TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 632/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 632/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...], in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Collesalvetti, Frazione Stagno (LI), Piazza Di Vittorio n. 13, rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dall'Avv. Caterina Mollo
e
(c.f. ), nato a [...], in data [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in Collesalvetti, Frazione Stagno (LI), Piazza Di Vittorio n. 13, rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento dall'Avv. Alessio Dinelli
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 24.2.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno, in data 19.07.2018, e che dalla loro unione nasceva in Livorno, in data 26.01.2020 il figlio ad oggi minorenne. Persona_1 Con provvedimento in data 14.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 21.5.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. Il Giudice Relatore, in data 21.5.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, ivi compreso quanto pattuito dalle parti medesime in ordine alla mancata previsione del pernotto infrasettimanale del minore presso il padre, essendo ciò rispondente alle migliori esigenze del bambino, tenuto conto sia degli orari lavorativi del sia della ubicazione della scuola d'infanzia frequentata dal . CP_1 Per_1
Il tutto come da dispositivo. Le spese di lite, stante l'accordo, meritano di essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla Controparte_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 19.07.2018 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 179 P. 1 anno 2018.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) Nella casa coniugale, sita in Collesalvetti, Frazione Stagno (LI), Piazza Di Vittorio n. 13, resterà a vivere la IG.ra assieme al figlio, il quale manterrà la propria Pt_1 residenza anagrafica presso la medesima abitazione assieme alla madre;
3) Il IG. che ha già lasciato l'abitazione familiare, si impegna a trasferire la CP_1 propria residenza altrove entro e non oltre la data del deposito della sentenza di omologa della presente separazione e, comunque, con il previsto passaggio di proprietà di cui al punto 18) che segue;
4) In attuazione della legge n. 56/2006, verrà attuato per il figlio, ad oggi ancora minorenne, il regime dell'affido condiviso, con collocazione dello stesso presso la casa materna e mantenimento della residenza anagrafica presso la stessa come già indicato al punto 2);
5) Per le decisioni di ordinaria importanza ed amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, mentre, in ossequio a quanto previsto dall'art. 155 c.c., le decisioni di maggiore importanza per il figlio saranno concordate dai genitori;
6) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio la somma di € 220,00 mensili, mediante bonifico Per_1 bancario alle coordinate già note della madre, entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese, e la somma verrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Tale importo sarà comprensivo anche della compartecipazione del IG. alle CP_1 spese relative alla mensa scolastica del figlio;
7) Quanto alle spese straordinarie del figlio, previamente concordate e documentate, verranno sostenute al 50% da entrambi i genitori, e dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sopportate entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, dietro consegna della copia di ricevuta della spesa. Solo le spese straordinarie indicate in tal senso da parte del protocollo del CNF del 2017 non necessiteranno di preventivo consenso e, quindi, di previo concerto tra i genitori. A mero titolo esemplificativo devono intendersi invece spese straordinarie richiedenti il preventivo consenso di entrambi i genitori, così come da protocollo del CNF e non ricomprese nel mantenimento ordinario, le seguenti spese:
- Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
- Sportive - ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici e formativo- ricreativi) oltre all'acquisto delle relative attrezzature, centri estivi, viaggi - vacanze trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini -car, macchina, motorino, moto) oltre spese di bollo ed assicurazione;
- Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
8) L'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla IG.ra ; Pt_1
