dicembre 2024
(doc. n. 2 del fascicolo di parte resistente) e che parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento, si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'integrale soddisfo della pretesa attorea. Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione dei ratei della provvidenza invocata è successiva al deposito (06/09/2024) e alla notifica del presente ricorso (11/10/2024), le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano e distraggono secondo il dispositivo che segue.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €. CP_1
1.860,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Roma, 17/02/2025
Il Giudice del lavoro
Paola Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, Paola Farina, alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 32003 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. CAPPONI OBERDAN ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario dott.ssa TANDURELLA ANGELA, delegato ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c, ed elettivamente domiciliato presso la sede Filiale CP_1
Metropolitana sita in Roma, in viale Regina Margherita, come da delega in atti.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/09/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti;
deduceva che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimanti il diritto alla prestazione invocata, era stata accertata dal Decreto di omologa del 17/03/2024 RG n. 19645/2023 e che aveva debitamente trasmesso alle sedi competenti dell il citato decreto di omologa e la documentazione necessaria CP_1 alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata.
L' si è costituito in giudizio rappresentando di aver provveduto alla definizione del CP_1 provvedimento in data 12/11/2024, con conseguente liquidazione della prestazione invocata e delle somme dovute a titolo di arretrati nel mese di dicembre 2024 e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter C.p.c., rilevato che l' ha provveduto a riconoscere il diritto alla prestazione CP_1 assistenziale invocata e a liquidare gli importi dovuti con il cedolino di dicembre 2024
(doc. n. 2 del fascicolo di parte resistente) e che parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento, si dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c, stante l'integrale soddisfo della pretesa attorea. Con riferimento alle spese di lite, considerando che la liquidazione dei ratei della provvidenza invocata è successiva al deposito (06/09/2024) e alla notifica del presente ricorso (11/10/2024), le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano e distraggono secondo il dispositivo che segue.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' a corrispondere al ricorrente le spese di lite che liquida in €. CP_1
1.860,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario per le spese generali da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Roma, 17/02/2025
Il Giudice del lavoro
Paola Farina