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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/07/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
sent n. _______
cont. n. ______
cron. n. ______
rep. n. _______
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI VERONA
sezione prima civile composta da
LL GU - Presidente
Silvia Rizzuto - Giudice
Virginia Manfroni - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1396/2025 RGVG promossa con ricorso depositato in cancelleria il 30/01/2025
da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. SARTORI BARANA STEFANO per mandato a margine del ricorso e domiciliato presso il suo studio in Verona
- parte ricorrente, adottante -
con
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Pagina 1/4 rappresentata e difesa dall'Avv. SARTORI BARANA ELISA per mandato a margine della comparsa di costituzione e domiciliata presso il suo studio in Verona
- adottando -
e con l'intervento ex lege del
Pubblico Ministero
o 0 o
Oggetto: adozione ex artt. 291 e 311 cod. civ.
o 0 o
Conclusioni per la parte ricorrente: “pronunci sentenza, decidendo di far luogo all'adozione da parte del sig. Parte_1
dell'adottanda sig. ” Controparte_1
Conclusioni per la parte resistente: “manifesta il consenso ad essere adottata dal sig. chiedendo fin d'ora che la sentenza venga Parte_1
comunicata all'Ufficiale di Stato Civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita”
Conclusioni per il Pubblico Ministero: “nulla oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di adozione proposta da è fondata Parte_1
e, pertanto, deve farsi luogo all'adozione di , atteso Controparte_1
che: a) entrambe le parti e il coniuge dell'adottanda in udienza hanno prestato il proprio personale consenso all'adozione a norma dell'art. 296
cod. civ. (v. verbale d'udienza del 30/04/2025); b) gli ascendenti in vita dell'adottanda hanno prestato il proprio assenso con dichiarazione sottoscritta (cfr. documenti depositati dal ricorrente in data 02/05/2025); c)
Pagina 2/4 l'adozione trova giustificazione nelle ragioni espresse dall'adottante
(l'adottanda è figlia del coniuge dell'adottante e lui ha svolto un ruolo sostanzialmente paterno nei confronti della stessa da quando la medesima aveva 8 anni).
Da quanto sopra, pertanto, l'adozione conviene all'adottanda.
La domanda, ricorrendo tutti i presupposti di legge, va così accolta mentre l'adottata, non avendo dichiarato alcunché in ordine alla scelta del cognome,
applicandosi la regola generale di cui all'art. 299, comma 1, cod. civ.,
assumerà il cognome dell'adottante e lo anteporrà al proprio.
Nulla per le spese.
La cancelleria provvederà alle annotazioni ed alle comunicazioni prescritte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo nella causa promossa da con e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così decide:
1) si fa luogo all'adozione di , nata a [...] il Controparte_1
27/05/1990, da parte di , nato a [...] il Parte_1
18/07/1963;
2) l'adottato assume il cognome dell'adottante Controparte_1
e lo antepone al proprio;
Parte_1
3) nulla le spese;
4) manda alla cancelleria perché provveda all'annotazione della sentenza nell'apposito registro e perché dia comunicazione all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Pagina 3/4 Così deciso in Verona, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 6.5.2025 su relazione della Giudice Virginia Manfroni
La Presidente
LL GU
La Giudice est.
Virginia Manfroni
Pagina 4/4
cont. n. ______
cron. n. ______
rep. n. _______
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI VERONA
sezione prima civile composta da
LL GU - Presidente
Silvia Rizzuto - Giudice
Virginia Manfroni - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1396/2025 RGVG promossa con ricorso depositato in cancelleria il 30/01/2025
da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. SARTORI BARANA STEFANO per mandato a margine del ricorso e domiciliato presso il suo studio in Verona
- parte ricorrente, adottante -
con
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Pagina 1/4 rappresentata e difesa dall'Avv. SARTORI BARANA ELISA per mandato a margine della comparsa di costituzione e domiciliata presso il suo studio in Verona
- adottando -
e con l'intervento ex lege del
Pubblico Ministero
o 0 o
Oggetto: adozione ex artt. 291 e 311 cod. civ.
o 0 o
Conclusioni per la parte ricorrente: “pronunci sentenza, decidendo di far luogo all'adozione da parte del sig. Parte_1
dell'adottanda sig. ” Controparte_1
Conclusioni per la parte resistente: “manifesta il consenso ad essere adottata dal sig. chiedendo fin d'ora che la sentenza venga Parte_1
comunicata all'Ufficiale di Stato Civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita”
Conclusioni per il Pubblico Ministero: “nulla oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di adozione proposta da è fondata Parte_1
e, pertanto, deve farsi luogo all'adozione di , atteso Controparte_1
che: a) entrambe le parti e il coniuge dell'adottanda in udienza hanno prestato il proprio personale consenso all'adozione a norma dell'art. 296
cod. civ. (v. verbale d'udienza del 30/04/2025); b) gli ascendenti in vita dell'adottanda hanno prestato il proprio assenso con dichiarazione sottoscritta (cfr. documenti depositati dal ricorrente in data 02/05/2025); c)
Pagina 2/4 l'adozione trova giustificazione nelle ragioni espresse dall'adottante
(l'adottanda è figlia del coniuge dell'adottante e lui ha svolto un ruolo sostanzialmente paterno nei confronti della stessa da quando la medesima aveva 8 anni).
Da quanto sopra, pertanto, l'adozione conviene all'adottanda.
La domanda, ricorrendo tutti i presupposti di legge, va così accolta mentre l'adottata, non avendo dichiarato alcunché in ordine alla scelta del cognome,
applicandosi la regola generale di cui all'art. 299, comma 1, cod. civ.,
assumerà il cognome dell'adottante e lo anteporrà al proprio.
Nulla per le spese.
La cancelleria provvederà alle annotazioni ed alle comunicazioni prescritte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo nella causa promossa da con e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così decide:
1) si fa luogo all'adozione di , nata a [...] il Controparte_1
27/05/1990, da parte di , nato a [...] il Parte_1
18/07/1963;
2) l'adottato assume il cognome dell'adottante Controparte_1
e lo antepone al proprio;
Parte_1
3) nulla le spese;
4) manda alla cancelleria perché provveda all'annotazione della sentenza nell'apposito registro e perché dia comunicazione all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Pagina 3/4 Così deciso in Verona, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 6.5.2025 su relazione della Giudice Virginia Manfroni
La Presidente
LL GU
La Giudice est.
Virginia Manfroni
Pagina 4/4