9) 9) Quanto al diritto di visita del padre al figlio, il IG. potrà tenere con sé il CP_1 figlio due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì ed il mercoledì, dall'uscita dall'asilo del bambino sino alle ore 20.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Uno dei due pomeriggi il padre terrà con sé il figlio, alternativamente, o con il nonno paterno o con la zia paterna del bambino;
10) Altresì il padre potrà tenere con sé il figlio o il sabato dalle ore 09.00 del mattino sino alla mattina della domenica alle ore 09.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, o la domenica dalle ore 09.00 sino alle ore 20.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Le settimane saranno alternate in modo tale che una prima settimana il padre terrà con sé il figlio nelle modalità indicate del sabato e la successiva settimana nelle modalità indicate per la domenica;
11) Per le vacanze di Natale e per quelle di Pasqua il figlio , rimarrà presso il Per_1 padre per metà dei giorni di vacanza e, ad anni alterni, con la madre, in modo tale che quando il giorno di Natale rimarrà con il padre, per il giorno di Pasqua rimarrà con la madre e viceversa a seguire. Quando sarà con il padre il giorno di Natale, rimarrà con la madre il giorno seguente, quando sarà con il padre il giorno 31 dicembre sarà con la madre il giorno 01 gennaio, quando sarà con il padre per il giorno di Pasqua, il giorno seguente rimarrà con la madre;
12) Le festività infrasettimanali saranno divise equamente ed alternate tra i genitori: quando il giorno festivo infrasettimanale il bambino sarà presso il padre questi pernotterà con lo stesso e lo riaccompagnerà la mattina successiva all'asilo;
13) Per le vacanze estive il bambino trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i ricorrenti. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno il figlio;
14) Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
15) I genitori nel superiore interesse del figlio si impegnano a riconoscersi reciprocamente il più ampio diritto di visita e di frequentazione dello stesso, diritto che potrà esercitarsi con il preventivo accordo, anche in deroga alle condizioni base qui riportate;
16) Quanto alla casa coniugale: la casa coniugale sita in Collesalvetti, Frazione Stagno, Piazza Di Vittorio n. 13, è ad oggi di proprietà di entrambi i coniugi al 50% tra di loro ed è gravata da mutuo ipotecario, contratto con l'Istituto di Credito Credit Agricole, la cui rata mensile pari ad € 506,00 fino ad ora è stata corrisposta a metà da entrambi i coniugi;
17) In considerazione del fatto che la IG.ra intende rimanere nell'abitazione Pt_1 familiare insieme al figlio ed atteso che il IG. a ciò nulla oppone, previa in CP_1 ogni caso assegnazione della casa coniugale alla IG.ra in quanto genitore Pt_1 collocatario del minore, questa si è resa disponibile ad accollarsi l'intero mutuo residuo gravante sul bene a fronte di divenire proprietaria della quota di proprietà del IG. come da punto successivo;
CP_1
18) Alla luce di quanto indicato nel punto 17) che precede, il IG. si Controparte_1 impegna ed obbliga a cedere a titolo gratuito, assegnare e trasferire la propria quota pari al 50% dell'immobile sito nel Comune di Collesalvetti, Frazione Stagno (LI), Piazza Di Vittorio n. 13, alla IG.ra che si impegna ad accettare, Parte_1 divenendo così piena proprietaria per l'intero del suddetto bene che qui di seguito meglio si descrive. Trattasi di appartamento ad uso civile abitazione, posto al piano terzo, di vani tre, cucina ed accessori, confinante con: vano scale, distacco sulla corte comune, proprietà , salvo altri. Per_2
Il descritto immobile risulta così distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Collesalvetti al Foglio n. 27, Mappale n. 2032, Subalterno n. 10, Categoria A/2, Classe 3, Vani 5, Superficie catastale totale mq 82, Rendita catastale € 400,25. L'appartamento adibito a casa coniugale era pervenuto ai coniugi in virtù di atto di compravendita ai rogiti del Notaio Dott. di Livorno, in data 25 Persona_3 ottobre 2018, repertorio n. 95797, raccolta n. 16047, registrato a Livorno, in data 29.10.2018 al n. 9513 serie 1T e trascritto a Livorno, in data 29.10.2018, Registro Generale n. 17031, Registro Particolare n. 11546. Le parti si danno reciprocamente atto che la cessione prevista dal presente accordo a favore della IG.ra non sarà assoggettabile ad eventuale collazione Parte_1 per espressa dispensa, in quanto tale trasferimento costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della procedura avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi / e non ha natura di liberalità. Pt_1 CP_1
