Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3213/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Roberto Parise;
Parte_1
RICORRENTE
e
, con l'assistenza e Controparte_1
difesa degli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Carnovale, Carmela Filice e Manuela
Varani;
RESISTENTE
e
, con l'assistenza e difesa dall'Avv. Controparte_2
Francesco Bavasso;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.9.2019, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420189009570152000 notificatagli da parte di il 6.9.2019, in relazione all'avviso di Controparte_3
addebito n. 33420130005126761000, notificato in data 4.4.2014. Rappresentava che la sentenza n. 1061/19 del 07.6.19 aveva dichiarato l'illegittimità della formazione dell'avviso di addebito.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della opposizione. CP_4
Si costituiva in giudizio anche evidenziando che la questione dell'annullamento CP_5 dell'avviso di addebito, presupposto all'intimazione impugnata, fosse riferibile al solo ente previdenziale, in quanto è quest'ultimo che, partecipando al precedente giudizio conclusosi con la sentenza n. 1061/19, ha avuto cognizione dell'esito sfavorevole dello
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La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.202
2. La domanda è fondata, essendo intervenuta pronuncia, passata in giudicato, che ha accertato la non debenza delle somme contenute nell'avviso di addebito, illegittimamente oggetto dell'intimazione ora impugnata.
In ragione di ciò il ricorso deve essere accolto.
3. Le spese di lite, che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, devono porsi a carico della parte resistente in ossequio ai principi di soccombenza CP_4
e causalità, essendo la questione dell'annullamento dell'avviso di addebito (presupposto all'intimazione impugnata) riferibile al solo ente previdenziale e non ad limitatosi CP_5
a svolgere un'attività puramente esecutiva del ruolo ad esso consegnato per la riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e dichiara non dovuto dalla ricorrente il credito previdenziale contenuto nell'avviso di addebito n. 33420130005126761000 sotteso all'intimazione di pagamento n. 03420189009570152000, notificata il
6.9.2019;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che CP_4
liquida in € 1.200,00, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 6.4.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. – Per_1
Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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