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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/11/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.193/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Dispositivo
della sentenza nella causa promossa con ricorso depositato in data 20.1.2023
da
, rappresentata e difesa dall'Avv. COSTANTINI REMO e dall'avv. Parte_1
EG GI contro
, in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
PI RC
IM SP contumace
Il Giudice del Lavoro
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi giuridici tra la e la IM SP e, per l'effetto, dichiara essersi costituito tra la ricorrente ed il CP_1 complesso aziendale e IM SP un rapporto di lavoro subordinato a tempo CP_1 indeterminato full time a far data dal 2.11.2015;
2) accerta che la ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al 3° livello CCNL Commercio nel periodo dal 2.11.2015 fino al 10.10.2022 e, per l'effetto, condanna e CP_1
1 IM SP in solido ad inquadrare la ricorrente nel 3° livello CCNL Commercio e al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive tra quanto erogato all'attrice nel periodo dal
2.11.2015 al 10.10.2022 e quanto a lei spettante in virtù dell'inquadramento invece dovuto e dell'effettivo orario osservato, in misura di 63.964,97 euro oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle scadenze al saldo;
3) dichiara l'illegittimità del trasferimento datato 29.7.2022;
4) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente dalla Parte_1
in data 10.10.2022 e, per l'effetto, annulla il licenziamento e condanna CP_1
e IM SP in solido alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e CP_1 al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo, in misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
5) condanna e IM SP in solido al versamento dei contributi CP_1 previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
6) condanna la e IM SP a rifondere alla ricorrente, ciascuna per la CP_1 metà, le spese di lite, liquidate in complessivi €.5.664,00 per compenso professionale, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali;
7) pone definitivamente a carico delle convenute in solido le spese della CTU, liquidate in favore del dott. in 1.100 euro per onorari oltre IVA e CP;
Persona_1
8) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Frosinone, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa TA Tavolieri
2
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Dispositivo
della sentenza nella causa promossa con ricorso depositato in data 20.1.2023
da
, rappresentata e difesa dall'Avv. COSTANTINI REMO e dall'avv. Parte_1
EG GI contro
, in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
PI RC
IM SP contumace
Il Giudice del Lavoro
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi giuridici tra la e la IM SP e, per l'effetto, dichiara essersi costituito tra la ricorrente ed il CP_1 complesso aziendale e IM SP un rapporto di lavoro subordinato a tempo CP_1 indeterminato full time a far data dal 2.11.2015;
2) accerta che la ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al 3° livello CCNL Commercio nel periodo dal 2.11.2015 fino al 10.10.2022 e, per l'effetto, condanna e CP_1
1 IM SP in solido ad inquadrare la ricorrente nel 3° livello CCNL Commercio e al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive tra quanto erogato all'attrice nel periodo dal
2.11.2015 al 10.10.2022 e quanto a lei spettante in virtù dell'inquadramento invece dovuto e dell'effettivo orario osservato, in misura di 63.964,97 euro oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle scadenze al saldo;
3) dichiara l'illegittimità del trasferimento datato 29.7.2022;
4) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente dalla Parte_1
in data 10.10.2022 e, per l'effetto, annulla il licenziamento e condanna CP_1
e IM SP in solido alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e CP_1 al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo, in misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
5) condanna e IM SP in solido al versamento dei contributi CP_1 previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
6) condanna la e IM SP a rifondere alla ricorrente, ciascuna per la CP_1 metà, le spese di lite, liquidate in complessivi €.5.664,00 per compenso professionale, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali;
7) pone definitivamente a carico delle convenute in solido le spese della CTU, liquidate in favore del dott. in 1.100 euro per onorari oltre IVA e CP;
Persona_1
8) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Frosinone, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa TA Tavolieri
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