Ai fini fiscali le parti precisano che tutti i trasferimenti di diritti mobiliari e immobiliari di cui all'accordo inter partes, costituiscono patto essenziale per il raggiungimento dell'accordo della procedura sopra indicata e quindi attratti nell'ambito impositivo, per quanto riguarda la tassazione degli atti, in esenzione da imposte di bollo, di registro e di ogni altra tassa ai sensi di quanto disposto dalla norma di cui all'art. 19 della legge 16 marzo 1987, n. 74 come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e come ulteriormente precisato con la Circolare dell'A.E. 21 giugno 2012, n. 27 e Circolare A.E. 29 maggio 2013, n. 18 e Circolare A.E. n. 2 E del 21 febbraio 2014. Con il trasferimento in questione, il IG. dichiara espressamente di rinunciare CP_1 ad ogni pretesa relativamente alle rate del mutuo acceso con l'Istituto di Credito Credit Agricole precedentemente già corrisposte. La IG.ra si accollerà le Pt_1 rate del mutuo per intero sin dal passaggio di proprietà in favore della stessa del 50% del IG. CP_1
Le parti si impegnano a procedere con il trasferimento suddetto entro e non oltre giorni 30 (trenta) dal deposito della sentenza di omologa della presente separazione. Le spese di trasferimento del bene saranno a totale ed esclusivo carico della IG.ra
. Pt_1
19) In considerazione di quanto indicato ai punti 17 e 18 che precedono, una volta realizzatesi le condizioni per il previsto accollo, il IG. niente più CP_1 corrisponderà a titolo di pagamento della rata mensile del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale, provvedendo solo esclusivamente a corrispondere alla IG.ra quanto indicato al precedente punto 6) a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento del figlio minore;
20) I genitori si impegnano sin da ora a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio e ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro in presenza del figlio;
21) Le parti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo sin da ora, altresì, che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
22) Le parti sono economicamente indipendenti e, pertanto, non verrà corrisposto a tale titolo alcun mantenimento, nè in favore della IG.ra , nè in favore del Pt_1
IG. CP_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 21.5.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 632/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...], in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Collesalvetti, Frazione Stagno (LI), Piazza Di Vittorio n. 13, rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dall'Avv. Caterina Mollo
e
(c.f. ), nato a [...], in data [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in Collesalvetti, Frazione Stagno (LI), Piazza Di Vittorio n. 13, rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento dall'Avv. Alessio Dinelli
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 24.2.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno, in data 19.07.2018, e che dalla loro unione nasceva in Livorno, in data 26.01.2020 il figlio ad oggi minorenne. Persona_1 Con provvedimento in data 14.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 21.5.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. Il Giudice Relatore, in data 21.5.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, ivi compreso quanto pattuito dalle parti medesime in ordine alla mancata previsione del pernotto infrasettimanale del minore presso il padre, essendo ciò rispondente alle migliori esigenze del bambino, tenuto conto sia degli orari lavorativi del sia della ubicazione della scuola d'infanzia frequentata dal . CP_1 Per_1
Il tutto come da dispositivo. Le spese di lite, stante l'accordo, meritano di essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla Controparte_1 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 19.07.2018 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 179 P. 1 anno 2018.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) Nella casa coniugale, sita in Collesalvetti, Frazione Stagno (LI), Piazza Di Vittorio n. 13, resterà a vivere la IG.ra assieme al figlio, il quale manterrà la propria Pt_1 residenza anagrafica presso la medesima abitazione assieme alla madre;
3) Il IG. che ha già lasciato l'abitazione familiare, si impegna a trasferire la CP_1 propria residenza altrove entro e non oltre la data del deposito della sentenza di omologa della presente separazione e, comunque, con il previsto passaggio di proprietà di cui al punto 18) che segue;
