Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/05/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 669/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2) dott. Ginevra Chinè Consigliere
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.10.2024 , celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA
in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 604/2022 emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 23.3.2022 vertente
TRA
con l'avv.Antonio D'Agostino Pt_1
- appellante –
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
- appellati contumaci –
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'originario ricorso proponeva opposizione a ruolo con riferimento Controparte_1
alla cartella di pagamento n. 09420080032793213000 – avente ad oggetto contributi rate premio e sanzioni Polizza Autonomi Artigiani e Polizza Dipendenti, anni 2007-2008-
2009 – deducendo l'avvenuta prescrizione del credito maturata, anche successivamente alla data di presunta notifica, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi-
ricorso, in quanto non supportato da un valido interesse ad agire, oltre che infondato nel merito;
restava contumace il concessionario .
La causa veniva decisa con sentenza n. 604/2022 come segue “ Dichiara la contumacia di i n accoglimento del ricorso, dichiara la Controparte_3
prescrizione del credito contributivo portato dalla cartella di pagamento n.
09420080032793213000;condanna l' e l' , in Controparte_3 Pt_1
solido, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 595,00 oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione “.
Veniva disattesa l'eccezione di carenza di interesse ad agire, rilevando il GL che il ricorrente aveva proposto istanza di sgravio/discarico rimasta inevasa e che non potrebbe invocarsi l'applicabilità della sopravvenuta norma di cui all'art. 3 bis D.L. n. 146/2021 conv. con modifiche dalla L. n. 215/2021 per mancanza di elementi testuali che depongano per la sua efficacia retroattiva.
propone gravame;
gli appellati sono stati dichiarati contumaci. Pt_1
L'udienza dell'11.10.2024 è stata tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc;
acquisite note di trattazione scritta, la riserva è stata sciolta nella camera di consiglio del 28.4.2025
Motivi della decisione
insiste nel difetto di interesse ad agire richiamando oltre a giurisprudenza di Pt_1
legittimità il D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in legge n.
215 del 2021 che con il nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973 ha negato l'
impugnabilità dell'estratto di ruolo, salva la ricorrenza di talune fattispecie di emersione di un concreto pregiudizio, alla stregua dell' interpretazione che ne è stata data dalle
SS.UU. del 06/09/2022, n.26283.
E' fondato.
L'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 , ha inserito il comma 4 bis, che recita:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il
debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto
previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute
dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto
delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un
beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Al riguardo, con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è
affermato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti, così
argomentando:
15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica,
men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale,
ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto,
riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost.,
nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14).
16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del
fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo
fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne
esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia
quelli che già potevano essere proposti.
16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in
relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare
gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo
affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di
costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n.
20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia
processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di
essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma
retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22).
17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del
sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione
dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato
degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa
configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La
disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla
pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno
uno degli effetti dell'impugnazione.
Nel caso in esame nessuna delle fattispecie descritte dall'art. 3 bis è stata allegata e provata , neppure in appello, nel quale è rimasto contumace. CP_1
Pertanto assorbita ogni altra questione e in riforma della sentenza, va dichiarato inammissibile l'originario ricorso.
Il fatto che la decisione si fondi su un indirizzo giurisprudenziale inizialmente controverso, su di una legge sopravvenuta nel corso del giudizio e infine della citata pronuncia a Sezioni Unite pubblicata dopo la sentenza di primo gradogiustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di e Pt_1 Controparte_1 Controparte_3
e avverso la sentenza n. 604/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria
[...]
in data 23.3.2022 : in accoglimento dell'appello, dichiara inammissibile l'originario ricorso;
spese di giudizio compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28.4.2025
Il Presidente est.
(dott. Eugenio Scopelliti)