4) In attuazione della legge n. 56/2006, verrà attuato per il figlio, ad oggi ancora minorenne, il regime dell'affido condiviso, con collocazione dello stesso presso la casa materna e mantenimento della residenza anagrafica presso la stessa come già indicato al punto 2);
5) Per le decisioni di ordinaria importanza ed amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, mentre, in ossequio a quanto previsto dall'art. 155 c.c., le decisioni di maggiore importanza per il figlio saranno concordate dai genitori;
6) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio la somma di € 220,00 mensili, mediante bonifico Per_1 bancario alle coordinate già note della madre, entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese, e la somma verrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Tale importo sarà comprensivo anche della compartecipazione del IG. alle CP_1 spese relative alla mensa scolastica del figlio;
7) Quanto alle spese straordinarie del figlio, previamente concordate e documentate, verranno sostenute al 50% da entrambi i genitori, e dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sopportate entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, dietro consegna della copia di ricevuta della spesa. Solo le spese straordinarie indicate in tal senso da parte del protocollo del CNF del 2017 non necessiteranno di preventivo consenso e, quindi, di previo concerto tra i genitori. A mero titolo esemplificativo devono intendersi invece spese straordinarie richiedenti il preventivo consenso di entrambi i genitori, così come da protocollo del CNF e non ricomprese nel mantenimento ordinario, le seguenti spese:
- Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
- Sportive - ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici e formativo- ricreativi) oltre all'acquisto delle relative attrezzature, centri estivi, viaggi - vacanze trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini -car, macchina, motorino, moto) oltre spese di bollo ed assicurazione;
- Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
8) L'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla IG.ra ; Pt_1
9) 9) Quanto al diritto di visita del padre al figlio, il IG. potrà tenere con sé il CP_1 figlio due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì ed il mercoledì, dall'uscita dall'asilo del bambino sino alle ore 20.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Uno dei due pomeriggi il padre terrà con sé il figlio, alternativamente, o con il nonno paterno o con la zia paterna del bambino;
10) Altresì il padre potrà tenere con sé il figlio o il sabato dalle ore 09.00 del mattino sino alla mattina della domenica alle ore 09.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, o la domenica dalle ore 09.00 sino alle ore 20.00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Le settimane saranno alternate in modo tale che una prima settimana il padre terrà con sé il figlio nelle modalità indicate del sabato e la successiva settimana nelle modalità indicate per la domenica;
11) Per le vacanze di Natale e per quelle di Pasqua il figlio , rimarrà presso il Per_1 padre per metà dei giorni di vacanza e, ad anni alterni, con la madre, in modo tale che quando il giorno di Natale rimarrà con il padre, per il giorno di Pasqua rimarrà con la madre e viceversa a seguire. Quando sarà con il padre il giorno di Natale, rimarrà con la madre il giorno seguente, quando sarà con il padre il giorno 31 dicembre sarà con la madre il giorno 01 gennaio, quando sarà con il padre per il giorno di Pasqua, il giorno seguente rimarrà con la madre;
12) Le festività infrasettimanali saranno divise equamente ed alternate tra i genitori: quando il giorno festivo infrasettimanale il bambino sarà presso il padre questi pernotterà con lo stesso e lo riaccompagnerà la mattina successiva all'asilo;
13) Per le vacanze estive il bambino trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i ricorrenti. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno il figlio;
14) Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
15) I genitori nel superiore interesse del figlio si impegnano a riconoscersi reciprocamente il più ampio diritto di visita e di frequentazione dello stesso, diritto che potrà esercitarsi con il preventivo accordo, anche in deroga alle condizioni base qui riportate;
16) Quanto alla casa coniugale: la casa coniugale sita in Collesalvetti, Frazione Stagno, Piazza Di Vittorio n. 13, è ad oggi di proprietà di entrambi i coniugi al 50% tra di loro ed è gravata da mutuo ipotecario, contratto con l'Istituto di Credito Credit Agricole, la cui rata mensile pari ad € 506,00 fino ad ora è stata corrisposta a metà da entrambi i coniugi;
17) In considerazione del fatto che la IG.ra intende rimanere nell'abitazione Pt_1 familiare insieme al figlio ed atteso che il IG. a ciò nulla oppone, previa in CP_1 ogni caso assegnazione della casa coniugale alla IG.ra in quanto genitore Pt_1 collocatario del minore, questa si è resa disponibile ad accollarsi l'intero mutuo residuo gravante sul bene a fronte di divenire proprietaria della quota di proprietà del IG. come da punto successivo;
CP_1
18) Alla luce di quanto indicato nel punto 17) che precede, il IG. si Controparte_1 impegna ed obbliga a cedere a titolo gratuito, assegnare e trasferire la propria quota pari al 50% dell'immobile sito nel Comune di Collesalvetti, Frazione Stagno (LI), Piazza Di Vittorio n. 13, alla IG.ra che si impegna ad accettare, Parte_1 divenendo così piena proprietaria per l'intero del suddetto bene che qui di seguito meglio si descrive. Trattasi di appartamento ad uso civile abitazione, posto al piano terzo, di vani tre, cucina ed accessori, confinante con: vano scale, distacco sulla corte comune, proprietà , salvo altri. Per_2
Il descritto immobile risulta così distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Collesalvetti al Foglio n. 27, Mappale n. 2032, Subalterno n. 10, Categoria A/2, Classe 3, Vani 5, Superficie catastale totale mq 82, Rendita catastale € 400,25. L'appartamento adibito a casa coniugale era pervenuto ai coniugi in virtù di atto di compravendita ai rogiti del Notaio Dott. di Livorno, in data 25 Persona_3 ottobre 2018, repertorio n. 95797, raccolta n. 16047, registrato a Livorno, in data 29.10.2018 al n. 9513 serie 1T e trascritto a Livorno, in data 29.10.2018, Registro Generale n. 17031, Registro Particolare n. 11546. Le parti si danno reciprocamente atto che la cessione prevista dal presente accordo a favore della IG.ra non sarà assoggettabile ad eventuale collazione Parte_1 per espressa dispensa, in quanto tale trasferimento costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della procedura avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi / e non ha natura di liberalità. Pt_1 CP_1
Ai fini fiscali le parti precisano che tutti i trasferimenti di diritti mobiliari e immobiliari di cui all'accordo inter partes, costituiscono patto essenziale per il raggiungimento dell'accordo della procedura sopra indicata e quindi attratti nell'ambito impositivo, per quanto riguarda la tassazione degli atti, in esenzione da imposte di bollo, di registro e di ogni altra tassa ai sensi di quanto disposto dalla norma di cui all'art. 19 della legge 16 marzo 1987, n. 74 come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e come ulteriormente precisato con la Circolare dell'A.E. 21 giugno 2012, n. 27 e Circolare A.E. 29 maggio 2013, n. 18 e Circolare A.E. n. 2 E del 21 febbraio 2014. Con il trasferimento in questione, il IG. dichiara espressamente di rinunciare CP_1 ad ogni pretesa relativamente alle rate del mutuo acceso con l'Istituto di Credito Credit Agricole precedentemente già corrisposte. La IG.ra si accollerà le Pt_1 rate del mutuo per intero sin dal passaggio di proprietà in favore della stessa del 50% del IG. CP_1
Le parti si impegnano a procedere con il trasferimento suddetto entro e non oltre giorni 30 (trenta) dal deposito della sentenza di omologa della presente separazione. Le spese di trasferimento del bene saranno a totale ed esclusivo carico della IG.ra
. Pt_1
19) In considerazione di quanto indicato ai punti 17 e 18 che precedono, una volta realizzatesi le condizioni per il previsto accollo, il IG. niente più CP_1 corrisponderà a titolo di pagamento della rata mensile del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale, provvedendo solo esclusivamente a corrispondere alla IG.ra quanto indicato al precedente punto 6) a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento del figlio minore;
20) I genitori si impegnano sin da ora a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio e ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro in presenza del figlio;
21) Le parti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo sin da ora, altresì, che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
22) Le parti sono economicamente indipendenti e, pertanto, non verrà corrisposto a tale titolo alcun mantenimento, nè in favore della IG.ra , nè in favore del Pt_1
IG. CP_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 21.5.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra